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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 03.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1774/2019 R.G., avente ad oggetto "corso di formazione";
promossa da:
Parte 1 C.F. C.F. 1
Parte 2 C.F. C.F._2
Parte_3 C.F. C.F. 3
Parte_4 C.F. C.F._4
Parte_5 C.F. C.F._5
Parte_6 C.F. C.F._6
Parte_7 C.F. Codice Fiscale 7
C.F. Parte_8 C.F._8
C.F. Parte_9 C.F. 9
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nino Cortese e Alessandro Di Rosa del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro
:
con sede a Ragusa, Piazza Igea n. 1 Parte_10
"P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo C.F.
Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.07.2019 Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 e Parte_9 dipendenti dell' Parte_8
[...]
(d'ora in avanti anche solo CP_1 con diverse qualifiche Parte_10 professionali e già in servizio presso le UU.OO. di Malattie Infettive dei poli ospedalieri di Ragusa e Modica -, hanno deplorato la propria illegittima esclusione dai corsi di formazione imposti dalla L. n.135/1990 e avviati per l'anno 2015 con delibera n. 1403 del 05.07.2018, a mezzo della quale Pt_10 aveva ammesso solo n. 32 su n. 47 operatori dei reparti di malattie infettive, disattendendo peraltro i criteri di selezione indicati dall'Assessorato regionale, con conseguente perdita del corrispondente accrescimento professionale, dell'assegno di studio di € 2.066,00 previsto dalla L. n. 135/1990 e dell'esonero dalle attività utili al conseguimento obbligatorio dei crediti professionali. Tanto dedotto ed esposto, hanno quindi chiesto volersi accertare e dichiarare
"che i ricorrenti hanno diritto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento, ai sensi e per gli effetti della L. 135/90; (...) che i ricorrenti hanno diritto a partecipare al corso di formazione e aggiornamento relativo all'anno 2015 e, in subordine, se già espletato, condannare la resistente al pagamento di € 2.066,00 a ciascuno dei ricorrenti;
condannare la resistente al risarcimento del danno subito dai ricorrenti derivante dalla perdita di chance ovvero dalla mancata crescita professionale, da quantificare in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c." Costituitasi in lite, l' CP_1 ha invocato il rigetto delle proposte domande per difetto dei presupposti costitutivi del diritto alla rivendicata partecipazione ai corsi di formazione per cui è causa, nessuna norma stabilendo l'obbligatoria partecipazione di tutto il personale ad ogni ciclo di formazione e l'esclusione dei ricorrenti essendo conseguita all'insufficienza degli assegnati finanziamenti e alla doverosa elaborazione di graduatoria sulla scorta dei criteri indicati dall'Assessorato regionale.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 03.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto per le ragioni di cui appresso.
Va intanto utilmente premesso che l'art. 1, comma primo lett. d), L. n. 135/1990 (recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS") annovera tra gli anzidetti interventi lo "svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio", per il cui finanziamento, a norma del comma sesto, "si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo"; l'art. 4, comma terzo, stabilisce quindi che “le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi".
Per quanto sopra, incontestata l'obbligatorietà, per gli ammessi, della frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento professionale per cui è causa, la partecipazione ai quali - da tenersi fuori dall'orario di servizio è compensata con il versamento di un assegno di studio predeterminato di € 2.066,00 lordi, va osservato che le suesposte disposizioni di legge fanno unicamente carico all'amministrazione sanitaria di organizzare gli anzidetti corsi su base annua nei limiti delle richiamate risorse finanziarie all'evidenza suggestivi del difetto di obbligatoria
-
indistinta ammissione dell'intero personale in servizio nei reparti di a tutti i cicli formativi annuali organizzati dalle aziende -, all'uopo ottemperando alle prescrizioni operative dettate dai vertici dell'amministrazione sanitaria.
Nella specie, a fronte di un impegno di spesa, in favore dell' Controparte_2 di € 81.144,96, comprensivi di IRAP e oneri sociali, per l'organizzazione dei corsi relativi all'anno 2015 per cui è causa (cfr. DDA Ass. Reg.le Sanità n. 2055/2016 del 26.10.2016, in atti), l' Pt_10 appare essersi conformata, nella ripartizione delle risorse insufficienti ad assicurare la
-
partecipazione ai corsi delle n. 47 unità di personale interessate - alle direttive all'uopo impartite dall'Amm.ne regionale con nota prot. n. 88079 del 17.11.2015 (in atti), con la quale le aziende sanitarie sono state invitate “ad eseguire una approfondita verifica quali quantitativa del personale cui riconoscere il predetto assegno di studio. Andrà quindi effettuata una valutazione sulle reali assegnazioni del personale del comparto a tali reparti valutandone anche le qualifiche in rapporto alle attività prettamente assistenziali piuttosto che di coordinamento all'interno dei reparti, la continuità nel tempo di tale assegnazione e prediligendo laddove necessario il personale anagraficamente e professionalmente più giovane nella considerazione che gli anziani dovrebbero già avere raggiunto una sufficiente conoscenza delle tematiche in parola avendo già frequentato più edizioni dei medesimi corsi", con facoltà per le aziende, in ipotesi di preferita ammissione dell'intero personale al ciclo formativo in commento, di reperire le necessarie risorse aggiuntive nei fondi aziendali destinati alla formazione del personale. L CP_1 ha infatti ammesso n. 32 unità di personale, distribuite tra le varie qualifiche, stilando graduatoria in ordine di anzianità anagrafica decrescente (cfr. verbale del 12.12.2017, in atti) - restandone perciò esclusi i dipendenti meno giovani e con esclusione dei profili di "assistente sociale” e di "capo sala", siccome non coerenti
-
con le richiamate direttive regionali, come già disposto per il ciclo formativo dell'anno 2014 (cfr. nota prot. N. 24425 dell'11.03.2016, in atti); la lista degli ammessi è stata infine rimodulata con nota del direttore della formazione dell'01.04.2019 (in atti), che escludeva tra gli altri l'infermiere e la dott. Parte_5 odierni ricorrenti, siccome medio tempore trasferiti ad Parte_7 altri reparti.
Dovendosi per quanto sopra escludere, in capo alla resistente CP_1 l'assunzione di comportamenti non iure la L. n. 135/1990, non prescrivendo l'obbligatoria indiscriminata ammissione di tutto il personale dei reparti a tutti i cicli formativi per cui è causa e non essendovi prova in atti né che lo scorrimento della graduatoria procedente dalla successiva esclusione di parte degli ammessi dal corso 2015, svoltosi nel corso del 2019, potesse risolversi nell'ammissione di uno o più degli odierni ricorrenti, né dell'inottemperanza alle impartite direttive regionali per la selezione dei discenti -, le domande attoree, fondate su non provato inadempimento datoriale, vanno rigettate siccome destituite di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dei ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1774/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento solidale, in favore dell' [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_10 "
5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 03.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1774/2019 R.G., avente ad oggetto "corso di formazione";
promossa da:
Parte 1 C.F. C.F. 1
Parte 2 C.F. C.F._2
Parte_3 C.F. C.F. 3
Parte_4 C.F. C.F._4
Parte_5 C.F. C.F._5
Parte_6 C.F. C.F._6
Parte_7 C.F. Codice Fiscale 7
C.F. Parte_8 C.F._8
C.F. Parte_9 C.F. 9
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nino Cortese e Alessandro Di Rosa del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTI
contro
:
con sede a Ragusa, Piazza Igea n. 1 Parte_10
"P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo C.F.
Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.07.2019 Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 e Parte_9 dipendenti dell' Parte_8
[...]
(d'ora in avanti anche solo CP_1 con diverse qualifiche Parte_10 professionali e già in servizio presso le UU.OO. di Malattie Infettive dei poli ospedalieri di Ragusa e Modica -, hanno deplorato la propria illegittima esclusione dai corsi di formazione imposti dalla L. n.135/1990 e avviati per l'anno 2015 con delibera n. 1403 del 05.07.2018, a mezzo della quale Pt_10 aveva ammesso solo n. 32 su n. 47 operatori dei reparti di malattie infettive, disattendendo peraltro i criteri di selezione indicati dall'Assessorato regionale, con conseguente perdita del corrispondente accrescimento professionale, dell'assegno di studio di € 2.066,00 previsto dalla L. n. 135/1990 e dell'esonero dalle attività utili al conseguimento obbligatorio dei crediti professionali. Tanto dedotto ed esposto, hanno quindi chiesto volersi accertare e dichiarare
"che i ricorrenti hanno diritto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento, ai sensi e per gli effetti della L. 135/90; (...) che i ricorrenti hanno diritto a partecipare al corso di formazione e aggiornamento relativo all'anno 2015 e, in subordine, se già espletato, condannare la resistente al pagamento di € 2.066,00 a ciascuno dei ricorrenti;
condannare la resistente al risarcimento del danno subito dai ricorrenti derivante dalla perdita di chance ovvero dalla mancata crescita professionale, da quantificare in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c." Costituitasi in lite, l' CP_1 ha invocato il rigetto delle proposte domande per difetto dei presupposti costitutivi del diritto alla rivendicata partecipazione ai corsi di formazione per cui è causa, nessuna norma stabilendo l'obbligatoria partecipazione di tutto il personale ad ogni ciclo di formazione e l'esclusione dei ricorrenti essendo conseguita all'insufficienza degli assegnati finanziamenti e alla doverosa elaborazione di graduatoria sulla scorta dei criteri indicati dall'Assessorato regionale.
