Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/1972, n. 2448
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Sentenza 15 luglio 1972

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La disposizione dell'art 2126 cod civ, secondo la quale la nullita e l'annullamento del contratto non producono effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, e essenzialmente diretta a fornire adeguata protezione al prestatore d'opera, conservando, di regola, allo stesso il diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui le prestazioni lavorative sono state realmente effettuate. ( applicazione in tema di rapporto fra una Autoscuola e un istruttore di guida non munito della prescritta abilitazione allo svolgimento delle relative funzioni).*

La valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e sfugge al Sindacato della Cassazione quando sia sorretta da congrua e corretta motivazione. ( Conf 797'1970, mass n 346106).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/1972, n. 2448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2448
    Data del deposito : 15 luglio 1972

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