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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 587 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.to MAIDA MARIA GRAZIA Pt_1
appellante
E
con l'avv.to Controparte_1
BORRELLO FABIO
Appellato
Nonché
Controparte_2
Appellato non costituito
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
L proponeva opposizione avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 03020190013236547000, notificatale in data 30.8.2019, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.402,69, a titolo di contributi previdenziali dovuti all' e sanzioni. Deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva, Pt_1 nonché la prescrizione della stessa e, in via subordinata, l'errato calcolo delle sanzioni applicate.
1 Nella resistenza dell' e dell' , il tribunale di Catanzaro Pt_1 Controparte_3 preliminarmente, ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, in quanto agli atti di causa emerge che la cartella opposta è stata notificata in data 30.8.2019, mentre il ricorso giudiziale originario è stato depositato in data 24.9.2019, dunque nel rispetto del termine di 40 giorni, previsto dalla richiamata disposizione per proporre opposizione, a pena di decadenza, avverso le cartelle di pagamento.
Nel merito ha rilevato che la pretesa contributiva sottesa alla cartella di pagamento opposta scaturisce dall'accertamento cui la società cooperativa ricorrente è stata sottoposta in data
19.4.2018, all'esito del quale i funzionari di vigilanza dell' accertavano: che la Pt_1
è una cooperativa agricola costituita da n. 3 soci che effettua le seguenti Controparte_1
attività agricole su fondi di proprietà dei soci stessi: 1) coltivazione di piante di ulivo, raccolta frutti e imbottigliamento olio di oliva con commercializzazione ai rivenditori al dettaglio. La molitura viene affidata a terzi. 2) coltivazione piccoli frutti, quali mirtilli, raccolta e commercializzazione ai rivenditori al dettaglio;
3) coltivazione, raccolta, confezionamento e commercializzazione canapa sativa previa essiccazione;
4) allevamento lumache, stoccaggio e confezionamento;
che la cooperativa occupa personale dipendente a tempo determinato inquadrato ai fini previdenziali nella gestione “Agricoltura” dell' . Sulla base delle CP_4
predette risultanze, gli ispettori di vigilanza redigevano il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201800028 del 25.7.2018, con il quale, posto che la cooperativa svolge attività di manipolazione (imbottigliamento) dell'olio e commercializzazione di prodotti agricoli, ritenuta l'applicabilità dell'art. 3 L. n. 240/1984, dichiaravano la Cooperativa soggetta all'obbligo assicurativo . Ne conseguiva l'apertura di apposita posizione Pt_1
assicurativa territoriale e la richiesta di versamento dei contributi per gli operai a tempo determinato assunti a far data dal 1.4.2013, avendo ritenuto l' applicabile alla Pt_1
cooperativa lo statuto previsto dalla L. n. 240/1984.
Ha ritenuto che 1. è incontestato che la ricorrente sia da considerare impresa agricola;
2. le cooperative agricole sono soggette alla contribuzione unificata da versare all' , fatta CP_4
eccezione per le cooperative di cui alla L. n. 240/1984; 3. dall'interpretazione del complesso di disposizioni normative, emerge che - contrariamente a quanto ritenuto dall' - per Pt_1
inquadrare la cooperativa nell'ambito delle cooperative di cui all'art. 2 L. n. 240/1984, in virtù dell'art. 3 della medesima legge con conseguente applicazione del regime assicurativo del settore industria anche per i dipendenti assunti a tempo determinato, non è sufficiente che venga svolta solo una delle fasi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di
2 prodotti agricoli;
al contrario è necessario che la cooperativa, per rientrare nell'ambito di applicabilità della L. n. 240/1984, debba svolgere congiuntamente tutte e le tre le fasi ivi elencate: a tale conclusione si giunge sia sulla base del dato testuale delle disposizioni (in cui viene utilizzata la congiunzione “e”), sia sulla base della ratio dell'intervento normativo in questione, che è quello di assimilare al settore dell'industria, ai fini previdenziali e, per quel che in questa sede rileva, anche ai fini dell'assicurazione sociale, le cooperative che pongono in essere tutte le fasi del ciclo produttivo, ossia trasformazione, manipolazione, commercializzazione. Del resto, che dette cooperative (c.d. di trasformazione) siano distinte dalle altre cooperative agricole che non svolgono le predette attività, o ne svolgono soltanto una parte, è confermato dal fatto che le altre tipologie di cooperative agricole (c.d. di produzione) sono assoggettate alla contribuzione agricola unificata.
Ha, dunque, affermato che nel caso di specie è stato accertato che la Cooperativa ricorrente svolge l'attività di manipolazione (imbottigliamento) e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre la fase di trasformazione (molitura delle olive) è affidata a terzi (cfr. doc. n.
10 del fascicolo di parte ricorrente), sicchè la stessa non può essere ritenuta una cooperativa di trasformazione e, pertanto, non trova applicazione alla fattispecie in esame la disciplina prevista dalla L. n. 240/1984 con conseguente insussistenza pretesa contributiva fatta valere dall' e sottesa alla cartella di pagamento in questa sede opposta. Pt_1
Ha compensato le spese alla luce della particolarità della vicenda contenziosa e della complessità del quadro normativo applicabile alla fattispecie.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato: Pt_1
1) l'omessa considerazione da parte del Giudice di primo grado di tutte le tipologie di coltivazioni e di attività svolte dalla soc. In particolare ha sostenuto a) che il CP_1
giudice di prime cure ha omesso di considerare la dichiarazione resa agli ispettori dal presidente della Cooperativa sig. il quale ha affermato che la Parte_2 molitura delle olive è “affidata a terzi negli ultimi anni anche se in azienda esiste un frantoio attualmente non utilizzato del tipo ciclo continuo con n. 2 vasche, una centrifuga marca
[...]
dell'età di almeno 20 anni”. Quindi solo negli ultimi anni (periodo imprecisato di Org_1
tempo che potrebbe significare anche due/tre anni) la molitura è stata affidata a terzi, sicchè tale operazione fino a un determinato periodo è stata svolta direttamente dalla cooperativa - presso cui esiste un frantoio - che poi procedeva all'imbottigliamento e in seguito alla vendita.
Ha affermato che “sarebbe stato quanto meno opportuno e rilevante ai fini della decisione, da parte del Giudice di primo grado, ammettere le richieste istruttorie formulate dall' anche Pt_1
al fine di accertare fino a quando la coop. abbia provveduto direttamente alla CP_1
3 molitura delle olive raccolte sui propri terreni e da quando tale attività sia stata demandata a terzi”; b) dalla medesima dichiarazione è emerso che la cooperativa svolge anche attività di coltivazione, raccolta, confezionamento e commercializzazione canapa sativa previa essiccazione;
nonché allevamento lumache, stoccaggio e confezionamento, attività che rientrano nel concetto di fase di trasformazione perché sono procedimenti che comportano la modifica del prodotto iniziale in un altro che poi viene confezionato e commercializzato;
c) la soc. coop. Acconia Antica, da quanto emerge dal proprio sito WEB, commercializza confetture e succo derivati dai mirtilli (con denominazione che la stessa coltiva Org_2
sui propri terreni.
2) Errata interpretazione della legge 240/1984 in relazione all'art. 2135 c.c.
Ha insistito nell'affermare (come già esplicato nella circolare 85 del 10.12.1984 e nell'Istruzione operativa del 15.1.2004) che, anche sulla base della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. come stabilita dal D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 ai fini dell'applicabilità della legge 240 “non è necessario che l'impresa cooperativa effettui tutte e tre le fasi ma è sufficiente che ne svolga una sola come nel caso ricorrente della sola commercializzazione.”.
A supporto di tale conclusione ha richiamato pronunce giurisprudenziali.
Ha chiesto in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda attrice, reiterando la richiesta di prova testimoniale articolata nella memoria di costituzione.
L'appellata nel costituirsi in giudizio ha eccepito:
1.l'inammissibilità del primo motivo di censura, sostenendo che solo in grado di appello viene fatta questione di ulteriori attività; che comunque dalla documentazione emerge chiaramente che svolge, unicamente, attività di coltivazione delle piante di ulivo, raccolta di frutti con commercializzazione, esclusivamente, alla grande distribuzione, e non svolge alcuna attività di trasformazione che viene affidata completamente a terzi.
