Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 3479/2016 vertente tra:
Avv. SI LI, in proprio ex art. 86 c.p.c., e Avv. RG AN, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dalla stessa Avv. SI LI
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2
(già ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Sandulli e Fabio Preziosi, come Controparte_3
da mandato in atti,
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10.03.2008 gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la per sentir accertare la nullità delle clausole Controparte_4
del conto corrente n. 6756/91 acceso presso la filiale di Aversa relative all'applicazione interessi, commissioni e spese non pattuiti, nonché dell'anatocismo, chiedendo pertanto la rideterminazione del saldo del predetto conto
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La si è ritualmente costituita in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto Controparte_4
alla ripetizione delle somme che gli attori assumevano esser state indebitamente percepite dall'istituto e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda ed, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 31.764,46, costituente il saldo debitore del conto corrente alla data del 20.06.2007 di chiusura dello stesso.
La causa è stata istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di c.t.u. tecnico- contabile, ed all'esito, con sentenza n. 331/2016 pubblicata in data 27.01.2016, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di prescrizione, in parziale accoglimento della domanda degli attori ha dichiarato la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché dei tassi di interessi applicati in misura superiore al tasso-soglia di cui alla L. 108/96 e, tuttavia, poiché il saldo rideterminato dal c.t.u. ed epurato di tali poste illegittime è risultato comunque essere a debito dei correntisti, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, ha condannato gli odierni appellanti al pagamento della somma di euro 23.634,78, come rideterminata dal c.t.u., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando per metà le spese di lite dell'espletata c.t.u..
§§§
Avverso tale pronuncia hanno proposto appello SI LI e RG AN, affidato a tre motivi con i quali lamentano il mancato integrale accoglimento di tutte le domande proposte in primo grado, eccepiscono l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca siccome generica e riferita a somme non dovute dai correntisti e ribadiscono l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, contestando il calcolo della stessa come effettuato dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado.
Si è ritualmente costituita anche in questa fase la (già , che Controparte_2 Controparte_3
medio tempore ha incorporato per fusione l'originaria convenuta ), chiedendo il rigetto del Controparte_4
gravame.
§§§
I motivi di impugnazione sono infondati, oltre che genericamente posti in relazione alla chiara motivazione resa dal
Giudice di primo grado.
Va rilevato, anzitutto, che la domanda riconvenzionale è stata ritualmente spiegata dalla banca convenuta, la quale ha richiesto – con il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti - la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 31.764,46, come risultante a debito degli stessi al momento della chiusura del conto corrente n.
6756/91, o della diversa somma ritenuta congrua e di giustizia.
2 Poiché il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha parzialmente accolto la domanda degli attori – in punto di anatocismo e di superamento parziale dei tassi-soglia -, rideterminando il saldo del conto corrente in misura inferiore a quella esposta dalla banca, ma pur sempre a debito dei correntisti, correttamente il primo Giudice ha condannato questi ultimi al pagamento del minor importo accertato come dovuto alla banca, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale da quest'ultima ritualmente spiegata: il secondo motivo di impugnazione va quindi rigettato, poiché la sentenza sul punto è esente da vizi logici e giuridici.
Gli altri due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, poiché attengono al mancato accoglimento delle altre domande proposte dagli appellanti ed, in particolare, di quella relativa alla ritenuta illiceità della clausola contenente la previsione della commissione di massimo scoperto.
Orbene, a fronte della chiara ed esaustiva motivazione resa dal primo Giudice, che ha accertato come nel contratto di conto corrente fossero stati pattuiti e determinati gli interessi debitore e creditore nonché la commissione di massimo scoperto e le altre spese applicate dalla banca;
e come il superamento del tasso-soglia sia stato rilevato dal c.t.u. soltanto in alcuni trimestri nel corso del rapporto ed opportunamente scorporato dal calcolo del saldo ricalcolato del conto corrente, gli appellanti assumono genericamente che le domande avrebbero dovuto essere tutte accolte, senza tuttavia contrastare, né in punto di fatto né in punto di diritto, quanto affermato dal Tribunale o le risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado.
Ciò vale in particolare per la commissione di massimo scoperto, oggetto specifico del terzo motivo di impugnazione, con il quale parimenti si deduce tale commissione sarebbe stata applicata illegittimamente dalla banca, senza tuttavia chiarire le ragioni di tale ritenuta illegittimità e, soprattutto, senza censurare la motivazione resa sul punto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accertato la pattuizione scritta di tale commissione e ne ha ritenuto la legittimità anche sotto il profilo causale, aderendo alla oramai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia, che riconosce alla c.m.s. la funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. I,
24.07.2023 n. 22011).
In definitiva, dalla documentazione prodotta dalla banca (contratto sottoscritto dagli appellanti ed estratti conto completi) risulta che gli interessi, le commissioni e le spese furono espressamente pattuiti fra le parti e che le uniche violazioni accertate sono consistite nell'applicazione dell'anatocismo e nel superamento del tasso-soglia soltanto per alcuni trimestri degli anni di svolgimento del rapporto.
In relazione a tali violazioni, il c.t.u. incaricato in primo grado ha proceduto allo scorporo delle somme illegittimamente accreditate dalla banca ed al ricalcolo degli interessi nei limiti del tasso-soglia e senza applicazione di anatocismo, giungendo così alla determinazione del saldo effettivo che è comunque risultato a debito dei correntisti, seppure in misura leggermente inferiore a quella esposta dalla banca nell'ultimo estratto conto.
3 Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata dall'istituto bancario e condannato gli appellanti al pagamento della minor somma accertata quale saldo debitore nei confronti della banca.
Il gravame va quindi rigettato con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della costituita , liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello CP_2 scaglione di valore compreso fra 5.201,00 e 26.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
1) rigetta il gravame proposto da SI LI e RG AN avverso la sentenza n. 331/2016 resa fra le parti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che conferma integralmente;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della CP_2
che liquida nella misura di euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed
[...]
Iva, se dovuta, nella misura vigente;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti SI LI e
RG AN, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Napoli, 09.06.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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