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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 8846/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Angela Tarantino Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato dai funzionari di CP_1 CP_2
RESISTENTE
oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto l'accertamento del requisito sanitario dell'invalidità civile superiore al 74% al fine di ottenere l'accredito contributivo ai fini pensionistici ex art. 80 L. 388/2000.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda eccependone la sua inammissibilità ed instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. Quindi, la causa, istruita in via documentale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. La domanda è improponibile, tenuto conto della consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, espressa, da ultimo, da Cass. n. 25395/2016, la cui motivazione si ripropone integralmente.
La L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che “A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R.
30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Come osservato in Cass. n. 9960 del 2005, nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano: a) i lavoratori sordomuti, ovvero “i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1); b) gli invalidi civili
(con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, e
D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n.
834, e successive modificazioni.
Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa;
a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^ gennaio 2002 (v. in tal senso, Cass. n. 9960 del 2005).
Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia CP_ presenti domanda amministrativa all' (“...è riconosciuto, a loro richiesta...”), “il beneficio”, mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione.
La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri.
Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).
Come affermato, da ultimo, in Cass. n. 2051 del 2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire.
Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (v. pure Cass. n. 13491/2013).
2.1. Venendo al caso di specie, la domanda di invalidità civile è stata presentata in data 13.03.2024; mentre, per la richiesta di accredito contributivo, parte ricorrente ha prodotto l'istanza presentata all' in data 16.10.2024 ovvero in data successiva alla domanda amministrativa di invalidità. CP_1
Alla stregua di tutto quanto esposto, la domanda inerente alla prestazione richiesta deve essere dichiarata improponibile, non essendovi deduzione e prova che la parte ricorrente abbia presentato CP_ all' contestualmente alla domanda di invalidità la domanda amministrativa avente ad oggetto l'accertamento del diritto al beneficio invocato.
3. Sussistono i presupposti normativi per ritenere compensate le spese di lite tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale nella specifica questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , con ricorso depositato il 15/10/2024, nella causa iscritta al n. 8846/2024 CP_1
R.G.A.C. così provvede: dichiara inammissibile la domanda;
spese compensate.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro