Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4713 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 25356/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 VIALE MAJNO 18 MILANO presso l'Avvocato PINATO SIMONE, che la/lo rappresenta e difende
RICORRENTE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Visconti Venosta Controparte_1 P.IVA_1 20122 MILANO presso l'Avvocato GRANATA MAGDA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza in data odierna.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
- quale cessionaria del credito vantato da , Parte_1 Persona_1 proprietario dell'autoveicolo Porsche Cayenne targato EK 952 ZR - ha proposto appello innanzi a questo Tribunale avverso la sentenza nr. 3463/24 resa dal giudice di pace di Milano con la quale è stata respinta la domanda volta a conseguire da l'indennizzo relativo ai danni subiti a Controparte_1
seguito di una grandinata. Danno, quest'ultimo, quantificato nell'ammontare degli esborsi necessari alla riparazione al netto della franchigia contrattuale.
La compagnia assicuratrice si è costituita concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
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L'appello è infondato.
L'unico motivo di censura attiene alla ritenuta violazione e/o errata applicazione dell'art. 116, comma I
e II c.p.c. per avere il giudice erroneamente ritenuto non provato il fatto storico.
Ciò a fronte della documentazione allegata e dell'omessa contestazione ad opera della convenuta rimasta contumace.
Ha altresì allegato il riscontro fornito dall'espletata CTU riguardo alla riconducibilità dei danni ad una forte grandinata. In tale contesto, la mancata allegazione in sede di atto introduttivo del luogo e dell'orario dell'evento atmosferico deve reputarsi irrilevante ai fini del giudizio.
Dirimente – secondo l'assunto – ai fini dell'operatività della garanzia è che la natura dei danni rilevati
e riscontrati sul veicolo attoreo sia riconducibile alla fattispecie prevista dalla garanzia medesima.
Reputa il Tribunale che la pronuncia sia corretta e congruamente motivata laddove rileva che il cessionario soggiace al medesimo onere probatorio dell'originario titolare del credito indennitario e che tale onere non può ritenersi assolto.
Anche nella presente sede non sono stati forniti elementi idonei a riscontare il verificarsi dell'evento, condizione – quest'ultima – da reputarsi indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda.
Premesso che dalla contumacia della compagnia assicuratrice non può certo trarsi una mancata contestazione del quadro fattuale, si rileva che quest'ultimo è risultato carente nell'allegazione prima ancora che nella prova. Infatti nell'atto di citazione l'attrice si limitata ad allegare che “ in data
24/05/2022 il veicolo Porsche Cayenne, targato EK 952 ZR di proprietà del Sig. Persona_1
, subiva ingenti danni a causa di una copiosa grandinata “ senza ulteriormente circostanziare
[...]
l'evento a livello logistico e cronologico.
In particolare, non risulta suffragato il dato cronologico allegato da reputarsi essenziale ai fini dell'operatività della polizza. Tale carenza non può ritenersi colmata dalla documentazione fotografica allegata posto che nulla esclude che le ammaccature presenti sull'autoveicolo risalgano ad epoca anteriore.
In sostanza, anche volendo riferire le foto all'autovettura di proprietà del cedente il credito e volendo altresì ritenere i danni ivi rappresentati compatibili con l'evento atmosferico allegato – così recependo le conclusioni del c.t.u. su tale specifico profilo – il dato che permane oscuro è quello della riferibilità degli stessi alla grandinata asseritamente occorsa in data 24.5.22.
pagina 2 di 3 Del resto, lo stesso c.t.u. non ha mancato di esprimere la sua riserva: nulla potendo riferire in relazione all'eziologia dei danni, ha posto l'accento sull'assenza di fotografie della vettura danneggiata in data antecedente all'intervento riparativo.
Tale grave lacuna probatoria assorbe ogni ulteriore profilo.
Non risulta a riguardo condivisibile l'assunto secondo cui la garanzia deve considerarsi operante laddove la natura dei danni rilevati e riscontrati sul veicolo sia riconducibile alla fattispecie prevista dalla garanzia medesima: fermarsi a tale raffronto equivale ad obliterare il dato cronologico essenziale per l'operatività della garanzia stessa. Laddove il sinistro – in ipotesi – non sia coevo al periodo di efficacia della polizza, è palese che l'assicurato non possa pretendere alcun ristoro, sebbene l'evento ricada nel rischio assicurato e le riparazioni allegate nel preventivo di lavorazione siano pienamente compatibili con quelle necessarie ai fini del reintegro.
L'appello va pertanto respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.
Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. nr. 115/02 dell'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in funzione monocratica nella persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello:
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite liquidate in € 2.127 per compensi oltre al rimborso forfettario pari al 15% per spese generali nonché iva e cpa;
3. condanna l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato .
Milano 10 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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