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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8916/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8916/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Alfani, n. 4, C.F. , e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 ed ivi residente a[...], C.F. , in proprio e nella qualità di socie C.F._2 accomandanti della “ , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Salerno (SA) in Via Generale Armando Diaz, 31, rappresentate e difese dall'avv.
GIUSEPPE ROMANELLI, dall'avv. PAOLO ROMANELLI, e dell'avv. SARA ROMANELLI;
Parte attrice
Nei confronti della
P. Iva , in persona CP_2 Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , con sede in Salerno alla Via Diaz n. 31, nonché il CP_1
, C.F.: , in proprio e quale socio accomandatario della CP_1 C.F._3 Pt_1
Contr rappresentati e difesi dall'avv. ENRICO Controparte_1
BISOGNO;
Parte convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data e , socie Parte_1 Parte_2 accomandanti della . er la quota del CP_2 Controparte_1
33,33% ciascuna – nonché dipendenti della stessa rispettivamente dal gennaio e dal luglio del 2014 fino al licenziamento avvenuto nel 2018 – hanno convenuto in giudizio la CP_2 Controparte_1
l'amministratore e socio accomandatario della stessa per la quota del
[...] restante 33,33%, , lamentando la mancata predisposizione dei bilanci e dei rendiconti CP_1
pagina 1 di 10 da approvare e la mancata messa a disposizione della documentazione contabile, offerta in visione nel settembre del 2019 dopo apposito sollecito solo parzialmente con riferimento agli anni 2017 e 2018, e il connesso danno da mancata distribuzione degli utili quantificati sulla base dei redditi dichiarati €
124.125,00 (salve detrazioni per eventuali acconti) per ciascuna socia, nonché da sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate per il tardivo pagamento degli oneri IRPEF, pari a € 2.527,28 per ciascuna socia.
Le attrici hanno esposto che, invece, , nonostante la mancata approvazione dei CP_1 rendiconti, aveva incassato gli utili sociali per sé e aveva compiuto atti di mala gestio, arrecando danno alla società e hanno chiesto l'accertamento della responsabilità dell'accomandatario.
e hanno, quindi, concluso per l'accertamento della Parte_1 Parte_2 propria qualità di socie della . e del CP_2 Controparte_1 correlato diritto di accesso alla documentazione sociale, per l'accertamento della indebita percezione di utili da parte di , per l'esibizione, anche in sede di CTU, della documentazione contabile CP_1 relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, per la determinazione degli utili da ripartire, per la condanna nei confronti di al ristoro dei danni causati dalla indebita percezione degli utili in suo CP_1 favore e, infine, per la condanna della società al pagamento degli utili da riconoscere in favore delle attici;
il tutto con vittoria di spese.
In data 3.2.2021 la e CP_2 Controparte_1 CP_1
, anche in proprio, si sono costituiti in giudizio contestando l'avversa domanda e affermando che
[...]
aveva provveduto all'inoltro dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 senza ricevere rilievi e CP_1 contestazioni, evidenziando che il ritardo nella messa a disposizione della documentazione contabile del settembre del 2019 era dipeso solo dalla chiusura dell'attività e dalle ferie dei professionisti incaricati nel mese di agosto.
Con riguardo alla contestazione riferita alla mancata corresponsione degli utili, parte convenuta ha sostenuto che le attrici non avevano diritto alla distribuzione degli stessi avendo percepito somme in conto utili e beneficiato di polizze assicurative in favore loro e di congiunti, in maniera tale che Parte_1
aveva un debito nei confronti della società di € 23.426,73 e
[...] Parte_2 aveva un credito di € 7.638,27, precisando che quest'ultimo importo non era stato versato in quanto la socia era stata destinataria di un pignoramento presso terzi da parte dell' Controparte_3 che pure aveva notificato un altro pignoramento presso terzi nei confronti del . Parte_1
Parte convenuta ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.
All'udienza del 3.3.2021 sono stati assegni i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 15.1.2022, emessa a seguito della riserva del 20.10.2021, è stata ammette la prova testimoniale articolata dalle parti ed è stata ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei rendiconti per i periodi di esercizio 2018, 2019, 2020. pagina 2 di 10 All'udienza del 18.5.2022 sono stati senti i testi e all'udienza del 5.10.2022 è Testimone_1 Tes_2 stato sentito il teste e, all'esito della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza Testimone_3 dell'8.10.2022 le parti sono state invitate a tentare una definizione stragiudiziale della controversia o, comunque, a individuare le poste contabili specificamente contestate a seguito dell'acquisizione della documentazione disposta nella presente sede.
Successivamente, non raggiunto un accordo tra le parti, con ordinanza dell'11.1.2023 è stato nominato un
CTU.
Conferito l'incarico peritale e depositato il relativo elaborato, rigettata la richiesta di una integrazione di perizia con ordinanza del 25.4.2024, la causa è stata rinviata per conclusioni.
All'udienza del 18.9.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Non controversa la qualità di socie accomandanti della . CP_2 [...]
e nella misura del Controparte_4 Parte_2
33,33% ciascuna, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso alla documentazione contabile della società, visto che si è dato atto della completa messa a disposizione di tale documentazione in corso di causa.
In ogni caso, anche ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, la questione va esaminata.
L'art. 2320, comma 3, c.c. prevede, insieme al diritto di avere comunicazione annuale dei bilanci, il diritto di controllo del socio accomandante;
al diritto a ricevere la comunicazione annuale del bilancio corrisponde l'obbligo di comunicazione annuale dello stesso da parte dell'amministratore.
Tale obbligo sussiste indipendentemente dall'esercizio del diritto di controllo in senso proprio del socio, che rappresenta un posterius eventuale attivabile attraverso una specifica richiesta del socio.
L'omessa comunicazione del bilancio societario costituisce la violazione del più generale dovere di diligenza cui sono tenuti gli amministratori nella conduzione della gestione sociale, anche in relazione ai rapporti con gli altri organi della società.
Come evidenziato anche in sede di legittimità, la necessità di una comunicazione periodica da parte dell'amministratore, oltre a rispondere al dettato testuale della norma di riferimento, è funzionale proprio all'esigenza di consentire all'accomandante l'esercizio del potere di controllo e di critica sull'operato del socio accomandatario ai fini dell'approvazione del rendiconto e al consolidamento dell'esercizio (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/09/2022, n. 26071).
Nella fattispecie in esame, può ritenersi raggiunta la prova dell'inoltro dei rendiconti per gli anni 2017, 2018
e 2019 viste le stampe delle pec inoltrate e gli avvisi di ricevimento depositati da parte convenuta. pagina 3 di 10 Sul punto, nella memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1, oltre che negli scritti conclusionali, parte attrice contesta l'assenza di prova dell'inoltro dei rendiconti per mancata allegazione dei file in formato
“.xml” ed in formato “.msg”, ma non nega l'inoltro non assolvendo così all'onere di specifica contestazione della documentazione ex adverso prodotta.
D'altra parte, se i rendiconti non fossero stati recapitati, le attrici non avrebbero potuto neanche procedere alle dichiarazioni reddituali.
A ciò si aggiunga che nella stessa richiesta di accesso ai documenti del luglio del 2019 inoltrata nell'interesse delle attrici e allegata alla produzione di parte si dà per presupposta la messa a disposizione dei rendiconti e si richiede l'ostensione della documentazione contabile, fiscale e amministrativa relativa alle annualità controverse 2017, 2018 e 2019 a supporto delle poste annotate, con particolare riferimento alle poste a debito delle socie accomandanti.
Pertanto, l'inoltro dei rendiconti può dirsi pacifico, mentre contestato è l'accesso alla documentazione utile alle verifiche dei rendiconti degli anni in contestazione.
L'unica richiesta di accesso documentata è quella del luglio del 2019.
A fronte di tale formale richiesta e in assenza di documentazione attestante pregresse richieste specifiche, risulta essere stata manifestata la disponibilità all'accesso delle socie o di tecnici di fiducia per l'esame della contabilità.
In particolare, il teste , consulente fiscale della Testimone_3 CP_2 Controparte_1 sentito all'udienza del 5.10.2022 ha riferito di un accordo sui rapporti
[...] dare/avere al 2017 (circostanza documentata anche da parte convenuta) e di interlocuzioni con le socie e con professionisti che assistevano le stesse avvenute tra il 2018 e 2019, specificando di essersi rapportato con il dott. delegato dalle socie accomandanti, con riguardo al rendiconto del 2018 e ai relativi Tes_1 conguagli delle poste di dare con gli utili, nonché di aver intrattenuto contatti con l'avv. Andria, l'avv. Sena
e il dott. Bittarelli non sfociati in accordi sull'approvazione dei rendiconti.
Le interlocuzioni tra le parti sui rendiconti e l'esame della documentazione contabile di riferimento trovano riscontro anche nelle dichiarazioni del dott. sentito all'udienza del 18.5.2022, il quale pure ha Tes_1 dichiarato di aver predisposto una bozza di accordo a cui non fu dato seguito, nonché nelle dichiarazioni di dipendente della società, la quale ha riferito dell'accesso delle socie e dei tecnici delle stesse Tes_2 presso la società nel settembre del 2019 e della circostanza di aver effettuato delle fotocopie di documenti all'esito dell'incontro con l'amministratore e di successivi incontri.
A seguito di tali incontri non risultano documentate richieste di accesso agli atti ulteriori e più specifiche.
Pertanto, ferme le contestazioni sui rendiconti, non si ritiene raggiunta la prova di una violazione del diritto all'accesso alla documentazione sociale.
La domanda di accertamento relativa alla indebita percezione di utili da parte del socio accomandatario pagina 4 di 10 , in assenza di approvazione dei rendiconti, va rigettata atteso che dall'esame dei CP_1 prospetti di rendiconto predisposti dall'amministratore per gli anni 2017, 2018 e 2019, avvenuto anche grazie all'ausilio del CTU, non risulta che il socio abbia percepito somme in conto utili.
Come emerso anche dalla verifica del CTU, operata sulla base dei prospetti di rendiconto e l'esame della contabilità della società, non risulta che abbia percepito somme in acconto sugli utili CP_1 maturati e contabilizzati, ma in concreto non distribuiti.
Accertata la mancata percezione di utili da parte di anche la domanda volta alla CP_1 reintegra del patrimonio sociale di cui al punto F delle conclusioni dell'atto di citazione va rigettata.
Rispetto alla richiesta di esibizione della documentazione contabile pure va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la società messo a disposizione del CTU la documentazione contabile a riscontro delle operazioni contabilizzate nei prospetti di rendiconto.
Sul punto anche il CTU ha riferito che per le annualità in controversia la documentazione rilevante è stata messa a disposizione e dall'esame della stessa è emersa una regolare tenuta della contabilità sia dal punto di vista formale che sostanziale, salvo ogni accertamento rimesso al Giudicante sulla fondatezza delle poste annotate in base ai giustificativi richiamati.
La domanda di accertamento degli utili da distribuire per gli anni 2017, 2018 e 2019 va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, va escluso che sul punto sia intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Anche se le socie accomandatarie hanno approvato il rendiconto 2021, al di là degli eventuali limiti e termini dell'approvazione, ciò non implica acquiescenza rispetto alla mancata approvazione dei rendiconti delle annualità precedenti 2017, 2018 e 2019, nonostante il fatto che i conti successivi riportino poste annotate nei conti precedenti, non determinando l'ultima approvazione un effetto “a cascata” sulle precedenti in assenza di rinuncia all'azione o di manifestazione di volontà contraria a coltivare le pretese già spiegate.
Sul punto, si evidenzia che l'eventuale acquiescenza rispetto alle poste a debito inserite a riporto nel rendiconto del 2021 non può implicare, soprattutto in pendenza di un giudizio, rinuncia alle contestazioni sulle maggiori somme annotate negli anni precedenti.
Sempre in premessa, prima di passare all'analisi dei rendiconti contestati, anche nell'intento di ricollocare la documentazione in atti in ordine cronologico, va rappresentato che i rapporti di dare-avere tra le parti fino al giugno del 2017 non vanno tenuti in considerazione vista la scrittura datata 30.7.2017 nella quale le parti danno atto che le somme erogate in favore delle socie in conto utili fino al 30.6.2017, ammontanti a €
216.000,00, sono state “restituite” per compensazione con gli acconti maturati nelle varie annualità dal
2010 al 2016.
Pertanto, alla luce della scrittura privata agli atti, i rapporti di dare-avere tra le parti riferibili alle annualità pagina 5 di 10 antecedenti al 2017 – peraltro non oggetto di causa – non possono avere rilievo e i relativi rendiconti devono ritenersi approvati almeno con riferimento agli utili in acconto e agli utili contabilizzati a consuntivo.
Parte attrice ha chiesto l'accertamento degli utili maturati in favore di e di Parte_2
negli anni 2017, 2018 e 2019, al netto di eventuali somme anticipate, in assenza di Parte_1 rendiconti approvati.
Parte convenuta ha depositato i prospetti di rendiconto come predisposti per le annualità in controversia e inoltrati alle socie attrici via pec.
Nonostante il documentato inoltro dei rendiconti gli stessi non possono dirsi approvati.
Secondo l'art. 8 dell'atto costitutivo della . CP_2 Controparte_1 ntro il 31 maggio di ogni anno il socio accomandatario avrebbe dovuto provvedere alla formazione
[...] del bilancio e del conto economico, con la precisazione che lo stesso avrebbe potuto dirsi approvato con l'apposizione della sottoscrizione da parte di tutti i soci.
Nel caso di specie i rendiconti oggetto di contestazione relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non recano la sottoscrizione di alcuno dei soci, né risulta un'approvazione espressa aliude formata mediante scambio di corrispondenza o discussione assembleare.
In assenza di approvazioni mediante delibera o di prospettabilità di una approvazione tacita in mancanza di attivazione di iniziative giudiziali entro un dato termine, a fronte della modalità di approvazione espressa prevista da statuto, poi, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta, non sono profilabili termini per l'impugnazione del rendiconto.
Da escludere, poi, è un'approvazione tacita del rendiconto a fronte delle dichiarazioni reddituali comunque predisposte e inoltrate dalle socie, dovendosi tener distinto il profilo fiscale da quello dei rapporti societari;
infatti, nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società (v. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6865, nonché Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/07/2018, n. 17489).
D'altra parte, infine, se i rendiconti fossero stati approvati, avrebbe potuto CP_1 conseguire gli utili maturati a suo favore, non a caso non distribuiti proprio perché contabilizzati in un rendiconto non approvato.
Accertata la mancata approvazione dei rendiconti è possibile procedere all'esame degli stessi ai fini dell'accertamento corrispondenza o meno nel quantum degli utili maturati dai soci.
Tale accertamento giudiziale rientra nel diritto alla verifica della contabilità del socio accomandatario e prescinde dalla responsabilità dell'amministratore, profilabile, tra gli altri casi, nelle ipotesi in cui lo stesso non provveda alla corresponsione degli utili di cui ai rendiconti approvati (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, pagina 6 di 10 28/04/2021, n. 11223).
Il CTU in sede peritale ha esaminato i rendiconti e verificato la sussistenza della documentazione contabile a supporto delle spese annotate in detrazione ai fini della determinazione degli utili da distribuire.
Per il 2017 il rendiconto prospetta utili per € 13.562,17 per ciascun socio e acconti in favore di
[...]
per € 16.500,00 e in favore di per € 15.000,00, oltre al Parte_2 Parte_1 pagamento di polizze assicurative del valore di € 3.962,00 per ciascuna socia e della dichiarazione dei redditi per € 150,00 per ciascuna socia.
Le decurtazioni dall'utile del rendiconto fiscale per IRAP (saldo e acconto) e non Parte_3 sono state contestate nel libello introduttivo, così come non contestate sono le deduzioni delle spese per
Pulizie Ufficio per € 2.400,00, pur prive di fatture a riscontro, e per contributi INPS per € 3.682,00 e
Contributi obbligatori per € 11.260,00 riferibili alla posizione di;
tali poste non CP_1 risultano mai essere state contestate né per le annualità precedenti né per il rendiconto approvato in corso di causa con riferimento all'anno 2021.
Parzialmente contestate possono ritenersi le spese annotate sotto la voce RESIDUO FONDO COSTI
NON DETRAIBILI, in cui rientrano anche le spese del leasing dell'auto intestata alla società, che secondo le socie dovrebbero essere sostenute da quale effettivo utilizzatore dell'auto CP_1 aziendale, ma tale contestazione non può essere recepita in sede di verifica del rendiconto atteso che l'auto risulta intestata alla società e ogni indebito utilizzo dell'amministratore rappresenterebbe un illecito da far valere eventualmente con apposita azione di responsabilità.
Pertanto, con riferimento all'anno 2017 va accertata una situazione a debito delle socie accomandatarie di €
7.049,83 per e di € 5.549,83 per e una situazione a Parte_2 Parte_1 credito di di € 13.562,17. CP_1
Per il 2018 il rendiconto prospetta utili per € 33.734,00 per ciascun socio e pagamenti di polizze assicurative del valore di € 4.533,00 per ciascuna socia, con annotazione di voci a debito di “bilanci 2009-
2017” di € 47.617,00 nei confronti di e di € 78.662,00 nei confronti di Parte_2
. Parte_1
Non contestate le spese imputate alle società detratte come per il 2017, la decurtazione relativa a “bilanci
2009-2017”, contestata dalle socie attrici, non risulta giustificata alla luce della scrittura privata datata
30.6.2017, che attesta l'estinzione della posta a debito da acconti su utili delle socie accomandati;
tale voce, poi, non è stata neanche riportata nel rendiconto dell'anno 2017.
Neanche parte convenuta – debitrice rispetto alla pretesa agli utili comunque rendicontati – ha depositato documentazione a supporto della decurtazione operata dimostrando la fondatezza dell'annotazione a debito.
Sul punto si rammenta che l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si pagina 7 di 10 riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale, senza, però, essere investito di poteri officiosi d'indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti e permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio (v. Cass. civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7624).
In assenza di prova sulla fondatezza della posta a debito delle socie, quindi, la stessa non può ritenersi fondata.
Pertanto, con riferimento all'anno 2018 va accertata una situazione a credito delle socie accomandanti di €
27.181,00 e del socio accomandatario di € 31.734,00.
Per il 2019 il rendiconto prospetta utili per € 31.235,00 per ciascun socio e pagamenti di polizze assicurative del valore di € 4.097,00 per ciascuna socia, con annotazione del debito a riporto relativo al rendiconto del 2018 di € 20.436,00 nei confronti di e di € 51.481,00 nei Parte_2 confronti di . Parte_1
Non contestate le spese detratte come per il 2017 e il 2018, la decurtazione relativa al debito a riporto, sempre oggetto di contestazione, non risulta giustificata per le stesse ragioni esposte con riguardo alla voce a debito riportata nel rendiconto del 2018, visto l'accordo sottoscritto con la scrittura privata datata
30.6.2017.
Pertanto, con riferimento all'anno 2019 va accertata una situazione a credito delle socie accomandanti di €
27.138,00 e del socio accomandatario di € 31.235,00.
L'esclusione delle poste passive riportate nei rendiconti del 2018 e del 2019, anche a fronte della scrittura privata datata 30.6.2017, comporta l'assorbimento delle osservazioni alla perizia di parte attrice volte, sostanzialmente, ad ottenere un approfondimento delle operazioni peritali sugli acconti sugli utili corrisposti e sugli utili effettivamente maturati.
Considerando, quindi, le tre annualità, vanno riconosciuti utili per € 47.269,17 in favore di
[...]
e di € 48.769,17 in favore di per gli anni 2017, 2018 e 2019; la Parte_2 Parte_1 quota di utile maturata da per le stesse annualità risulta pari a € 76.531,17. CP_1
Su tali somme non possono essere computati interessi pregressi rispetto all'accertamento qui svolto maturando il diritto a conseguire gli utili solo dall'approvazione del rendiconto.
La domanda giudiziale, poi, contiene una serie di contestazioni all'agire dell'amministratore e la rappresentazione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'amministratore, unitamente a poste di danno per le socie, che, però, non si sono tradotte in conclusioni puntuali su tali profili e che, quindi, non saranno esaminate, non essendo collegate ad un petitum specifico;
le conclusioni, come rassegnate pagina 8 di 10 nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, infatti, oltre che alla questione dell'accesso alal documentazione sociale, sono univocamente collegate all'accertamento e alla quantificazione degli utili maturati per gli anno 2017, 2018 e 2019.
L'unica domanda che risulta formulata nelle conclusioni nei confronti di con CP_1 riferimento al profilo controverso degli utili è la condanna dello stesso in solido con la società al pagamento in favore delle accomandanti delle somme accertate.
Tale domanda, però, non può essere accolta vista la legittimazione esclusiva della società rispetto all'obbligazione di pagamento degli utili in favore dei soci.
Come statuito anche in sede di legittimità, infatti, titolare dell'obbligo di distribuzione degli utili che sono prodotti dall'impresa sociale è solo la società (nella specie, la società in accomandita), trattandosi di soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la relativa compagine e di soggetto alla cui attività rimonta, soprattutto, la produzione dei richiamati utili, che fanno parte del patrimonio sociale fino a che, per le società di persone, non intervenga la delibera di approvazione del bilancio (o del rendiconto) che ne determina l'emersione, con esclusione della legittimazione passiva dell'accomandatario sulla base di una distinta prestazione di fare a lui personalmente ascrivibile, essendo egli soltanto l'organo tramite il quale la società opera (v. Cass. civ., Sez. I, 09/11/2021, n. 32666).
In definitiva, quindi, va accertato che gli utili maturati in favore delle attrici per gli anni 2017, 2018 e 2019, detratti gli acconti ricevuti, anche mediante compensazione delle spese per polizze assicurative, ammontano a € 47.269,17 in favore di e a € 48.769,17 in favore di Parte_2 Parte_1
e la . va condannata a
[...] CP_2 Controparte_1 corrispondere tali importi alle socie accomandati.
Le spese di lite, visto il mancato accertamento della violazione degli obblighi di accesso alla documentazione contabile e considerata la soccombenza della società rispetto alla domanda di accertamento degli utili, pur se in misura diversa da quella prospettata, vanno compensate per un terzo, con condanna della società al rimborso in favore delle socie dei restanti due terzi.
Il convenuto va condannato in solido al rimborso delle spese, pur non destinatario CP_1 di alcuna pronuncia di condanna, avendo condiviso le difese della società e quindi essendo risultato parzialmente soccombente nel giudizio.
Le spese si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, applicando valori prossimi ai medi per le varie fasi sulla base dell'importo riconosciuto, con aumento del 30%, vista la pluralità delle parti attrici, le cui posizioni comunque rivestono delle peculiarità (fase studio € 3.000,00, fase introduttiva €
2.000,00, fase istruttoria € 6.000,00, fase decisionale € 4.000,00, aumento del 30% € 5.000,00).
Correlativamente, anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico in capo a parte attrice per un terzo e in capo a parte convenuta per due terzi. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accesso alla documentazione sociale della . CP_2 Controparte_1 spiegata dalle socie accomandanti e;
Parte_2 Parte_1
2. Rigetta la domanda di accertamento della indebita percezione di utili da parte di CP_1
e la correlata domanda restitutoria;
[...]
3. Accerta gli utili maturati da in € 47.269,17 per gli anni 2017, 2018 e Parte_2
2019;
4. Accerta gli utili maturati da in € 48.769,17 per gli anni 2017, 2018 e 2019; Parte_1
5. Accerta gli utili maturati da in € 76.531,17per gli anni 2017, 2018 e 2019; CP_1
6. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di CP_1 pagamento degli utili spiegata dalle attrici;
7. Condanna la alla CP_2 Controparte_1 corresponsione della somma di € 47.269,17 in favore di e della Parte_2 somma di € 48.769,17 in favore di;
Parte_1
8. Compensa per un terzo le spese di lite, che per intero si liquidano in € 19.500,00, e condanna la
. e , in CP_2 Controparte_1 CP_1 solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi, pari a € 13.000,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come per legge, nonché due terzi delle spese vive occorse e occorrende, con attribuzione ai difensori di parte attrice per dichiarato anticipo;
9. Pone le spese di CTU, come già liquidate, per un terzo in capo a parte attrice e per due terzi in capo a parte convenuta.
Lì, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8916/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Alfani, n. 4, C.F. , e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 ed ivi residente a[...], C.F. , in proprio e nella qualità di socie C.F._2 accomandanti della “ , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Salerno (SA) in Via Generale Armando Diaz, 31, rappresentate e difese dall'avv.
GIUSEPPE ROMANELLI, dall'avv. PAOLO ROMANELLI, e dell'avv. SARA ROMANELLI;
Parte attrice
Nei confronti della
P. Iva , in persona CP_2 Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore , con sede in Salerno alla Via Diaz n. 31, nonché il CP_1
, C.F.: , in proprio e quale socio accomandatario della CP_1 C.F._3 Pt_1
Contr rappresentati e difesi dall'avv. ENRICO Controparte_1
BISOGNO;
Parte convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data e , socie Parte_1 Parte_2 accomandanti della . er la quota del CP_2 Controparte_1
33,33% ciascuna – nonché dipendenti della stessa rispettivamente dal gennaio e dal luglio del 2014 fino al licenziamento avvenuto nel 2018 – hanno convenuto in giudizio la CP_2 Controparte_1
l'amministratore e socio accomandatario della stessa per la quota del
[...] restante 33,33%, , lamentando la mancata predisposizione dei bilanci e dei rendiconti CP_1
pagina 1 di 10 da approvare e la mancata messa a disposizione della documentazione contabile, offerta in visione nel settembre del 2019 dopo apposito sollecito solo parzialmente con riferimento agli anni 2017 e 2018, e il connesso danno da mancata distribuzione degli utili quantificati sulla base dei redditi dichiarati €
124.125,00 (salve detrazioni per eventuali acconti) per ciascuna socia, nonché da sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate per il tardivo pagamento degli oneri IRPEF, pari a € 2.527,28 per ciascuna socia.
Le attrici hanno esposto che, invece, , nonostante la mancata approvazione dei CP_1 rendiconti, aveva incassato gli utili sociali per sé e aveva compiuto atti di mala gestio, arrecando danno alla società e hanno chiesto l'accertamento della responsabilità dell'accomandatario.
e hanno, quindi, concluso per l'accertamento della Parte_1 Parte_2 propria qualità di socie della . e del CP_2 Controparte_1 correlato diritto di accesso alla documentazione sociale, per l'accertamento della indebita percezione di utili da parte di , per l'esibizione, anche in sede di CTU, della documentazione contabile CP_1 relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, per la determinazione degli utili da ripartire, per la condanna nei confronti di al ristoro dei danni causati dalla indebita percezione degli utili in suo CP_1 favore e, infine, per la condanna della società al pagamento degli utili da riconoscere in favore delle attici;
il tutto con vittoria di spese.
In data 3.2.2021 la e CP_2 Controparte_1 CP_1
, anche in proprio, si sono costituiti in giudizio contestando l'avversa domanda e affermando che
[...]
aveva provveduto all'inoltro dei rendiconti 2017, 2018 e 2019 senza ricevere rilievi e CP_1 contestazioni, evidenziando che il ritardo nella messa a disposizione della documentazione contabile del settembre del 2019 era dipeso solo dalla chiusura dell'attività e dalle ferie dei professionisti incaricati nel mese di agosto.
Con riguardo alla contestazione riferita alla mancata corresponsione degli utili, parte convenuta ha sostenuto che le attrici non avevano diritto alla distribuzione degli stessi avendo percepito somme in conto utili e beneficiato di polizze assicurative in favore loro e di congiunti, in maniera tale che Parte_1
aveva un debito nei confronti della società di € 23.426,73 e
[...] Parte_2 aveva un credito di € 7.638,27, precisando che quest'ultimo importo non era stato versato in quanto la socia era stata destinataria di un pignoramento presso terzi da parte dell' Controparte_3 che pure aveva notificato un altro pignoramento presso terzi nei confronti del . Parte_1
Parte convenuta ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda.
All'udienza del 3.3.2021 sono stati assegni i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 15.1.2022, emessa a seguito della riserva del 20.10.2021, è stata ammette la prova testimoniale articolata dalle parti ed è stata ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei rendiconti per i periodi di esercizio 2018, 2019, 2020. pagina 2 di 10 All'udienza del 18.5.2022 sono stati senti i testi e all'udienza del 5.10.2022 è Testimone_1 Tes_2 stato sentito il teste e, all'esito della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza Testimone_3 dell'8.10.2022 le parti sono state invitate a tentare una definizione stragiudiziale della controversia o, comunque, a individuare le poste contabili specificamente contestate a seguito dell'acquisizione della documentazione disposta nella presente sede.
Successivamente, non raggiunto un accordo tra le parti, con ordinanza dell'11.1.2023 è stato nominato un
CTU.
Conferito l'incarico peritale e depositato il relativo elaborato, rigettata la richiesta di una integrazione di perizia con ordinanza del 25.4.2024, la causa è stata rinviata per conclusioni.
All'udienza del 18.9.2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come da verbale, e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo, occorre passare all'esame delle questioni controverse.
Non controversa la qualità di socie accomandanti della . CP_2 [...]
e nella misura del Controparte_4 Parte_2
33,33% ciascuna, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso alla documentazione contabile della società, visto che si è dato atto della completa messa a disposizione di tale documentazione in corso di causa.
In ogni caso, anche ai limitati fini della regolamentazione delle spese di lite, la questione va esaminata.
L'art. 2320, comma 3, c.c. prevede, insieme al diritto di avere comunicazione annuale dei bilanci, il diritto di controllo del socio accomandante;
al diritto a ricevere la comunicazione annuale del bilancio corrisponde l'obbligo di comunicazione annuale dello stesso da parte dell'amministratore.
Tale obbligo sussiste indipendentemente dall'esercizio del diritto di controllo in senso proprio del socio, che rappresenta un posterius eventuale attivabile attraverso una specifica richiesta del socio.
L'omessa comunicazione del bilancio societario costituisce la violazione del più generale dovere di diligenza cui sono tenuti gli amministratori nella conduzione della gestione sociale, anche in relazione ai rapporti con gli altri organi della società.
Come evidenziato anche in sede di legittimità, la necessità di una comunicazione periodica da parte dell'amministratore, oltre a rispondere al dettato testuale della norma di riferimento, è funzionale proprio all'esigenza di consentire all'accomandante l'esercizio del potere di controllo e di critica sull'operato del socio accomandatario ai fini dell'approvazione del rendiconto e al consolidamento dell'esercizio (v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 05/09/2022, n. 26071).
Nella fattispecie in esame, può ritenersi raggiunta la prova dell'inoltro dei rendiconti per gli anni 2017, 2018
e 2019 viste le stampe delle pec inoltrate e gli avvisi di ricevimento depositati da parte convenuta. pagina 3 di 10 Sul punto, nella memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 1, oltre che negli scritti conclusionali, parte attrice contesta l'assenza di prova dell'inoltro dei rendiconti per mancata allegazione dei file in formato
“.xml” ed in formato “.msg”, ma non nega l'inoltro non assolvendo così all'onere di specifica contestazione della documentazione ex adverso prodotta.
D'altra parte, se i rendiconti non fossero stati recapitati, le attrici non avrebbero potuto neanche procedere alle dichiarazioni reddituali.
A ciò si aggiunga che nella stessa richiesta di accesso ai documenti del luglio del 2019 inoltrata nell'interesse delle attrici e allegata alla produzione di parte si dà per presupposta la messa a disposizione dei rendiconti e si richiede l'ostensione della documentazione contabile, fiscale e amministrativa relativa alle annualità controverse 2017, 2018 e 2019 a supporto delle poste annotate, con particolare riferimento alle poste a debito delle socie accomandanti.
Pertanto, l'inoltro dei rendiconti può dirsi pacifico, mentre contestato è l'accesso alla documentazione utile alle verifiche dei rendiconti degli anni in contestazione.
L'unica richiesta di accesso documentata è quella del luglio del 2019.
A fronte di tale formale richiesta e in assenza di documentazione attestante pregresse richieste specifiche, risulta essere stata manifestata la disponibilità all'accesso delle socie o di tecnici di fiducia per l'esame della contabilità.
In particolare, il teste , consulente fiscale della Testimone_3 CP_2 Controparte_1 sentito all'udienza del 5.10.2022 ha riferito di un accordo sui rapporti
[...] dare/avere al 2017 (circostanza documentata anche da parte convenuta) e di interlocuzioni con le socie e con professionisti che assistevano le stesse avvenute tra il 2018 e 2019, specificando di essersi rapportato con il dott. delegato dalle socie accomandanti, con riguardo al rendiconto del 2018 e ai relativi Tes_1 conguagli delle poste di dare con gli utili, nonché di aver intrattenuto contatti con l'avv. Andria, l'avv. Sena
e il dott. Bittarelli non sfociati in accordi sull'approvazione dei rendiconti.
Le interlocuzioni tra le parti sui rendiconti e l'esame della documentazione contabile di riferimento trovano riscontro anche nelle dichiarazioni del dott. sentito all'udienza del 18.5.2022, il quale pure ha Tes_1 dichiarato di aver predisposto una bozza di accordo a cui non fu dato seguito, nonché nelle dichiarazioni di dipendente della società, la quale ha riferito dell'accesso delle socie e dei tecnici delle stesse Tes_2 presso la società nel settembre del 2019 e della circostanza di aver effettuato delle fotocopie di documenti all'esito dell'incontro con l'amministratore e di successivi incontri.
A seguito di tali incontri non risultano documentate richieste di accesso agli atti ulteriori e più specifiche.
Pertanto, ferme le contestazioni sui rendiconti, non si ritiene raggiunta la prova di una violazione del diritto all'accesso alla documentazione sociale.
La domanda di accertamento relativa alla indebita percezione di utili da parte del socio accomandatario pagina 4 di 10 , in assenza di approvazione dei rendiconti, va rigettata atteso che dall'esame dei CP_1 prospetti di rendiconto predisposti dall'amministratore per gli anni 2017, 2018 e 2019, avvenuto anche grazie all'ausilio del CTU, non risulta che il socio abbia percepito somme in conto utili.
Come emerso anche dalla verifica del CTU, operata sulla base dei prospetti di rendiconto e l'esame della contabilità della società, non risulta che abbia percepito somme in acconto sugli utili CP_1 maturati e contabilizzati, ma in concreto non distribuiti.
Accertata la mancata percezione di utili da parte di anche la domanda volta alla CP_1 reintegra del patrimonio sociale di cui al punto F delle conclusioni dell'atto di citazione va rigettata.
Rispetto alla richiesta di esibizione della documentazione contabile pure va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la società messo a disposizione del CTU la documentazione contabile a riscontro delle operazioni contabilizzate nei prospetti di rendiconto.
Sul punto anche il CTU ha riferito che per le annualità in controversia la documentazione rilevante è stata messa a disposizione e dall'esame della stessa è emersa una regolare tenuta della contabilità sia dal punto di vista formale che sostanziale, salvo ogni accertamento rimesso al Giudicante sulla fondatezza delle poste annotate in base ai giustificativi richiamati.
La domanda di accertamento degli utili da distribuire per gli anni 2017, 2018 e 2019 va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo, va escluso che sul punto sia intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Anche se le socie accomandatarie hanno approvato il rendiconto 2021, al di là degli eventuali limiti e termini dell'approvazione, ciò non implica acquiescenza rispetto alla mancata approvazione dei rendiconti delle annualità precedenti 2017, 2018 e 2019, nonostante il fatto che i conti successivi riportino poste annotate nei conti precedenti, non determinando l'ultima approvazione un effetto “a cascata” sulle precedenti in assenza di rinuncia all'azione o di manifestazione di volontà contraria a coltivare le pretese già spiegate.
Sul punto, si evidenzia che l'eventuale acquiescenza rispetto alle poste a debito inserite a riporto nel rendiconto del 2021 non può implicare, soprattutto in pendenza di un giudizio, rinuncia alle contestazioni sulle maggiori somme annotate negli anni precedenti.
Sempre in premessa, prima di passare all'analisi dei rendiconti contestati, anche nell'intento di ricollocare la documentazione in atti in ordine cronologico, va rappresentato che i rapporti di dare-avere tra le parti fino al giugno del 2017 non vanno tenuti in considerazione vista la scrittura datata 30.7.2017 nella quale le parti danno atto che le somme erogate in favore delle socie in conto utili fino al 30.6.2017, ammontanti a €
216.000,00, sono state “restituite” per compensazione con gli acconti maturati nelle varie annualità dal
2010 al 2016.