2.l'infondatezza del gravame sotto il profilo dell'interpretazione delle disposizioni normative, ribadendo in fatto che l' riconoscendo la correttezza della Denuncia Aziendale (cfr. CP_4
all. 9– pag. 6 – quadro O) presentata dalla ricorrente ha inquadrato quest'ultima nel settore agricoltura, in virtù dell'art. 2135 c.c. sull'imprenditore agricolo, con codice O6 che identifica le “cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi, ex art. 2135, co. 2, c.c.” e non nella categoria con Codice O4 che identifica la “cooperativa di trasformazione ex L. 240 /1984”.
Ha sostenuto che l' è l'unico ente legittimato a procedere all'inquadramento di tutti i CP_4 datori di lavoro, in uno dei settori previsti dall'art. 49 della L. 88/'89 “e che tale inquadramento ha efficacia erga omnes”;
4 3.in via subordinata – reiterando le difese di primo grado – ha reiterato la richiesta di applicazione dell'art. 1189 c.c. sul creditore apparente, sostenendo che il versamento all' CP_4 in sede di contribuzione unificata dei contributi dovuti all' ha liberato la Pt_1 [...]
degli obblighi contributivi nei confronti dell' , e pertanto, nulla Controparte_1 Pt_1 deve all'istituto;
4.in via ulteriormente subordinata, ha reiterato la richiesta di applicazione del principio di irretroattività del nuovo inquadramento, che quindi dovrebbe avere effetto da quando è stato adottato o meglio notificato il provvedimento, nel caso di specie avvenuto a febbraio 2019; ha richiamato il DM 12 dicembre 2000, sostenendo che l' non può pretendere i contributi Pt_1
per gli anni dal 2013 al 2018 di cui alla cartella esattoriale;
5. ha ancora ribadito che non sono dovute le sanzioni per evasioni, stante le difficoltà interpretative della legge;
6.in via subordinata, ha ribadito che, nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse annullare gli atti impugnati, la si troverebbe a dover subire un ulteriore Controparte_5 danno che è dato dall'impossibilità di recuperare per l'anno 2013 gli importi dovuti per la contribuzione in quanto risulta prescritta l'azione di rimborso della contribuzione Pt_1
CP_
versata unitamente alla contribuzione previdenziale per gli OTD dinnanzi all' Pt_1
Ebbene la notifica dell'avviso bonario, che contiene anche l'indicazione delle sanzioni è avvenuta in data 08.03.2019, e ciò ha determinato la perdita del potere per la società
di chiedere il rimborso della contribuzione versato unitamente alla CP_1 Pt_1
CP_ contribuzione previdenziale per gli OTD di contribuzione dinanzi all' Ed infatti, la legge
n. 335/1995 ex art. 3, co. 9 considera prescritta la pretesa creditoria che giunge oltre il termine quinquennale, per cui ad oggi il rimborso non potrebbe comunque essere chiesto per
l'avvenuta prescrizione dell'annualità del 2013”.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso in
[...]
appello.
2.Il primo motivo di gravame è infondato.
La pretesa impositiva si fonda esclusivamente sul verbale di accertamento definito il
25.7.2018, in cui i funzionari ispettivi, dopo avere premesso che per rientrare nelle previsioni della l. n. 240/1984 è sufficiente che la cooperativa svolga anche soltanto una delle tre fasi
“trasformazione, manipolazione, commercializzazione “ dei prodotti agricoli, hanno accertato
5 che nel caso di specie la svolge attività di manipolazione Controparte_1
(imbottigliamento) e commercializzazione di prodotti agricoli, sicchè hanno ritenuto che la
Cooperativa è soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 240/1984. Pt_1
In altri termini gli ispettori hanno preso in considerazione ai fini dell'apertura della posizione assicurativa esclusivamente tali attività ovvero la manipolazione riferita all'imbottigliamento dell'olio e la commercializzazione.
Ciò posto, si rileva che a) la dichiarazione resa dal legale rappresentante della cooperativa – che il giudice non avrebbe considerato – non richiedeva approfondimenti istruttori, in quanto la circostanza che il frantoio sia stato chiuso sin dal 2013 risulta dalla documentazione prodotta e non contestata dall' (cfr 11 attestazione SIAN); peraltro la prova orale Pt_1 richiesta nella memoria di costituzione (e reiterata in appello) dall' è limitata ad una Pt_1
mera conferma del verbale di accertamento, sicchè era del tutto superflua, considerato che gli ispettori – per come evidenziato – hanno preso in considerazione ai fini dell'inquadramento l'attività di imbottigliamento dell'olio e la commercializzazione e non anche la molitura, perché affidata a terzi (cfr relazione interlocutoria del 21.5.2018 degli ispettori successiva all'accesso) evidentemente sin dal 2013, essendo riferito l'accertamento al periodo
1.4.2013/19.4.2018; b) nessuna attività di trasformazione è stata considerata ai fini dell'obbligo contributivo. Del resto nella memoria di costituzione in primo grado non era stata avanzata tale ulteriore causale per la pretesa impositiva, che avrebbe dovuto essere dimostrata dall' quale asserito creditore ed attore sostanziale, mentre la prova orale richiesta (e Pt_1
reiterata in appello) – per come detto - ha ad oggetto la mera conferma del verbale, del tutto inconducente rispetto alle asserite ulteriori attività.
3.Infondata è anche la seconda censura relativa all'interpretazione delle disposizioni normative che vengono in considerazione.
L'art. 1 della L. n. 240/1984 dispone: “Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
6 L'art. 2, comma 1 dispone, “Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura”.
Ai sensi del successivo art. 3, “limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, all'indennità di disoccupazione denominata alla cassa unica assegni Org_3
familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato”.
Orbene occorre premettere che le circolari e le istruzioni operative richiamate non sono vincolanti e comunque non offrono l'interpretazione del dato normativo propugnato dall' Pt_1 né nelle pronunce della Corte di Cassazione pure citate dall' , si afferma che ai fini CP_6 dell'applicabilità della L. 240/84 è sufficiente lo svolgimento di una sola delle attività menzionate dalla norma (trasformazione – manipolazione – commercializzazione) ed in particolare la sola commercializzazione.
Ciò posto, dalla lettura delle disposizioni si ricava che a) le imprese sono inquadrate 1. nel settore industria o commercio se per l'esercizio della loro attività ricorrono in quantità prevalente ai prodotti provenienti dal mercato;
2. nel settore agricoltura se ricorrono in quantità prevalente ai prodotti ricavati da propri terreni o patrimoni dei propri associati;
b) in virtù dell'art. 3 della legge in oggetto le cooperative, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ricorrendo in via prevalente a prodotti ricavati da terreni propri o patrimoni dei loro associati (cioè le attività connesse secondo la nozione di cui all'articolo 2135, terzo comma c.c.) anche se sono inquadrate nel settore agricolo devono versare le stesse aliquote del settore industria [cioè con applicazione del regime assicurativo infortunistico previsto dal Titolo I del T.U. D.p.r. 1124/65 (Gestione
Industria)], per gli impiegati e gli operai assunti a tempo sia indeterminato che determinato
(questi ultimi dal primo gennaio 2008 ex lege n. 247/2007) e ciò in deroga alla disciplina generale in base alla quale nel settore agricolo i contributi (con voci tariffarie Parte_1 diverse) vengono versati in un'unica soluzione unitamente ai contributi il quale CP_4 provvede, successivamente, a trasferirli all' Parte_1
7 Condividendosi quanto affermato dal giudice di prime cure, si ritiene che l'assimilazione di tali cooperative al settore industria si giustifica solo se pongono in essere tutte le fasi del ciclo produttivo e quindi se l'attività include la trasformazione, altrimenti se fosse sufficiente solo una delle tre fasi ed in particolare la commercializzazione non avrebbe senso la loro distinzione – pur mantenuta nel testo di legge - rispetto alle cooperative c.d. di produzione
(che necessariamente effettuano anche la commercializzazione - attività finale ineludibile ) per le quali la deroga non opera.
In altri termini se tanto le cooperative agricole che svolgono attività di trasformazione, manipolazione, commercializzazione quanto le cooperative agricole che svolgono solo attività di produzione e vendita venissero inquadrate come “cooperative di trasformazione ex L.
240/1984”, la categoria delle cooperative di produzione rimarrebbe priva di soggetti in essa inquadrabili.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza a favore dell'appellata costituita con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Pt_1
depositato in data 13.6.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 306/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
12/03/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
8
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 587 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2022 , vertente
TRA
con l'avv.to MAIDA MARIA GRAZIA Pt_1
appellante
E
con l'avv.to Controparte_1
BORRELLO FABIO
Appellato
Nonché
Controparte_2
Appellato non costituito
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
L proponeva opposizione avverso la cartella di Controparte_1
pagamento n. 03020190013236547000, notificatale in data 30.8.2019, con la quale le era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 16.402,69, a titolo di contributi previdenziali dovuti all' e sanzioni. Deduceva l'illegittimità della pretesa contributiva, Pt_1 nonché la prescrizione della stessa e, in via subordinata, l'errato calcolo delle sanzioni applicate.
1 Nella resistenza dell' e dell' , il tribunale di Catanzaro Pt_1 Controparte_3 preliminarmente, ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività ex art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, in quanto agli atti di causa emerge che la cartella opposta è stata notificata in data 30.8.2019, mentre il ricorso giudiziale originario è stato depositato in data 24.9.2019, dunque nel rispetto del termine di 40 giorni, previsto dalla richiamata disposizione per proporre opposizione, a pena di decadenza, avverso le cartelle di pagamento.
Nel merito ha rilevato che la pretesa contributiva sottesa alla cartella di pagamento opposta scaturisce dall'accertamento cui la società cooperativa ricorrente è stata sottoposta in data
19.4.2018, all'esito del quale i funzionari di vigilanza dell' accertavano: che la Pt_1
è una cooperativa agricola costituita da n. 3 soci che effettua le seguenti Controparte_1
attività agricole su fondi di proprietà dei soci stessi: 1) coltivazione di piante di ulivo, raccolta frutti e imbottigliamento olio di oliva con commercializzazione ai rivenditori al dettaglio. La molitura viene affidata a terzi. 2) coltivazione piccoli frutti, quali mirtilli, raccolta e commercializzazione ai rivenditori al dettaglio;
3) coltivazione, raccolta, confezionamento e commercializzazione canapa sativa previa essiccazione;
4) allevamento lumache, stoccaggio e confezionamento;
che la cooperativa occupa personale dipendente a tempo determinato inquadrato ai fini previdenziali nella gestione “Agricoltura” dell' . Sulla base delle CP_4
predette risultanze, gli ispettori di vigilanza redigevano il verbale unico di accertamento e notificazione n. 201800028 del 25.7.2018, con il quale, posto che la cooperativa svolge attività di manipolazione (imbottigliamento) dell'olio e commercializzazione di prodotti agricoli, ritenuta l'applicabilità dell'art. 3 L. n. 240/1984, dichiaravano la Cooperativa soggetta all'obbligo assicurativo . Ne conseguiva l'apertura di apposita posizione Pt_1
assicurativa territoriale e la richiesta di versamento dei contributi per gli operai a tempo determinato assunti a far data dal 1.4.2013, avendo ritenuto l' applicabile alla Pt_1
cooperativa lo statuto previsto dalla L. n. 240/1984.
Ha ritenuto che 1. è incontestato che la ricorrente sia da considerare impresa agricola;
2. le cooperative agricole sono soggette alla contribuzione unificata da versare all' , fatta CP_4
eccezione per le cooperative di cui alla L. n. 240/1984; 3. dall'interpretazione del complesso di disposizioni normative, emerge che - contrariamente a quanto ritenuto dall' - per Pt_1
inquadrare la cooperativa nell'ambito delle cooperative di cui all'art. 2 L. n. 240/1984, in virtù dell'art. 3 della medesima legge con conseguente applicazione del regime assicurativo del settore industria anche per i dipendenti assunti a tempo determinato, non è sufficiente che venga svolta solo una delle fasi di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di
2 prodotti agricoli;
al contrario è necessario che la cooperativa, per rientrare nell'ambito di applicabilità della L. n. 240/1984, debba svolgere congiuntamente tutte e le tre le fasi ivi elencate: a tale conclusione si giunge sia sulla base del dato testuale delle disposizioni (in cui viene utilizzata la congiunzione “e”), sia sulla base della ratio dell'intervento normativo in questione, che è quello di assimilare al settore dell'industria, ai fini previdenziali e, per quel che in questa sede rileva, anche ai fini dell'assicurazione sociale, le cooperative che pongono in essere tutte le fasi del ciclo produttivo, ossia trasformazione, manipolazione, commercializzazione. Del resto, che dette cooperative (c.d. di trasformazione) siano distinte dalle altre cooperative agricole che non svolgono le predette attività, o ne svolgono soltanto una parte, è confermato dal fatto che le altre tipologie di cooperative agricole (c.d. di produzione) sono assoggettate alla contribuzione agricola unificata.
Ha, dunque, affermato che nel caso di specie è stato accertato che la Cooperativa ricorrente svolge l'attività di manipolazione (imbottigliamento) e commercializzazione dei prodotti agricoli, mentre la fase di trasformazione (molitura delle olive) è affidata a terzi (cfr. doc. n.
10 del fascicolo di parte ricorrente), sicchè la stessa non può essere ritenuta una cooperativa di trasformazione e, pertanto, non trova applicazione alla fattispecie in esame la disciplina prevista dalla L. n. 240/1984 con conseguente insussistenza pretesa contributiva fatta valere dall' e sottesa alla cartella di pagamento in questa sede opposta. Pt_1
Ha compensato le spese alla luce della particolarità della vicenda contenziosa e della complessità del quadro normativo applicabile alla fattispecie.
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' ed ha lamentato: Pt_1
1) l'omessa considerazione da parte del Giudice di primo grado di tutte le tipologie di coltivazioni e di attività svolte dalla soc. In particolare ha sostenuto a) che il CP_1
giudice di prime cure ha omesso di considerare la dichiarazione resa agli ispettori dal presidente della Cooperativa sig. il quale ha affermato che la Parte_2 molitura delle olive è “affidata a terzi negli ultimi anni anche se in azienda esiste un frantoio attualmente non utilizzato del tipo ciclo continuo con n. 2 vasche, una centrifuga marca
[...]
dell'età di almeno 20 anni”. Quindi solo negli ultimi anni (periodo imprecisato di Org_1
tempo che potrebbe significare anche due/tre anni) la molitura è stata affidata a terzi, sicchè tale operazione fino a un determinato periodo è stata svolta direttamente dalla cooperativa - presso cui esiste un frantoio - che poi procedeva all'imbottigliamento e in seguito alla vendita.
Ha affermato che “sarebbe stato quanto meno opportuno e rilevante ai fini della decisione, da parte del Giudice di primo grado, ammettere le richieste istruttorie formulate dall' anche Pt_1
al fine di accertare fino a quando la coop. abbia provveduto direttamente alla CP_1
3 molitura delle olive raccolte sui propri terreni e da quando tale attività sia stata demandata a terzi”; b) dalla medesima dichiarazione è emerso che la cooperativa svolge anche attività di coltivazione, raccolta, confezionamento e commercializzazione canapa sativa previa essiccazione;
nonché allevamento lumache, stoccaggio e confezionamento, attività che rientrano nel concetto di fase di trasformazione perché sono procedimenti che comportano la modifica del prodotto iniziale in un altro che poi viene confezionato e commercializzato;
c) la soc. coop. Acconia Antica, da quanto emerge dal proprio sito WEB, commercializza confetture e succo derivati dai mirtilli (con denominazione che la stessa coltiva Org_2
sui propri terreni.
2) Errata interpretazione della legge 240/1984 in relazione all'art. 2135 c.c.
Ha insistito nell'affermare (come già esplicato nella circolare 85 del 10.12.1984 e nell'Istruzione operativa del 15.1.2004) che, anche sulla base della nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. come stabilita dal D.Lgs. 18.5.2001 n. 228 ai fini dell'applicabilità della legge 240 “non è necessario che l'impresa cooperativa effettui tutte e tre le fasi ma è sufficiente che ne svolga una sola come nel caso ricorrente della sola commercializzazione.”.
A supporto di tale conclusione ha richiamato pronunce giurisprudenziali.
Ha chiesto in riforma della sentenza impugnata il rigetto della domanda attrice, reiterando la richiesta di prova testimoniale articolata nella memoria di costituzione.
L'appellata nel costituirsi in giudizio ha eccepito:
1.l'inammissibilità del primo motivo di censura, sostenendo che solo in grado di appello viene fatta questione di ulteriori attività; che comunque dalla documentazione emerge chiaramente che svolge, unicamente, attività di coltivazione delle piante di ulivo, raccolta di frutti con commercializzazione, esclusivamente, alla grande distribuzione, e non svolge alcuna attività di trasformazione che viene affidata completamente a terzi.
2.l'infondatezza del gravame sotto il profilo dell'interpretazione delle disposizioni normative, ribadendo in fatto che l' riconoscendo la correttezza della Denuncia Aziendale (cfr. CP_4
all. 9– pag. 6 – quadro O) presentata dalla ricorrente ha inquadrato quest'ultima nel settore agricoltura, in virtù dell'art. 2135 c.c. sull'imprenditore agricolo, con codice O6 che identifica le “cooperativa di imprenditori agricoli e loro consorzi, ex art. 2135, co. 2, c.c.” e non nella categoria con Codice O4 che identifica la “cooperativa di trasformazione ex L. 240 /1984”.
Ha sostenuto che l' è l'unico ente legittimato a procedere all'inquadramento di tutti i CP_4 datori di lavoro, in uno dei settori previsti dall'art. 49 della L. 88/'89 “e che tale inquadramento ha efficacia erga omnes”;
4 3.in via subordinata – reiterando le difese di primo grado – ha reiterato la richiesta di applicazione dell'art. 1189 c.c. sul creditore apparente, sostenendo che il versamento all' CP_4 in sede di contribuzione unificata dei contributi dovuti all' ha liberato la Pt_1 [...]
degli obblighi contributivi nei confronti dell' , e pertanto, nulla Controparte_1 Pt_1 deve all'istituto;
4.in via ulteriormente subordinata, ha reiterato la richiesta di applicazione del principio di irretroattività del nuovo inquadramento, che quindi dovrebbe avere effetto da quando è stato adottato o meglio notificato il provvedimento, nel caso di specie avvenuto a febbraio 2019; ha richiamato il DM 12 dicembre 2000, sostenendo che l' non può pretendere i contributi Pt_1
per gli anni dal 2013 al 2018 di cui alla cartella esattoriale;
5. ha ancora ribadito che non sono dovute le sanzioni per evasioni, stante le difficoltà interpretative della legge;
6.in via subordinata, ha ribadito che, nella denegata ipotesi in cui il giudice non dovesse annullare gli atti impugnati, la si troverebbe a dover subire un ulteriore Controparte_5 danno che è dato dall'impossibilità di recuperare per l'anno 2013 gli importi dovuti per la contribuzione in quanto risulta prescritta l'azione di rimborso della contribuzione Pt_1
CP_
versata unitamente alla contribuzione previdenziale per gli OTD dinnanzi all' Pt_1
Ebbene la notifica dell'avviso bonario, che contiene anche l'indicazione delle sanzioni è avvenuta in data 08.03.2019, e ciò ha determinato la perdita del potere per la società
di chiedere il rimborso della contribuzione versato unitamente alla CP_1 Pt_1
CP_ contribuzione previdenziale per gli OTD di contribuzione dinanzi all' Ed infatti, la legge
n. 335/1995 ex art. 3, co. 9 considera prescritta la pretesa creditoria che giunge oltre il termine quinquennale, per cui ad oggi il rimborso non potrebbe comunque essere chiesto per
l'avvenuta prescrizione dell'annualità del 2013”.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica del ricorso in
[...]
appello.
2.Il primo motivo di gravame è infondato.
La pretesa impositiva si fonda esclusivamente sul verbale di accertamento definito il
25.7.2018, in cui i funzionari ispettivi, dopo avere premesso che per rientrare nelle previsioni della l. n. 240/1984 è sufficiente che la cooperativa svolga anche soltanto una delle tre fasi
“trasformazione, manipolazione, commercializzazione “ dei prodotti agricoli, hanno accertato
5 che nel caso di specie la svolge attività di manipolazione Controparte_1
(imbottigliamento) e commercializzazione di prodotti agricoli, sicchè hanno ritenuto che la
Cooperativa è soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 3 della l. n. 240/1984. Pt_1
In altri termini gli ispettori hanno preso in considerazione ai fini dell'apertura della posizione assicurativa esclusivamente tali attività ovvero la manipolazione riferita all'imbottigliamento dell'olio e la commercializzazione.
Ciò posto, si rileva che a) la dichiarazione resa dal legale rappresentante della cooperativa – che il giudice non avrebbe considerato – non richiedeva approfondimenti istruttori, in quanto la circostanza che il frantoio sia stato chiuso sin dal 2013 risulta dalla documentazione prodotta e non contestata dall' (cfr 11 attestazione SIAN); peraltro la prova orale Pt_1 richiesta nella memoria di costituzione (e reiterata in appello) dall' è limitata ad una Pt_1
mera conferma del verbale di accertamento, sicchè era del tutto superflua, considerato che gli ispettori – per come evidenziato – hanno preso in considerazione ai fini dell'inquadramento l'attività di imbottigliamento dell'olio e la commercializzazione e non anche la molitura, perché affidata a terzi (cfr relazione interlocutoria del 21.5.2018 degli ispettori successiva all'accesso) evidentemente sin dal 2013, essendo riferito l'accertamento al periodo
1.4.2013/19.4.2018; b) nessuna attività di trasformazione è stata considerata ai fini dell'obbligo contributivo. Del resto nella memoria di costituzione in primo grado non era stata avanzata tale ulteriore causale per la pretesa impositiva, che avrebbe dovuto essere dimostrata dall' quale asserito creditore ed attore sostanziale, mentre la prova orale richiesta (e Pt_1
reiterata in appello) – per come detto - ha ad oggetto la mera conferma del verbale, del tutto inconducente rispetto alle asserite ulteriori attività.
3.Infondata è anche la seconda censura relativa all'interpretazione delle disposizioni normative che vengono in considerazione.
L'art. 1 della L. n. 240/1984 dispone: “Ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
6 L'art. 2, comma 1 dispone, “Qualora non si verifichi la condizione di cui all'articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura”.
Ai sensi del successivo art. 3, “limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, all'indennità di disoccupazione denominata alla cassa unica assegni Org_3
familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato”.
Orbene occorre premettere che le circolari e le istruzioni operative richiamate non sono vincolanti e comunque non offrono l'interpretazione del dato normativo propugnato dall' Pt_1 né nelle pronunce della Corte di Cassazione pure citate dall' , si afferma che ai fini CP_6 dell'applicabilità della L. 240/84 è sufficiente lo svolgimento di una sola delle attività menzionate dalla norma (trasformazione – manipolazione – commercializzazione) ed in particolare la sola commercializzazione.
Ciò posto, dalla lettura delle disposizioni si ricava che a) le imprese sono inquadrate 1. nel settore industria o commercio se per l'esercizio della loro attività ricorrono in quantità prevalente ai prodotti provenienti dal mercato;
2. nel settore agricoltura se ricorrono in quantità prevalente ai prodotti ricavati da propri terreni o patrimoni dei propri associati;
b) in virtù dell'art. 3 della legge in oggetto le cooperative, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, ricorrendo in via prevalente a prodotti ricavati da terreni propri o patrimoni dei loro associati (cioè le attività connesse secondo la nozione di cui all'articolo 2135, terzo comma c.c.) anche se sono inquadrate nel settore agricolo devono versare le stesse aliquote del settore industria [cioè con applicazione del regime assicurativo infortunistico previsto dal Titolo I del T.U. D.p.r. 1124/65 (Gestione
Industria)], per gli impiegati e gli operai assunti a tempo sia indeterminato che determinato
(questi ultimi dal primo gennaio 2008 ex lege n. 247/2007) e ciò in deroga alla disciplina generale in base alla quale nel settore agricolo i contributi (con voci tariffarie Parte_1 diverse) vengono versati in un'unica soluzione unitamente ai contributi il quale CP_4 provvede, successivamente, a trasferirli all' Parte_1
7 Condividendosi quanto affermato dal giudice di prime cure, si ritiene che l'assimilazione di tali cooperative al settore industria si giustifica solo se pongono in essere tutte le fasi del ciclo produttivo e quindi se l'attività include la trasformazione, altrimenti se fosse sufficiente solo una delle tre fasi ed in particolare la commercializzazione non avrebbe senso la loro distinzione – pur mantenuta nel testo di legge - rispetto alle cooperative c.d. di produzione
(che necessariamente effettuano anche la commercializzazione - attività finale ineludibile ) per le quali la deroga non opera.
In altri termini se tanto le cooperative agricole che svolgono attività di trasformazione, manipolazione, commercializzazione quanto le cooperative agricole che svolgono solo attività di produzione e vendita venissero inquadrate come “cooperative di trasformazione ex L.
240/1984”, la categoria delle cooperative di produzione rimarrebbe priva di soggetti in essa inquadrabili.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
4.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza a favore dell'appellata costituita con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Pt_1
depositato in data 13.6.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 306/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori come per legge con distrazione;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
12/03/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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