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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 575/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti.
GIOVANNI ALLODI (c.f. ) e DOMENICO ROMANO (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, alla C.F._3
Piazza G. Bovio n. 22;
RICORRENTE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1 procura alle liti rilasciata in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ENRICO GIUSEPPE
DETTA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, C.F._4 alla Via dei Tizii n. 10;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.2.2025, il dott. conveniva dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il (d'ora innanzi solo Controparte_1
”) al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito al fondo di sua CP_1 proprietà a causa dell'avvenuta interclusione. In particolare, il ricorrente deduceva che con sentenza n. 140/2015, pubblicata in data 13.1.2015, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della propria domanda, accertava l'avvenuta interclusione del compendio immobiliare di sua proprietà, sito nel Comune di Polla (SA), e condannava il alla rimozione della detta interclusione, mediante la realizzazione di una CP_1 rampa carrabile idonea, e al pagamento, in suo favore, della somma di € 196.248,00 oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento del bene immobile intercluso.
Aggiungeva il ricorrente che, poiché, nonostante l'avvenuto pagamento dell'importo liquidato a titolo risarcitorio nella predetta sentenza, il non aveva dato esecuzione all'obbligo CP_1 principale di realizzare la rampa carrabile di accesso al fondo, permaneva la totale inaccessibilità all'immobile, con conseguente aggravamento del danno già riconosciuto e liquidato nella precedente sentenza del TRAP, pari - di fatto - alla definitiva perdita di utilizzabilità del compendio.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato l'inadempimento del alle prescrizioni contenute CP_1 nella sentenza sopra richiamata, con condanna al risarcimento dei danni ulteriori, secondo i criteri già fissati nella decisione del 2015, detratta la somma già corrisposta ovvero, in via subordinata, che fosse riconosciuto un risarcimento per il mancato godimento del fondo a decorrere dal gennaio
2015, nella misura di € 70,00 giornaliere o secondo valutazione equitativa;
e infine, che fosse applicata una somma (sempre pari ad € 70,00 giornaliere o alla diversa somma ritenuta) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ex art. 614 bis c.p.c.
Costituendosi in giudizio, il Controparte_1 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto accordo bonario tra le parti. In particolare, il dava atto che, in data 21 marzo 2025, era CP_1 stato sottoscritto un accordo di massima, nel quale le parti reciprocamente dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio, impegnandosi a far estinguere il processo in corso, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
A seguito di tale intesa, le parti redigevano un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio datata 25 marzo 2025 (depositata dal in data 30 marzo 2025 e dal ricorrente in CP_1 data 31 marzo 2025), nella quale, in esecuzione dell'accordo raggiunto di cui davano atto, dichiaravano reciprocamente di rinunciare al giudizio, con richiesta di declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e compensazione delle spese di lite.
2 Alla prima udienza, fissata davanti all'istruttore in data 1.4.2025, i difensori delle parti confermavano l'accordo intervenuto e la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo. Il Giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni rese, si riservava e rinviava la causa per la decisione all'udienza collegiale del 2.7.2025.
A tale udienza, tenutasi nella modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto il deposito di note di udienza da parte del solo procuratore del ricorrente, il quale ribadiva l'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio e la richiesta di estinzione del processo, la causa veniva introitata in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va dichiarata, con pronuncia resa nella forma della sentenza, atteso il tenore letterale del nuovo art. 350 ultimo comma c.p.c., l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, primo comma,
c.p.c., stante la rinuncia agli atti formulata da entrambe le parti, munite di apposita procura e rispettivamente accettate.
Va, infine, disposta, sull'accordo delle parti, la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Luigi Vinci Giudice tecnico riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 575/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 2.7.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti.
GIOVANNI ALLODI (c.f. ) e DOMENICO ROMANO (c.f. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, alla C.F._3
Piazza G. Bovio n. 22;
RICORRENTE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di P.IVA_1 procura alle liti rilasciata in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. ENRICO GIUSEPPE
DETTA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, C.F._4 alla Via dei Tizii n. 10;
RESISTENTE
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.2.2025, il dott. conveniva dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il (d'ora innanzi solo Controparte_1
”) al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno subito al fondo di sua CP_1 proprietà a causa dell'avvenuta interclusione. In particolare, il ricorrente deduceva che con sentenza n. 140/2015, pubblicata in data 13.1.2015, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la
Corte d'Appello di Napoli, in accoglimento della propria domanda, accertava l'avvenuta interclusione del compendio immobiliare di sua proprietà, sito nel Comune di Polla (SA), e condannava il alla rimozione della detta interclusione, mediante la realizzazione di una CP_1 rampa carrabile idonea, e al pagamento, in suo favore, della somma di € 196.248,00 oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento del bene immobile intercluso.
Aggiungeva il ricorrente che, poiché, nonostante l'avvenuto pagamento dell'importo liquidato a titolo risarcitorio nella predetta sentenza, il non aveva dato esecuzione all'obbligo CP_1 principale di realizzare la rampa carrabile di accesso al fondo, permaneva la totale inaccessibilità all'immobile, con conseguente aggravamento del danno già riconosciuto e liquidato nella precedente sentenza del TRAP, pari - di fatto - alla definitiva perdita di utilizzabilità del compendio.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato l'inadempimento del alle prescrizioni contenute CP_1 nella sentenza sopra richiamata, con condanna al risarcimento dei danni ulteriori, secondo i criteri già fissati nella decisione del 2015, detratta la somma già corrisposta ovvero, in via subordinata, che fosse riconosciuto un risarcimento per il mancato godimento del fondo a decorrere dal gennaio
2015, nella misura di € 70,00 giornaliere o secondo valutazione equitativa;
e infine, che fosse applicata una somma (sempre pari ad € 70,00 giornaliere o alla diversa somma ritenuta) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento ex art. 614 bis c.p.c.
Costituendosi in giudizio, il Controparte_1 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuto accordo bonario tra le parti. In particolare, il dava atto che, in data 21 marzo 2025, era CP_1 stato sottoscritto un accordo di massima, nel quale le parti reciprocamente dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio, impegnandosi a far estinguere il processo in corso, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
A seguito di tale intesa, le parti redigevano un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio datata 25 marzo 2025 (depositata dal in data 30 marzo 2025 e dal ricorrente in CP_1 data 31 marzo 2025), nella quale, in esecuzione dell'accordo raggiunto di cui davano atto, dichiaravano reciprocamente di rinunciare al giudizio, con richiesta di declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e compensazione delle spese di lite.
2 Alla prima udienza, fissata davanti all'istruttore in data 1.4.2025, i difensori delle parti confermavano l'accordo intervenuto e la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo. Il Giudice delegato, preso atto delle dichiarazioni rese, si riservava e rinviava la causa per la decisione all'udienza collegiale del 2.7.2025.
A tale udienza, tenutasi nella modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., visto il deposito di note di udienza da parte del solo procuratore del ricorrente, il quale ribadiva l'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio e la richiesta di estinzione del processo, la causa veniva introitata in decisione e decisa con la presente sentenza.
Va dichiarata, con pronuncia resa nella forma della sentenza, atteso il tenore letterale del nuovo art. 350 ultimo comma c.p.c., l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, primo comma,
c.p.c., stante la rinuncia agli atti formulata da entrambe le parti, munite di apposita procura e rispettivamente accettate.
Va, infine, disposta, sull'accordo delle parti, la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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