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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9940/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.9.2024 da
1) Parte_1
Nata a Cernusco sul Naviglio (Mi) il 24.11.1980 pagina 1 di 4 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Donata Bozzuti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Avellino il 31.08.1982 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Donata Bozzuti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NT FE (Avellino)
(anno 2006, atto n. 31, parte II, serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 04.10.2016 del Tribunale di Lodi omologato con decreto del 12.10.2016 con i seguenti figli:
1. , nata il [...], cittadina italiana, Persona_1
2. , nata il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.09.2024 ed integrato in data 13.2.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- tra i coniugi permane l'obbligo del mutuo rispetto;
- le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Parte_3
genitori. Questi si faranno carico di garantire il diritto delle figlie di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
- il padre si accompagnerà alle figlie, durante la settimana, per due pomeriggi infrasettimanali qui indicati nelle giornate di martedì e giovedì, dalla fine della sua giornata lavorativa sino alle ore
21,00 quando le accompagnerà presso la loro abitazione. Trascorrerà altresì con le figlie week end alternati dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 21.00 della domenica, quando le pagina 2 di 4 accompagnerà presso la loro abitazione;
Le festività del santo Natale e della santa Pasqua seguiranno il regime dell'alternanza, come finora è stato attuato in questi anni di separazione, con modifiche concordate anche in base alle esigenze delle figlie.
Il padre trascorrerà con le figlie un periodo estivo di due settimane, da concordarsi con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di al mantenimento delle figlie, la somma Per_1 di € 500,00 (cinquecento) da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da versarsi sul conto corrente intestato alla signora i cui riferimenti sono noti al ricorrente. Detto Parte_1
assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- le spese straordinarie saranno pariteticamente suddivise al 50% tra i genitori.
Per spese straordinarie sono da intendersi tutte quelle necessarie per la crescita delle figlie, precisamente: spese mediche e psicologiche non coperte dal servizio sanitario nazionale o in regime di urgenza non differibile, spese sportive, musicali, scolastiche (comprese quelle di cancelleria), culturali e di tutte quelle documentate. Il padre verserà il 50% delle spese per le uscite didattiche, della mensa scolastica, dei mezzi di trasporto pubblici, dei campi di soggiorno estivi, delle ricariche telefoniche;
- gli assegni familiari continueranno ad essere percepiti dalla madre e la medesima sarà autorizzata a richiedere le detrazioni fiscali per figli a carico;
- i ricorrenti dichiarano di non avere questioni di natura economica e patrimoniale in comune e pertanto nessuno di essi potrà avanzare reciproche pretese da far valere per qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro;
- i ricorrenti si prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NT FE (AV) in data 21.08.2006 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT FE (AV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al
Comune di Rodano (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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