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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 3863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3863 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/09/2025 N. 5835/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCHINIS LORENZO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16.5.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo al Giudice: CP_1
1/8 Dott. Riccardo Atanasio I. accertare e dichiarare la nullità̀ e/o, comunque, l'inopponibilità̀ ai ricorrente e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività̀ ferroviarie del
20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del Contratto Aziendale
Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrente sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett. d (indennità̀ di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
II. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione Vissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualiVica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA CP_1
(“incentivo per attività speciViche”) cosı̀ come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
III. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante, a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di cessazione del rapporto nella somma lorda di EURO 6.177,70, o in quale altra ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. IV. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..
E' rimasta contumace la convenuta.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
Il Giudice decideva depositando sentenza contestuale
IN DIRITTO
Il ricorrente è stato dipendente della società convenuta, in qualità di macchinista, dal
15.11.2009 fino al 31.3.2020, quando ha rassegnato le dimissioni.
2/8 Dott. Riccardo Atanasio La questione che il ricorrente pone attiene alla corretta determinazione della retribuzione spettante al ricorrente nel periodo di godimento delle ferie.
La retribuzione dei macchinisti è composta da una parte fissa che spetta al macchinista indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e da una parte variabile che invece è legata alle tratte e agli orari effettuati oppure all'attività prestata.
Fanno parte di queste ultime: l'incentivo per l'attività di condotta oraria di euro 12 per ciascuna ora di guida fino a tre ore che diventano euro 18 a far tempo dal 181° minuto;
nonchè l'indennità giornaliera di euro 12 per le giornate di riserva, manovra, traghettamento e formazione treni.
La contrattazione collettiva applicata in azienda prevede che durante i giorni di ferie i lavoratori vengano retribuiti con i soli elementi retributivi fissi e, tra quelli variabili, con la sola indennità di turno non anche con gli elementi variabili e accessori di cui si è detto prima.
Il ricorrente ritiene che il calcolo della retribuzione per le giornate di ferie godute debba avvenire computando anche elementi di retribuzione variabili quale appunto l'incentivo per attività di condotta e l'indennità giornaliera per le giornate di riserva, manovra, traghettamento e formazione treni.
La tesi del ricorrente trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della
Cassazione poi.
Più in generale occorre ricordare che la Corte di giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
3/8 Dott. Riccardo Atanasio L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
[...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, (punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” Persona_1 di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Per_2
Giustizia ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
4/8 Dott. Riccardo Atanasio La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha CP_2 precisato che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020).
Hanno recepito infine le conclusioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della
Cassazione anche numerosi giudici di merito anche di questo Tribunale dei quali vanno ricordate: sentenza n. 453 del 6 marzo 2020 dottoressa Porcelli;
sentenza n. 926 del 26 giugno 2020 dottoressa;
sentenza n. 1076 del 31 agosto 2020 dottoressa;
Per_3 Per_4 sentenza n. 1033 del 25 agosto 2020 dottoressa;
sentenza n. 855 del 21 luglio Persona_5
5/8 Dott. Riccardo Atanasio 2020 dottoressa Palmisani;
sentenza n. 1185 del 23 luglio 2020 dottor Pazienza;
sentenza n.
1774 del 22.10.2020 di questo stesso giudice). Va poi altresì ricordata la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 649 del 2019.
Tutto ciò premesso in via di diritto, in fatto si deve considerare che certamente l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva sono intrinsecamente connessi alla prestazione di lavoro del macchinista;
come tali devono essere computati ai fini del calcolo della base retributiva di cui si tiene conto per il calcolo della retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali.
Le due voci di cui è causa certamente partecipano e sono computate nella base di calcolo per il patto di non competitività; tale circostanza non può tuttavia escludere che le stesse voci partecipino poi anche della costituzione della base di calcolo della retribuzione da erogare nel periodo di ferie annuali.
II ricorrente chiede poi che venga computato nel calcolo della indennità corrisposta nel periodo di ferie l'indennità di assenza dalla residenza di cui all'articolo 28 punto 2 lettera d) del contratto collettivo.
A differenza dell' indennità di trasferta riconosciuta dal medesimo articolo 77 al punto 1 al dipendente non appartenente al personale mobile, quella indennità aspetta al personale mobile in quanto sempre in viaggio ed è definita all'articolo 28 punto 2 lettera d) del contratto nei seguenti termini: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
Come è evidente questa indennità sostituisce l'indennità di trasferta;
possedendo le medesime caratteristiche già prima esaminate a proposito delle due indennità di condotta e di riserva, anch'essa va computata ai fini del calcolo dell'indennità di ferie in quanto ha natura retributiva [essendo strettamente connessa allo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti ed in quanto l'articolo 68.2.1 lett. J) del CCNL e l'articolo 48.1.2 lett. b) del contratto aziendale l'inseriscono tra le componenti variabili della retribuzione] ed è finalizzata a CP_1 compensare Il disagio di svolgere un'attività mai in luogo fisso ben se costantemente lontano dal luogo di residenza.
In conclusione le due voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva” di cui all'art. 54 contratto aziendale Trenord nonché l'indennità per “assenza dalla
6/8 Dott. Riccardo Atanasio residenza” di cui al punto 2 lettera d) dell'articolo 28 del CCNL devono essere computate nella retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, calcolando la media annuale degli importi percepiti (trattandosi di compensi variabili) nel corso dei dodici mesi precedenti;
quindi computati nella base di calcolo della retribuzione per le ferie annuali.
Va dichiarata la nullità dell'art. 31.6 (successivamente 30.6) del C.C.N.L. di settore e dell'art. 20.3, del contratto aziendale , nella parte in cui non includono, nella retribuzione da CP_1 corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva” di cui all'art. 54 del contratto aziendale . CP_1
Va poi dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. va condannata a pagare al ricorrente le relative differenze retributive – con CP_1 riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro - nella misura, indicata in ricorso, di €
6.177,70 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria, attesa la correttezza contabile del conteggio.
In quanto soccombente, la società resistente va poi condannata a rimborsare CP_1 all' Avv.to Lorenzo Franceschinis – dichiaratosi antistatario - le spese di lite che si determinano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
dichiara la nullità dell'art. 31.6 (successivamente 30.6) del C.C.N.L. di settore e dell'art. 20.3, del contratto aziendale , nella parte in cui non includono, nella retribuzione da CP_1 corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva” di cui all'art. 54 del contratto aziendale;
CP_1 dichiara il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile (indennità per le giornate di riserva, incentivo per attività di condotta, indennità per “assenza dalla residenza” di cui al punto 2 lettera d) dell'articolo 28 del CCNL) calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna a pagare al ricorrente le relative differenze retributive – con CP_1 riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro - nella misura di € 6.177,70 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7/8 Dott. Riccardo Atanasio Condanna altresì a rimborsare all' Avv.to Lorenzo Franceschinis – dichiaratosi CP_1 antistatario - le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali oltre € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 18/09/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
8/8 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/09/2025 N. 5835/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCHINIS LORENZO ed elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
CP_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 16.5.25 il ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 chiedendo al Giudice: CP_1
1/8 Dott. Riccardo Atanasio I. accertare e dichiarare la nullità̀ e/o, comunque, l'inopponibilità̀ ai ricorrente e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art.31.6 del CCNL della mobilità e attività̀ ferroviarie del
20.7.2012 (dall'1.1.2017 art.30.6 del CCNL 16.12.2016) e nell'art.20.3 del Contratto Aziendale
Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrente sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art.48.1.1 e con la sola lett. d (indennità̀ di turno) della retribuzione variabile di cui all'art.48.1.2;
II. dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrente deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione Vissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualiVica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA CP_1
(“incentivo per attività speciViche”) cosı̀ come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
III. Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante, a CP_1 corrispondere in favore del ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda proposta sub II, con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la data di cessazione del rapporto nella somma lorda di EURO 6.177,70, o in quale altra ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. IV. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..
E' rimasta contumace la convenuta.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
Il Giudice decideva depositando sentenza contestuale
IN DIRITTO
Il ricorrente è stato dipendente della società convenuta, in qualità di macchinista, dal
15.11.2009 fino al 31.3.2020, quando ha rassegnato le dimissioni.
2/8 Dott. Riccardo Atanasio La questione che il ricorrente pone attiene alla corretta determinazione della retribuzione spettante al ricorrente nel periodo di godimento delle ferie.
La retribuzione dei macchinisti è composta da una parte fissa che spetta al macchinista indipendentemente dalle ore di condotta effettuate e da una parte variabile che invece è legata alle tratte e agli orari effettuati oppure all'attività prestata.
Fanno parte di queste ultime: l'incentivo per l'attività di condotta oraria di euro 12 per ciascuna ora di guida fino a tre ore che diventano euro 18 a far tempo dal 181° minuto;
nonchè l'indennità giornaliera di euro 12 per le giornate di riserva, manovra, traghettamento e formazione treni.
La contrattazione collettiva applicata in azienda prevede che durante i giorni di ferie i lavoratori vengano retribuiti con i soli elementi retributivi fissi e, tra quelli variabili, con la sola indennità di turno non anche con gli elementi variabili e accessori di cui si è detto prima.
Il ricorrente ritiene che il calcolo della retribuzione per le giornate di ferie godute debba avvenire computando anche elementi di retribuzione variabili quale appunto l'incentivo per attività di condotta e l'indennità giornaliera per le giornate di riserva, manovra, traghettamento e formazione treni.
La tesi del ricorrente trova fondamento nella normativa comunitaria e nelle interpretazioni che di quella normativa è stata fatta dalle sentenze della Corte di giustizia prima e della
Cassazione poi.
Più in generale occorre ricordare che la Corte di giustizia ha chiarito che un lavoratore, nel corso del godimento delle sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento della sua paga base bensì anche a tutti gli elementi retributivi intrinsecamente connessi con l' espletamento delle sue mansioni, compensati con una somma che fa parte della sua retribuzione complessiva nonché con elementi retributivi collegati allo status personale e professionale;
per quanto attiene a questi ultimi, con riferimento ai piloti, la Corte di Giustizia aveva ritenuto che andasse computata anche la parte variabile della retribuzione che teneva conto delle ore di volo prestate e del tempo trascorso fuori dalla base.
La Corte di Giustizia ha individuato questo diritto innanzi tutto nella normativa CE in quanto l'articolo 7 della direttiva 2003/88, col titolo “Ferie annuali”, dispone: “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
3/8 Dott. Riccardo Atanasio L'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati col titolo “Condizioni di lavoro giuste ed eque” dispone poi che: “Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Per quanto riguarda invece il diritto interno occorre ricordare il diritto del lavoratore a ferie retribuite è riconosciuto sia dall'art. 36, comma 3, della Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite”, sia dall'art. 2109, comma 2, cod.civ. che prevede che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite» sia dall'art. 10 del D.Lgs. nr. 66 del 2003 il quale dispone che “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo
[...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”.
Per quanto riguarda invece la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, (punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” Persona_1 di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58) nel senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro.
Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Per_2
Giustizia ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
4/8 Dott. Riccardo Atanasio La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha CP_2 precisato che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
Dal canto suo la Corte di Cassazione recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n. 13425 ha affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr.
22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretare ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del 15.10.2020).
Hanno recepito infine le conclusioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della
Cassazione anche numerosi giudici di merito anche di questo Tribunale dei quali vanno ricordate: sentenza n. 453 del 6 marzo 2020 dottoressa Porcelli;
sentenza n. 926 del 26 giugno 2020 dottoressa;
sentenza n. 1076 del 31 agosto 2020 dottoressa;
Per_3 Per_4 sentenza n. 1033 del 25 agosto 2020 dottoressa;
sentenza n. 855 del 21 luglio Persona_5
5/8 Dott. Riccardo Atanasio 2020 dottoressa Palmisani;
sentenza n. 1185 del 23 luglio 2020 dottor Pazienza;
sentenza n.
1774 del 22.10.2020 di questo stesso giudice). Va poi altresì ricordata la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 649 del 2019.
Tutto ciò premesso in via di diritto, in fatto si deve considerare che certamente l'incentivo per attività di condotta e l'indennità per le giornate di riserva sono intrinsecamente connessi alla prestazione di lavoro del macchinista;
come tali devono essere computati ai fini del calcolo della base retributiva di cui si tiene conto per il calcolo della retribuzione da erogare durante il godimento delle ferie annuali.
Le due voci di cui è causa certamente partecipano e sono computate nella base di calcolo per il patto di non competitività; tale circostanza non può tuttavia escludere che le stesse voci partecipino poi anche della costituzione della base di calcolo della retribuzione da erogare nel periodo di ferie annuali.
II ricorrente chiede poi che venga computato nel calcolo della indennità corrisposta nel periodo di ferie l'indennità di assenza dalla residenza di cui all'articolo 28 punto 2 lettera d) del contratto collettivo.
A differenza dell' indennità di trasferta riconosciuta dal medesimo articolo 77 al punto 1 al dipendente non appartenente al personale mobile, quella indennità aspetta al personale mobile in quanto sempre in viaggio ed è definita all'articolo 28 punto 2 lettera d) del contratto nei seguenti termini: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
Come è evidente questa indennità sostituisce l'indennità di trasferta;
possedendo le medesime caratteristiche già prima esaminate a proposito delle due indennità di condotta e di riserva, anch'essa va computata ai fini del calcolo dell'indennità di ferie in quanto ha natura retributiva [essendo strettamente connessa allo svolgimento delle mansioni dei ricorrenti ed in quanto l'articolo 68.2.1 lett. J) del CCNL e l'articolo 48.1.2 lett. b) del contratto aziendale l'inseriscono tra le componenti variabili della retribuzione] ed è finalizzata a CP_1 compensare Il disagio di svolgere un'attività mai in luogo fisso ben se costantemente lontano dal luogo di residenza.
In conclusione le due voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva” di cui all'art. 54 contratto aziendale Trenord nonché l'indennità per “assenza dalla
6/8 Dott. Riccardo Atanasio residenza” di cui al punto 2 lettera d) dell'articolo 28 del CCNL devono essere computate nella retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, calcolando la media annuale degli importi percepiti (trattandosi di compensi variabili) nel corso dei dodici mesi precedenti;
quindi computati nella base di calcolo della retribuzione per le ferie annuali.
Va dichiarata la nullità dell'art. 31.6 (successivamente 30.6) del C.C.N.L. di settore e dell'art. 20.3, del contratto aziendale , nella parte in cui non includono, nella retribuzione da CP_1 corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva” di cui all'art. 54 del contratto aziendale . CP_1
Va poi dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie. va condannata a pagare al ricorrente le relative differenze retributive – con CP_1 riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro - nella misura, indicata in ricorso, di €
6.177,70 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria, attesa la correttezza contabile del conteggio.
In quanto soccombente, la società resistente va poi condannata a rimborsare CP_1 all' Avv.to Lorenzo Franceschinis – dichiaratosi antistatario - le spese di lite che si determinano in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali oltre € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
dichiara la nullità dell'art. 31.6 (successivamente 30.6) del C.C.N.L. di settore e dell'art. 20.3, del contratto aziendale , nella parte in cui non includono, nella retribuzione da CP_1 corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva” di cui all'art. 54 del contratto aziendale;
CP_1 dichiara il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile (indennità per le giornate di riserva, incentivo per attività di condotta, indennità per “assenza dalla residenza” di cui al punto 2 lettera d) dell'articolo 28 del CCNL) calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
condanna a pagare al ricorrente le relative differenze retributive – con CP_1 riferimento al periodo di durata del rapporto di lavoro - nella misura di € 6.177,70 lordi oltre interessi e rivalutazione monetaria.
7/8 Dott. Riccardo Atanasio Condanna altresì a rimborsare all' Avv.to Lorenzo Franceschinis – dichiaratosi CP_1 antistatario - le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali oltre € 118,50 per contributo unificato.
Sentenza esecutiva
Milano, 18/09/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
8/8 Dott. Riccardo Atanasio