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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10 gennaio 2025 alle ore 13,00 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
è stata chiamata la causa iscritta al numero 58832 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022.
Per la parte opponente è presente l'Avv. Vincenzo Ioffredi il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione e chiede la decisione;
deposita altresì copia del provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto opposto emesso in data 22.09.2023 dal Tribunale di Roma, V sezione civile, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. n. 64049/2022).
Per la parte opposta è presente l'Avv. Ranieri Roda in sostituzione dell'Avv. Roberto Cacioni il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e parimenti chiede la decisione.
Il Giudice dato atto, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 18:40, all'esito della camera di consiglio, riaperto il presente processo verbale, decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. della quale viene data lettura, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
Il Giudice
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Rosanna Gerarda Bisceglie, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 58832 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale
ex art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
– C.F./P.IVA: – in persona del legale rappresentane pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma (RM) via Vincenzo Ussani n. 90, elettivamente domiciliata in Roma (RM) alla Via
Ugo De Carolis n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ioffredi che la difende e rappresenta giusta procura in atti;
- attrice opponente -
E
– C.F.: – in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma (RM) in Piazza Giuseppe Mazzini n. 27 presso lo studio dell'Avv. Roberto
Cacioni del Foro di Velletri, che lo difende e rappresenta giusta procura in atti;
- convenuto opposto -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.09.2022, a mezzo posta elettronica certificata la società
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 31.08.2022 ad istanza Parte_1
del per il pagamento dell'importo complessivo di Euro 34.384,55, Controparte_1
oltre interessi e spese successive, in forza del decreto ingiuntivo n. 15366/2022 provvisoriamente esecutivo emesso in data 31.08.2022 dal Tribunale Ordinario di Roma e notificato unitamente all'atto di precetto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto nell'atto introduttivo il seguente unico motivo che si riassume sinteticamente: nullità e/o invalidità ed inefficacia del precetto in quanto «il non ha ottenuto CP_1
l'apposizione della formula esecutiva sul suddetto decreto ingiuntivo. Il non ha neppure CP_1
notificato il titolo posto alla base della preannunciata esecuzione, prima di notificare il precetto, come
dispone l'art. 480 c.p.c., a pena di nullità del precetto»
Ha concluso, pertanto, come segue: «- dichiarare nullo / invalido e comunque inefficace il precetto notificato
in data 31.08.2022; - dichiarare che il non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite ed
onorari».
L'opposto , regolarmente costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione CP_1
poiché infondata in fatto ed in diritto con il favore delle spese di lite.
All'udienza di prima comparizione del 10.01.2023 su richiesta di parte opponente sono stati concessi i termini richiesti ex art. 183, VI comma c.p.c. ed il giudizio è stato rinviato per le relative determinazioni all'udienza del 12.09.2023 in occasione della quale è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.02.2024.
All'udienza di rinvio le parti sono state invitate ad un bonario componimento della lite.
Disatteso l'invito, il giudizio è stato in seguito differito per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
all'odierna udienza.
Ciò posto, qualificata la domanda complessivamente come opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.,
deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto del provvedimento del
22.09.2023 con il quale in sede di merito è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto opposto ai sensi
3 dell'art. 645 c.p.c. (provvedimento che, ferma la decisione resa in via definitiva con riferimento all'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo, comporta, allo stato, la mancata disponibilità in capo al precettante di un titolo esecutivo).
Muovendo da tale premessa, si osserva che qualora l'esecuzione sia promossa o minacciata in forza di un titolo di formazione giudiziale la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione,
che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia (cfr. Cass. n. 8331/2001; Cass. n. 8928/2006; Cass.
n. 27159/2006; Cass. n. 3667/2013; Cass. n. 14636/2017).
Ebbene, si rileva che l'intimazione di pagamento di cui al precetto non è più supportata da alcun titolo esecutivo per sopravvenuta sospensione della sua efficacia esecutiva.
Tanto ritenuto, occorre osservare che entrambe le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno insistito nelle rispettive conclusioni, formulate nei propri atti, con richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, di talché la definizione del giudizio con detta pronuncia di cessazione della materia del contendere non esime questo giudice dalla decisione sulle spese di causa.
Giova ricordare che la liquidazione delle spese di lite, stante il carattere meramente processuale e l'inidoneità della predetta declaratoria a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel giudizio, deve essere fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda proposta dall'attore o delle eccezioni sollevate dal convenuto, secondo il noto principio della soccombenza c.d. virtuale o potenziale, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale.
Nel caso che ci occupa sussiste, in altre parole, il dovere di delibare il fondamento della domanda della parte opponente.
Ebbene il motivo di opposizione agli atti esecutivi formulato dall'opponente, pur ammissibile – poiché
tempestivamente proposto nei venti giorni dalla notifica del precetto – è da ritenersi infondato.
Premesso che la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non impediscono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito di cui chiede conto e quale il titolo che lo sorregga, così come nel caso di specie laddove detti elementi risultano pacificamente conosciuti dalla
4 parte opponente ed incontestati tra le parti. I giudici di legittimità, infatti, affermano che «gli elementi
formali di un atto processuale, richiesti dalla legge nella indicazione della sua struttura tipica, sono
funzionali allo scopo che l'atto processuale è destinato a conseguire: sono richiesti quegli elementi formali
che sono indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto; e se lo scopo risulta ugualmente
raggiunto, non rileva la mancanza od incompletezza od imprecisione di un elemento formale. La forma
dell'atto processuale, invero, non ha valore di per sé, ma è funzionale allo scopo dell'atto medesimo, in
relazione al quale deve essere valutata la sua essenzialità; per cui non ne deve essere esasperata la
rilevanza, ai fini della nullità o meno dell'atto, sino a considerarla come requisito autonomo, di per sé stante,
avulso dallo scopo». (cfr. Cass. n. 1928/2020; Cass. n. 10294/2009)
A ciò si aggiunga che il debitore opponente che vuole far valere un error in procedendo deve indicare quale attività processuale gli sia stata preclusa per effetto della denunciata doglianza e, quindi, indicare quale effettivo pregiudizio dei suoi diritti di difesa sia derivato da tale omissione, non ritenendo meritevole di tutela «un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria» (cfr. Cass. civ. Sez. III n. 3967/2019).
I principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire sono da ritenersi applicabili anche in materia esecutiva ed impongono che l'impugnazione basata sulla violazione di regole processuali possa essere accolta solo se in tal modo la parte ottiene una pronuncia diversa e più
favorevole.
Orbene l'opponente nulla ha dedotto e provato sul punto, limitandosi alla mera denuncia dell'irregolarità
formali del precetto e del titolo esecutivo, con l'effetto di sanare implicitamente ogni ipotetica irregolarità.
È indubitabile, del resto, che la ratio degli artt. 475 e 479 c.p.c. consiste nell'assicurare al debitore la conoscenza, sia del titolo per il quale si procede, sia l'entità delle somme richieste. Nel caso in esame,
questa finalità è stata pienamente assicurata con ciò ritenendosi anche raggiunto lo scopo al quale l'atto mirava ex art 156, terzo comma c.p.c. in applicazione applicabile il principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte secondo cui «la presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il
raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c. a seguito della proposizione
dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza
5 dell'irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti conseguenti alla irregolarità
stessa».(Cass. ord. 18.07.2018 n. 19105; Cass. sent. 15.12.2016 n. 25900).
In conclusione, sulla base del principio della soccombenza virtuale ed in considerazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, le spese di lite del presente giudizio si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M 55/2014, ai minimi dello scaglione di riferimento valutata complessivamente la vicenda processuale e l'attività giuridica svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita così dispone:
– dichiara cessata la materia del contendere;
– condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in Euro 2.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Controparte_1
al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, all'udienza del 10 gennaio 2025
Il G.U.
Dott.ssa Rosanna G. Bisceglie
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