Pertanto, alla luce della scrittura privata agli atti, i rapporti di dare-avere tra le parti riferibili alle annualità pagina 5 di 10 antecedenti al 2017 – peraltro non oggetto di causa – non possono avere rilievo e i relativi rendiconti devono ritenersi approvati almeno con riferimento agli utili in acconto e agli utili contabilizzati a consuntivo.
Parte attrice ha chiesto l'accertamento degli utili maturati in favore di e di Parte_2
negli anni 2017, 2018 e 2019, al netto di eventuali somme anticipate, in assenza di Parte_1 rendiconti approvati.
Parte convenuta ha depositato i prospetti di rendiconto come predisposti per le annualità in controversia e inoltrati alle socie attrici via pec.
Nonostante il documentato inoltro dei rendiconti gli stessi non possono dirsi approvati.
Secondo l'art. 8 dell'atto costitutivo della . CP_2 Controparte_1 ntro il 31 maggio di ogni anno il socio accomandatario avrebbe dovuto provvedere alla formazione
[...] del bilancio e del conto economico, con la precisazione che lo stesso avrebbe potuto dirsi approvato con l'apposizione della sottoscrizione da parte di tutti i soci.
Nel caso di specie i rendiconti oggetto di contestazione relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 non recano la sottoscrizione di alcuno dei soci, né risulta un'approvazione espressa aliude formata mediante scambio di corrispondenza o discussione assembleare.
In assenza di approvazioni mediante delibera o di prospettabilità di una approvazione tacita in mancanza di attivazione di iniziative giudiziali entro un dato termine, a fronte della modalità di approvazione espressa prevista da statuto, poi, diversamente da quanto prospettato da parte convenuta, non sono profilabili termini per l'impugnazione del rendiconto.
Da escludere, poi, è un'approvazione tacita del rendiconto a fronte delle dichiarazioni reddituali comunque predisposte e inoltrate dalle socie, dovendosi tener distinto il profilo fiscale da quello dei rapporti societari;
infatti, nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società (v. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 02/03/2022, n. 6865, nonché Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/07/2018, n. 17489).
D'altra parte, infine, se i rendiconti fossero stati approvati, avrebbe potuto CP_1 conseguire gli utili maturati a suo favore, non a caso non distribuiti proprio perché contabilizzati in un rendiconto non approvato.
Accertata la mancata approvazione dei rendiconti è possibile procedere all'esame degli stessi ai fini dell'accertamento corrispondenza o meno nel quantum degli utili maturati dai soci.
Tale accertamento giudiziale rientra nel diritto alla verifica della contabilità del socio accomandatario e prescinde dalla responsabilità dell'amministratore, profilabile, tra gli altri casi, nelle ipotesi in cui lo stesso non provveda alla corresponsione degli utili di cui ai rendiconti approvati (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, pagina 6 di 10 28/04/2021, n. 11223).
Il CTU in sede peritale ha esaminato i rendiconti e verificato la sussistenza della documentazione contabile a supporto delle spese annotate in detrazione ai fini della determinazione degli utili da distribuire.
Per il 2017 il rendiconto prospetta utili per € 13.562,17 per ciascun socio e acconti in favore di
[...]
per € 16.500,00 e in favore di per € 15.000,00, oltre al Parte_2 Parte_1 pagamento di polizze assicurative del valore di € 3.962,00 per ciascuna socia e della dichiarazione dei redditi per € 150,00 per ciascuna socia.
Le decurtazioni dall'utile del rendiconto fiscale per IRAP (saldo e acconto) e non Parte_3 sono state contestate nel libello introduttivo, così come non contestate sono le deduzioni delle spese per
Pulizie Ufficio per € 2.400,00, pur prive di fatture a riscontro, e per contributi INPS per € 3.682,00 e
Contributi obbligatori per € 11.260,00 riferibili alla posizione di;
tali poste non CP_1 risultano mai essere state contestate né per le annualità precedenti né per il rendiconto approvato in corso di causa con riferimento all'anno 2021.
Parzialmente contestate possono ritenersi le spese annotate sotto la voce RESIDUO FONDO COSTI
NON DETRAIBILI, in cui rientrano anche le spese del leasing dell'auto intestata alla società, che secondo le socie dovrebbero essere sostenute da quale effettivo utilizzatore dell'auto CP_1 aziendale, ma tale contestazione non può essere recepita in sede di verifica del rendiconto atteso che l'auto risulta intestata alla società e ogni indebito utilizzo dell'amministratore rappresenterebbe un illecito da far valere eventualmente con apposita azione di responsabilità.
Pertanto, con riferimento all'anno 2017 va accertata una situazione a debito delle socie accomandatarie di €
7.049,83 per e di € 5.549,83 per e una situazione a Parte_2 Parte_1 credito di di € 13.562,17. CP_1
Per il 2018 il rendiconto prospetta utili per € 33.734,00 per ciascun socio e pagamenti di polizze assicurative del valore di € 4.533,00 per ciascuna socia, con annotazione di voci a debito di “bilanci 2009-
2017” di € 47.617,00 nei confronti di e di € 78.662,00 nei confronti di Parte_2
. Parte_1
Non contestate le spese imputate alle società detratte come per il 2017, la decurtazione relativa a “bilanci
2009-2017”, contestata dalle socie attrici, non risulta giustificata alla luce della scrittura privata datata
30.6.2017, che attesta l'estinzione della posta a debito da acconti su utili delle socie accomandati;
tale voce, poi, non è stata neanche riportata nel rendiconto dell'anno 2017.
Neanche parte convenuta – debitrice rispetto alla pretesa agli utili comunque rendicontati – ha depositato documentazione a supporto della decurtazione operata dimostrando la fondatezza dell'annotazione a debito.
Sul punto si rammenta che l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si pagina 7 di 10 riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale, senza, però, essere investito di poteri officiosi d'indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti e permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio (v. Cass. civ., Sez. III, 30/03/2010, n. 7624).
In assenza di prova sulla fondatezza della posta a debito delle socie, quindi, la stessa non può ritenersi fondata.
Pertanto, con riferimento all'anno 2018 va accertata una situazione a credito delle socie accomandanti di €
27.181,00 e del socio accomandatario di € 31.734,00.
Per il 2019 il rendiconto prospetta utili per € 31.235,00 per ciascun socio e pagamenti di polizze assicurative del valore di € 4.097,00 per ciascuna socia, con annotazione del debito a riporto relativo al rendiconto del 2018 di € 20.436,00 nei confronti di e di € 51.481,00 nei Parte_2 confronti di . Parte_1
Non contestate le spese detratte come per il 2017 e il 2018, la decurtazione relativa al debito a riporto, sempre oggetto di contestazione, non risulta giustificata per le stesse ragioni esposte con riguardo alla voce a debito riportata nel rendiconto del 2018, visto l'accordo sottoscritto con la scrittura privata datata
30.6.2017.
Pertanto, con riferimento all'anno 2019 va accertata una situazione a credito delle socie accomandanti di €
27.138,00 e del socio accomandatario di € 31.235,00.
L'esclusione delle poste passive riportate nei rendiconti del 2018 e del 2019, anche a fronte della scrittura privata datata 30.6.2017, comporta l'assorbimento delle osservazioni alla perizia di parte attrice volte, sostanzialmente, ad ottenere un approfondimento delle operazioni peritali sugli acconti sugli utili corrisposti e sugli utili effettivamente maturati.
Considerando, quindi, le tre annualità, vanno riconosciuti utili per € 47.269,17 in favore di
[...]
e di € 48.769,17 in favore di per gli anni 2017, 2018 e 2019; la Parte_2 Parte_1 quota di utile maturata da per le stesse annualità risulta pari a € 76.531,17. CP_1
Su tali somme non possono essere computati interessi pregressi rispetto all'accertamento qui svolto maturando il diritto a conseguire gli utili solo dall'approvazione del rendiconto.
La domanda giudiziale, poi, contiene una serie di contestazioni all'agire dell'amministratore e la rappresentazione di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'amministratore, unitamente a poste di danno per le socie, che, però, non si sono tradotte in conclusioni puntuali su tali profili e che, quindi, non saranno esaminate, non essendo collegate ad un petitum specifico;
le conclusioni, come rassegnate pagina 8 di 10 nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, infatti, oltre che alla questione dell'accesso alal documentazione sociale, sono univocamente collegate all'accertamento e alla quantificazione degli utili maturati per gli anno 2017, 2018 e 2019.
L'unica domanda che risulta formulata nelle conclusioni nei confronti di con CP_1 riferimento al profilo controverso degli utili è la condanna dello stesso in solido con la società al pagamento in favore delle accomandanti delle somme accertate.
Tale domanda, però, non può essere accolta vista la legittimazione esclusiva della società rispetto all'obbligazione di pagamento degli utili in favore dei soci.
Come statuito anche in sede di legittimità, infatti, titolare dell'obbligo di distribuzione degli utili che sono prodotti dall'impresa sociale è solo la società (nella specie, la società in accomandita), trattandosi di soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la relativa compagine e di soggetto alla cui attività rimonta, soprattutto, la produzione dei richiamati utili, che fanno parte del patrimonio sociale fino a che, per le società di persone, non intervenga la delibera di approvazione del bilancio (o del rendiconto) che ne determina l'emersione, con esclusione della legittimazione passiva dell'accomandatario sulla base di una distinta prestazione di fare a lui personalmente ascrivibile, essendo egli soltanto l'organo tramite il quale la società opera (v. Cass. civ., Sez. I, 09/11/2021, n. 32666).
In definitiva, quindi, va accertato che gli utili maturati in favore delle attrici per gli anni 2017, 2018 e 2019, detratti gli acconti ricevuti, anche mediante compensazione delle spese per polizze assicurative, ammontano a € 47.269,17 in favore di e a € 48.769,17 in favore di Parte_2 Parte_1
e la . va condannata a
[...] CP_2 Controparte_1 corrispondere tali importi alle socie accomandati.
Le spese di lite, visto il mancato accertamento della violazione degli obblighi di accesso alla documentazione contabile e considerata la soccombenza della società rispetto alla domanda di accertamento degli utili, pur se in misura diversa da quella prospettata, vanno compensate per un terzo, con condanna della società al rimborso in favore delle socie dei restanti due terzi.
Il convenuto va condannato in solido al rimborso delle spese, pur non destinatario CP_1 di alcuna pronuncia di condanna, avendo condiviso le difese della società e quindi essendo risultato parzialmente soccombente nel giudizio.
Le spese si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, applicando valori prossimi ai medi per le varie fasi sulla base dell'importo riconosciuto, con aumento del 30%, vista la pluralità delle parti attrici, le cui posizioni comunque rivestono delle peculiarità (fase studio € 3.000,00, fase introduttiva €
2.000,00, fase istruttoria € 6.000,00, fase decisionale € 4.000,00, aumento del 30% € 5.000,00).
Correlativamente, anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico in capo a parte attrice per un terzo e in capo a parte convenuta per due terzi. pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di accesso alla documentazione sociale della . CP_2 Controparte_1 spiegata dalle socie accomandanti e;
Parte_2 Parte_1
2. Rigetta la domanda di accertamento della indebita percezione di utili da parte di CP_1
e la correlata domanda restitutoria;
[...]
3. Accerta gli utili maturati da in € 47.269,17 per gli anni 2017, 2018 e Parte_2
2019;
4. Accerta gli utili maturati da in € 48.769,17 per gli anni 2017, 2018 e 2019; Parte_1
5. Accerta gli utili maturati da in € 76.531,17per gli anni 2017, 2018 e 2019; CP_1
6. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alla domanda di CP_1 pagamento degli utili spiegata dalle attrici;
7. Condanna la alla CP_2 Controparte_1 corresponsione della somma di € 47.269,17 in favore di e della Parte_2 somma di € 48.769,17 in favore di;
Parte_1
8. Compensa per un terzo le spese di lite, che per intero si liquidano in € 19.500,00, e condanna la
. e , in CP_2 Controparte_1 CP_1 solido tra loro, al pagamento dei restanti due terzi, pari a € 13.000,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% dei compensi liquidati, C.P.A. e IVA come per legge, nonché due terzi delle spese vive occorse e occorrende, con attribuzione ai difensori di parte attrice per dichiarato anticipo;
9. Pone le spese di CTU, come già liquidate, per un terzo in capo a parte attrice e per due terzi in capo a parte convenuta.
Lì, 18 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
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