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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15692/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- Affidamento condiviso di , con residenza anagrafica presso il padre e visite libere secondo i suoi Per_1 bisogni ed esigenze;
- Nulla per il mantenimento di Per_2
- Mantenimento diretto di col genitore con cui di volta in volta starà; spese straordinarie al 50% come da Per_1
Protocollo;
- a decorrere dal giugno 2025, ciascun genitore sino all'indipendenza economica di si impegna a versare Per_1 mensilmente entro il giorno 20 del mese, la somma di € 100,00 su una carta prepagata che, al compimento del 18
pagina 1 di 3 anno, verrà intestata a;
sulla medesima carta, la madre verserà l'importo di € 57,00, misura attuale Per_1 dell'assegno unico allo stato percepito;
nel caso in cui l'emolumento sia destinato a crescere, la differenza sarà di spettanza della madre;
- Spese legali compensate con rinuncia alle impugnazioni e ai termini finali;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.12.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Cellatica (Bs) il 10/10/2008, da cui CP_1
era nato il figlio il 31.5.2002 e il 23.10.2007, premettendo che, dopo la comparizione Per_2 Per_1
delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione il 19.2.2019, in data 7.3.2019 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.6.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (19.2.2019), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze prole, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Cellatica (Bs) il 10/10/2008, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, al n.7, Parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Controparte_2
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15692/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. SACCHETTO ELISABETTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. CASTAURO MARIA GRAZIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- Affidamento condiviso di , con residenza anagrafica presso il padre e visite libere secondo i suoi Per_1 bisogni ed esigenze;
- Nulla per il mantenimento di Per_2
- Mantenimento diretto di col genitore con cui di volta in volta starà; spese straordinarie al 50% come da Per_1
Protocollo;
- a decorrere dal giugno 2025, ciascun genitore sino all'indipendenza economica di si impegna a versare Per_1 mensilmente entro il giorno 20 del mese, la somma di € 100,00 su una carta prepagata che, al compimento del 18
pagina 1 di 3 anno, verrà intestata a;
sulla medesima carta, la madre verserà l'importo di € 57,00, misura attuale Per_1 dell'assegno unico allo stato percepito;
nel caso in cui l'emolumento sia destinato a crescere, la differenza sarà di spettanza della madre;
- Spese legali compensate con rinuncia alle impugnazioni e ai termini finali;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9.12.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in Cellatica (Bs) il 10/10/2008, da cui CP_1
era nato il figlio il 31.5.2002 e il 23.10.2007, premettendo che, dopo la comparizione Per_2 Per_1
delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione il 19.2.2019, in data 7.3.2019 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 10.6.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (19.2.2019), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze prole, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario: pertanto, la relativa audizione può essere esclusa poiché manifestamente superflua. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Cellatica (Bs) il 10/10/2008, iscritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune, al n.7, Parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Controparte_2
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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