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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 512/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Terinese alla Via Santa Caterina presso lo studio dell'Avv. Fernanda Gigliotti, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ON P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Lamezia Terme alla Piazza G. Mazzini n. 28 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Natale Missineo
Resistente nonché contro
(C.F. ), in persona del E_ P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via G. Marconi n.
79 presso lo studio dell'Avv. Domenico Galati, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2021 esponeva di aver prestato la propria Parte_1 attività lavorativa, a decorrere dall'1.01.1984, in qualità di operaio dipendente a tempo indeterminato dell'FO - Azienda Forestale della Regione Calabria e del E_ pagina 1 di 13 Catanzarese dell'Assessorato Regionale Agricoltura, di aver presentato in data 12.03.2018 domanda di pensione di anzianità anticipata, che l' aveva rigettato l'istanza per mancanza dei contributi CP_3 prescritti (in particolare, a fronte di n. 2227 contributi settimanali necessari per l'accesso al beneficio, risultavano versati nel periodo compreso tra l'1.04.1974 ed il 31.12.2017, soltanto n. 2013 contributi, di cui n. 158 nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 1855 quale contribuzione agricola), che dall'estratto conto contributivo rilasciato dall'ente previdenziale era emerso l'omesso o il parziale versamento dei contributi relativi agli anni 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, 2002 e 2004, che, dopo aver proceduto al ricalcolo della contribuzione mancante e, conseguentemente, alla ricostruzione ed alla riliquidazione della pensione, era stata presentata il 25.02.2019 una nuova domanda di pensione, accolta con decorrenza dall'1.07.2019 e, quindi, con un anno di ritardo rispetto alla maturazione del diritto, e che il trattamento pensionistico riconosciutogli era inferiore a quello dovuto poiché calcolato in base ai contributi effettivamente versati.
Deduceva, inoltre, che la definitiva perdita della prestazione previdenziale gli aveva cagionato un danno, che il datore di lavoro era tenuto a risarcire ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato l'omesso e parziale versamento dei contributi, la differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto egli avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati, nonché il complessivo pregiudizio economico subito consistente nella parziale perdita della pensione e nella somma occorrente per effettuare la ricostruzione della provvista contributiva utile ad ottenere il beneficio economico spettante, anche attraverso una previdenza sostitutiva. Chiedeva, altresì, che venisse accertato che il mancato versamento dei contributi aveva determinato il rigetto della pensione richiesta nel 2018, con conseguente danno da perdita di chance da quantificarsi in via equitativa, e che, per l'effetto, la venisse condannata al risarcimento del danno complessivo. ON
2. Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di ON legittimazione passiva in ordine al presunto diritto di credito rivendicato dal ricorrente, posto che quest'ultimo non era mai stato dipendente dell'amministrazione convenuta, come attestato dai Dirigenti dei Dipartimenti regionali “Organizzazione e Risorse Umane” ed “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”; di conseguenza, l'eventuale pagamento di qualsiasi somma in favore del ricorrente sarebbe spettato solo all'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.Fo.R.), in persona del
Commissario liquidatore, e/o al , soggetti giuridici distinti E_ dall'ente eccepiva, altresì preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata determinazione CP_1 dell'oggetto della domanda, nonché degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sui quali la stessa è fondata, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 414, comma 1, nn. 3 e 4, 164, comma 4 e
156, comma 2 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria per mancanza di prova e per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria del danno da omissione contributiva in forma specifica o per equivalente rivendicata, stante il decorso del termine ordinario decennale;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva che gli importi pretesi a qualsiasi titolo venissero ridotti nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e, in ogni caso, nell'ammontare effettivamente dimostrato. pagina 2 di 13 3. Alla prima udienza del 30.09.2021 il ricorrente precisava di aver lavorato come operaio alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Foreste dall'1.01.1984 al 31.12.2000, di essere stato assorbito dall'FO nel 2001 e successivamente trasferito al E_
nel 2010, senza soluzione di continuità; chiedeva, quindi, di essere autorizzato
[...] all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'FO e del E_
, quali enti strumentali della .
[...] ON
4. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio all'udienza dell'11.11.2021, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.02.2022 si costituiva in giudizio il E_
, premettendo che il ricorrente aveva lavorato per il
[...] TR
(ora ) a far data dall'1.03.2004 e che gli operai
[...] E_ idraulico-forestali venivano gestiti, sotto il profilo amministrativo ed economico, ormai da parecchi anni, in modo centralizzato, dalla;
precisava, inoltre, che il ricorrente, al pari di altri ON
168 operai idraulico-forestali dei cantieri ricadenti nei comuni di Lamezia Terme, Decollatura,
Serrastretta, Nocera Terinese, Martirano Lombardo e Motta Santa Lucia, era stato trasferito CP_5 dall'FO al con nota della prot. n. 6395 E_ ON del 23.06.2003, benché detto trasferimento fosse stato attuato soltanto a far data dall'1.03.2004; eccepiva che per il periodo da marzo a dicembre 2004 il aveva versato regolarmente i CP_2 contributi dovuti, che la documentazione prodotta dal ricorrente presentava vistose incongruenze rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo e che, in ogni caso, il presunto diritto di credito azionato si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, spiegando domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della e chiedendo che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda con ON riferimento a periodi antecedenti all'1.03.2004, la venisse condannata a manlevare il ON
da ogni somma che lo stesso fosse condannato a pagare al ricorrente o comunque ad CP_2 esborsare in virtù dell'emananda sentenza.
5. Differita l'udienza ex art. 418 c.p.c., nella memoria difensiva depositata l'11.04.2022 la CP_1
eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza nel merito della domanda di manleva proposta
[...] dal per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., evidenziando E_ che gli oneri finanziari relativi al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente erano posti a carico del quale ente datore di lavoro, mentre la svolgeva il ruolo di ente finanziatore CP_2 ON degli interventi di forestazione, nonché funzioni di programmazione, coordinamento e controllo;
eccepiva, inoltre, la nullità dell'assunzione avvenuta nell'anno 1984 per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c., ovvero del divieto di procedere ad assunzioni previsto dall'art. 9 della L. 26.04.1983
n. 130 per l'anno 1983 e prorogato per l'anno 1984 dall'art. 19 della L. 27.12.1983 n. 730; sosteneva, infine, che quand'anche non fosse intervenuta la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria ex art. 2116
c.c., il ricorrente avrebbe dovuto comunque provare di aver già vanamente chiesto al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 12.08.1962 n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che lo stesso avesse concorso con la propria negligenza a cagionare il danno posto a pagina 3 di 13 fondamento della pretesa risarcitoria, che di conseguenza poteva essere ridotto o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
6. All'udienza del 24.05.2022 il ricorrente rinunciava alla domanda riferita alle eventuali annualità nelle quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.Fo.R., posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio.
Rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal ricorrente e dal E_
, veniva ordinata all' l'esibizione della documentazione relativa alla situazione
[...] CP_3 contributiva del ricorrente, nonché di fornire informazioni circa il numero delle settimane di contribuzione riconosciute ai fini del diritto alla pensione e/o della misura del trattamento pensionistico, specificando le ragioni per le quali non erano stati riconosciuti utili ai fini pensionistici eventuali periodi di lavoro.
Preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei termini sopra indicati, all'udienza del 12.01.2023 veniva ordinato all' di esibire la documentazione attestante il CP_3 versamento dei contributi previdenziali riferiti alle annualità 1989, 1991, 1992, 1996 e 1998, nonché di specificare, per ogni singola annualità, le settimane riconosciute utili a pensione, nonché le ragioni poste a fondamento del mancato e/o parziale riconoscimento di alcuni periodi lavorativi ai fini pensionistici;
inoltre, l'ente previdenziale veniva onerato di indicare le ragioni per le quali, in relazione all'anno 2004, risultavano riconosciute soltanto n. 9 settimane utili ai fini pensionistici, a fronte dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo da parte del a decorrere E_ dal mese di marzo dello stesso anno.
