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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2235 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 04.11.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
REGGIO CALABRIA il 06.09.1990), rappresentato e difeso dall'avv.
DE IA, giusta procura in atti, presso il cui studio in
REGGIO CALABRIA, VIA PASQUALE ANDILORO n. 11, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 13/11/1990), rappresentata e difesa dall'avv. MALLEMACE CATERINA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA ARANGEA n. 50, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 05/08/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 21/10/2017;
-considerato che con decreto dell'11.09.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 04.11.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza, ore 09:00, per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 21/10/2017; b) con sentenza n.
1225/2024 pubbl. il 10.09.2024, è stato accertato che il minore AL, nato in [...] matrimonio, non è figlio di;
c) con Parte_1 sentenza di separazione consensuale n. 1815/2024 pubbl. il 24.12.2024, il
Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Giudice delegato in data 18.12.2024;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Giudice delegato risalente al 18.12.2024 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3
n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del
P.M. in data 18.09.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 05/08/2025 da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 21/10/2017 tra Parte_1
e , il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n.
517, parte 2, serie A, u. 1, anno 2017, alla seguente condizione: “i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni personale pretesa in quanto economicamente autosufficienti, per cui ciascun coniuge provvederà al suo mantenimento”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.11.2025
Il Presidente rel. dott. Giuseppe Campagna