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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12467/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/08/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GIULIANO GIACOBINI;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/09/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PAOLA FORLINI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 2
precisando che i coniugi si erano separati nell'anno 2019, che CP_1
da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituito senza opporsi alla cessazione Controparte_1
del vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno tuttavia raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ affidamento e frequentazione dei figli e nonché Per_1 Per_2
assegnazione della casa coniugale come da condizioni di separazione;
il padre verserà la somma di € 300 (150 per ciascun figlio) alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale istat;
l'assegno unico sarà attribuito al 100% alla madre,
il marito si impegna a trasferire a titolo gratuito il 50% dell'abitazione familiare in favore della moglie entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
spese notarili a carico della moglie, che assumerà anche l'accollo del mutuo su di sé ed in ogni caso manleverà il sig. dal versamento o CP_1
dal pagamento del piano di ammortamento residuo;
tale pattuizione si ritiene elemento indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
Spese di lite compensate”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili 3
del matrimonio contratto tra le parti in data 19/07/2008, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto necessario della separazione,
di cui il collegio si limita a prendere atto.
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12467/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 19/07/2008 tra (ROMA (RM), Parte_1
12/08/1976) e (ROMA (RM), 06/09/1972) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1258,
Parte II, Serie A01, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si proceda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 21/03/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12467/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 12/08/1976), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
GIULIANO GIACOBINI;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 06/09/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PAOLA FORLINI;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1 2
precisando che i coniugi si erano separati nell'anno 2019, che CP_1
da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli sposi, e che ricorrevano quindi i presupposti per pronunciare il divorzio.
si è costituito senza opporsi alla cessazione Controparte_1
del vincolo ma proponendo diverse soluzioni riguardo ai provvedimenti accessori.
Nel corso della fase istruttoria le parti hanno tuttavia raggiunto un accordo per giungere ad una soluzione condivisa, ed hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“ affidamento e frequentazione dei figli e nonché Per_1 Per_2
assegnazione della casa coniugale come da condizioni di separazione;
il padre verserà la somma di € 300 (150 per ciascun figlio) alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale istat;
l'assegno unico sarà attribuito al 100% alla madre,
il marito si impegna a trasferire a titolo gratuito il 50% dell'abitazione familiare in favore della moglie entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;
spese notarili a carico della moglie, che assumerà anche l'accollo del mutuo su di sé ed in ogni caso manleverà il sig. dal versamento o CP_1
dal pagamento del piano di ammortamento residuo;
tale pattuizione si ritiene elemento indispensabile e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
Spese di lite compensate”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili 3
del matrimonio contratto tra le parti in data 19/07/2008, giacché dagli atti risulta decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto necessario della separazione,
di cui il collegio si limita a prendere atto.
Ricorrono giustificati motivi, stante l'esito del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12467/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 19/07/2008 tra (ROMA (RM), Parte_1
12/08/1976) e (ROMA (RM), 06/09/1972) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1258,
Parte II, Serie A01, Anno 2008, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si proceda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att cpc
Roma, 21/03/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi