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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1968 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Parte_1 C.F._1
Nicotera n. 86, presso e nello studio dell'avv. Antonio Larussa che lo rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Sergio Vescio in forza di mandato difensivo in calce all'atto introduttivo;
-attore- contro
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Cosenza (CS), Via Milelli n. 26/B presso lo studio dell'avv. Eleonora Perugini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta -
OGGETTO: pegno – ipoteca – trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Lamezia Terme l' (già ), in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione delle ipoteche emesse da Equitalia ETR s.p.a. n. 2684/30 dell'8.4.2010 di € 24.572,26, n. 797/30 del 27.1.2011 di €
17.342,18, n. 688/3014 del 24.10.2014 di € 52.951,49, per omessa notifica delle cartelle presupposte, per prescrizione del credito, per omessa indicazione del criterio utilizzato per il calcolo di sanzioni ed interessi e per violazione dell'art. 50 DPR 602/73, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti e patendi a causa dell'illegittima iscrizione, con ordine di cancellazione immediata dell'ipoteca e con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in quanto l'unica opposizione ammissibile avverso l'atto impugnato sarebbe stata l'azione di accertamento negativo del credito;
il difetto di interesse ad agire poiché le contestazioni del ricorrente afferivano esclusivamente la regolarità formale della comunicazione e non la domanda di accertamento negativo del credito;
il difetto di legittimazione passiva circa la domanda di accertamento negativo del credito poiché il ricorso doveva essere notificato all'ente impositore, titolare del credito;
l'indivisibilità delle ipoteche, trascritte anche a garanzia di crediti non sottoponibili alla delibazione del Giudice ordinario;
il difetto di giurisdizione del Giudice adito in relazione alla natura ed ai titoli degli atti presupposti;
nel merito, deduceva l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e tardività delle contestazioni alle ipoteche iscritte e notificate al contribuente dal 2010 al 2014; la regolarità formale dell'iscrizione e della notificazione,
l'infondatezza della domanda di cancellazione della ipoteca, nonché della correlata domanda di risarcimento del danno, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni indicate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.10.2024, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare se sussista il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Commissione Tributaria e del Tribunale Ordinario nella funzione di Giudice del Lavoro.
Il contribuente, nel caso de quo, conveniva in giudizio davanti al Tribunale l'agente della riscossione, proponendo opposizione avverso tre iscrizioni di ipoteca fondate su una serie di cartelle per tributi erariali, tassa smaltimento dei rifiuti e contravvenzioni al codice della strada, contributi , CP_6 lamentando la mancata prova della regolare notifica delle cartelle e l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione.
Poiché si tratta di atti di esecuzione (che, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., inizia col pignoramento), non può sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, neppure laddove l'istante assuma di agire avverso il primo atto attraverso il quale ha avuto conoscenza della pretesa di natura tributaria vantata dall'Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, una siffatta controversia deve essere devoluta alla cognizione del giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno precisato che la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatasi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica delle cartelle, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatasi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822).
A ciò si è giunti valorizzando la capacità additiva della sentenza della Corte Costituzionale n.
114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del
1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno affermato che: "Nel sistema del combinato disposto del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria” (in senso conforme, v. Cass., Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16986; Cass., Sez. Un. 18 gennaio 2022, n.
1394).
A riprova della correttezza della giurisdizione Tributaria in materia di iscrizione di ipoteca, non deve sfuggire che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono pervenute alla conclusione che
“l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento) è ammissibile e va proposta- ai sensi del d.lgs. n. 564/1992 art. 2 comma 1 e art. 19 D.P.R. n. 602/1972, art. 57 e dell'art. 617 c.p.c.- davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. Sez. U. 13913/2017, n. 24965/2017).
Alla stregua di tale lettura, è prevista la giurisdizione del Giudice tributario anche in materia di esecuzione forzata tributaria nel caso in cui detto atto venga impugnato adducendo l'omessa e invalida notificazione dell'atto presupposto.
Da quanto sopra deriva che la domanda proposta da si configura quale azione di Parte_1 accertamento negativo della pretesa dell'Agente della riscossione di eseguire la iscrizione ipotecaria a causa dell'omessa notificazione degli atti presupposti e della prescrizione del credito, azione, in quanto tale, di competenza del giudice tributario.
Nella fattispecie in oggetto l'opponente contesta il diritto dell'agente di riscossione di agire "in executivis", per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa o invalida notificazione;
ne consegue che, secondo la giurisprudenza prevalente della S.C., l'opposizione va proposta mediante ricorso al giudice tributario. Ciò premesso, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore della Commissione tributaria territorialmente competente con riguardo alle cartelle di pagamento emesse nell'interesse: a) del e relative alla tassa di smaltimento rifiuti Controparte_7
n. 03020050012946784000, n. 03020100004312453000, n. 03020110002027868000, n.
03020120017463629000, b) del n. 03020060005599060000, n. Controparte_8
03020120000788123000; c) della per bollo auto n. 03020100033986535000, n. Parte_2
03020110022873317000 d) dell' di n. Controparte_9 Parte_3
0302060012197616000, n. 03020090023801230000, n. 03020100000685049000, n.
03020110010761679000, n. 0302012000788022000, e) dell'Amm. Fin. Dir. P.le Uff. di Torino n.
03020100009216078000, n. 03020120007606942000, n. 03020120012820303000. Rimangono, dunque, da esaminare le questioni esclusivamente di competenza del giudice ordinario e relative alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto le violazioni al Codice della Strada nonché quelle i cui creditori sono l' , l' e il CP_6 CP_10 CP_11
Con riguardo alle cartelle 03020080020458406000, n. 030200900184107000, n.
03020090022605065000, n. 03020090023801331000, n. 0302011001076178000, n.
03020100004312352000, n. 03020100025759465000, n. 03020100028324447000,
03020110000508635000 emesse per conto dell' , alla n. 0302012001175413600 del Fondo CP_6
Integrazione Malattia ed Infortuni ed alla n. 03020110026987553000 il cui creditore è l' si CP_10 ritiene che l'azione rientri nella competenza del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, venendo in discussione, contestualmente all'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, la contestazione del merito delle pretese dell' e trasfuse in cartella. CP_6 CP_10
Precisa la Suprema Corte di Cassazione che “In tema di omissioni contributive previdenziali, la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del provvedimento d'iscrizione di ipoteca sugli immobili, operato dall' in sede di riscossione dei contributi previdenziali ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, si CP_6 realizza nelle forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi e, ove l'opposizione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, la competenza, per territorio e per materia, spetta - in forza del rinvio operato dall'art. 618 bis, comma 1, c.p.c. alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro - al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui ha sede l'ufficio dell'ente ex art. 444, comma 3, c.p.c., intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2023, n. 14328).
Nel merito, rimane da accertare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria in questione con riguardo alle cartelle emesse per violazione del Codice della Strada il cui ente creditore è la Controparte_12
e precisamente la n. 03020060012726605000 e la n. 03020120002161485000 e, in caso negativo, ordinare la cancellazione della medesima ex art. 2884 c.c..
Il thema decidendum deve essere circoscritto alla iscrizione ipotecaria, sulla base delle eccezioni proposte dal contribuente, l'omessa notifica delle cartelle presupposte - dando atto che si possono impugnare unitamente al ruolo - e l'omessa comunicazione preventiva ovvero successiva all'iscrizione ipotecaria.
Infatti, è chiaro che le iscrizioni ipotecarie n. 2684 di cui al n. 2273 Registro Generale e n. 470 Reg.
Part., n. 797/30 di cui al n. 6134 Reg. Gen. e n. 1067 Reg. Part. e n. 688/3014 sono state poste in essere in applicazione dell'art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, che disciplina la procedura strumentale volta a garantire la tutela del credito affidato ad , per un debito di Controparte_3 cui è stata fornita prova, da parte convenuta, della notificazione anche dell'atto presupposto.
L ha dato atto che la cartella n. 03020060012726605000 Controparte_3 dell'importo di 193,02 sia stata notificata con racc.ta a/r 60494360882-7 il 5.10.2006 e che la cartella n. 03020120002161485000 sia stata notificata con racc.ta a/r 67086860837-3 il 16.2.202, entrambe a mani di , moglie convivente di . Persona_1 Parte_1
L'eccezione di illegittimità dei provvedimenti per omessa notifica delle cartelle di pagamento e della conseguente prescrizione deve, pertanto, essere rigettata.
Deve essere, invece, accolta la domanda con riguardo alla violazione dell'art. 77 comma 2 bis del
DRP 602/1973 per omessa preventiva notificazione degli avvisi.
La giurisprudenza, invero, in tema di riscossione coattiva delle imposte, ha affermato il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis del medesimo decreto, dalla comunicazione allo stesso contribuente dell'intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di trenta giorni per consentirgli l'esercizio del diritto di difesa, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale, cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa, fermo restando che, in quanto avente natura reale,
l'ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice (Comm. trib. regionale Lazio Roma, Sez. XVII, Sentenza, 12/07/2022, n. 3221).
Principio confermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 21151 del 29/07/2024,
n. 21151 ha precisato che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente all'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, l'Amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo un termine di trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
L'omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento”.
In ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e
48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità"
(Cass., Sez. U., n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del
14.4.2016).
In altre parole, la mancata notifica della comunicazione preventiva è motivo stesso di nullità dell'iscrizione, secondo espressa previsione contenuta nell'articolo 77 del D.P.R. 602 del 1973, in quanto l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà iscritta l'ipoteca.
Nel caso di specie, parte convenuta non ha provato di avere provveduto alla preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Dunque, per le ragioni innanzi descritte, l'iscrizione ipotecaria è stata eseguita in maniera illegittima dalla : in accoglimento della domanda della parte attrice deve quindi Controparte_3 dichiararsi l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria de qua relativamente alle cartelle n.
03020060012726605000 dell'importo di 193,02 e n. 03020120002161485000 di € € 260,71 e ordinarsi la cancellazione della stessa al competente Conservatore dei Registri Immobiliari.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 2884 c.c., la cancellazione dell'ipoteca, pur ordinata con la presente sentenza, sarà eseguibile solo al suo eventuale passaggio in giudicato.
Tutti gli altri motivi oggetto di impugnazione rimangono assorbiti.
Infine, considerata la parziale distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti, le spese della lite restano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone la separazione dal presente giudizio dell'opposizione relativa gli avvisi di addebito CP_6
– (n. 03020080020458406000, n. 030200900184107000, n. 03020090022605065000, n. CP_10 03020090023801331000, n. 0302011001076178000, n. 03020100004312352000, n.
03020100025759465000, n. 03020100028324447000, 03020110000508635000 emesse per conto dell' , n. 0302012001175413600 del Fondo Integrazione Malattia ed Infortuni, n. CP_6
03020110026987553000 il cui creditore è l' ) di competenza del giudice del lavoro, rimettendo CP_10
i relativi atti al Presidente del Tribunale;
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, limitatamente alle cartelle indicate in parte motiva, e precisamente: la n. 03020050012946784000, n. 03020100004312453000, n.
03020110002027868000, n. 03020120017463629000, n. 03020060005599060000, n.
03020120000788123000, n. 03020100033986535000, n. 03020110022873317000, n.
0302060012197616000, n. 03020090023801230000, n. 03020100000685049000, n.
03020110010761679000, n. 0302012000788022000, n. 03020100009216078000, n.
03020120007606942000, n. 03020120012820303000;
- dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall' Controparte_3 relativamente alle cartelle esattoriali n. 03020060012726605000 e n. 03020120002161485000, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di di procedere alla cancellazione CP_12 dell'iscrizione ipotecaria anzidetta e per le suddette cartelle, con spese ad esclusivo carico della parte convenuta e con esonero da ogni responsabilità;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Lamezia Terme, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco