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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 464/2025 VG promossa congiuntamente dai coniugi:
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]
D'Acquisto n. 40, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Sabrina Alessia GASPARINI
e nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1
residente in [...]n. 7, C.F. , rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. Gianluca COMPOSTELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data
14.09.2013 nel Comune di Bassano del Grappa, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa, Anno 2013, Parte I, Numero 48
e ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) La casa famigliare resti nella disponibilità del signor CP_1
3) Il figlio minore affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso paritario Per_1
con collocamento alternato paritario che sarà così organizzato:
a) a settimane alterne:
prima settimana: lunedì con la mamma dall'uscita dalla scuola fino a martedì mattina quanto verrà portato a scuola dalla stessa, martedì dall'uscita dalla scuola con il papà
fino al mercoledì mattina quando errà accompagnato a scuola direttamente Per_1
dal papà; mercoledì dall'uscita dalla scuola con la mamma fino al giovedì mattina quando verrà accompagnato a scuola direttamente dalla mamma;
giovedì Per_1
dall'uscita dalla scuola con il papà fino al venerdì mattina quando verrà Per_1
accompagnato a scuola direttamente dal papà e verrà preso dalla mamma dall'uscita dalla scuola e starà con il figlio fino al lunedì quanto lo porterà direttamente a scuola;
seconda settimana: lunedì con la mamma dall'uscita dalla scuola fino a martedì
mattina quanto verrà portato a scuola dalla stessa, martedì dall'uscita dalla scuola con
2 il papà fino al mercoledì mattina quando verrà accompagnato a scuola Per_1
direttamente dal papà; mercoledì dall'uscita dalla scuola con la mamma fino al giovedì
mattina quando verrà accompagnato a scuola direttamente dalla mamma;
Per_1
giovedì dall'uscita dalla scuola con il papà fino al venerdì mattina quando Per_1
verrà accompagnato a scuola direttamente dal papà e verrà preso dal papà che starà
con il figlio fino al lunedì quanto lo porterà direttamente a scuola;
b) Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio due intere settimane anche non continuative da concordarsi fra i genitori entro il 30
maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente nel termine sopra indicato riguardo eventuali trasferimenti in luoghi di villeggiatura, garantendo la possibilità del contatto telefonico reciproco almeno una volta al giorno.
c) Nei periodi di vacanze natalizie pur mantenendo l'alternanza settimanale i genitori si organizzeranno per fare in modo che, ad anni alterni, il figlio trascorra la sera della
Vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il pranzo di Natale e la cena di Natale
con l'altro; 31 dicembre e Capodanno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
d) Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze scolastiche di Pasqua con l'uno e le vacanze scolastiche di Carnevale con l'altro.
4) Il figlio minore vrà la residenza coincidente con quella della madre;
Per_1
5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui starà presso l'uno o l'altro, secondo modalità assolutamente paritarie;
6) Le spese straordinarie invece di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, dovranno essere preventivamente concordate e documentate secondo il
3 criterio indicato nel protocollo sottoscritto dalle parti e saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e ciò indipendentemente dagli eventuali rimborsi che la sig.ra percepirà dalle Assicurazioni, dal Fondo Sanitario Integrativo del Pt_1
Gruppo Intesa San Paolo, dalla Polizza Sanitaria di I coniugi concordano Per_1
inoltre di suddividere al 50% tutte le spese relative all'abbigliamento del figlio esclusi i capi griffati/“di marca” il cui acquisto non sia stato approvato dall'altro genitore in forma scritta. I genitori concordano che, nel caso in cui la spesa straordinaria sia inizialmente sostenuta da uno dei due, l'altro provvederà al rimborso delle somme anticipate entro e non oltre 30 gg dall'avvenuta presentazione della richiesta di rimborso effettuata a mezzo mail e/o racc. e/o lettera a mani previa esibizione dello scontrino secondo le regole del protocollo del Tribunale di Vicenza.
7) La detrazione fiscale per il figlio sarà usufruita al 100% dalla madre;
8) L'assegno unico sarà percepito in via esclusiva (100%) dalla madre e la sottoscrizione del presente accordo vale come consenso del padre che si impegna a consegnare la documentazione necessaria;
9) I coniugi dichiarano di godere di redditi propri e pertanto rinunciano a qualsivoglia contributo per il loro mantenimento;
10) I coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio per sé e per il figlio minore;
11) i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale;
12) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7.2.2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del Grappa il 14.9.2013.
All'esito dell'udienza del 20.5.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a mezzo di negoziazione assistita e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore il quale avrà residenza anagrafica Per_1
presso la madre) ed alla regolamentazione secondo modalità paritarie dei turni di responsabilità genitoriale;
5 -neppure vi è motivo di disattendere l'accordo raggiunto dalle parti in forza del quale le stesse provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio e divideranno al 50% le spese straordinarie al medesimo relative;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Bassano del Grappa il 14.9.2013 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b)ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassan del Grappa al n. 48, parte I, anno 2013 ;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 464/2025 VG promossa congiuntamente dai coniugi:
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]
D'Acquisto n. 40, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
Sabrina Alessia GASPARINI
e nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1
residente in [...]n. 7, C.F. , rappresentato e CodiceFiscale_2
difeso dall'avv. Gianluca COMPOSTELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato in data
14.09.2013 nel Comune di Bassano del Grappa, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa, Anno 2013, Parte I, Numero 48
e ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Bassano del Grappa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
2) La casa famigliare resti nella disponibilità del signor CP_1
3) Il figlio minore affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso paritario Per_1
con collocamento alternato paritario che sarà così organizzato:
a) a settimane alterne:
prima settimana: lunedì con la mamma dall'uscita dalla scuola fino a martedì mattina quanto verrà portato a scuola dalla stessa, martedì dall'uscita dalla scuola con il papà
fino al mercoledì mattina quando errà accompagnato a scuola direttamente Per_1
dal papà; mercoledì dall'uscita dalla scuola con la mamma fino al giovedì mattina quando verrà accompagnato a scuola direttamente dalla mamma;
giovedì Per_1
dall'uscita dalla scuola con il papà fino al venerdì mattina quando verrà Per_1
accompagnato a scuola direttamente dal papà e verrà preso dalla mamma dall'uscita dalla scuola e starà con il figlio fino al lunedì quanto lo porterà direttamente a scuola;
seconda settimana: lunedì con la mamma dall'uscita dalla scuola fino a martedì
mattina quanto verrà portato a scuola dalla stessa, martedì dall'uscita dalla scuola con
2 il papà fino al mercoledì mattina quando verrà accompagnato a scuola Per_1
direttamente dal papà; mercoledì dall'uscita dalla scuola con la mamma fino al giovedì
mattina quando verrà accompagnato a scuola direttamente dalla mamma;
Per_1
giovedì dall'uscita dalla scuola con il papà fino al venerdì mattina quando Per_1
verrà accompagnato a scuola direttamente dal papà e verrà preso dal papà che starà
con il figlio fino al lunedì quanto lo porterà direttamente a scuola;
b) Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con il figlio due intere settimane anche non continuative da concordarsi fra i genitori entro il 30
maggio di ogni anno;
i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente nel termine sopra indicato riguardo eventuali trasferimenti in luoghi di villeggiatura, garantendo la possibilità del contatto telefonico reciproco almeno una volta al giorno.
c) Nei periodi di vacanze natalizie pur mantenendo l'alternanza settimanale i genitori si organizzeranno per fare in modo che, ad anni alterni, il figlio trascorra la sera della
Vigilia di Natale con il genitore con cui trascorrerà il pranzo di Natale e la cena di Natale
con l'altro; 31 dicembre e Capodanno ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
d) Il figlio trascorrerà, ad anni alterni, le vacanze scolastiche di Pasqua con l'uno e le vacanze scolastiche di Carnevale con l'altro.
4) Il figlio minore vrà la residenza coincidente con quella della madre;
Per_1
5) I genitori provvederanno in modo diretto al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui starà presso l'uno o l'altro, secondo modalità assolutamente paritarie;
6) Le spese straordinarie invece di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, dovranno essere preventivamente concordate e documentate secondo il
3 criterio indicato nel protocollo sottoscritto dalle parti e saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, e ciò indipendentemente dagli eventuali rimborsi che la sig.ra percepirà dalle Assicurazioni, dal Fondo Sanitario Integrativo del Pt_1
Gruppo Intesa San Paolo, dalla Polizza Sanitaria di I coniugi concordano Per_1
inoltre di suddividere al 50% tutte le spese relative all'abbigliamento del figlio esclusi i capi griffati/“di marca” il cui acquisto non sia stato approvato dall'altro genitore in forma scritta. I genitori concordano che, nel caso in cui la spesa straordinaria sia inizialmente sostenuta da uno dei due, l'altro provvederà al rimborso delle somme anticipate entro e non oltre 30 gg dall'avvenuta presentazione della richiesta di rimborso effettuata a mezzo mail e/o racc. e/o lettera a mani previa esibizione dello scontrino secondo le regole del protocollo del Tribunale di Vicenza.
7) La detrazione fiscale per il figlio sarà usufruita al 100% dalla madre;
8) L'assegno unico sarà percepito in via esclusiva (100%) dalla madre e la sottoscrizione del presente accordo vale come consenso del padre che si impegna a consegnare la documentazione necessaria;
9) I coniugi dichiarano di godere di redditi propri e pertanto rinunciano a qualsivoglia contributo per il loro mantenimento;
10) I coniugi si prestano reciproco consenso all'espatrio per sé e per il figlio minore;
11) i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra e di avere regolato precedentemente ogni eventuale altro rapporto di natura patrimoniale;
12) Spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 7.2.2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del Grappa il 14.9.2013.
All'esito dell'udienza del 20.5.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra l'accordo di separazione raggiunto dai coniugi a mezzo di negoziazione assistita e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore il quale avrà residenza anagrafica Per_1
presso la madre) ed alla regolamentazione secondo modalità paritarie dei turni di responsabilità genitoriale;
5 -neppure vi è motivo di disattendere l'accordo raggiunto dalle parti in forza del quale le stesse provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio e divideranno al 50% le spese straordinarie al medesimo relative;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Bassano del Grappa il 14.9.2013 alle condizioni in epigrafe Controparte_1
riportate;
b)ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassan del Grappa al n. 48, parte I, anno 2013 ;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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