Ammessa la consulenza tecnica contabile al fine di quantificare la contribuzione omessa, nonché
l'eventuale danno pensionistico subito dal ricorrente, con decreto emesso il 23.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa
è stata decisa come dalla presente sentenza.
7. Dalla documentazione versata in atti emerge che nel periodo oggetto di causa il ricorrente ha lavorato, quale operaio idraulico forestale assunto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Foreste a decorrere dall'1.01.1984 fino al 31.12.2000; successivamente il medesimo è passato alle dipendenze dell'FO e, a far data dall'1.03.2004, è stato trasferito al
(la data di assunzione riportata sui prospetti paga elaborati E_ dall'FO e, poi, dal dimostra che si è trattato di un unico rapporto di lavoro E_ protrattosi, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2017).
Emerge, inoltre, che la domanda di pensione di anzianità anticipata nella gestione Lavoratori
Dipendenti, presentata il 12.03.2018, è stata respinta per mancanza del requisito contributivo richiesto, ovvero almeno n. 2227 contributi settimanali, posto che nel periodo dall'1.04.1974 al 31.12.2017 risultavano accreditati in favore del ricorrente n. 158 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 1855 contributi agricoli, pari ad un totale di n. 2013 contributi settimanali. pagina 4 di 13 Più in particolare, dalla comunicazione certificativa del conto assicurativo risultavano registrati negli archivi n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1989, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1991, nessun contributo settimanale utile a pensione per l'anno 1992, n. 39 contributi settimanali e n. 3,33 settimane di integrazione salariale per l'anno 1996, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1998 e nessun contributo settimanale utile a pensione per l'anno
2004.
A seguito della presentazione di una nuova richiesta in data 25.02.2019, l' comunicava la CP_3 liquidazione, in via provvisoria, della pensione n. 13031718 cat. VO con decorrenza dall'1.07.2019; dall'estratto conto analitico allegato risultavano registrati negli archivi n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1989, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1991, nessun contributo settimanale utile a pensione per l'anno 1992, n. 39 contributi settimanali e n. 3,33 settimane di integrazione salariale per l'anno 1996, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1998 e n. 9 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 2004.
In data 27.02.2020 l' comunicava che la pensione intestata al ricorrente era stata ricalcolata a CP_3 decorrere dall'1.07.2019 per trasformazione da provvisoria a definitiva.
In ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 12.01.2023 l' depositava la CP_3 documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali per gli anni 1989, 1991, 1996 e
1998, nonché il file “estratto conto analitico”, da cui poteva evincersi:
- il mancato versamento della contribuzione per il IV trimestre dell'anno 1989;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per il II e IV trimestre dell'anno 1991;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per tutti i trimestri dell'anno 1992;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per il I trimestre dell'anno 1996;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per il IV trimestre dell'anno 1998.
Quanto all'anno 2004 risultavano registrati n. 52 contributi settimanali utili a pensione.
8. Sulla scorta di tali emergenze istruttorie è stato, quindi, chiesto al CTU nominato all'udienza dell'8.06.2023 di accertare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti e non versati in favore del ricorrente negli anni 1989, 1991, 1992, 1996 e 1998, tenendo conto che: - per l'anno 1989 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 4° trimestre;
- per l'anno 1991 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 2° e per il 4° trimestre;
- per l'anno 1992 non risulta versata alcuna contribuzione;
- per l'anno 1996 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 1° trimestre;
- per l'anno 1998 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 4° trimestre, nonché di accertare l'eventuale danno pensionistico subito dal ricorrente (eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe potuto percepire se la contribuzione fosse stata integralmente pagina 5 di 13 versata) e di calcolare, infine, la somma occorrente per effettuare la ricostruzione della provvista contributiva utile ad ottenere il beneficio economico spettante.
Nell'elaborato peritale depositato il 23.09.2024 il CTU ha dato atto che gli anni 2002 e 2004, rispetto ai quali il ricorrente aveva lamentato originariamente l'omesso versamento della contribuzione previdenziale, sono stati esclusi dall'accertamento in quanto, per l'anno 2002, il ha Parte_1 rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell'FO (datore di lavoro in quell'annualità), posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio, mentre per l'anno 2004 erano state riconosciute n. 52 settimane lavorate, con conseguente insussistenza della dedotta omissione contributiva.
Tanto premesso, l'ausiliario ha proceduto alla ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente
(e delle eventuali omissioni) relativamente ad alcune mensilità degli anni 1989, 1991, 1992, 1996 e
1998, specificando, quanto al metodo utilizzato, che “Ciò sarà possibile calcolando la retribuzione dovuta al lavoratore nei trimestri mancanti, ed applicando su tali cifre l'aliquota contributiva anno per anno vigente, così da ottenere i contributi spettanti su ogni periodo scoperto. All'esito di ciò sarà possibile effettuare una quantificazione del danno subito dal ricorrente e causato da tale omessa contribuzione in termini di diminuzione della provvista pensionistica, a far data dal 1° luglio 2019
(data del pensionamento) alla data del deposito della presente perizia (30.06.2024), presumendo che, per gli anni futuri, il lavoratore possa ripristinare la propria provvista contributiva integrando i contributi mancanti. Invero, giacché il diritto al versamento dei contributi (contributi che spetterebbe al datore di lavoro versare) risulta ormai prescritto, sarà necessario operare una ricostruzione ipotetica, per quanto accurata, delle settimane contributive omesse e dovute, in modo da ricostruire la provvista e, sulla base di ciò, procedere ad una liquidazione attendibile della maggiore quota pensionistica dovuta.” (cfr. pag. 8).
Nel prosieguo dell'elaborato peritale è stato, inoltre, evidenziato che “sino al 31.12.1997, per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), il versamento trimestrale dei contributi avveniva attraverso la presentazione, da parte dell'Azienda, dei modelli cartacei ACC 1/OTI agli uffici Ex-Scau fino al 1995
e, poi, alle sedi Dal 1998, invece, i contributi sono versati, sempre trimestralmente, dal datore di CP_3 lavoro con la presentazione dei modelli DMAG, che possono essere di tipo cartaceo o telematici.
Pertanto, il mancato accredito di alcuni trimestri è sicuramente imputabile alla mancata presentazione da parte del datore di lavoro dei succitati modelli. Si tratta, tuttavia, di accertare la consistenza effettiva di tali omissioni, così da calcolare il complessivo pregiudizio economico subito dal lavoratore, consistente nella parziale perdita della rendita pensionistica a lui dovuta. Ciò sarà possibile commisurando la somma occorrente ad effettuare la ricostruzione della provvista contributiva, utile ad ottenere il beneficio economico spettante, anche attraverso una previdenza sostituiva.” (cfr. pag. 9).
Per quel che concerne la reale consistenza dell'omissione contributiva denunciata, il CTU ha accertato che “relativamente all'anno 1989, risulta assente il versamento di un unico trimestre contributivo (il quarto); relativamente all'anno 1991, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, risulta assente pagina 6 di 13 solo un trimestre contributivo (il quarto), e non anche il secondo. Anche rispetto all'anno 1998 risulta non versata la contribuzione per il quarto trimestre. Con riferimento all'anno 1996, invece, risultano non versate solo due mensilità, gennaio e marzo, in quanto dal 6.2.1996 al 7.03.1996 sono stati riconosciuti al lavoratore 10 giornate lavorative a titolo di integrazione salariale agricola, pari a
1,93 settimane utili a pensione (arrotondate a 2 per eccesso). Quanto, infine, all'anno 1992, risulta effettivamente omessa ogni contribuzione.” (cfr. pag. 10), concludendo che “le settimane contributive mancanti per i 5 anni oggetto di accertamento sono in totale 102 (13 per il 1989; 13 per il 1992; 52 per il 1992; 11 per il 1996; 13 per il 1998). A queste andrebbero aggiunte le 13 settimane mancanti per l'anno 2002 che, per come detto, non formano però oggetto del quesito.” (cfr. pag. 12).
Ai fini del diritto alla pensione, il CTU ha evidenziato che, nel mese di marzo 2018 (epoca di presentazione della prima domanda di pensione), la legislazione vigente (combinato disposto di cui al
D. Lgs. n. 503/1992, alla L. n. 335/1995 e del D.L. n. 201/2011) prevedeva la maturazione del requisito pensionistico con il riconoscimento di 42 anni e 10 mesi di contributi versati, pari a 2227 settimane lavorative (42 anni X 52 settimane) + (10 mesi X 4,3 settimane).
Sommando le settimane riconosciute dall'1.4.1974 al 31.12.1983 (ossia dalla data di inizio dell'attività lavorativa), pari a n. 371, a quelle versate nel periodo compreso tra il 1984 ed il 31.03.2018 (ossia nell'arco di 34 anni ed un trimestre di servizio), pari a complessive n. 1679 settimane, ed aggiungendovi le n. 102 settimane mancanti come sopra individuate (13 per il 1989; + 13 per il 1991; +
52 per il 1992; + 11 per il 1996; + 13 per il 1998), si ottiene il risultato di n. 2152 settimane, che è, comunque, inferiore alle settimane minime richieste dalla legge (pari, appunto, a 2227).
Se ne evince che, alla data della prima istanza di pensionamento (12.03.2018), il ricorrente aveva maturato complessivamente n. 2125 settimane contributive (comprese quelle omesse) e non aveva, di conseguenza, ancora raggiunto il requisito di accesso al trattamento pensionistico, mancando le ulteriori n. 75 settimane utili.
Il requisito è stato, poi, raggiunto l'anno successivo, con decorrenza dal 1° luglio 2019, in virtù della novella legislativa ex art. 14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, c.d. “Quota 100”, che richiedeva un requisito contributivo settimanale inferiore (1933).
L'ausiliario ha, quindi, concluso sul punto nel senso che, pur laddove avesse avuto riconosciute le ulteriori 102 settimane relative agli anni considerati, il lavoratore non sarebbe potuto andare in pensione al momento della prima istanza, e dunque nessun “danno da ritardo pensionistico” è stato a lui in quella sede arrecato.
Si è, poi, proceduto a calcolare il danno arrecato al montante contributivo del lavoratore, in ragione delle 102 settimane mancanti che hanno inciso sulla quota pensionistica effettivamente riconosciuta: il totale dei contributi omessi per gli anni oggetto di accertamento è stato quantificato in € 9.876,26
(tale cifra deve essere imputata al montante contributivo al fine di integrare la provvista e calcolare il danno mensile subito dal ricorrente dal momento del pensionamento sino ad oggi); ai fini del calcolo della pensione è stato applicato il “sistema misto” in quanto il ricorrente, alla data del 31.12.1995, non aveva raggiunto il requisito dei 18 anni di contribuzione (pari a n. 936 settimane); la rendita pagina 7 di 13 pensionistica mensile, che sarebbe spettata al lavoratore laddove tutte le settimane dovute fossero state riconosciute, è pari ad € 1.413,63, a fronte della somma attualmente riconosciuta e pari ad €
1.329,71, con una differenza per difetto di circa € 84,00 (cfr. prospetto riepilogativo di pag. 29).
Il CTU ha, infine, ritenuto che, dalla data del pensionamento (luglio 2019) alla data attuale
(luglio 2024), ossia cinque anni, il danno pensionistico subito dal ricorrente ammonterebbe a complessivi € 5.040,00 (ovvero, € 84,00 * 60 mesi).
Per reintegrare la provvista occorrerebbe una somma annua di € 1.092,00 (ovvero € 84,00 * 13 mesi), da porre a carico del datore di lavoro.
9. Tuttavia, la quantificazione del danno pensionistico sopra indicata non tiene conto del fatto che, a seguito della riliquidazione della pensione per trasformazione da provvisoria a definitiva, con decorrenza dall'1/2020, l'importo mensile è stato elevato ad € 1.335,04.
Di conseguenza, la differenza mensile ammonta ad € 84,00 per il periodo da luglio 2019 a dicembre
2019; il danno pensionistico subito dal ricorrente nel periodo sopraindicato è stato, quindi, pari a complessivi € 545,46 (importo comprensivo della differenza dovuta a titolo di rateo di tredicesima).
Quanto al periodo compreso tra gennaio 2020 e luglio 2024, tenuto conto del ricalcolo del rateo mensile di pensione, il danno pensionistico ammonta a complessivi € 4.700,50 (importo comprensivo della differenza dovuta anche a titolo di rateo di tredicesima), atteso che la differenza mensile accreditata è di € 79,00.
Il danno pensionistico totale subito dal ricorrente va, quindi, determinato in € 4.700,50.
Per reintegrare la provvista occorrerebbe una somma annua di € 1.027,00 (ovvero € 79,00 * 13 mesi), da porre a carico del datore di lavoro.
10. Ciò posto, occorre evidenziare che la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato l'omissione contributiva relativa ad un periodo inferiore rispetto a quello denunciato nell'atto introduttivo e, precisamente, pari a complessive 102 settimane, così distribuite n. 13 per il 1989, n. 13 per il 1991, n. 52 per il 1992, n. 11 per il 1996 e n. 13 per il 1998).
L'ausiliario ha, inoltre, confermato che per l'anno 2002 risultano versati n. 39 contributi settimanali utili a pensione in luogo dei n. 52 contributi dovuti, pur avendo escluso detto anno dal computo del montante contributivo in quanto il ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell'FO, alle cui dipendenze lo stesso ha lavorato nell'anno in questione.
Va, poi, rilevato che il ricorrente ha dedotto una parziale omissione contributiva riferita all'anno 2004 ma che la documentazione depositata dall' in corso di causa ha consentito di verificare che per CP_3 tale anno sono stati riconosciuti al lavoratore complessivi n. 52 contributi settimanali utili a pensione, confermando quanto sostenuto dal nella propria comparsa E_ di costituzione per il periodo successivo all'1.03.2004.
Nessuna omissione contributiva sussiste, infatti, per il periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto (cfr. DMAG trasmessi all' per E_ CP_3
l'anno 2004, nonché attestati di malattia relativi al periodo ottobre/dicembre 2004, nonché estratto conto analitico depositato dall' su sollecitazione del Tribunale). CP_3 pagina 8 di 13 11. Nelle cinque annualità alle quali si riferisce l'omissione contributiva riscontrata dal CTU (1989,
1991, 1992, 1996 e 1998), il ha lavorato alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Parte_1
Foreste della Regione Calabria con la qualifica di operaio idraulico forestale assunto a tempo indeterminato.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ON sostenendo che il ricorrente avrebbe lavorato esclusivamente alle dipendenze dell'FO e del
, già . E_ TR
Quanto alla posizione del , si è già detto che il è passato alle dipendenze del CP_2 Parte_1
a far data dall'1.03.2004, benché la , con nota prot. n. 6395 del 23.06.2003, CP_2 ON avesse disposto il trasferimento degli O.I.F. dall'FO ai Consorzi di Bonifica Raggruppati di
Catanzaro e Crotone a decorrere da gennaio 2004.
Quanto alla posizione dell'FO, com'è noto, l'Azienda Forestale della Regione Calabria è stata istituita dall'art. 9 della L.R. n. 20 del 19.10.1992.
In ordine al personale dell'Azienda, l'art. 24 della legge citata prevedeva che “
1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorre dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale: a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione;
b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'art. 10 della L.R. 22.11.1984, n. 34; c) il personale di cui alla L.R. n. 25/88; d) personale impiegato dai Consorzi di Bonifica integrale o dall'ESAC nel settore della forestazione all'entrata in vigore della presente legge;
e) personale dei Consorzi di
Bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai sensi della L.R. n. 5/88; f) personale statale, posto a disposizione della sulla base della convenzione di cui all'art. 8; g) personale di cui CP_1 alla L.R. 5 maggio 1990, n. 34.8 2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.”.
Il successivo art. 25, rubricato “Personale di cantiere”, stabiliva, poi, che “1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al D.L. 15.06.1984, n. 233, convertito nella legge
04.08.1984 n. 442, utilizzato dagli uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di Bonifica e dall'ESAC per l'esecuzione degli interventi di settore.
2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 7, sarà gestito dall'A.fo.r. nonché dai Consorzi relativamente a quanto espressamente previsto dallo CP_2 stesso art. 7. 3. I Consorzi di , le i Comuni singoli o associati potranno CP_2 Parte_2 utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata degli stessi.”.
Alla luce delle disposizioni normative richiamate, deve escludersi che il ricorrente sia stato dipendente dell'FO negli anni 1989, 1991 e 1992; quanto alle annualità 1996 e 1998, il libretto di lavoro allegato dimostra che fino al 31.12.2000 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste. pagina 9 di 13 Va, pertanto, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente regionale.
12. Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'assunzione per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 9 della L. n. 130/1983, che prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni, anche temporanee, a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, per l'anno 1983, prorogato per l'anno 1984 dall'art. 19 della
L. n. 730/1983.
Sul punto può citarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
Lav. ordinanza n. 32263 del 5.11.2021), secondo cui “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum” (si veda, altresì, nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 3314 del 5.02.2019, nella quale si afferma che “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del
2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e
l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126
c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee).”).
Ne consegue che, anche nell'ipotesi di eventuale nullità del rapporto di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al pagamento delle retribuzioni maturate per la prestazione di fatto svolta, nonché al versamento della relativa contribuzione previdenziale, in applicazione del disposto di cui all'art. 2126
c.c.
13. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine ordinario decennale, la Suprema Corte ha affermato che “il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art.
2116 cod. civ., si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza
a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell'art.
1227 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 20827 dell'11.09.2013, nonché Cass. Sez. Lav. 2630 del pagina 10 di 13 5.02.2014, secondo cui “nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art.
13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.”).
E' stato, inoltre, precisato che “in tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente)” (cfr.
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 15947 dell'8.06.2021).
Nel caso di specie, alcuna prescrizione può dirsi maturata, posto che il ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa in data 31.12.2017 ed ha presentato la domanda di pensione il 12.03.2018.
Stante la reiezione della prima domanda di pensione, il ricorrente ha diffidato la e ON
l' (subentrata all'FO soppressa e posta in liquidazione con L.R. n. 9/2007) Controparte_6 al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'omissione contributiva ex art. 2116 c.c.
In base alle risultanze dell'accertamento peritale, rettificate nei termini sopra specificati, il mancato versamento della contribuzione previdenziale, da parte della , negli anni 1989, 1991, ON
1992, 1996 e 1998 (pari a complessivi n. 102 contributi settimanali omessi) ha determinato un pregiudizio economico quantificabile, fino al mese di luglio 2024, in complessivi € 4.700,50
(corrispondente alla differenza tra l'importo della pensione effettivamente percepita dal ricorrente a decorrere dall'1.07.2019 e quello superiore che il medesimo avrebbe potuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati).
Trattandosi di contribuzione pacificamente prescritta, il ricorrente ha la facoltà di avvalersi del rimedio previsto dall'art. 13 della L. n. 1338/1962, che testualmente recita: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'
[...]
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita Controparte_7 vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, pagina 11 di 13 che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita
a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”.
Tenuto conto della differenza mensile sulla rendita pensionistica di € 79,00, per reintegrare la provvista occorrerebbe una somma annua di € 1.027,00 (ovvero € 79,00 * 13 mesi).
14. In definitiva, la va condannata al risarcimento del danno da omissione ON contributiva ex art. 2116 c.c. subito dal ricorrente nel periodo da luglio 2019 fino al mese di luglio
2024, determinato in complessivi € 4.700,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
La deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma ON annua di € 1.027,00, a titolo di rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962, occorrente al fine di reintegrare la provvista contributiva.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance in quanto è emerso che, alla data di presentazione della prima domanda di pensione (12.03.2018), il ricorrente non aveva ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente e la e ON si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa (compreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'attività istruttoria svolta e del parziale accoglimento della domanda, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c.
Le spese del giudizio si compensano nel rapporto tra il ricorrente ed il E_
, in ragione del fatto che la richiesta di integrazione del contraddittorio è stata formulata dal
[...] alla luce delle risultanze parziali dell'estratto conto contributivo rilasciato dall' . Parte_1 CP_3 pagina 12 di 13 Non può, inoltre, condannarsi la a rifondere le spese del giudizio sostenute dal ON
, posto che la soccombenza della prima riguarda un periodo lavorativo diverso da E_ quello svolto alle dipendenze del . CP_2
Infine, vanno poste definitivamente a carico della anche le spese dell'espletata ON consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno da ON omissione contributiva ex art. 2116 c.c. subito dal ricorrente nel periodo da luglio 2019 fino al mese di luglio 2024, determinato in complessivi € 4.700,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma annua di € ON
1.027,00, a titolo di rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962, occorrente al fine di reintegrare la provvista contributiva;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_8
2.694,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c.;
- compensa tra il ricorrente ed il le spese del giudizio;
E_
- pone definitivamente a carico della le spese dell'espletata consulenza tecnica ON
d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 5.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 512/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Terinese alla Via Santa Caterina presso lo studio dell'Avv. Fernanda Gigliotti, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ON P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro della Sezione decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura Regionale, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Lamezia Terme alla Piazza G. Mazzini n. 28 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Natale Missineo
Resistente nonché contro
(C.F. ), in persona del E_ P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via G. Marconi n.
79 presso lo studio dell'Avv. Domenico Galati, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Resistente
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.05.2021 esponeva di aver prestato la propria Parte_1 attività lavorativa, a decorrere dall'1.01.1984, in qualità di operaio dipendente a tempo indeterminato dell'FO - Azienda Forestale della Regione Calabria e del E_ pagina 1 di 13 Catanzarese dell'Assessorato Regionale Agricoltura, di aver presentato in data 12.03.2018 domanda di pensione di anzianità anticipata, che l' aveva rigettato l'istanza per mancanza dei contributi CP_3 prescritti (in particolare, a fronte di n. 2227 contributi settimanali necessari per l'accesso al beneficio, risultavano versati nel periodo compreso tra l'1.04.1974 ed il 31.12.2017, soltanto n. 2013 contributi, di cui n. 158 nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 1855 quale contribuzione agricola), che dall'estratto conto contributivo rilasciato dall'ente previdenziale era emerso l'omesso o il parziale versamento dei contributi relativi agli anni 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, 2002 e 2004, che, dopo aver proceduto al ricalcolo della contribuzione mancante e, conseguentemente, alla ricostruzione ed alla riliquidazione della pensione, era stata presentata il 25.02.2019 una nuova domanda di pensione, accolta con decorrenza dall'1.07.2019 e, quindi, con un anno di ritardo rispetto alla maturazione del diritto, e che il trattamento pensionistico riconosciutogli era inferiore a quello dovuto poiché calcolato in base ai contributi effettivamente versati.
Deduceva, inoltre, che la definitiva perdita della prestazione previdenziale gli aveva cagionato un danno, che il datore di lavoro era tenuto a risarcire ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato l'omesso e parziale versamento dei contributi, la differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto egli avrebbe dovuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati, nonché il complessivo pregiudizio economico subito consistente nella parziale perdita della pensione e nella somma occorrente per effettuare la ricostruzione della provvista contributiva utile ad ottenere il beneficio economico spettante, anche attraverso una previdenza sostitutiva. Chiedeva, altresì, che venisse accertato che il mancato versamento dei contributi aveva determinato il rigetto della pensione richiesta nel 2018, con conseguente danno da perdita di chance da quantificarsi in via equitativa, e che, per l'effetto, la venisse condannata al risarcimento del danno complessivo. ON
2. Nel costituirsi in giudizio la eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di ON legittimazione passiva in ordine al presunto diritto di credito rivendicato dal ricorrente, posto che quest'ultimo non era mai stato dipendente dell'amministrazione convenuta, come attestato dai Dirigenti dei Dipartimenti regionali “Organizzazione e Risorse Umane” ed “Agricoltura e Risorse
Agroalimentari”; di conseguenza, l'eventuale pagamento di qualsiasi somma in favore del ricorrente sarebbe spettato solo all'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.Fo.R.), in persona del
Commissario liquidatore, e/o al , soggetti giuridici distinti E_ dall'ente eccepiva, altresì preliminarmente, la nullità del ricorso per mancata determinazione CP_1 dell'oggetto della domanda, nonché degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sui quali la stessa è fondata, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 414, comma 1, nn. 3 e 4, 164, comma 4 e
156, comma 2 c.p.c.; nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria per mancanza di prova e per intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria del danno da omissione contributiva in forma specifica o per equivalente rivendicata, stante il decorso del termine ordinario decennale;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva che gli importi pretesi a qualsiasi titolo venissero ridotti nei limiti del giusto e del legalmente dovuto e, in ogni caso, nell'ammontare effettivamente dimostrato. pagina 2 di 13 3. Alla prima udienza del 30.09.2021 il ricorrente precisava di aver lavorato come operaio alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Foreste dall'1.01.1984 al 31.12.2000, di essere stato assorbito dall'FO nel 2001 e successivamente trasferito al E_
nel 2010, senza soluzione di continuità; chiedeva, quindi, di essere autorizzato
[...] all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'FO e del E_
, quali enti strumentali della .
[...] ON
4. Autorizzata l'integrazione del contraddittorio all'udienza dell'11.11.2021, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.02.2022 si costituiva in giudizio il E_
, premettendo che il ricorrente aveva lavorato per il
[...] TR
(ora ) a far data dall'1.03.2004 e che gli operai
[...] E_ idraulico-forestali venivano gestiti, sotto il profilo amministrativo ed economico, ormai da parecchi anni, in modo centralizzato, dalla;
precisava, inoltre, che il ricorrente, al pari di altri ON
168 operai idraulico-forestali dei cantieri ricadenti nei comuni di Lamezia Terme, Decollatura,
Serrastretta, Nocera Terinese, Martirano Lombardo e Motta Santa Lucia, era stato trasferito CP_5 dall'FO al con nota della prot. n. 6395 E_ ON del 23.06.2003, benché detto trasferimento fosse stato attuato soltanto a far data dall'1.03.2004; eccepiva che per il periodo da marzo a dicembre 2004 il aveva versato regolarmente i CP_2 contributi dovuti, che la documentazione prodotta dal ricorrente presentava vistose incongruenze rispetto a quanto dedotto nell'atto introduttivo e che, in ogni caso, il presunto diritto di credito azionato si era estinto per intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale.
Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso, spiegando domanda riconvenzionale di manleva nei confronti della e chiedendo che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda con ON riferimento a periodi antecedenti all'1.03.2004, la venisse condannata a manlevare il ON
da ogni somma che lo stesso fosse condannato a pagare al ricorrente o comunque ad CP_2 esborsare in virtù dell'emananda sentenza.
5. Differita l'udienza ex art. 418 c.p.c., nella memoria difensiva depositata l'11.04.2022 la CP_1
eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza nel merito della domanda di manleva proposta
[...] dal per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., evidenziando E_ che gli oneri finanziari relativi al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente erano posti a carico del quale ente datore di lavoro, mentre la svolgeva il ruolo di ente finanziatore CP_2 ON degli interventi di forestazione, nonché funzioni di programmazione, coordinamento e controllo;
eccepiva, inoltre, la nullità dell'assunzione avvenuta nell'anno 1984 per violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c., ovvero del divieto di procedere ad assunzioni previsto dall'art. 9 della L. 26.04.1983
n. 130 per l'anno 1983 e prorogato per l'anno 1984 dall'art. 19 della L. 27.12.1983 n. 730; sosteneva, infine, che quand'anche non fosse intervenuta la prescrizione di ogni pretesa risarcitoria ex art. 2116
c.c., il ricorrente avrebbe dovuto comunque provare di aver già vanamente chiesto al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 12.08.1962 n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che lo stesso avesse concorso con la propria negligenza a cagionare il danno posto a pagina 3 di 13 fondamento della pretesa risarcitoria, che di conseguenza poteva essere ridotto o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c.
6. All'udienza del 24.05.2022 il ricorrente rinunciava alla domanda riferita alle eventuali annualità nelle quali egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.Fo.R., posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio.
Rigettate le richieste di prova testimoniale articolate dal ricorrente e dal E_
, veniva ordinata all' l'esibizione della documentazione relativa alla situazione
[...] CP_3 contributiva del ricorrente, nonché di fornire informazioni circa il numero delle settimane di contribuzione riconosciute ai fini del diritto alla pensione e/o della misura del trattamento pensionistico, specificando le ragioni per le quali non erano stati riconosciuti utili ai fini pensionistici eventuali periodi di lavoro.
Preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione impartito nei termini sopra indicati, all'udienza del 12.01.2023 veniva ordinato all' di esibire la documentazione attestante il CP_3 versamento dei contributi previdenziali riferiti alle annualità 1989, 1991, 1992, 1996 e 1998, nonché di specificare, per ogni singola annualità, le settimane riconosciute utili a pensione, nonché le ragioni poste a fondamento del mancato e/o parziale riconoscimento di alcuni periodi lavorativi ai fini pensionistici;
inoltre, l'ente previdenziale veniva onerato di indicare le ragioni per le quali, in relazione all'anno 2004, risultavano riconosciute soltanto n. 9 settimane utili ai fini pensionistici, a fronte dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo da parte del a decorrere E_ dal mese di marzo dello stesso anno.
Ammessa la consulenza tecnica contabile al fine di quantificare la contribuzione omessa, nonché
l'eventuale danno pensionistico subito dal ricorrente, con decreto emesso il 23.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 5.12.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa
è stata decisa come dalla presente sentenza.
7. Dalla documentazione versata in atti emerge che nel periodo oggetto di causa il ricorrente ha lavorato, quale operaio idraulico forestale assunto a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Foreste a decorrere dall'1.01.1984 fino al 31.12.2000; successivamente il medesimo è passato alle dipendenze dell'FO e, a far data dall'1.03.2004, è stato trasferito al
(la data di assunzione riportata sui prospetti paga elaborati E_ dall'FO e, poi, dal dimostra che si è trattato di un unico rapporto di lavoro E_ protrattosi, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2017).
