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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/07/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Maddaleni Giovanni Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
ON (Romania) il 26/12/1974 e residente in [...]7 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti
Marcello Galli (c.f. ) e Silvia Caffarena (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e la difendono anche C.F._3
disgiuntamente, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._4
12/10/1966, residente in [...]7 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Marcello Galli (c.f.
) e Silvia Caffarena (C.F. ), che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e lo difendono anche disgiuntamente, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 26/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con verbale di udienza del 26/02/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 15/12/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_3 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto;
2) Nella casa coniugale sita in Genova, Via al Poligono di Quezzi n. 1/7
(identificata catastalmente al N.C.E.U. ai seguenti dati: Sez. Urb: GED, Foglio
35, Particella 608, Sub. 14, Cat. A4), rimarrà ad abitare il IG. Parte_2
conduttore dell'immobile in forza di contratto di locazione del 31.01.2012 sottoscritto con il Comune di Genova, che si farà pertanto carico di ogni spesa ad essa relativa, ovverosia del canone locatizio (dell'importo mensile di euro
426,36), delle eventuali spese di amministrazione ordinaria, della tassa sui rifiuti
(TARI) e delle utenze, mentre la IG.ra provvederà, non appena Pt_1
possibile, a reperire una sistemazione abitativa alternativa;
3) Il figlio minore della coppia, attualmente affidato al Persona_1
Comune di Genova, in forza del decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni di
Genova in data 28.08.2024, rimarrà ad abitare con il padre presso la casa familiare, salve diverse disposizioni inerenti alla sua collocazione, disposte previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, così come previsto nel sopra citato decreto;
4) Per ciò che concerne il mantenimento del figlio, i coniugi convengono di farsi carico, ciascuno in via diretta ed esclusiva, di tutte le esigenze primarie e quotidiane del minore (quali le spese di vitto e alloggio, ove rispettivamente ed effettivamente sussistenti) e di suddividere altresì al 50% tutte le restanti spese ordinarie, ovverosia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di trasporto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 urbano ed extraurbano, le spese per l'abbigliamento (incluso l'eventuale abbigliamento sportivo, l'abbigliamento intimo e da notte, le scarpe e i cambi di stagione), le spese per la cura del corpo, le spese per l'acquisto di farmaci da banco, di materiale di cancelleria corrente e di libri di lettura e le spese ludiche e ricreative, diverse da quelle già rientranti nelle spese straordinarie;
5) Le spese straordinarie del minore (spese sanitarie, scolastiche, ed extrascolastiche), così come individuate nel verbale di orientamento redatto dal
Tribunale di Genova, IV Sez. Famiglia, nella seduta del 15.09.2016 1, previamente concordate fra i genitori qualora sia previsto il preventivo accordo e, ove necessario, fra i genitori e i Servizi Sociali e comunque documentate, verranno divise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Eventuali, ulteriori spese straordinarie decise dal Comune di Genova o comunque concordate fra gli operatori che hanno in carico il minore e i genitori verranno altresì suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) Il conguaglio delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per il minore da ciascun genitore verrà effettuato alla fine di ogni mese, previo invio, da una parte all'altra, della relativa documentazione giustificativa.
7) I mobili e gli arredi presenti nell'immobile di Via al Poligono di Quezzi n. 1/7 verranno successivamente suddivisi fra i coniugi, non appena la IG.ra Pt_1
avrà reperito una nuova sistemazione abitativa e si appresterà a lasciare l'appartamento;
8) I coniugi provvederanno altresì – qualora non vi abbiano già provveduto – a chiudere il conto corrente n. 03936/6152/42760704 aperto presso l'istituto di credito Intesa – San Paolo, ad essi cointestato, ed a suddividersi al 50% le somme ivi giacenti;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 9) L'autovettura Fiat Abarth 500, targata FW935ET, cointestata ad entrambi i coniugi, verrà messa in vendita e il ricavato – così come le eventuali spese di vendita – verrà suddiviso fra il IG. e la IG.ra in parti uguali;
Pt_2 Pt_1
10) La moto BMW 1250 GS, targata FH91778, cointestata ad entrambi i coniugi, rimane assegnata al IG. che si farà carico di ogni onere o spesa Parte_2
ad essa relativa, inclusa l'assicurazione;
11) Lo Scooter Kymco, targato EV09190, intestato alla IG.ra , rimane Pt_1
assegnato a quest'ultima che, di conseguenza, si farà carico di ogni onere o spesa ad esso relativa, inclusa l'assicurazione;
12) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005, Numero 1117, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Maddaleni Giovanni Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
ON (Romania) il 26/12/1974 e residente in [...]7 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio degli Avv.ti
Marcello Galli (c.f. ) e Silvia Caffarena (C.F. C.F._2
), che la rappresentano e la difendono anche C.F._3
disgiuntamente, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._4
12/10/1966, residente in [...]7 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti Marcello Galli (c.f.
) e Silvia Caffarena (C.F. ), che lo C.F._2 C.F._3 rappresentano e lo difendono anche disgiuntamente, come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 26/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con verbale di udienza del 26/02/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 15/12/2005 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
Parte_3 Parte_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto;
2) Nella casa coniugale sita in Genova, Via al Poligono di Quezzi n. 1/7
(identificata catastalmente al N.C.E.U. ai seguenti dati: Sez. Urb: GED, Foglio
35, Particella 608, Sub. 14, Cat. A4), rimarrà ad abitare il IG. Parte_2
conduttore dell'immobile in forza di contratto di locazione del 31.01.2012 sottoscritto con il Comune di Genova, che si farà pertanto carico di ogni spesa ad essa relativa, ovverosia del canone locatizio (dell'importo mensile di euro
426,36), delle eventuali spese di amministrazione ordinaria, della tassa sui rifiuti
(TARI) e delle utenze, mentre la IG.ra provvederà, non appena Pt_1
possibile, a reperire una sistemazione abitativa alternativa;
3) Il figlio minore della coppia, attualmente affidato al Persona_1
Comune di Genova, in forza del decreto emesso dal Tribunale dei Minorenni di
Genova in data 28.08.2024, rimarrà ad abitare con il padre presso la casa familiare, salve diverse disposizioni inerenti alla sua collocazione, disposte previo nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, così come previsto nel sopra citato decreto;
4) Per ciò che concerne il mantenimento del figlio, i coniugi convengono di farsi carico, ciascuno in via diretta ed esclusiva, di tutte le esigenze primarie e quotidiane del minore (quali le spese di vitto e alloggio, ove rispettivamente ed effettivamente sussistenti) e di suddividere altresì al 50% tutte le restanti spese ordinarie, ovverosia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di trasporto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 urbano ed extraurbano, le spese per l'abbigliamento (incluso l'eventuale abbigliamento sportivo, l'abbigliamento intimo e da notte, le scarpe e i cambi di stagione), le spese per la cura del corpo, le spese per l'acquisto di farmaci da banco, di materiale di cancelleria corrente e di libri di lettura e le spese ludiche e ricreative, diverse da quelle già rientranti nelle spese straordinarie;
5) Le spese straordinarie del minore (spese sanitarie, scolastiche, ed extrascolastiche), così come individuate nel verbale di orientamento redatto dal
Tribunale di Genova, IV Sez. Famiglia, nella seduta del 15.09.2016 1, previamente concordate fra i genitori qualora sia previsto il preventivo accordo e, ove necessario, fra i genitori e i Servizi Sociali e comunque documentate, verranno divise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Eventuali, ulteriori spese straordinarie decise dal Comune di Genova o comunque concordate fra gli operatori che hanno in carico il minore e i genitori verranno altresì suddivise fra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) Il conguaglio delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per il minore da ciascun genitore verrà effettuato alla fine di ogni mese, previo invio, da una parte all'altra, della relativa documentazione giustificativa.
7) I mobili e gli arredi presenti nell'immobile di Via al Poligono di Quezzi n. 1/7 verranno successivamente suddivisi fra i coniugi, non appena la IG.ra Pt_1
avrà reperito una nuova sistemazione abitativa e si appresterà a lasciare l'appartamento;
8) I coniugi provvederanno altresì – qualora non vi abbiano già provveduto – a chiudere il conto corrente n. 03936/6152/42760704 aperto presso l'istituto di credito Intesa – San Paolo, ad essi cointestato, ed a suddividersi al 50% le somme ivi giacenti;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 9) L'autovettura Fiat Abarth 500, targata FW935ET, cointestata ad entrambi i coniugi, verrà messa in vendita e il ricavato – così come le eventuali spese di vendita – verrà suddiviso fra il IG. e la IG.ra in parti uguali;
Pt_2 Pt_1
10) La moto BMW 1250 GS, targata FH91778, cointestata ad entrambi i coniugi, rimane assegnata al IG. che si farà carico di ogni onere o spesa Parte_2
ad essa relativa, inclusa l'assicurazione;
11) Lo Scooter Kymco, targato EV09190, intestato alla IG.ra , rimane Pt_1
assegnato a quest'ultima che, di conseguenza, si farà carico di ogni onere o spesa ad esso relativa, inclusa l'assicurazione;
12) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2005, Numero 1117, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 25/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
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