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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/08/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 155 /2025, promosso da: residente a [...]alla VIA ERBOSA, 62 codice fiscale Controparte_1
C.F._1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 29-4-2025, il signor ha avanzato la domanda di Controparte_1 apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. dott.ssa Francesca De Riso, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il giudice designato alla trattazione del fascicolo ha fissato l'udienza di comparizione dettando le indicazioni per la formazione del fascicolo.
pagina 1 di 6 All'udienza del 9-7-2025 è comparso il debitore personalmente ed il gestore dottoressa Parte_1 hanno confermato quanto dedotto nel ricorso e negli scritti ed hanno insistito
[...] nell'accoglimento della domanda.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********************************
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge che ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor
[...]
CP_1
Preliminarmente sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma
2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a Campi Bisenzio.
Risulta, altresì, che il/la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Controparte_1 relazione del gestore depositata in atti, ha svolto attività imprenditoriale con l'impresa individuale
Centro Taglio Pellami MD 2000 di tuttavia l'assoggettabilità ad una procedura Controparte_1 maggiore è da escludere atteso che:
- l'impresa risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 6-8-2019 ed è decorso oltre un anno dalla sua cancellazione;
- allo stato il ricorrente svolge attività di lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che il signor non possiede né beni immobili né beni mobili Controparte_1 registrati, ma ha, allo stato, il seguente attivo:
- carta PostePay evolution n. 5333171117886479 emessa da su cui alla data del Controparte_2
31.12.2024 risultava la disponibilità di una somma complessiva pari a euro 1.483,90 che non viene posta nella disponibilità dei Creditori in quanto necessaria per vivere;
pagina 2 di 6 accantonamento a titolo di TFR nell'ambito del programma OPEN Fondo Pensione aperto di dalla documentazione reperita risulta che il valore di quanto accantonato Controparte_3 ammonta ad euro 18.924,68, di cui il ricorrente potrà richiedere la liquidazione nella misura del 30% a far data dal 30-1-2026;
- stipendio da lavoratore dipendente della società Gruppo Florence srl come addetto al taglio pellame inquadrato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da febbraio 2022 dell'importo netto medio mensile di circa euro 2.781,00 come da CU 2025
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività per complessivi € 871.690,22 come emerge chiaramente dalla relazione del dottor che ha analizzato le poste e attraverso circolarizzazione ne ha accertato la reale entità.
Il passivo si compone nei seguenti termini:
c/o Agenzia riscossione 50% somme aggiuntive 25.522,75 chirografo CP_4
Agenzia riscossione oneri riscossione 48.113,16 CP_5
46.721,65 Controparte_6 CP_7
per LEX srl 54.177,88
[...] [...]
1.730,19 chirografo Controparte_8
280,00 Parte_2 CP_5
12.661,00 Controparte_9 CP_5
220,79 CP_10 CP_5
6.164,10 CP_11 CP_5
184,05 Controparte_12 CP_5
448,05 CP_13 [...]
5148,40 prededuzione Controparte_14
6.367,24 privilegio art. 2751-bis c.1 Parte_3
4.060,57 privilegio art. 2751-bis c.1 Parte_4
4.790,74 privilegio art. 2751-bis c.1 Parte_5
Avv.to Gattai Alessandro per 1.431,40 privilegio art. 2751-bis c.2 Pt_3
Avv.to Gattai Alessandro per 1.394,21 privilegio art. 2751-bis c.2 Pt_4
Avv.to Nicola Rosellli per 903,22 privilegio art. 2751-bis c.2 Pt_5
Spese legali 4.946,00 privilegio art. 2751-bis c.2 Controparte_6
pagina 3 di 6 Spese legali 2.866,36 privilegio art. 2751-bis c.2 CP_7
Spese legali Italiana servizi spa 1.429,81 privilegio art. 2751-bis c.2
Studio legale AG e LC 267,27 privilegio art. 2751-bis c.2
Dott. 3.172,00 privilegio art. 2751-bis c.2 Persona_1
10.882,37 privilegio art. 2751-bis c.2 Parte_6
Agenzia riscossione tributi diretti+iva 390.935,09 privilegio art. 2752
Comune di Scandicci 7.606,46 privilegio art. 2752
c/o Agenzia riscossione 203.742,71 privilegio art. 2753 CP_4
c/o Agenzia riscossione 50% somme aggiuntive 25.522,75 privilegio art. 2754 CP_4
TOTALE COMPLESSIVO 871.690,22così strutturato:
Debiti in prededuzione 5.148,40
Debiti privilegiati 670.318,20
Debiti chirografari 196.223,62
Appare di tutta evidenza che il signor a un'entrata costante di € 2781 mensili Controparte_1
a cui si aggiunge il reddito da pensione della madre convivente, per un totale di € 4.342,25 che appaiono indispensabili a sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare e che ammontano ad € 3.391,55 ( ivi compreso il mantenimento stabilito dal Tribunale nella sentenza di divorzio a favore della figlia) come peraltro accertato anche in termini di congruità dal gestore.
Il minimo avanzo che si crea di € 950,70 non è assolutamente sufficiente a consentire al ricorrente di far fronte in modo complessivo ai propri debiti che, peraltro, sono tutti scaduti al punto che taluni creditori hanno già intrapreso procedure esecutive.
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- della prematura scomparsa del padre del ricorrente che lo ha costretto ad occuparsi oltre che della sua famiglia anche della famiglia di origine in un momento in cui il settore della pelletteria stata andando in crisi;
- dello stato depressivo sopraggiunto e dell'accesso al gioco d'azzardo come meccanismo di gratificazione ( la dipendenza è certificata dall'azienda USL Toscana centro UFC Dipendenze del 3-5-2023) che hanno decretato la fine dell'attività imprenditoriale e del suo matrimonio pagina 4 di 6 L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi ed ha domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il Tribunale competente.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di: residente a [...]alla VIA ERBOSA, 62 Controparte_1 codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Francesca De Riso, con studio in alla via Quintino Sella n° 14; CP_12
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
pagina 5 di 6 visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 155 /2025, promosso da: residente a [...]alla VIA ERBOSA, 62 codice fiscale Controparte_1
C.F._1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 29-4-2025, il signor ha avanzato la domanda di Controparte_1 apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. dott.ssa Francesca De Riso, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
Il giudice designato alla trattazione del fascicolo ha fissato l'udienza di comparizione dettando le indicazioni per la formazione del fascicolo.
pagina 1 di 6 All'udienza del 9-7-2025 è comparso il debitore personalmente ed il gestore dottoressa Parte_1 hanno confermato quanto dedotto nel ricorso e negli scritti ed hanno insistito
[...] nell'accoglimento della domanda.
Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
********************************
Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge che ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso e l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del signor
[...]
CP_1
Preliminarmente sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma
2, del Codice della Crisi atteso che il debitore ha la propria residenza che coincide con il centro principale dei suoi interessi a Campi Bisenzio.
Risulta, altresì, che il/la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Il signor come emerge dalla documentazione allegata al ricorso oltre che dalla Controparte_1 relazione del gestore depositata in atti, ha svolto attività imprenditoriale con l'impresa individuale
Centro Taglio Pellami MD 2000 di tuttavia l'assoggettabilità ad una procedura Controparte_1 maggiore è da escludere atteso che:
- l'impresa risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 6-8-2019 ed è decorso oltre un anno dalla sua cancellazione;
- allo stato il ricorrente svolge attività di lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
Dalla ricostruzione compiuta dal debitore e confermata dal gestore, il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che il signor non possiede né beni immobili né beni mobili Controparte_1 registrati, ma ha, allo stato, il seguente attivo:
- carta PostePay evolution n. 5333171117886479 emessa da su cui alla data del Controparte_2
31.12.2024 risultava la disponibilità di una somma complessiva pari a euro 1.483,90 che non viene posta nella disponibilità dei Creditori in quanto necessaria per vivere;
pagina 2 di 6 accantonamento a titolo di TFR nell'ambito del programma OPEN Fondo Pensione aperto di dalla documentazione reperita risulta che il valore di quanto accantonato Controparte_3 ammonta ad euro 18.924,68, di cui il ricorrente potrà richiedere la liquidazione nella misura del 30% a far data dal 30-1-2026;
- stipendio da lavoratore dipendente della società Gruppo Florence srl come addetto al taglio pellame inquadrato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da febbraio 2022 dell'importo netto medio mensile di circa euro 2.781,00 come da CU 2025
A fronte di tale attivo il ricorrente ha passività per complessivi € 871.690,22 come emerge chiaramente dalla relazione del dottor che ha analizzato le poste e attraverso circolarizzazione ne ha accertato la reale entità.
Il passivo si compone nei seguenti termini:
c/o Agenzia riscossione 50% somme aggiuntive 25.522,75 chirografo CP_4
Agenzia riscossione oneri riscossione 48.113,16 CP_5
46.721,65 Controparte_6 CP_7
per LEX srl 54.177,88
[...] [...]
1.730,19 chirografo Controparte_8
280,00 Parte_2 CP_5
12.661,00 Controparte_9 CP_5
220,79 CP_10 CP_5
6.164,10 CP_11 CP_5
184,05 Controparte_12 CP_5
448,05 CP_13 [...]
5148,40 prededuzione Controparte_14
6.367,24 privilegio art. 2751-bis c.1 Parte_3
4.060,57 privilegio art. 2751-bis c.1 Parte_4
4.790,74 privilegio art. 2751-bis c.1 Parte_5
Avv.to Gattai Alessandro per 1.431,40 privilegio art. 2751-bis c.2 Pt_3
Avv.to Gattai Alessandro per 1.394,21 privilegio art. 2751-bis c.2 Pt_4
Avv.to Nicola Rosellli per 903,22 privilegio art. 2751-bis c.2 Pt_5
Spese legali 4.946,00 privilegio art. 2751-bis c.2 Controparte_6
pagina 3 di 6 Spese legali 2.866,36 privilegio art. 2751-bis c.2 CP_7
Spese legali Italiana servizi spa 1.429,81 privilegio art. 2751-bis c.2
Studio legale AG e LC 267,27 privilegio art. 2751-bis c.2
Dott. 3.172,00 privilegio art. 2751-bis c.2 Persona_1
10.882,37 privilegio art. 2751-bis c.2 Parte_6
Agenzia riscossione tributi diretti+iva 390.935,09 privilegio art. 2752
Comune di Scandicci 7.606,46 privilegio art. 2752
c/o Agenzia riscossione 203.742,71 privilegio art. 2753 CP_4
c/o Agenzia riscossione 50% somme aggiuntive 25.522,75 privilegio art. 2754 CP_4
TOTALE COMPLESSIVO 871.690,22così strutturato:
Debiti in prededuzione 5.148,40
Debiti privilegiati 670.318,20
Debiti chirografari 196.223,62
Appare di tutta evidenza che il signor a un'entrata costante di € 2781 mensili Controparte_1
a cui si aggiunge il reddito da pensione della madre convivente, per un totale di € 4.342,25 che appaiono indispensabili a sostenere le spese di mantenimento del proprio nucleo familiare e che ammontano ad € 3.391,55 ( ivi compreso il mantenimento stabilito dal Tribunale nella sentenza di divorzio a favore della figlia) come peraltro accertato anche in termini di congruità dal gestore.
Il minimo avanzo che si crea di € 950,70 non è assolutamente sufficiente a consentire al ricorrente di far fronte in modo complessivo ai propri debiti che, peraltro, sono tutti scaduti al punto che taluni creditori hanno già intrapreso procedure esecutive.
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata e, sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- della prematura scomparsa del padre del ricorrente che lo ha costretto ad occuparsi oltre che della sua famiglia anche della famiglia di origine in un momento in cui il settore della pelletteria stata andando in crisi;
- dello stato depressivo sopraggiunto e dell'accesso al gioco d'azzardo come meccanismo di gratificazione ( la dipendenza è certificata dall'azienda USL Toscana centro UFC Dipendenze del 3-5-2023) che hanno decretato la fine dell'attività imprenditoriale e del suo matrimonio pagina 4 di 6 L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalla debitrice.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi ed ha domicilio nel distretto di Corte d'Appello cui appartiene il Tribunale competente.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di: residente a [...]alla VIA ERBOSA, 62 Controparte_1 codice fiscale C.F._1
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Francesca De Riso, con studio in alla via Quintino Sella n° 14; CP_12
ORDINA
ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
pagina 5 di 6 visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 9-7-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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