Emerge, inoltre, che la domanda di pensione di anzianità anticipata nella gestione Lavoratori
Dipendenti, presentata il 12.03.2018, è stata respinta per mancanza del requisito contributivo richiesto, ovvero almeno n. 2227 contributi settimanali, posto che nel periodo dall'1.04.1974 al 31.12.2017 risultavano accreditati in favore del ricorrente n. 158 contributi settimanali nella gestione dei lavoratori dipendenti e n. 1855 contributi agricoli, pari ad un totale di n. 2013 contributi settimanali. pagina 4 di 13 Più in particolare, dalla comunicazione certificativa del conto assicurativo risultavano registrati negli archivi n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1989, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1991, nessun contributo settimanale utile a pensione per l'anno 1992, n. 39 contributi settimanali e n. 3,33 settimane di integrazione salariale per l'anno 1996, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1998 e nessun contributo settimanale utile a pensione per l'anno
2004.
A seguito della presentazione di una nuova richiesta in data 25.02.2019, l' comunicava la CP_3 liquidazione, in via provvisoria, della pensione n. 13031718 cat. VO con decorrenza dall'1.07.2019; dall'estratto conto analitico allegato risultavano registrati negli archivi n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1989, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1991, nessun contributo settimanale utile a pensione per l'anno 1992, n. 39 contributi settimanali e n. 3,33 settimane di integrazione salariale per l'anno 1996, n. 39 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 1998 e n. 9 contributi settimanali utili a pensione per l'anno 2004.
In data 27.02.2020 l' comunicava che la pensione intestata al ricorrente era stata ricalcolata a CP_3 decorrere dall'1.07.2019 per trasformazione da provvisoria a definitiva.
In ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 12.01.2023 l' depositava la CP_3 documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali per gli anni 1989, 1991, 1996 e
1998, nonché il file “estratto conto analitico”, da cui poteva evincersi:
- il mancato versamento della contribuzione per il IV trimestre dell'anno 1989;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per il II e IV trimestre dell'anno 1991;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per tutti i trimestri dell'anno 1992;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per il I trimestre dell'anno 1996;
- la mancata presentazione, da parte del datore di lavoro, dei modelli DMAG e, quindi, il mancato accredito della relativa contribuzione per il IV trimestre dell'anno 1998.
Quanto all'anno 2004 risultavano registrati n. 52 contributi settimanali utili a pensione.
8. Sulla scorta di tali emergenze istruttorie è stato, quindi, chiesto al CTU nominato all'udienza dell'8.06.2023 di accertare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti e non versati in favore del ricorrente negli anni 1989, 1991, 1992, 1996 e 1998, tenendo conto che: - per l'anno 1989 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 4° trimestre;
- per l'anno 1991 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 2° e per il 4° trimestre;
- per l'anno 1992 non risulta versata alcuna contribuzione;
- per l'anno 1996 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 1° trimestre;
- per l'anno 1998 non risulta versata la contribuzione dovuta per il 4° trimestre, nonché di accertare l'eventuale danno pensionistico subito dal ricorrente (eventuale differenza tra quanto percepito a titolo di pensione e quanto lo stesso avrebbe potuto percepire se la contribuzione fosse stata integralmente pagina 5 di 13 versata) e di calcolare, infine, la somma occorrente per effettuare la ricostruzione della provvista contributiva utile ad ottenere il beneficio economico spettante.
Nell'elaborato peritale depositato il 23.09.2024 il CTU ha dato atto che gli anni 2002 e 2004, rispetto ai quali il ricorrente aveva lamentato originariamente l'omesso versamento della contribuzione previdenziale, sono stati esclusi dall'accertamento in quanto, per l'anno 2002, il ha Parte_1 rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell'FO (datore di lavoro in quell'annualità), posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio, mentre per l'anno 2004 erano state riconosciute n. 52 settimane lavorate, con conseguente insussistenza della dedotta omissione contributiva.
Tanto premesso, l'ausiliario ha proceduto alla ricostruzione della posizione contributiva del ricorrente
(e delle eventuali omissioni) relativamente ad alcune mensilità degli anni 1989, 1991, 1992, 1996 e
1998, specificando, quanto al metodo utilizzato, che “Ciò sarà possibile calcolando la retribuzione dovuta al lavoratore nei trimestri mancanti, ed applicando su tali cifre l'aliquota contributiva anno per anno vigente, così da ottenere i contributi spettanti su ogni periodo scoperto. All'esito di ciò sarà possibile effettuare una quantificazione del danno subito dal ricorrente e causato da tale omessa contribuzione in termini di diminuzione della provvista pensionistica, a far data dal 1° luglio 2019
(data del pensionamento) alla data del deposito della presente perizia (30.06.2024), presumendo che, per gli anni futuri, il lavoratore possa ripristinare la propria provvista contributiva integrando i contributi mancanti. Invero, giacché il diritto al versamento dei contributi (contributi che spetterebbe al datore di lavoro versare) risulta ormai prescritto, sarà necessario operare una ricostruzione ipotetica, per quanto accurata, delle settimane contributive omesse e dovute, in modo da ricostruire la provvista e, sulla base di ciò, procedere ad una liquidazione attendibile della maggiore quota pensionistica dovuta.” (cfr. pag. 8).
Nel prosieguo dell'elaborato peritale è stato, inoltre, evidenziato che “sino al 31.12.1997, per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), il versamento trimestrale dei contributi avveniva attraverso la presentazione, da parte dell'Azienda, dei modelli cartacei ACC 1/OTI agli uffici Ex-Scau fino al 1995
e, poi, alle sedi Dal 1998, invece, i contributi sono versati, sempre trimestralmente, dal datore di CP_3 lavoro con la presentazione dei modelli DMAG, che possono essere di tipo cartaceo o telematici.
Pertanto, il mancato accredito di alcuni trimestri è sicuramente imputabile alla mancata presentazione da parte del datore di lavoro dei succitati modelli. Si tratta, tuttavia, di accertare la consistenza effettiva di tali omissioni, così da calcolare il complessivo pregiudizio economico subito dal lavoratore, consistente nella parziale perdita della rendita pensionistica a lui dovuta. Ciò sarà possibile commisurando la somma occorrente ad effettuare la ricostruzione della provvista contributiva, utile ad ottenere il beneficio economico spettante, anche attraverso una previdenza sostituiva.” (cfr. pag. 9).
Per quel che concerne la reale consistenza dell'omissione contributiva denunciata, il CTU ha accertato che “relativamente all'anno 1989, risulta assente il versamento di un unico trimestre contributivo (il quarto); relativamente all'anno 1991, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, risulta assente pagina 6 di 13 solo un trimestre contributivo (il quarto), e non anche il secondo. Anche rispetto all'anno 1998 risulta non versata la contribuzione per il quarto trimestre. Con riferimento all'anno 1996, invece, risultano non versate solo due mensilità, gennaio e marzo, in quanto dal 6.2.1996 al 7.03.1996 sono stati riconosciuti al lavoratore 10 giornate lavorative a titolo di integrazione salariale agricola, pari a
1,93 settimane utili a pensione (arrotondate a 2 per eccesso). Quanto, infine, all'anno 1992, risulta effettivamente omessa ogni contribuzione.” (cfr. pag. 10), concludendo che “le settimane contributive mancanti per i 5 anni oggetto di accertamento sono in totale 102 (13 per il 1989; 13 per il 1992; 52 per il 1992; 11 per il 1996; 13 per il 1998). A queste andrebbero aggiunte le 13 settimane mancanti per l'anno 2002 che, per come detto, non formano però oggetto del quesito.” (cfr. pag. 12).
Ai fini del diritto alla pensione, il CTU ha evidenziato che, nel mese di marzo 2018 (epoca di presentazione della prima domanda di pensione), la legislazione vigente (combinato disposto di cui al
D. Lgs. n. 503/1992, alla L. n. 335/1995 e del D.L. n. 201/2011) prevedeva la maturazione del requisito pensionistico con il riconoscimento di 42 anni e 10 mesi di contributi versati, pari a 2227 settimane lavorative (42 anni X 52 settimane) + (10 mesi X 4,3 settimane).
Sommando le settimane riconosciute dall'1.4.1974 al 31.12.1983 (ossia dalla data di inizio dell'attività lavorativa), pari a n. 371, a quelle versate nel periodo compreso tra il 1984 ed il 31.03.2018 (ossia nell'arco di 34 anni ed un trimestre di servizio), pari a complessive n. 1679 settimane, ed aggiungendovi le n. 102 settimane mancanti come sopra individuate (13 per il 1989; + 13 per il 1991; +
52 per il 1992; + 11 per il 1996; + 13 per il 1998), si ottiene il risultato di n. 2152 settimane, che è, comunque, inferiore alle settimane minime richieste dalla legge (pari, appunto, a 2227).
Se ne evince che, alla data della prima istanza di pensionamento (12.03.2018), il ricorrente aveva maturato complessivamente n. 2125 settimane contributive (comprese quelle omesse) e non aveva, di conseguenza, ancora raggiunto il requisito di accesso al trattamento pensionistico, mancando le ulteriori n. 75 settimane utili.
Il requisito è stato, poi, raggiunto l'anno successivo, con decorrenza dal 1° luglio 2019, in virtù della novella legislativa ex art. 14 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, c.d. “Quota 100”, che richiedeva un requisito contributivo settimanale inferiore (1933).
L'ausiliario ha, quindi, concluso sul punto nel senso che, pur laddove avesse avuto riconosciute le ulteriori 102 settimane relative agli anni considerati, il lavoratore non sarebbe potuto andare in pensione al momento della prima istanza, e dunque nessun “danno da ritardo pensionistico” è stato a lui in quella sede arrecato.
Si è, poi, proceduto a calcolare il danno arrecato al montante contributivo del lavoratore, in ragione delle 102 settimane mancanti che hanno inciso sulla quota pensionistica effettivamente riconosciuta: il totale dei contributi omessi per gli anni oggetto di accertamento è stato quantificato in € 9.876,26
(tale cifra deve essere imputata al montante contributivo al fine di integrare la provvista e calcolare il danno mensile subito dal ricorrente dal momento del pensionamento sino ad oggi); ai fini del calcolo della pensione è stato applicato il “sistema misto” in quanto il ricorrente, alla data del 31.12.1995, non aveva raggiunto il requisito dei 18 anni di contribuzione (pari a n. 936 settimane); la rendita pagina 7 di 13 pensionistica mensile, che sarebbe spettata al lavoratore laddove tutte le settimane dovute fossero state riconosciute, è pari ad € 1.413,63, a fronte della somma attualmente riconosciuta e pari ad €
1.329,71, con una differenza per difetto di circa € 84,00 (cfr. prospetto riepilogativo di pag. 29).
Il CTU ha, infine, ritenuto che, dalla data del pensionamento (luglio 2019) alla data attuale
(luglio 2024), ossia cinque anni, il danno pensionistico subito dal ricorrente ammonterebbe a complessivi € 5.040,00 (ovvero, € 84,00 * 60 mesi).
Per reintegrare la provvista occorrerebbe una somma annua di € 1.092,00 (ovvero € 84,00 * 13 mesi), da porre a carico del datore di lavoro.
9. Tuttavia, la quantificazione del danno pensionistico sopra indicata non tiene conto del fatto che, a seguito della riliquidazione della pensione per trasformazione da provvisoria a definitiva, con decorrenza dall'1/2020, l'importo mensile è stato elevato ad € 1.335,04.
Di conseguenza, la differenza mensile ammonta ad € 84,00 per il periodo da luglio 2019 a dicembre
2019; il danno pensionistico subito dal ricorrente nel periodo sopraindicato è stato, quindi, pari a complessivi € 545,46 (importo comprensivo della differenza dovuta a titolo di rateo di tredicesima).
Quanto al periodo compreso tra gennaio 2020 e luglio 2024, tenuto conto del ricalcolo del rateo mensile di pensione, il danno pensionistico ammonta a complessivi € 4.700,50 (importo comprensivo della differenza dovuta anche a titolo di rateo di tredicesima), atteso che la differenza mensile accreditata è di € 79,00.
Il danno pensionistico totale subito dal ricorrente va, quindi, determinato in € 4.700,50.
Per reintegrare la provvista occorrerebbe una somma annua di € 1.027,00 (ovvero € 79,00 * 13 mesi), da porre a carico del datore di lavoro.
10. Ciò posto, occorre evidenziare che la consulenza tecnica espletata in corso di causa ha accertato l'omissione contributiva relativa ad un periodo inferiore rispetto a quello denunciato nell'atto introduttivo e, precisamente, pari a complessive 102 settimane, così distribuite n. 13 per il 1989, n. 13 per il 1991, n. 52 per il 1992, n. 11 per il 1996 e n. 13 per il 1998).
L'ausiliario ha, inoltre, confermato che per l'anno 2002 risultano versati n. 39 contributi settimanali utili a pensione in luogo dei n. 52 contributi dovuti, pur avendo escluso detto anno dal computo del montante contributivo in quanto il ricorrente ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti dell'FO, alle cui dipendenze lo stesso ha lavorato nell'anno in questione.
Va, poi, rilevato che il ricorrente ha dedotto una parziale omissione contributiva riferita all'anno 2004 ma che la documentazione depositata dall' in corso di causa ha consentito di verificare che per CP_3 tale anno sono stati riconosciuti al lavoratore complessivi n. 52 contributi settimanali utili a pensione, confermando quanto sostenuto dal nella propria comparsa E_ di costituzione per il periodo successivo all'1.03.2004.
Nessuna omissione contributiva sussiste, infatti, per il periodo in cui il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del convenuto (cfr. DMAG trasmessi all' per E_ CP_3
l'anno 2004, nonché attestati di malattia relativi al periodo ottobre/dicembre 2004, nonché estratto conto analitico depositato dall' su sollecitazione del Tribunale). CP_3 pagina 8 di 13 11. Nelle cinque annualità alle quali si riferisce l'omissione contributiva riscontrata dal CTU (1989,
1991, 1992, 1996 e 1998), il ha lavorato alle dipendenze dell'Assessorato Agricoltura e Parte_1
Foreste della Regione Calabria con la qualifica di operaio idraulico forestale assunto a tempo indeterminato.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ON sostenendo che il ricorrente avrebbe lavorato esclusivamente alle dipendenze dell'FO e del
, già . E_ TR
Quanto alla posizione del , si è già detto che il è passato alle dipendenze del CP_2 Parte_1
a far data dall'1.03.2004, benché la , con nota prot. n. 6395 del 23.06.2003, CP_2 ON avesse disposto il trasferimento degli O.I.F. dall'FO ai Consorzi di Bonifica Raggruppati di
Catanzaro e Crotone a decorrere da gennaio 2004.
Quanto alla posizione dell'FO, com'è noto, l'Azienda Forestale della Regione Calabria è stata istituita dall'art. 9 della L.R. n. 20 del 19.10.1992.
