Sentenza 15 luglio 1972
Massime • 2
La disposizione dell'art 2126 cod civ, secondo la quale la nullita e l'annullamento del contratto non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, e essenzialmente diretta a fornire adeguata protezione al prestatore d'opera, conservando, di regola, allo stesso il diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui le prestazioni lavorative sono state realmente effettuate. ( applicazione in tema di rapporto fra una Autoscuola e un istruttore di guida non munito della prescritta abilitazione allo svolgimento delle relative funzioni).*
La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al Sindacato della Cassazione quando sia sorretta da congrua e corretta motivazione. ( Conf 797'1970, mass n 346106).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/1972, n. 2448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2448 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1972 |
Testo completo
La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al Sindacato della Cassazione quando sia sorretta da congrua e corretta motivazione. ( Conf 797'1970, mass n 346106).*