Art. 8.
Il corso allievi sottufficiali ha carattere strettamente professionale, ha durata non inferiore a sei mesi ed ha luogo presso una scuola o uno stabilimento penitenziario designato dal Ministero di grazia e giustizia.
Le materie di insegnamento ed ogni altra modalita' di svolgimento del corso sono stabilite dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del direttore della scuola, ha la facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali ed attitudinali o per motivi disciplinari si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di 45 giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di 30 giorni e che ne facciano domanda. In quest'ultimo caso il rinvio puo' avvenire una sola volta.
I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 7 ed al precedente comma sono portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.
Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado od altra piu' grave.
Il corso allievi sottufficiali ha carattere strettamente professionale, ha durata non inferiore a sei mesi ed ha luogo presso una scuola o uno stabilimento penitenziario designato dal Ministero di grazia e giustizia.
Le materie di insegnamento ed ogni altra modalita' di svolgimento del corso sono stabilite dal regolamento per il Corpo degli agenti di custodia.
Il Ministro per la grazia e giustizia, su proposta del direttore della scuola, ha la facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali ed attitudinali o per motivi disciplinari si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di 45 giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di 30 giorni e che ne facciano domanda. In quest'ultimo caso il rinvio puo' avvenire una sola volta.
I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 7 ed al precedente comma sono portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.
Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino la sanzione della riduzione di paga di secondo grado od altra piu' grave.