In ordine al personale dell'Azienda, l'art. 24 della legge citata prevedeva che “
1. Fino a quando non sarà adottato il regolamento organico del personale, e in ogni caso per i primi tre anni a decorre dalla sua costituzione, l'Azienda, per i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, impiega il seguente personale: a) personale regionale in servizio presso gli uffici regionali della forestazione;
b) personale regionale in assegnazione funzionale a termini dell'art. 10 della L.R. 22.11.1984, n. 34; c) il personale di cui alla L.R. n. 25/88; d) personale impiegato dai Consorzi di Bonifica integrale o dall'ESAC nel settore della forestazione all'entrata in vigore della presente legge;
e) personale dei Consorzi di
Bonifica montana soppressi od in corso di soppressione ai sensi della L.R. n. 5/88; f) personale statale, posto a disposizione della sulla base della convenzione di cui all'art. 8; g) personale di cui CP_1 alla L.R. 5 maggio 1990, n. 34.8 2. Per la gestione tecnica amministrativa, la consistenza numerica del personale sarà determinata con atto deliberativo della Giunta regionale.”.
Il successivo art. 25, rubricato “Personale di cantiere”, stabiliva, poi, che “1. Il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge è quello degli operai idraulico forestali a tempo determinato e a tempo indeterminato di cui al D.L. 15.06.1984, n. 233, convertito nella legge
04.08.1984 n. 442, utilizzato dagli uffici regionali della forestazione, dai Consorzi di Bonifica e dall'ESAC per l'esecuzione degli interventi di settore.
2. Tutto il personale preposto all'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 7, sarà gestito dall'A.fo.r. nonché dai Consorzi relativamente a quanto espressamente previsto dallo CP_2 stesso art. 7. 3. I Consorzi di , le i Comuni singoli o associati potranno CP_2 Parte_2 utilizzare detto personale per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta che la presente legge loro affida, relativamente alle esigenze quantitative e alla durata degli stessi.”.
Alla luce delle disposizioni normative richiamate, deve escludersi che il ricorrente sia stato dipendente dell'FO negli anni 1989, 1991 e 1992; quanto alle annualità 1996 e 1998, il libretto di lavoro allegato dimostra che fino al 31.12.2000 il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste. pagina 9 di 13 Va, pertanto, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ente regionale.
12. Allo stesso modo non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'assunzione per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 9 della L. n. 130/1983, che prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni, anche temporanee, a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, per l'anno 1983, prorogato per l'anno 1984 dall'art. 19 della
L. n. 730/1983.
Sul punto può citarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez.
Lav. ordinanza n. 32263 del 5.11.2021), secondo cui “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio “quod nullum est nullum producit effectum” (si veda, altresì, nel medesimo senso, Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 3314 del 5.02.2019, nella quale si afferma che “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora si accerti che la prestazione lavorativa resa in favore di un ente pubblico non economico, in forza di un contratto formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7 del d.lgs. n. 165 del
2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione, sulla base di indici sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale e
l'assenza dei presupposti di legittimità richiesti dallo stesso art. 7, sussiste a carico dell'ente l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale, che trova fondamento nell'art. 2126
c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, avendo ravvisato gli estremi della subordinazione nella prestazione lavorativa resa in favore di una provincia, aveva condannato quest'ultima al versamento dei contributi sui compensi effettivamente percepiti, benché la pretesa relativa alle differenze retributive fosse stata giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee).”).
Ne consegue che, anche nell'ipotesi di eventuale nullità del rapporto di pubblico impiego, il lavoratore ha diritto al pagamento delle retribuzioni maturate per la prestazione di fatto svolta, nonché al versamento della relativa contribuzione previdenziale, in applicazione del disposto di cui all'art. 2126
c.c.
13. Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine ordinario decennale, la Suprema Corte ha affermato che “il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, derivata dall'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro ex art.
2116 cod. civ., si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, con la conseguenza che da tale momento decorre il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento, fermo restando, peraltro, che - completata la fattispecie produttiva del danno - il lavoratore è tenuto a provare di aver chiesto vanamente al datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338, dovendosi ritenere, diversamente, che abbia concorso con la propria negligenza
a cagionare il danno medesimo, che può essere, conseguentemente, ridotto od escluso ai sensi dell'art.
1227 cod. civ.” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 20827 dell'11.09.2013, nonché Cass. Sez. Lav. 2630 del pagina 10 di 13 5.02.2014, secondo cui “nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art.
13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.”).
E' stato, inoltre, precisato che “in tema di omissioni contributive, l'azione attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. per il conseguimento del risarcimento del danno patrimoniale - consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante - presuppone che siano maturati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale e postula l'intervenuta prescrizione del credito contributivo;
ne consegue che prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il diritto al risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte del dipendente)” (cfr.
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 15947 dell'8.06.2021).
Nel caso di specie, alcuna prescrizione può dirsi maturata, posto che il ricorrente ha cessato la propria attività lavorativa in data 31.12.2017 ed ha presentato la domanda di pensione il 12.03.2018.
Stante la reiezione della prima domanda di pensione, il ricorrente ha diffidato la e ON
l' (subentrata all'FO soppressa e posta in liquidazione con L.R. n. 9/2007) Controparte_6 al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'omissione contributiva ex art. 2116 c.c.
In base alle risultanze dell'accertamento peritale, rettificate nei termini sopra specificati, il mancato versamento della contribuzione previdenziale, da parte della , negli anni 1989, 1991, ON
1992, 1996 e 1998 (pari a complessivi n. 102 contributi settimanali omessi) ha determinato un pregiudizio economico quantificabile, fino al mese di luglio 2024, in complessivi € 4.700,50
(corrispondente alla differenza tra l'importo della pensione effettivamente percepita dal ricorrente a decorrere dall'1.07.2019 e quello superiore che il medesimo avrebbe potuto percepire se i contributi fossero stati regolarmente versati).
Trattandosi di contribuzione pacificamente prescritta, il ricorrente ha la facoltà di avvalersi del rimedio previsto dall'art. 13 della L. n. 1338/1962, che testualmente recita: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'
[...]
di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita Controparte_7 vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, pagina 11 di 13 che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere;
in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita
a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”.
Tenuto conto della differenza mensile sulla rendita pensionistica di € 79,00, per reintegrare la provvista occorrerebbe una somma annua di € 1.027,00 (ovvero € 79,00 * 13 mesi).
14. In definitiva, la va condannata al risarcimento del danno da omissione ON contributiva ex art. 2116 c.c. subito dal ricorrente nel periodo da luglio 2019 fino al mese di luglio
2024, determinato in complessivi € 4.700,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
La deve essere, altresì, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma ON annua di € 1.027,00, a titolo di rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962, occorrente al fine di reintegrare la provvista contributiva.
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance in quanto è emerso che, alla data di presentazione della prima domanda di pensione (12.03.2018), il ricorrente non aveva ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente e la e ON si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa (compreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), dell'attività istruttoria svolta e del parziale accoglimento della domanda, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c.
Le spese del giudizio si compensano nel rapporto tra il ricorrente ed il E_
, in ragione del fatto che la richiesta di integrazione del contraddittorio è stata formulata dal
[...] alla luce delle risultanze parziali dell'estratto conto contributivo rilasciato dall' . Parte_1 CP_3 pagina 12 di 13 Non può, inoltre, condannarsi la a rifondere le spese del giudizio sostenute dal ON
, posto che la soccombenza della prima riguarda un periodo lavorativo diverso da E_ quello svolto alle dipendenze del . CP_2
Infine, vanno poste definitivamente a carico della anche le spese dell'espletata ON consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la al risarcimento del danno da ON omissione contributiva ex art. 2116 c.c. subito dal ricorrente nel periodo da luglio 2019 fino al mese di luglio 2024, determinato in complessivi € 4.700,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì la al pagamento, in favore del ricorrente, della somma annua di € ON
1.027,00, a titolo di rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962, occorrente al fine di reintegrare la provvista contributiva;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio sostenute dal ricorrente, liquidate in € CP_8
2.694,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c.;
- compensa tra il ricorrente ed il le spese del giudizio;
E_
- pone definitivamente a carico della le spese dell'espletata consulenza tecnica ON
d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 5.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
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