Articolo 8 della Legge 2 dicembre 1975, n. 614
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 dicembre 1975
Art. 8.

Il corso allievi sottufficiali ha carattere strettamente professionale, ha durata non inferiore a sei mesi ed ha luogo presso una scuola o uno stabilimento penitenziario designato dal Ministero di grazia e giustizia.
Le materie di insegnamento ed ogni altra modalita' di svolgimento del corso sono stabilite dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del direttore della scuola, ha la facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali ed attitudinali o per motivi disciplinari si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di 45 giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di 30 giorni e che ne facciano domanda. In quest'ultimo caso il rinvio puo' avvenire una sola volta.
I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 7 ed al precedente comma sono portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.
Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado od altra piu' grave.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1975