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 03.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente respinto per le ragioni di cui appresso.
Va intanto utilmente premesso che l'art. 1, comma primo lett. d), L. n. 135/1990 (recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS") annovera tra gli anzidetti interventi lo "svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da tenersi fuori dall'orario di servizio, con obbligo di frequenza e con corresponsione di un assegno di studio", per il cui finanziamento, a norma del comma sesto, "si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo"; l'art. 4, comma terzo, stabilisce quindi che “le unità sanitarie locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), organizzano annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e l'effettuazione dei corsi, nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai partecipanti dell'importo di lire 4 milioni lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi".
Per quanto sopra, incontestata l'obbligatorietà, per gli ammessi, della frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento professionale per cui è causa, la partecipazione ai quali - da tenersi fuori dall'orario di servizio è compensata con il versamento di un assegno di studio predeterminato di € 2.066,00 lordi, va osservato che le suesposte disposizioni di legge fanno unicamente carico all'amministrazione sanitaria di organizzare gli anzidetti corsi su base annua nei limiti delle richiamate risorse finanziarie all'evidenza suggestivi del difetto di obbligatoria
-
indistinta ammissione dell'intero personale in servizio nei reparti di a tutti i cicli formativi annuali organizzati dalle aziende -, all'uopo ottemperando alle prescrizioni operative dettate dai vertici dell'amministrazione sanitaria.
Nella specie, a fronte di un impegno di spesa, in favore dell' Controparte_2 di € 81.144,96, comprensivi di IRAP e oneri sociali, per l'organizzazione dei corsi relativi all'anno 2015 per cui è causa (cfr. DDA Ass. Reg.le Sanità n. 2055/2016 del 26.10.2016, in atti), l' Pt_10 appare essersi conformata, nella ripartizione delle risorse insufficienti ad assicurare la
-
partecipazione ai corsi delle n. 47 unità di personale interessate - alle direttive all'uopo impartite dall'Amm.ne regionale con nota prot. n. 88079 del 17.11.2015 (in atti), con la quale le aziende sanitarie sono state invitate “ad eseguire una approfondita verifica quali quantitativa del personale cui riconoscere il predetto assegno di studio. Andrà quindi effettuata una valutazione sulle reali assegnazioni del personale del comparto a tali reparti valutandone anche le qualifiche in rapporto alle attività prettamente assistenziali piuttosto che di coordinamento all'interno dei reparti, la continuità nel tempo di tale assegnazione e prediligendo laddove necessario il personale anagraficamente e professionalmente più giovane nella considerazione che gli anziani dovrebbero già avere raggiunto una sufficiente conoscenza delle tematiche in parola avendo già frequentato più edizioni dei medesimi corsi", con facoltà per le aziende, in ipotesi di preferita ammissione dell'intero personale al ciclo formativo in commento, di reperire le necessarie risorse aggiuntive nei fondi aziendali destinati alla formazione del personale. L CP_1 ha infatti ammesso n. 32 unità di personale, distribuite tra le varie qualifiche, stilando graduatoria in ordine di anzianità anagrafica decrescente (cfr. verbale del 12.12.2017, in atti) - restandone perciò esclusi i dipendenti meno giovani e con esclusione dei profili di "assistente sociale” e di "capo sala", siccome non coerenti
-
con le richiamate direttive regionali, come già disposto per il ciclo formativo dell'anno 2014 (cfr. nota prot. N. 24425 dell'11.03.2016, in atti); la lista degli ammessi è stata infine rimodulata con nota del direttore della formazione dell'01.04.2019 (in atti), che escludeva tra gli altri l'infermiere e la dott. Parte_5 odierni ricorrenti, siccome medio tempore trasferiti ad Parte_7 altri reparti.
Dovendosi per quanto sopra escludere, in capo alla resistente CP_1 l'assunzione di comportamenti non iure la L. n. 135/1990, non prescrivendo l'obbligatoria indiscriminata ammissione di tutto il personale dei reparti a tutti i cicli formativi per cui è causa e non essendovi prova in atti né che lo scorrimento della graduatoria procedente dalla successiva esclusione di parte degli ammessi dal corso 2015, svoltosi nel corso del 2019, potesse risolversi nell'ammissione di uno o più degli odierni ricorrenti, né dell'inottemperanza alle impartite direttive regionali per la selezione dei discenti -, le domande attoree, fondate su non provato inadempimento datoriale, vanno rigettate siccome destituite di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dei ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1774/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento solidale, in favore dell' [...] delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_10 "
5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella