Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 239
(Interruzione della prescrizione)
1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio".
(Interruzione della prescrizione)
1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio".
Commentari • 3
- 1. CAPO I - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENAWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio 1. La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato. Leggi il commento -> 1. L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie (1). 2. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta. 3. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. 4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. 5. L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, né ai delinquenti …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/02/2007, n. 21833Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Mariano BATTISTI Presidente Dott. Giorgio LATTANZI Componente Dott. Bruno ROSSI Componente Dott. Giovanni DE ROBERTO Componente Dott. Paolo BARDOVAGNI Componente Dott. Renato Luigi CALABRESE Componente Dott. Gennaro MARASCA rel. Componente Dott. Aldo FIALE Componente Dott. Alberto MACCHIA Componente ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno nel processo contro CH RU, nato a [...] il [...], domiciliato in Piove di Sacco (PD), via Piron n. 36 int. 2; Avverso la sentenza n. 276/06 emessa il 10 aprile 2006 dal Tribunale di Belluno; Visti gli atti, la sentenza denunciata ed …Leggi di più...
- avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen.·
- fondamento·
- efficacia interruttiva della prescrizione·
- esclusione·
- estinzione (cause di)·
- prescrizione·
- reato