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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 05/12/2024, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N.257 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 257 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 15 ottobre 2024, e vertente
TRA
Il IG. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
SS TO (PU) in Via Montefeltro n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giuliano Melini
Ricorrente
E la IG.ra nata a [...] il [...] ed attualmente ivi Persona_1
residente in [...];
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: DIVORZIO GUDIZIALE - scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024 ritualmente notificato il 25 Luglio
2024, il IG. premesso di aver contratto matrimonio in MI Parte_2
(Bielorussia) in data 05/01/1996 con nata a [...] il Persona_1
19/12/1972, attualmente ivi residente in [...]; esponeva:
“che detto matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di Sestino (AR) nell'anno 1996 con il n. 1 parte II Serie C Uff. 1; che con sentenza depositata in data 7/10/2010 veniva dichiarata e pronunciata dal
Tribunale di Urbino la separazione coniugale fra l'istante e la predetta
[...]
(cfr. all.ti); Per_1
che dalla relativa unione nasceva a Urbino PU in data 10/10/2000 il figlio
[...]
ormai maggiorenne ed autonomo;
Per_2
che resasi da anni autonoma ed indipendente la , i coniugi da tempo Persona_1
hanno concordato il venir meno di qualsiasi contributo al mantenimento da parte del ricorrente in favore della predetta;
che dalla relativa separazione i coniugi non hanno più convissuto, tanto che è cessato ogni rapporto e comunanza di vita fra l'istante e la SI.ra , la Persona_1
quale pur avendo ottenuto la cittadinanza italiana (cfr. certif. ) si è trasferita in CP_1
Bielorussia dal 9/11/22, interrompendo qualsiasi contatto con il ricorrente (cfr. all.ti); che pertanto sono abbondantemente decorsi i termini di legge perché si possa pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra l'istante e la predetta
;”. Persona_1
Tanto premesso domandava all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ voglia pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
l'istante e la predetta senza alcuna statuizione di ordine patrimoniale Persona_1
ed economica di sorta, ordinando la relativa annotazione della emananda sentenza nei registri di matrimonio del Comune di Sestino (AR).
Con il favore delle spese in caso di avversa resistenza.” La IG.ra , pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e deve Persona_1
pertanto esserne dichiarata la contumacia .
****
La domanda concernente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile avanzata da parte ricorrente deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati legalmente in virtù di Sentenza n. 242/2010 del Tribunale di
Urbino, depositata in data 7/10/2010 nel procedimento n. R.G. 1237/2006 e che da allora vivono ininterrottamente separati non essendo possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Non sono avanzate domande di assegno divorzile e/o di mantenimento e non vi è necessità che il Collegio emetta una pronuncia di accertamento negativo.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato: il giudizio di divorzio non si sottrae ai principi generali della domanda e del contraddittorio tipici dei procedimenti contenziosi, con la conseguenza che anche l'attribuzione di un assegno divorzile a favore di uno o dell'altro coniuge è subordinata alla domanda di parte (v. Cass. n.9058/2001).
Ciò posto, considerato:
- il tempo trascorso dalla separazione e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda la resistente, deve ritenersi per facta concludentia);
- che il PM ha espresso parere favorevole,
- che sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del
1970 e succ. mod.;
- che la natura delle questioni trattate in considerazione dell'oggetto della causa, limitata alla sola pronuncia sullo status, consente di compensare le spese di lite tra le parti;
- visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/01/1996 in
MI (Bielorussia), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sestino (AR)- al numero 1, parte II, serie C, anno 1996, dal IG. e dalla Parte_1
IG.ra alle condizioni riportate in parte motiva;
Persona_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sestino (AR) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di conIGlio del Tribunale di Urbino, il
27.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella
Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 257 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 15 ottobre 2024, e vertente
TRA
Il IG. nato a [...] il [...] e residente a Parte_1
SS TO (PU) in Via Montefeltro n. 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giuliano Melini
Ricorrente
E la IG.ra nata a [...] il [...] ed attualmente ivi Persona_1
residente in [...];
Resistente- Contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: DIVORZIO GUDIZIALE - scioglimento matrimonio
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20 maggio 2024 ritualmente notificato il 25 Luglio
2024, il IG. premesso di aver contratto matrimonio in MI Parte_2
(Bielorussia) in data 05/01/1996 con nata a [...] il Persona_1
19/12/1972, attualmente ivi residente in [...]; esponeva:
“che detto matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri di matrimonio del
Comune di Sestino (AR) nell'anno 1996 con il n. 1 parte II Serie C Uff. 1; che con sentenza depositata in data 7/10/2010 veniva dichiarata e pronunciata dal
Tribunale di Urbino la separazione coniugale fra l'istante e la predetta
[...]
(cfr. all.ti); Per_1
che dalla relativa unione nasceva a Urbino PU in data 10/10/2000 il figlio
[...]
ormai maggiorenne ed autonomo;
Per_2
che resasi da anni autonoma ed indipendente la , i coniugi da tempo Persona_1
hanno concordato il venir meno di qualsiasi contributo al mantenimento da parte del ricorrente in favore della predetta;
che dalla relativa separazione i coniugi non hanno più convissuto, tanto che è cessato ogni rapporto e comunanza di vita fra l'istante e la SI.ra , la Persona_1
quale pur avendo ottenuto la cittadinanza italiana (cfr. certif. ) si è trasferita in CP_1
Bielorussia dal 9/11/22, interrompendo qualsiasi contatto con il ricorrente (cfr. all.ti); che pertanto sono abbondantemente decorsi i termini di legge perché si possa pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra l'istante e la predetta
;”. Persona_1
Tanto premesso domandava all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ voglia pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
l'istante e la predetta senza alcuna statuizione di ordine patrimoniale Persona_1
ed economica di sorta, ordinando la relativa annotazione della emananda sentenza nei registri di matrimonio del Comune di Sestino (AR).
Con il favore delle spese in caso di avversa resistenza.” La IG.ra , pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e deve Persona_1
pertanto esserne dichiarata la contumacia .
****
La domanda concernente la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile avanzata da parte ricorrente deve essere accolta.
Dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono separati legalmente in virtù di Sentenza n. 242/2010 del Tribunale di
Urbino, depositata in data 7/10/2010 nel procedimento n. R.G. 1237/2006 e che da allora vivono ininterrottamente separati non essendo possibile ricostruire la comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Non sono avanzate domande di assegno divorzile e/o di mantenimento e non vi è necessità che il Collegio emetta una pronuncia di accertamento negativo.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è consolidato: il giudizio di divorzio non si sottrae ai principi generali della domanda e del contraddittorio tipici dei procedimenti contenziosi, con la conseguenza che anche l'attribuzione di un assegno divorzile a favore di uno o dell'altro coniuge è subordinata alla domanda di parte (v. Cass. n.9058/2001).
Ciò posto, considerato:
- il tempo trascorso dalla separazione e della persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale (volontà che, per quanto riguarda la resistente, deve ritenersi per facta concludentia);
- che il PM ha espresso parere favorevole,
- che sussistono pertanto i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del
1970 e succ. mod.;
- che la natura delle questioni trattate in considerazione dell'oggetto della causa, limitata alla sola pronuncia sullo status, consente di compensare le spese di lite tra le parti;
- visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05/01/1996 in
MI (Bielorussia), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Sestino (AR)- al numero 1, parte II, serie C, anno 1996, dal IG. e dalla Parte_1
IG.ra alle condizioni riportate in parte motiva;
Persona_1
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sestino (AR) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di conIGlio del Tribunale di Urbino, il
27.11.2024
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella
Il Presidente dott. Egidio de Leone