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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/08/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2895 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2895/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BOSCHI FRANCESCA e (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SALIU Controparte_1 CodiceFiscale_2
SIMONA
Con l'intervento del PM in sede CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17/10/2024, il sig. chiedeva venisse Parte_1 pronunciato alle condizioni ivi indicate lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra il 8.12.1989 a Pisa (PI), dalla cui unione non nascevano figli. Controparte_1
Con sentenza del 20.01.2022 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione dei coniugi. Parte ricorrente a fondamento della propria domanda asseriva: -il protarsi ininterrottamente della separazione dal 29/04/2021, data in cui i due coniugi comparivano dinanzi il Presidente del Tribunale di Pisa Ill.mo; che non vi è alcuna possibilità e/o volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come sopra contratto;
che la IG.ra però, pur regolarmente avvisata della volontà del marito di CP_1 addivenire al presente procedimento, non si è resa disponibile ad un ricorso congiunto. Parte convenuta si costituiva con comparsa del 03.01.2025 dando atto del raggiungimento di un accordo medio tempore. Con Ordinanza del 24 1 2025 la causa veniva, dunque, rinviata assegnando termine per il deposito del suddetto accordo. In conformità a quanto richiesto le parti depositavano l'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 18.06.2025, previa trasmissione degli atti al Pm. Le parti depositavano, altresì, dichiarazione debitamente sottoscritta di “di non aver ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati;
di confermare la volontà di divorziare;
di essere a conoscenza ciascuno dei propri diritti e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza; di rinunciare liberamente a comparire personalmente all'udienza” Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 25.06.2025 nulla opponeva all'accoglimento della domanda. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta come sopra proposta: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e in data 08.12.1989 a Pisa. (Atto di Matrimonio trascritto nel Comune Controparte_1 di Pisa n. 142 – Parte 1 – Anno 1989); CONFERMA a carico del sig. a somma di euro 650,00 mensili da Parte_1 corrispondere a titolo di assegno di mantenimento a favore della IG.ra , rivalutabili Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, come stabilito dal Tribunale di Pisa nella causa di separazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898; DICHIARA compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
1) a corrispondere alla IG.ra la somma di Euro 53.000,00=, da pagarsi in cinque rate: la CP_1 prima di Euro 13.000,00 con assegno circolare, al momento della comparizione delle parti in Tribunale in data 04.02.2025 e comunque non oltre tale data;
le ulteriori quattro rate di Euro 10.000,00= ciascuna, da corrispondersi rispettivamente entro il 20.06.2026, entro il 20.06.2027, entro il 20.06.2028 ed entro il 20.06.2029; 2) a trasferire gratuitamente immediatamente al momento dell'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio, la quota del 50% di sua proprietà dell'appartamento di Via Quarantola 8/A, Pisa, censito al N.C.E.U. del Comune di Pisa al foglio 38, particella 257, sub. 2, categoria A2, classe 3, vani 5, superficie 102 mq., rendita catastale € 843,12. Il predetto trasferimento immobiliare è ritenuto dalle parti indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Per quanto riguarda i costi del predetto trasferimento immobiliare il IG. si farà carico delle Pt_1 spese relative alla predisposizione dell'APE e della relazione tecnica di conformità urbanistico- catastale e la IG.ra si farà carico delle spese del notaio;
CP_1
3) fatta eccezione per quanto sopra indicato, con la puntuale e completa esecuzione di quanto previsto ai punti 1), 2), 3) dell'accordo in atti le parti nulla avranno più da pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa discendente dal rapporto coniugale e societario (rapporto pure esistente a suo tempo fra le parti e poi cessato) e le cause attualmente pendenti fra le predette presso il Tribunale di Pisa (R.G. n. 2133/2021 e R.G. n. 1322/2023) verranno abbandonate con conseguente rinuncia alle domande in esse formulate e compensazione delle rispettive spese di causa;
4) Le spese sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà relativa agli onorari ex art. 13 L.P.”.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore Dott. Teresa Guerrieri Giudice Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2895/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BOSCHI FRANCESCA e (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SALIU Controparte_1 CodiceFiscale_2
SIMONA
Con l'intervento del PM in sede CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 17/10/2024, il sig. chiedeva venisse Parte_1 pronunciato alle condizioni ivi indicate lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra il 8.12.1989 a Pisa (PI), dalla cui unione non nascevano figli. Controparte_1
Con sentenza del 20.01.2022 il Tribunale di Pisa pronunciava la separazione dei coniugi. Parte ricorrente a fondamento della propria domanda asseriva: -il protarsi ininterrottamente della separazione dal 29/04/2021, data in cui i due coniugi comparivano dinanzi il Presidente del Tribunale di Pisa Ill.mo; che non vi è alcuna possibilità e/o volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive per la pronuncia di scioglimento del matrimonio come sopra contratto;
che la IG.ra però, pur regolarmente avvisata della volontà del marito di CP_1 addivenire al presente procedimento, non si è resa disponibile ad un ricorso congiunto. Parte convenuta si costituiva con comparsa del 03.01.2025 dando atto del raggiungimento di un accordo medio tempore. Con Ordinanza del 24 1 2025 la causa veniva, dunque, rinviata assegnando termine per il deposito del suddetto accordo. In conformità a quanto richiesto le parti depositavano l'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 18.06.2025, previa trasmissione degli atti al Pm. Le parti depositavano, altresì, dichiarazione debitamente sottoscritta di “di non aver ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati;
di confermare la volontà di divorziare;
di essere a conoscenza ciascuno dei propri diritti e delle norme che prevedono la partecipazione all'udienza; di rinunciare liberamente a comparire personalmente all'udienza” Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, con visto del 25.06.2025 nulla opponeva all'accoglimento della domanda. Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, questo Collegio rilevato:
− che rispetto dal momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
− che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale;
− che non vi è prole minorenne né accordi in contrasto con norme imperative o ordine pubblico;
− che, pertanto, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
− che, pertanto, il Tribunale si limita a dare atto e pedissequamente recepire la volontà delle parti, in relazione agli impegni negoziali e non da essi assunti;
− che le spese di lite, tenuto conto dell'accordo raggiunto, vanno compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda congiunta come sopra proposta: DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_1
e in data 08.12.1989 a Pisa. (Atto di Matrimonio trascritto nel Comune Controparte_1 di Pisa n. 142 – Parte 1 – Anno 1989); CONFERMA a carico del sig. a somma di euro 650,00 mensili da Parte_1 corrispondere a titolo di assegno di mantenimento a favore della IG.ra , rivalutabili Controparte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, come stabilito dal Tribunale di Pisa nella causa di separazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898; DICHIARA compensate le spese di lite;
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
1) a corrispondere alla IG.ra la somma di Euro 53.000,00=, da pagarsi in cinque rate: la CP_1 prima di Euro 13.000,00 con assegno circolare, al momento della comparizione delle parti in Tribunale in data 04.02.2025 e comunque non oltre tale data;
le ulteriori quattro rate di Euro 10.000,00= ciascuna, da corrispondersi rispettivamente entro il 20.06.2026, entro il 20.06.2027, entro il 20.06.2028 ed entro il 20.06.2029; 2) a trasferire gratuitamente immediatamente al momento dell'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio, la quota del 50% di sua proprietà dell'appartamento di Via Quarantola 8/A, Pisa, censito al N.C.E.U. del Comune di Pisa al foglio 38, particella 257, sub. 2, categoria A2, classe 3, vani 5, superficie 102 mq., rendita catastale € 843,12. Il predetto trasferimento immobiliare è ritenuto dalle parti indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Per quanto riguarda i costi del predetto trasferimento immobiliare il IG. si farà carico delle Pt_1 spese relative alla predisposizione dell'APE e della relazione tecnica di conformità urbanistico- catastale e la IG.ra si farà carico delle spese del notaio;
CP_1
3) fatta eccezione per quanto sopra indicato, con la puntuale e completa esecuzione di quanto previsto ai punti 1), 2), 3) dell'accordo in atti le parti nulla avranno più da pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa discendente dal rapporto coniugale e societario (rapporto pure esistente a suo tempo fra le parti e poi cessato) e le cause attualmente pendenti fra le predette presso il Tribunale di Pisa (R.G. n. 2133/2021 e R.G. n. 1322/2023) verranno abbandonate con conseguente rinuncia alle domande in esse formulate e compensazione delle rispettive spese di causa;
4) Le spese sono integralmente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà relativa agli onorari ex art. 13 L.P.”.
Così deciso nella camera di consiglio del 13/08/2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori