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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7114/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.4.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Gabriella Piccione;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.7.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 5.938,89 pretesa dall' con CP_1
comunicazione del 27.3.2024, a titolo di recupero di indennità di disoccupazione aspi indebitamente erogata nel periodo dall'8.9.2014 al
9.5.2015.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'indennità di assicurazione sociale per l'impiego (aspi) è stata istituita dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92, a decorrere dall'1.1.2013 (e con effetto sino al
31.12.2014, atteso che dall'1.1.2015 è sostituita dalla nuova prestazione aspi istituita dall'art. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22), in sostituzione della indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, in favore di quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e possano vantare almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione (pari a 52 contributi settimanali) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
L ha richiesto all'istante la restituzione della indennità di CP_1
disoccupazione aspi erogata nel periodo dall'8.9.2014 al 9.5.2015 perché
asseritamente non spettante, sia in ragione del mancato versamento da parte datoriale dei contributi inerenti al rapporto di lavoro dipendente che si assume intercorso tra l'istante e la IM & IM SR nel periodo dal
27.6.2014 al 31.8.2014, sia, e più radicalmente, in ragione del difetto di prova circa la effettiva sussistenza dello stesso rapporto di lavoro.
Tuttavia, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale per 36 ore settimanali, con inizio dal 27.6.2014 e termine al 31.8.2014, intercorso tra l'istante e la IM & IM SR con qualifica di aiuto cuoco di ristorante e con inquadramento nel livello 5L del
2 ccnl per i pubblici esercizi, deve ritenersi sufficientemente provata a mezzo della documentazione in atti, e segnatamente dal modello unilav,
dai cedolini di paga e dalla certificazione unica 2015.
Dal suo canto l' non ha contestato l'efficacia probatoria dei detti CP_1
documenti, né ha formalmente disconosciuto il rapporto di lavoro in questione, o comunque addotto elementi di valutazione – e tantomeno di prova – idonei allo scopo.
Se così è, resta irrilevante, ai fini di causa, l'omesso versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro.
A norma dell'art. 2116 co. 1 c.c., infatti, “le prestazioni indicate nell'art.
2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore
non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di
previdenza o di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio di
automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., come
interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova
applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza
obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci
deroghe solo se previste espressamente dal legislatore”: cfr. Cass. 2.2.2001
n. 1460.
Secondo l osterebbe alla operatività, nella specie, del detto principio CP_1
la circostanza che i contributi in questione si sono ormai prescritti per
3 vano decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n.
335.
Senonché, tale assunto non può essere condiviso.
L'art. 27 r.d.l. 14.4.1939 n. 636 conv. in l.
6.7.1939 n. 1272 dispone infatti,
al co. 1, che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la
disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende
verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati,
ma risultino dovuti a norma del presente decreto” e, al co. 2, per quanto qui interessa, che “il requisito della contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche
quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti
nei limiti della prescrizione decennale (ora quinquennale)”.
Ebbene, la diversa formulazione delle due disposizioni in esame evidenzia che l'eventuale intervenuta prescrizione dei contributi omessi impedisce il perfezionamento del requisito contributivo ai soli fini pensionistici, di cui al co. 2, e non anche ai diversi fini delle prestazioni temporanee, di cui al co. 1.
In definitiva, essendosi accertata la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro non regolarizzato ed essendosi altresì verificata l'applicabilità in concreto del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, deve affermarsi il diritto dell'istante di percepire l'indennità di disoccupazione aspi nel periodo di riferimento, non essendo in contestazione gli ulteriori presupposti di legge all'uopo previsti.
4 Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la restituzione della somma pretesa dall a titolo di recupero di indebito. CP_1
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 5.938,89 richiesta con comunicazione del 27.3.2024; condanna l CP_1
a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Maria Gabriella Piccione.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7114/2024
r.g., decisa nell'udienza del 22.4.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Gabriella Piccione;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 15.7.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 5.938,89 pretesa dall' con CP_1
comunicazione del 27.3.2024, a titolo di recupero di indennità di disoccupazione aspi indebitamente erogata nel periodo dall'8.9.2014 al
9.5.2015.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'indennità di assicurazione sociale per l'impiego (aspi) è stata istituita dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92, a decorrere dall'1.1.2013 (e con effetto sino al
31.12.2014, atteso che dall'1.1.2015 è sostituita dalla nuova prestazione aspi istituita dall'art. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22), in sostituzione della indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali, in favore di quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e possano vantare almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione (pari a 52 contributi settimanali) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
L ha richiesto all'istante la restituzione della indennità di CP_1
disoccupazione aspi erogata nel periodo dall'8.9.2014 al 9.5.2015 perché
asseritamente non spettante, sia in ragione del mancato versamento da parte datoriale dei contributi inerenti al rapporto di lavoro dipendente che si assume intercorso tra l'istante e la IM & IM SR nel periodo dal
27.6.2014 al 31.8.2014, sia, e più radicalmente, in ragione del difetto di prova circa la effettiva sussistenza dello stesso rapporto di lavoro.
Tuttavia, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale per 36 ore settimanali, con inizio dal 27.6.2014 e termine al 31.8.2014, intercorso tra l'istante e la IM & IM SR con qualifica di aiuto cuoco di ristorante e con inquadramento nel livello 5L del
2 ccnl per i pubblici esercizi, deve ritenersi sufficientemente provata a mezzo della documentazione in atti, e segnatamente dal modello unilav,
dai cedolini di paga e dalla certificazione unica 2015.
Dal suo canto l' non ha contestato l'efficacia probatoria dei detti CP_1
documenti, né ha formalmente disconosciuto il rapporto di lavoro in questione, o comunque addotto elementi di valutazione – e tantomeno di prova – idonei allo scopo.
Se così è, resta irrilevante, ai fini di causa, l'omesso versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro.
A norma dell'art. 2116 co. 1 c.c., infatti, “le prestazioni indicate nell'art.
2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore
non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di
previdenza o di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio di
automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., come
interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova
applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza
obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci
deroghe solo se previste espressamente dal legislatore”: cfr. Cass. 2.2.2001
n. 1460.
Secondo l osterebbe alla operatività, nella specie, del detto principio CP_1
la circostanza che i contributi in questione si sono ormai prescritti per
3 vano decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n.
335.
Senonché, tale assunto non può essere condiviso.
L'art. 27 r.d.l. 14.4.1939 n. 636 conv. in l.
6.7.1939 n. 1272 dispone infatti,
al co. 1, che “il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la
disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende
verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati,
ma risultino dovuti a norma del presente decreto” e, al co. 2, per quanto qui interessa, che “il requisito della contribuzione stabilito per il diritto alle
prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche
quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti
nei limiti della prescrizione decennale (ora quinquennale)”.
Ebbene, la diversa formulazione delle due disposizioni in esame evidenzia che l'eventuale intervenuta prescrizione dei contributi omessi impedisce il perfezionamento del requisito contributivo ai soli fini pensionistici, di cui al co. 2, e non anche ai diversi fini delle prestazioni temporanee, di cui al co. 1.
In definitiva, essendosi accertata la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro non regolarizzato ed essendosi altresì verificata l'applicabilità in concreto del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, deve affermarsi il diritto dell'istante di percepire l'indennità di disoccupazione aspi nel periodo di riferimento, non essendo in contestazione gli ulteriori presupposti di legge all'uopo previsti.
4 Conclusivamente, deve dichiararsi non dovuta dall'istante la restituzione della somma pretesa dall a titolo di recupero di indebito. CP_1
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
dichiara non dovuta dall'istante la restituzione all' della somma di CP_1
euro 5.938,89 richiesta con comunicazione del 27.3.2024; condanna l CP_1
a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Maria Gabriella Piccione.
Taranto, 22.4.2025.
Il giudice
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