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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2744 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2744/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. STEFANUCCI GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. GONNELLI CP_1 P.IVA_1 LESIONE
PERSONALE SARA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
25.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro, in qualità di terzo trasportato su veicolo assicurato dalla compagnia . CP_1
A sostegno della domanda, ha dedotto quanto segue.
In data 14.12.2012, veniva coinvolto in un sinistro Parte_1
stradale mentre viaggiava con il fratello Controparte_2
sull'autoveicolo Fiat Punto tg. DV841TX condotto dal padre
[...]
L'autovettura Fiat Punto percorreva la Via Volterrana, in Per_1
direzione Volterra-Capannoli, quando, in Loc. La Rosa, all'altezza dell'intersezione con Via Mascagni, veniva travolta dall'autocarro
Renault tg. BG841HB di proprietà della società Controparte_3
assicurato dalla e condotto da
[...] Controparte_4 [...]
il quale, provenendo in senso contrario di marcia rispetto a Per_2
quello di effettuava un'improvvisa manovra di svolta a Pt_1
sinistra per immettersi nella detta Via Mascagni, tagliando di fatto la strada al veicolo dell'attore (cfr. rapporto di incidente stradale redatto del 12.01.2013 dalla Polizia Municipale Unione Valdera Polo
Altavaldera (Doc. 1).
A seguito del sinistro, l'attore, all'epoca di 19 anni (nato il 4 marzo
1993), veniva trasportato presso l'Ospedale F. Lotti di Pontedera, e sottoposto ad un intervento chirurgico codificato come “Riduzione incruenta di lussazione del piede e delle dita del piede”, con ricovero presso la struttura ospedaliera di Pontedera dal giorno 14.12. al
18.12.2012 (doc. 2 e 3).
Dai successivi controlli specialistici e accertamenti diagnostici (Doc. 4
– 37), emergeva una sopravvenuta algodistrofia da immobilizzazione piede, con necessità di prolungata magnetoterapia e terapia
2 riabilitativa. La guarigione dall'infortunio per l'attore si presentava, quindi, assai complicata e dolorosa ed avveniva solamente in data
19.11.2014 (cfr. doc. 36) a quasi due anni dal sinistro, con gravi ripercussioni sulla capacità lavorativa e reddituale dello stesso danneggiato, considerato che questo ultimo al momento del sinistro era dipendente della società Cooperativa “Oleificio Cooperativo” con sede in Volterra Loc. Pian Dei Gelsi e prestava la propria attività di collaboratore in favore dell' della madre sig.ra Parte_2 Pt_3
come attestato dalle dichiarazioni dei sig.ri ; Testimone_1 Tes_2
e (Doc. 44).
[...] Testimone_3
La compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto la minor somma di €
134.500,00 (oltre € 15.000,00 per assistenza stragiudiziale), da ritenersi non satisfattiva già con riferimento al solo danno non patrimoniale patito, e certamente non sufficiente a ristorare le ulteriori voci di danno subito, e in particolare: il danno costituito dalle prevedibili future spese mediche per l'acquisto di calzature speciali per il tempo libero e per il lavoro due volte anno per il periodo estivo ed invernale, pari a € 209.620,80 (preventivo dell'Ortopedia sanitaria allegato sub doc. 43); il danno conseguente al lucro cessante, pari alla mancata assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Oleificio presso il quale già prestava la propria opera a tempo determinato
(doc. 45) e il danno corrispondente all'impossibilità di continuare a collaborare nell'azienda agricola di famiglia con un conseguente danno economico per lo stesso e per la medesima azienda, pari alla somma di € 76.970,86 (Doc. 46), per il periodo 2012 – 2014, corrispondente alla malattia, cui andrebbero aggiunti gli importi corrispondenti agli stipendi che l'attore avrebbe guadagnato dalla
3 guarigione e sino al reperimento di un nuovo impiego (di fatto reperito in data 11.12.2018, con assunzione a tempo indeterminato dalla Società Smith International Italia Spa con sede produttiva a
Saline di Volterra, come risulta dalla lettera di assunzione, doc. 47), per un totale, ulteriore, di € 121.347,88 ( reddito annuale €
30.336,97x 4 anni).
Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, contestando l'effettività dei danni, ulteriori rispetto a quello non patrimoniale, già risarcito, lamentati da parte attrice.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, consulenza medico legale e prova per testi.
Dopo la conclusione della fase istruttoria, il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice per la decisione.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito chiariti.
Come anticipato, la compagnia non contesta la verificazione del sinistro, né la dinamica, contestando l'effettività dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, lamentati dalla parte attrice.
In base alla consulenza medico legale svolta nell'ambito del presente giudizio, “Attualmente il p. presenta persistente dolore, dolorabilità e limitazione dei movimenti articolari di piede e caviglia sinistra che si accentuano alla stazione eretta, alla deambulazione ed al variare meteorologico, lamenta altresi' impossibilità alla corsa; … Considerato
l'iter clinico, sulla scorta della documentazione sanitaria presa in visione, si ritiene che l'incidente stradale del 14.12.2012 abbia determinato un periodo d'invalidità temporanea che può essere stimata, sulla base della natura e dell'entità delle lesioni nel modo seguente: I.T.A……………90 gg ITP al 75%...........90 gg ITP al
4 50%.........120 gg ITP al 25%.........240 gg E' residuata un'invalidità permanente ( danno biologico) che, in riferimento ai barèmes medico legali (guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, M. Bargagna et Al.) è da valutare nella misura del
14%; Il quadro menomativo obiettivato incide altresì in maniera significativa sulle attività della vita quotidiana e lavorativa, tenuto conto che il p. in possesso di diploma di Istituto Professionale ad indirizzo meccanico, ha lavorato come operaio in una officina meccanica e per un breve periodo fino all'incidente, come operaio specializzato in un oleificio. È verosimile ritenere che la difficoltà a mantenere a lungo la stazione eretta, la facile esauribilità nelle deambulazione protratta, l'impossibilità a sovraccaricare la caviglia ed il piede sin. con movimenti ripetitivi e posture incongrue si ripercuotano apprezzabilmente sulle sue capacità lavorative attitudinali. Per quanto concerne le spese mediche e di cura presenti in atti, sono da ritenere necessarie e congrue per un complessivo di
3925,24€ cosi' come sotto elencate: progetto di notula del
26.02.2015 redatto dalla Dr.ssa per relazione medico Persona_3
legale; preventivo calzature su misura redatto dalla ortopedia sanitaria 1 Pontedera del 6.06.2017 per calzature invernali ed estive per importi rispettivamente di 862,48€ e884,36€ iva esclusa;
ricevuta di plantari su calco avvolgenti di 170,00€ del 15.04.2014; ricevuta per plantari su misura del 24.09.2014 ortopedia Bindi Volterra per un importo di 150,00€; ricevuta per ortesi podo posturale redatta da
del 28.09.2020 per un importo di 105,00€; Controparte_5
scontrino fiscale dell'11.09.2020 per un importo di 25,00€; ricevuta
5 per trattamento osteopatico del 29.01.2014 D.O. F. Bussagli per un importo di 73,20; ricevuta per trattamento osteopatico del
26.08.2014 D.O. F. Bussagli per un importo di 73,20; scontrino per acquisto apparecchio magnetoterapia del 7.07.2014 laboratorio ortopedico e sanitaria Lorusso Roma per un importo di 399,00€; ricevuta emessa da bagni di del 21.08.2013 per Parte_4
riabilitazione motoria per un importo di 360,00€; ricevuta del
4.03.2014 per ciclo di ginnastica adattata e compensativa per caviglia sinistra per un importo di 150,00€; ricevuta del 30.06.2014 per ciclo di ginnastica adattata e compensativa per caviglia sinistra per un importo di 180,00€. Sono prevedibili ulteriori spese sanitarie future quale il rinnovo annuale di plantari specifici per un costo medio attuale di 150,00€.”.
I testi escussi hanno confermato sia l'intenzione di provvedere all'assunzione a tempo indeterminato dell'attore e il successivo mutamento di prospettiva (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da a verbale di udienza del 18.5.2022, a conferma della missiva Tes_4
già inviata e in atti), sia la circostanza che il medesimo attore si occupasse di lavori agricoli presso l'azienda della madre, sia il mutamento delle sue abitudini di vita, con l'abbandono di attività ricreative quali il calcetto e le gite in bicicletta.
Ciò premesso, risulta in effetti del tutto indeterminato il danno, peraltro riferito alla sfera patrimoniale di un diverso soggetto giuridico, asseritamente conseguente all'impossibilità di svolgere lavori agricoli presso l'azienda materna, in assenza di qualsiasi specificazione relativa alla tipologia di lavoro prestato e all'utilità derivante.
6 Parimenti non dovuto deve considerarsi il risarcimento del pregiudizio patito a seguito del mutamento di abitudini di vita che, a ben vedere, conseguono secondo un criterio di rilevante probabilità statistica alle peculiari lesioni riportate dalla parte attrice, dovendo venire sul punto in considerazione la giurisprudenza di legittimità più recente e condivisibile, citata anche dalla parte convenuta, per la quale (cfr.
Cass. ordinanza 27/3/2018 n. 7513) i pregiudizi “dinamico- relazionali” di per sé non possono costituire la base per una personalizzazione, dovendosi già ritenere compresi nel punto tabellare: “il danno alla salute è un danno dinamico-relazionale”, perché “se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione alla salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”, derivando da ciò che
“l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico” e che una “personalizzazione” ulteriore al danno biologico in ragione di “circostanze specifiche e eccezionali”.
Già oggetto di risarcimento le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal c.t.u., deve essere riconosciuto, invece, un danno da spese mediche prevedibili in futuro, quantificato come da risultanze della c.t.u. nella somma di € 150,00 annuali, moltiplicate per circa 63 anni (sulla base della stima di un ragionevole periodo di sopravvivenza del danneggiato), per un totale di € 9.400,00, omnicomprensivo.
È, inoltre, risarcibile il lamentato danno da lucro cessante: parte attrice, infatti, ha provato l'effettività dell'impegno all'assunzione ed anche la perdita della corrispondente chance, verosimilmente
7 conseguente – tenuto conto della tipologia di lesioni riportate e avuto riguardo alle, puntuali, dichiarazioni rese sul punto dal teste – al sinistro.
È condivisibile, a questo proposito, il criterio di calcolo offerto dalla parte attrice: la retribuzione annua netta che avrebbe Pt_1
percepito, in caso di assunzione presso l'Oleificio Cooperativo, ammontava a € 17.280,09, a tale somma dovendosi aggiungere il rateo annuo di TFR pari a € 1.665,72 e la quota contributiva di €
11.390,96, per un totale annuo complessivo di € 30.336,77 (cfr. perizia di parte in atti, doc. 46, non oggetto di specifica contestazione quanto ai singoli parametri individuati a base del calcolo), da moltiplicarsi per il periodo dal 1° gennaio 2013 al dicembre 2018
(data di assunzione successiva), con una ragionevole decurtazione del
20%, per una somma totale, liquidata equitativamente, pari a
€145.616,50.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento deve essere limitato alle somme, omnicomprensive, di €
9.400,00 e € 145.616,50.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, devono essere compensate nella misura della metà, con condanna della compagnia a rifondere a parte attrice la restante metà, avuto riguardo alla significativa riduzione della pretesa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
8 accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma complessiva omnicomprensiva di € 155.016,50.
Dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite, e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la restante metà, liquidandole per l'intero, in assenza di notula, in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
9
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…2744 /2020 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2744/2020 R.G.,
promossa da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'avv. STEFANUCCI GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
contro OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. GONNELLI CP_1 P.IVA_1 LESIONE
PERSONALE SARA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
25.10.2024, con termini massimi per memorie e repliche, decorrenti dal 13.1.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro, in qualità di terzo trasportato su veicolo assicurato dalla compagnia . CP_1
A sostegno della domanda, ha dedotto quanto segue.
In data 14.12.2012, veniva coinvolto in un sinistro Parte_1
stradale mentre viaggiava con il fratello Controparte_2
sull'autoveicolo Fiat Punto tg. DV841TX condotto dal padre
[...]
L'autovettura Fiat Punto percorreva la Via Volterrana, in Per_1
direzione Volterra-Capannoli, quando, in Loc. La Rosa, all'altezza dell'intersezione con Via Mascagni, veniva travolta dall'autocarro
Renault tg. BG841HB di proprietà della società Controparte_3
assicurato dalla e condotto da
[...] Controparte_4 [...]
il quale, provenendo in senso contrario di marcia rispetto a Per_2
quello di effettuava un'improvvisa manovra di svolta a Pt_1
sinistra per immettersi nella detta Via Mascagni, tagliando di fatto la strada al veicolo dell'attore (cfr. rapporto di incidente stradale redatto del 12.01.2013 dalla Polizia Municipale Unione Valdera Polo
Altavaldera (Doc. 1).
A seguito del sinistro, l'attore, all'epoca di 19 anni (nato il 4 marzo
1993), veniva trasportato presso l'Ospedale F. Lotti di Pontedera, e sottoposto ad un intervento chirurgico codificato come “Riduzione incruenta di lussazione del piede e delle dita del piede”, con ricovero presso la struttura ospedaliera di Pontedera dal giorno 14.12. al
18.12.2012 (doc. 2 e 3).
Dai successivi controlli specialistici e accertamenti diagnostici (Doc. 4
– 37), emergeva una sopravvenuta algodistrofia da immobilizzazione piede, con necessità di prolungata magnetoterapia e terapia
2 riabilitativa. La guarigione dall'infortunio per l'attore si presentava, quindi, assai complicata e dolorosa ed avveniva solamente in data
19.11.2014 (cfr. doc. 36) a quasi due anni dal sinistro, con gravi ripercussioni sulla capacità lavorativa e reddituale dello stesso danneggiato, considerato che questo ultimo al momento del sinistro era dipendente della società Cooperativa “Oleificio Cooperativo” con sede in Volterra Loc. Pian Dei Gelsi e prestava la propria attività di collaboratore in favore dell' della madre sig.ra Parte_2 Pt_3
come attestato dalle dichiarazioni dei sig.ri ; Testimone_1 Tes_2
e (Doc. 44).
[...] Testimone_3
La compagnia assicuratrice avrebbe corrisposto la minor somma di €
134.500,00 (oltre € 15.000,00 per assistenza stragiudiziale), da ritenersi non satisfattiva già con riferimento al solo danno non patrimoniale patito, e certamente non sufficiente a ristorare le ulteriori voci di danno subito, e in particolare: il danno costituito dalle prevedibili future spese mediche per l'acquisto di calzature speciali per il tempo libero e per il lavoro due volte anno per il periodo estivo ed invernale, pari a € 209.620,80 (preventivo dell'Ortopedia sanitaria allegato sub doc. 43); il danno conseguente al lucro cessante, pari alla mancata assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Oleificio presso il quale già prestava la propria opera a tempo determinato
(doc. 45) e il danno corrispondente all'impossibilità di continuare a collaborare nell'azienda agricola di famiglia con un conseguente danno economico per lo stesso e per la medesima azienda, pari alla somma di € 76.970,86 (Doc. 46), per il periodo 2012 – 2014, corrispondente alla malattia, cui andrebbero aggiunti gli importi corrispondenti agli stipendi che l'attore avrebbe guadagnato dalla
3 guarigione e sino al reperimento di un nuovo impiego (di fatto reperito in data 11.12.2018, con assunzione a tempo indeterminato dalla Società Smith International Italia Spa con sede produttiva a
Saline di Volterra, come risulta dalla lettera di assunzione, doc. 47), per un totale, ulteriore, di € 121.347,88 ( reddito annuale €
30.336,97x 4 anni).
Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, contestando l'effettività dei danni, ulteriori rispetto a quello non patrimoniale, già risarcito, lamentati da parte attrice.
Il processo è stato istruito sulla base delle produzioni documentali delle parti, consulenza medico legale e prova per testi.
Dopo la conclusione della fase istruttoria, il procedimento è stato assegnato al sottoscritto giudice per la decisione.
La domanda merita accoglimento nei limiti di seguito chiariti.
Come anticipato, la compagnia non contesta la verificazione del sinistro, né la dinamica, contestando l'effettività dei danni, non patrimoniali e patrimoniali, lamentati dalla parte attrice.
In base alla consulenza medico legale svolta nell'ambito del presente giudizio, “Attualmente il p. presenta persistente dolore, dolorabilità e limitazione dei movimenti articolari di piede e caviglia sinistra che si accentuano alla stazione eretta, alla deambulazione ed al variare meteorologico, lamenta altresi' impossibilità alla corsa; … Considerato
l'iter clinico, sulla scorta della documentazione sanitaria presa in visione, si ritiene che l'incidente stradale del 14.12.2012 abbia determinato un periodo d'invalidità temporanea che può essere stimata, sulla base della natura e dell'entità delle lesioni nel modo seguente: I.T.A……………90 gg ITP al 75%...........90 gg ITP al
4 50%.........120 gg ITP al 25%.........240 gg E' residuata un'invalidità permanente ( danno biologico) che, in riferimento ai barèmes medico legali (guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni, M. Bargagna et Al.) è da valutare nella misura del
14%; Il quadro menomativo obiettivato incide altresì in maniera significativa sulle attività della vita quotidiana e lavorativa, tenuto conto che il p. in possesso di diploma di Istituto Professionale ad indirizzo meccanico, ha lavorato come operaio in una officina meccanica e per un breve periodo fino all'incidente, come operaio specializzato in un oleificio. È verosimile ritenere che la difficoltà a mantenere a lungo la stazione eretta, la facile esauribilità nelle deambulazione protratta, l'impossibilità a sovraccaricare la caviglia ed il piede sin. con movimenti ripetitivi e posture incongrue si ripercuotano apprezzabilmente sulle sue capacità lavorative attitudinali. Per quanto concerne le spese mediche e di cura presenti in atti, sono da ritenere necessarie e congrue per un complessivo di
3925,24€ cosi' come sotto elencate: progetto di notula del
26.02.2015 redatto dalla Dr.ssa per relazione medico Persona_3
legale; preventivo calzature su misura redatto dalla ortopedia sanitaria 1 Pontedera del 6.06.2017 per calzature invernali ed estive per importi rispettivamente di 862,48€ e884,36€ iva esclusa;
ricevuta di plantari su calco avvolgenti di 170,00€ del 15.04.2014; ricevuta per plantari su misura del 24.09.2014 ortopedia Bindi Volterra per un importo di 150,00€; ricevuta per ortesi podo posturale redatta da
del 28.09.2020 per un importo di 105,00€; Controparte_5
scontrino fiscale dell'11.09.2020 per un importo di 25,00€; ricevuta
5 per trattamento osteopatico del 29.01.2014 D.O. F. Bussagli per un importo di 73,20; ricevuta per trattamento osteopatico del
26.08.2014 D.O. F. Bussagli per un importo di 73,20; scontrino per acquisto apparecchio magnetoterapia del 7.07.2014 laboratorio ortopedico e sanitaria Lorusso Roma per un importo di 399,00€; ricevuta emessa da bagni di del 21.08.2013 per Parte_4
riabilitazione motoria per un importo di 360,00€; ricevuta del
4.03.2014 per ciclo di ginnastica adattata e compensativa per caviglia sinistra per un importo di 150,00€; ricevuta del 30.06.2014 per ciclo di ginnastica adattata e compensativa per caviglia sinistra per un importo di 180,00€. Sono prevedibili ulteriori spese sanitarie future quale il rinnovo annuale di plantari specifici per un costo medio attuale di 150,00€.”.
I testi escussi hanno confermato sia l'intenzione di provvedere all'assunzione a tempo indeterminato dell'attore e il successivo mutamento di prospettiva (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da a verbale di udienza del 18.5.2022, a conferma della missiva Tes_4
già inviata e in atti), sia la circostanza che il medesimo attore si occupasse di lavori agricoli presso l'azienda della madre, sia il mutamento delle sue abitudini di vita, con l'abbandono di attività ricreative quali il calcetto e le gite in bicicletta.
Ciò premesso, risulta in effetti del tutto indeterminato il danno, peraltro riferito alla sfera patrimoniale di un diverso soggetto giuridico, asseritamente conseguente all'impossibilità di svolgere lavori agricoli presso l'azienda materna, in assenza di qualsiasi specificazione relativa alla tipologia di lavoro prestato e all'utilità derivante.
6 Parimenti non dovuto deve considerarsi il risarcimento del pregiudizio patito a seguito del mutamento di abitudini di vita che, a ben vedere, conseguono secondo un criterio di rilevante probabilità statistica alle peculiari lesioni riportate dalla parte attrice, dovendo venire sul punto in considerazione la giurisprudenza di legittimità più recente e condivisibile, citata anche dalla parte convenuta, per la quale (cfr.
Cass. ordinanza 27/3/2018 n. 7513) i pregiudizi “dinamico- relazionali” di per sé non possono costituire la base per una personalizzazione, dovendosi già ritenere compresi nel punto tabellare: “il danno alla salute è un danno dinamico-relazionale”, perché “se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione alla salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”, derivando da ciò che
“l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico” e che una “personalizzazione” ulteriore al danno biologico in ragione di “circostanze specifiche e eccezionali”.
Già oggetto di risarcimento le spese mediche sostenute e ritenute congrue dal c.t.u., deve essere riconosciuto, invece, un danno da spese mediche prevedibili in futuro, quantificato come da risultanze della c.t.u. nella somma di € 150,00 annuali, moltiplicate per circa 63 anni (sulla base della stima di un ragionevole periodo di sopravvivenza del danneggiato), per un totale di € 9.400,00, omnicomprensivo.
È, inoltre, risarcibile il lamentato danno da lucro cessante: parte attrice, infatti, ha provato l'effettività dell'impegno all'assunzione ed anche la perdita della corrispondente chance, verosimilmente
7 conseguente – tenuto conto della tipologia di lesioni riportate e avuto riguardo alle, puntuali, dichiarazioni rese sul punto dal teste – al sinistro.
È condivisibile, a questo proposito, il criterio di calcolo offerto dalla parte attrice: la retribuzione annua netta che avrebbe Pt_1
percepito, in caso di assunzione presso l'Oleificio Cooperativo, ammontava a € 17.280,09, a tale somma dovendosi aggiungere il rateo annuo di TFR pari a € 1.665,72 e la quota contributiva di €
11.390,96, per un totale annuo complessivo di € 30.336,77 (cfr. perizia di parte in atti, doc. 46, non oggetto di specifica contestazione quanto ai singoli parametri individuati a base del calcolo), da moltiplicarsi per il periodo dal 1° gennaio 2013 al dicembre 2018
(data di assunzione successiva), con una ragionevole decurtazione del
20%, per una somma totale, liquidata equitativamente, pari a
€145.616,50.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento deve essere limitato alle somme, omnicomprensive, di €
9.400,00 e € 145.616,50.
Le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo sulla base del valore e della natura della controversia, nonché sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, devono essere compensate nella misura della metà, con condanna della compagnia a rifondere a parte attrice la restante metà, avuto riguardo alla significativa riduzione della pretesa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:
8 accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare a parte attrice la somma complessiva omnicomprensiva di € 155.016,50.
Dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite, e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la restante metà, liquidandole per l'intero, in assenza di notula, in € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di c.t.u., già liquidate in atti.
Così deciso in Pisa, il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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