CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 16/02/2026, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1492/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3396/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3396/2025 l'AdER ha appellato la sentenza n. 364/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione in epigrafe.
A sostegno del ricorso di primo grado, il contribuente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito, assumendo che, successivamente alla notifica della cartella del 2007, non fossero stati notificati ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali, sia decennali per l'imposta, sia quinquennali per sanzioni e interessi.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, rilevando che non risultavano prodotti atti interruttivi successivi alla cartella del 2007 e dichiarando, pertanto, la prescrizione delle somme pretese.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'erroneità della sentenza per non aver considerato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, costituiti da due avvisi di intimazione notificati in data 14 maggio 2012 e 6 marzo 2017.
Si è costituito in giudizio l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, deducendo l'inammissibilità della produzione documentale in appello, la mancanza di prova della rituale notificazione degli atti asseritamente interruttivi e l'irrilevanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di eventuali pagamenti parziali.
Si è costituita, inoltre, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia, che si è rimessa alle difese dell'Agente della riscossione, insistendo per l'assenza di prescrizione.
Si è costituito in giudizio anche il contribuente, che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita genericità dei motivi è infondata.
L'atto di appello individua con chiarezza le parti della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma, risultando conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'appello è ammissibile quando consente di individuare il dissenso dell'appellante rispetto al decisum di primo grado e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (Cass., sez. V, 18 settembre 2013, n. 21296).
2.- È parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Agente della Riscossione in grado di appello.
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado risulta instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 220/2023. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 nella parte in cui estendeva l'applicazione del nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 ai giudizi di appello relativi a procedimenti di primo grado instaurati in epoca anteriore, deve ritenersi applicabile la disciplina previgente.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo applicabile ratione temporis, è consentita la produzione di nuovi documenti in grado di appello, ove rilevanti ai fini della decisione.
3.- Nel merito, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione dimostra che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento del 27/11/2007, sono stati ritualmente notificati al contribuente atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione e, in particolare:
l'avviso di intimazione n. 01720129001989676000, notificato in data 14/05/2012;
l'avviso di intimazione n. 01720179000540609000, notificato in data 02/03/2017.
Tali atti integrano atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., in quanto contenenti una chiara ed inequivoca intimazione di pagamento rivolta al soggetto obbligato, idonea a costituirlo in mora. È principio consolidato che qualsiasi richiesta di pagamento portata a conoscenza del debitore interrompe la prescrizione (Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27605).
Deve altresì rilevarsi che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata risulta ritualmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata dal contribuente. Ne consegue il definitivo consolidamento del credito erariale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, secondo cui la mancata impugnazione dell'atto impositivo comporta l'irretrattabilità del credito.
Non può condividersi l'assunto dell'appellato secondo cui la contumacia dell'Agente della Riscossione in primo grado precluderebbe la possibilità di dimostrare l'interruzione della prescrizione in grado di appello, atteso che la contumacia non comporta decadenze sostanziali né preclusioni istruttorie nei limiti consentiti dalla legge processuale.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 2938 cod. civ., atteso che nel caso di specie l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata dal contribuente e la documentazione prodotta dall'appellante è finalizzata a dimostrare l'insussistenza del fatto estintivo dedotto. Alla luce della sequenza degli atti interruttivi sopra indicati, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale del credito tributario, né quello quinquennale relativo a sanzioni e interessi.
Ne consegue l'erroneità della sentenza di primo grado, che ha dichiarato la prescrizione delle somme in assenza di una completa valutazione del quadro istruttorio e giuridico rilevante.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto conferma l'atto originariamente opposto;
compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, RE
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3396/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 10/03/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720239000136652000 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3396/2025 l'AdER ha appellato la sentenza n. 364/2025, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, che ha accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione in epigrafe.
A sostegno del ricorso di primo grado, il contribuente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito, assumendo che, successivamente alla notifica della cartella del 2007, non fossero stati notificati ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali, sia decennali per l'imposta, sia quinquennali per sanzioni e interessi.
2.- Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso, rilevando che non risultavano prodotti atti interruttivi successivi alla cartella del 2007 e dichiarando, pertanto, la prescrizione delle somme pretese.
3.- Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'erroneità della sentenza per non aver considerato l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, costituiti da due avvisi di intimazione notificati in data 14 maggio 2012 e 6 marzo 2017.
Si è costituito in giudizio l'appellato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, deducendo l'inammissibilità della produzione documentale in appello, la mancanza di prova della rituale notificazione degli atti asseritamente interruttivi e l'irrilevanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di eventuali pagamenti parziali.
Si è costituita, inoltre, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Perugia, che si è rimessa alle difese dell'Agente della riscossione, insistendo per l'assenza di prescrizione.
Si è costituito in giudizio anche il contribuente, che ha resistito all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
1.- L'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita genericità dei motivi è infondata.
L'atto di appello individua con chiarezza le parti della sentenza impugnata oggetto di censura e le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riforma, risultando conforme ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'appello è ammissibile quando consente di individuare il dissenso dell'appellante rispetto al decisum di primo grado e le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (Cass., sez. V, 18 settembre 2013, n. 21296).
2.- È parimenti infondata l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'Agente della Riscossione in grado di appello.
Nel caso di specie, il giudizio di primo grado risulta instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 220/2023. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 nella parte in cui estendeva l'applicazione del nuovo art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 ai giudizi di appello relativi a procedimenti di primo grado instaurati in epoca anteriore, deve ritenersi applicabile la disciplina previgente.
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo applicabile ratione temporis, è consentita la produzione di nuovi documenti in grado di appello, ove rilevanti ai fini della decisione.
3.- Nel merito, la documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione dimostra che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento del 27/11/2007, sono stati ritualmente notificati al contribuente atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione e, in particolare:
l'avviso di intimazione n. 01720129001989676000, notificato in data 14/05/2012;
l'avviso di intimazione n. 01720179000540609000, notificato in data 02/03/2017.
Tali atti integrano atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., in quanto contenenti una chiara ed inequivoca intimazione di pagamento rivolta al soggetto obbligato, idonea a costituirlo in mora. È principio consolidato che qualsiasi richiesta di pagamento portata a conoscenza del debitore interrompe la prescrizione (Cass., sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27605).
Deve altresì rilevarsi che la cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata risulta ritualmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata dal contribuente. Ne consegue il definitivo consolidamento del credito erariale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, secondo cui la mancata impugnazione dell'atto impositivo comporta l'irretrattabilità del credito.
Non può condividersi l'assunto dell'appellato secondo cui la contumacia dell'Agente della Riscossione in primo grado precluderebbe la possibilità di dimostrare l'interruzione della prescrizione in grado di appello, atteso che la contumacia non comporta decadenze sostanziali né preclusioni istruttorie nei limiti consentiti dalla legge processuale.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 2938 cod. civ., atteso che nel caso di specie l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata dal contribuente e la documentazione prodotta dall'appellante è finalizzata a dimostrare l'insussistenza del fatto estintivo dedotto. Alla luce della sequenza degli atti interruttivi sopra indicati, non risulta decorso il termine di prescrizione decennale del credito tributario, né quello quinquennale relativo a sanzioni e interessi.
Ne consegue l'erroneità della sentenza di primo grado, che ha dichiarato la prescrizione delle somme in assenza di una completa valutazione del quadro istruttorio e giuridico rilevante.
In considerazione della peculiarità fattuale delle questioni trattate, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto conferma l'atto originariamente opposto;
compensa le spese.