CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2025, n. 29230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29230 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: RA GI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/05/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/05/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 20/07/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA NP in relazione al capo c), essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta per il capo a) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29230 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 10/07/2025 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il RA. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge meritatamente agli artt. 188, comma uno bis e 266, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 (TUA). Ritiene fuori discussione che la società RA s.r.l. abbia svolto la sua attività sotto la vigenza dell'autorizzazione provinciale 4072/2013, che non è stata mai sospesa o revocata, la quale assentiva la facoltà di acquisire rifiuti provenienti da civili abitazioni e conferiti da privati, tra cui anche quelli contraddistinti dal codice CER 20 01 40, destinati a recupero. Vigeva quindi la deroga di cui all'articolo 266, comma 5, d. Igs. 152/2006, relativa al commercio in forma ambulante dei rifiuti, non potendo certo una norma primaria essere contraddetta da una nota di chiarimenti della provincia, quale quella citata in sentenza. Pertanto censura la motivazione laddove, al fine di determinare la disciplina applicabile, ritiene prevalente la nota di chiarimento della Provincia di Venezia, la quale avvisava i gestori che il trasporto dei rifiuti verso i loro impianti non rientra nell'alveo della fattispecie ex art. 266, comma cinque, d.lgs. 152/2006, rispetto alla norma contenuta all'interno dello stesso decreto legislativo. In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l'introduzione da parte dell'art. 30 della I. 28 dicembre 2015, n. 221 del comma 1-bis all'art. 188 d.lgs. n. 152/2006, corrobori la prevalenza della norma statale, e la sua applicabilità al fatto in questione in quanto nell'ultimo periodo si prevede che
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/05/2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia del 20/07/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RA NP in relazione al capo c), essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena inflitta per il capo a) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 29230 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 10/07/2025 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il RA. 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge meritatamente agli artt. 188, comma uno bis e 266, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 (TUA). Ritiene fuori discussione che la società RA s.r.l. abbia svolto la sua attività sotto la vigenza dell'autorizzazione provinciale 4072/2013, che non è stata mai sospesa o revocata, la quale assentiva la facoltà di acquisire rifiuti provenienti da civili abitazioni e conferiti da privati, tra cui anche quelli contraddistinti dal codice CER 20 01 40, destinati a recupero. Vigeva quindi la deroga di cui all'articolo 266, comma 5, d. Igs. 152/2006, relativa al commercio in forma ambulante dei rifiuti, non potendo certo una norma primaria essere contraddetta da una nota di chiarimenti della provincia, quale quella citata in sentenza. Pertanto censura la motivazione laddove, al fine di determinare la disciplina applicabile, ritiene prevalente la nota di chiarimento della Provincia di Venezia, la quale avvisava i gestori che il trasporto dei rifiuti verso i loro impianti non rientra nell'alveo della fattispecie ex art. 266, comma cinque, d.lgs. 152/2006, rispetto alla norma contenuta all'interno dello stesso decreto legislativo. In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l'introduzione da parte dell'art. 30 della I. 28 dicembre 2015, n. 221 del comma 1-bis all'art. 188 d.lgs. n. 152/2006, corrobori la prevalenza della norma statale, e la sua applicabilità al fatto in questione in quanto nell'ultimo periodo si prevede che