TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/04/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2636/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Floriana Consolante Presidente
Dott.ssa Serena Berruti Giudice rel.
Dott.ssa Enrica Nasti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2636/2024 R.G. V.G
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi difesi dall'avvocato VISCUSI MASSIMO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
interventore necessario avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come formulate congiuntamente dalle parti nelle note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 marzo
2025.
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 2 maggio 1996, in Berna (Svizzera)e trascritto nel registro dello Stato civile di Dugenta parte II, Serie C,
Numero 5, anno 1996 alle condizioni concordate.
Hanno rappresentato che dal matrimonio sono nati due figli,
(nato il [...]) e (nato il [...]) Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le parti hanno precisato, nelle note depositate in data 27 febbraio 2025 che con le condizioni congiunte di divorzio non si verificherà alcun trasferimento immobiliare, ma vi è solo l'assunzione dell'impegno, da parte di a Parte_2 trasferire in futuro la quota del 50% del diritto di proprietà sull'immobile sito in Telese Terme alla via Ubaldo Mainolfi 3/P, censito al C.F. al foglio 2, particella 186/2, a favore dei figli.
Le parti hanno, con le stesse note, reso dichiarazione, dalle stesse sottoscritta e autenticata dal difensore, di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
A seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del
28 marzo 2025, il Giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M., pur regolarmente notiziato del ricorso in data 7 gennaio
2025, non ha depositato conclusioni.
Occorre preliminarmente rilevare che, per giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che l'ufficio del P.M. venga
-2 di 4- ufficialmente informato del procedimento, affinchè il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni (cfr. ex multis Cass. n. 2381/2000).
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento (18 dicembre
2019) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del 16 gennaio 2020 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come precisati nelle citate note depositate in data
27 febbraio 2025, che qui devono intendersi integralmente richiamati. Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del
P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 2 maggio 1996, a Berna (Svizzera)e trascritto
-3 di 4- nel Registro atti di matrimonio del Comune di Dugenta, Anno 1996,
Parte II, Serie C , N. 5 ) tra , nato a [...] Parte_1
(BN) il 23/04/1968 , ed , nata in [...] il Parte_2
10/05/1975 alle condizioni di cui al ricorso congiunto come precisate nelle note depositate in data 27 febbraio 2025, con cui hanno escluso che l'accordo tra loro intercluso produca effetti traslativi;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
-4 di 4-