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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.1597 - 1/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1597 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano alla Piazzetta Guastalla n. 15 presso lo studio dell'avv. Beatrice Bertini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Ravenna al Viale Vincenzo Randi n. 92 Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Manuel Carvello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 12/2/2007 dall'avv. Alberto
Fumagalli,
RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
con sede in Roma alla Piazza Antonio Baldini n. 33,
RESISTENTE/NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/10/2024 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale di Controparte_3
Con ricorsi depositati rispettivamente il 4/11/2024 e il 21/1/2025 anche e Controparte_1
hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Controparte_3
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per Controparte_3
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Piazza Antonio Baldini n. 33, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto il trasporto, nonché la fornitura e posa in opera di impianti di qualsiasi tipo, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs.
n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.
I crediti azionati dalle parti ricorrenti, oggetto di decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi e di verbale ispettivo esecutivo, sono complessivamente pari ad oltre € 625.000,00, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi ulteriori debiti fiscali per oltre € 1.000.000,00 (cfr.
informazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 364 e 367 D. Lgs. n. 14/19),
con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con le parti ricorrenti, aventi peraltro in parte natura di credito da lavoro dipendente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso dei crediti posti in essere dalle medesime, dal trasferimento dell'attività in luogo ignoto (cfr. verbale di pignoramento mobiliare del 16/10/2024) e dall'esistenza di rilevanti debiti fiscali.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. , con sede in Roma Controparte_3 P.IVA_1
alla Piazza Antonio Baldini n. 33;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Paolo D'Agostini;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 17/6/2025
ore 10,30;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/3/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 1597 - 1 del Registro Generale
Procedimento Unitario dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Milano alla Piazzetta Guastalla n. 15 presso lo studio dell'avv. Beatrice Bertini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato in Ravenna al Viale Vincenzo Randi n. 92 Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Manuel Carvello che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti del 12/2/2007 dall'avv. Alberto
Fumagalli,
RICORRENTE
E
n persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
con sede in Roma alla Piazza Antonio Baldini n. 33,
RESISTENTE/NON COSTITUITA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/10/2024 ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale di Controparte_3
Con ricorsi depositati rispettivamente il 4/11/2024 e il 21/1/2025 anche e Controparte_1
hanno chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
Controparte_3
Benché ritualmente convocata, nessuno è comparso per Controparte_3
Ciò premesso, ricorrono i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società di cui in epigrafe.
Ed invero sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 14/19, atteso che la sede della società resistente trovasi in Roma alla Piazza Antonio Baldini n. 33, comune posto all'interno del relativo circondario, e non ricorrono elementi per individuare una eventuale, diversa sede.
La debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale e come tale assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in quanto si è accertato che l'attività esercitata ha ad oggetto il trasporto, nonché la fornitura e posa in opera di impianti di qualsiasi tipo, sicché essa risulta tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e rientra, pertanto, nella previsione normativa di cui all'art. 1 D. Lgs.
n. 14/19.
Va poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 121 D. Lgs. n. 14/19, grava sul debitore provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, co. 1 lett. d) D. Lgs. n. 14/19, laddove tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto, non essendo l'imprenditore neppure comparso.
I crediti azionati dalle parti ricorrenti, oggetto di decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi e di verbale ispettivo esecutivo, sono complessivamente pari ad oltre € 625.000,00, mentre dall'istruttoria espletata sono emersi ulteriori debiti fiscali per oltre € 1.000.000,00 (cfr.
informazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 364 e 367 D. Lgs. n. 14/19),
con la conseguenza che l'impresa risulta avere un indebitamento superiore alla previsione di cui all'art. 49, co. 5 D. Lgs. n. 14/19.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in punto di diritto che lo stato d'insolvenza,
richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare;
e tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, atteso che il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 2, co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 14/19,
deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività
economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio.
Orbene, nel caso di specie, l'insolvenza della società resistente è desumibile dall'ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contratte con le parti ricorrenti, aventi peraltro in parte natura di credito da lavoro dipendente, dai tentativi infruttuosi di recupero forzoso dei crediti posti in essere dalle medesime, dal trasferimento dell'attività in luogo ignoto (cfr. verbale di pignoramento mobiliare del 16/10/2024) e dall'esistenza di rilevanti debiti fiscali.
Va, quindi, dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
P.Q.M.
letti gli artt. 1, 2 e 49 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. , con sede in Roma Controparte_3 P.IVA_1
alla Piazza Antonio Baldini n. 33;
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
Curatore della procedura di liquidazione giudiziale l'avv. Paolo D'Agostini;
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 D. Lgs. n. 14/19;
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato all'udienza del 17/6/2025
ore 10,30;
ASSEGNA
ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 D. Lgs. n. 14/19 ovvero mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 D. Lgs. n. 14/19;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. n. 127/15;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
che a cura della Cancelleria siano eseguite le formalità di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 14/19.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25/3/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente