Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 406/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 406/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Antonio Attino Parte_1
- Appellante -
nei confronti di rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Antonio Santoro CP_1
- Appellata -
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, I' comma c.p.c.)”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 20.5.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
la sentenza n. 626/2019 di dichiarazione giudiziale di paternità, relativa alla figlia
[...]
nata il [...], emessa il 6.3.2019 dal Tribunale di Foggia. Persona_1
2. – Il 18.1.2023 ha notificato in rinnovazione a atto di CP_1 Parte_1
precetto della somma onnicomprensiva di € 18.227,71, dovuta a titolo di assegni di mantenimento della minore (nella misura di € 400,00 al mese) per il periodo da febbraio 2020 al 4.1.2023, nonché
a titolo di regresso “pro quota” ex art. 1299 cod. civ. (nella misura di € 150,00 al mese) delle spese di mantenimento da lei sostenute interamente per il periodo compreso tra la nascita della bambina e la data della pronunzia dichiarativa della paternità.
3. – Con atto di citazione del 3.2.2023 ha proposto opposizione al precetto, Parte_1
deducendo che il 18.5.2020, a causa del peggioramento della sua situazione economica, ha stipulato con la madre della minore un accordo modificativo delle condizioni di pagamento della pregressa debitoria, a seguito della quale ha effettuato bonifici per € 2.446,00; che l'anzidetta scrittura privata è stata successivamente posta nel nulla dal nuovo accordo del 23.3.2021 in virtù
del quale il debito complessivo è stato determinato in € 10.724,19, prevedendosi il versamento della minor somma mensile di € 250,00, oltre al pagamento immediato di € 3.000,00; che per effetto delle mutate pattuizioni in vigore “inter partes” da aprile 2021 a dicembre 2022, il totale della somma dovuta a titolo di mantenimento ammontava ad € 5.250,00; che ha effettuato bonifici per € 1.741,00; che, in seguito, si è resa irreperibile, rendendo impossibile CP_1
l'adempimento della prestazione da parte del genitore obbligato. Pertanto, ha chiesto di dichiarare che l'intimante non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata e di determinare la minor somma da lui dovuta per effetto della sottoscrizione delle scritture private e dei pagamenti eseguiti.
4. – L'opposizione è stata contrastata dalla creditrice, la quale ha eccepito che alcune ricevute di pagamento prodotte da attesterebbero versamenti non effettuati in favore Parte_1
dell'avente diritto;
che le somme da lui versate e già detratte nell'atto di precetto sarebbero pari ad
2 € 6.295,00, alle quali andrebbero aggiunti soltanto tre ulteriori versamenti da € 250,00 ciascuno,
effettuati il 19.7.2021, il 5.8.2021 ed il 7.10.2021, da portare in detrazione dall'importo precettato.
5. – Con sentenza n. 514/2024 il giudice del Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 cpc proposta da , ha dichiarato la validità ed Parte_1
efficacia dell'atto di precetto per la minor somma di € 15.316,46 (capo 1 del dispositivo); ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto ed ha condannato l'opponente alla rifusione dei restanti tre quarti (capo 2);
5.1. – In particolare, il giudicante ha escluso che gli accordi sottoscritti dai genitori abbiano potuto ridurre legittimamente la misura del contributo al mantenimento della minore;
ha precisato che dette scritture private, oltre ad essersi risolte di diritto perché rimaste inadempiute dal padre
(sulla scorta della clausola sub F), sono comunque invalide ed inidonee a modificare le statuizioni contenute nella sentenza azionata, avendo le parti disposto in senso peggiorativo in ordine al contributo al mantenimento della minore (che costituisce materia indisponibile), in assenza di un provvedimento giudiziale di “revisione” degli emolumenti che accertasse la rispondenza delle pattuizioni derogatorie all'interesse morale e materiale della figlia;
che la variazione “in peius”
delle disposizioni di natura economica dettate con la sentenza n. 626/2019 si apprezza,
segnatamente, sotto due distinti profili: con la prima scrittura privata le parti, concordando la rateizzazione della pregressa debitoria, hanno posticipato la decorrenza dell'assegno di mantenimento, fissata dal Tribunale di Foggia a partire da febbraio 2020, differendola al 4.1.2022,
mentre con il secondo accordo hanno provvisoriamente ridotto lo stesso assegno di mantenimento da € 400,00 ad € 250,00 al mese fino al 4.12.2022; che tanto rende evidente il carattere peggiorativo degli accordi siglati dai genitori della minore, la cui invalidità non esclude,
comunque, che dagli importi dovuti in base al titolo esecutivo giudiziale debba essere detratto quanto già versato dall'opponente in esecuzione delle due scritture private ancorché improduttive di effetti.
3 6. – Avverso la sentenza ha proposto appello, sulla scorta di un unico Parte_1
motivo, testualmente rubricato “Errata interpretazione ed errore di calcolo rinveniente dalle
scritture private-violazione e falsa applicazione di legge”, chiedendo la riforma della pronunzia e,
in via “cautelare”, la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 283 cpc;
7. – Il gravame è stato contrastato da la quale ha dedotto la correttezza CP_1
giuridica della sentenza impugnata, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello. Nella memoria conclusiva depositata in prossimità dell'udienza del 20.5.2025 l'appellata ha domandato
“l'ulteriore condanna per temerarietà della lite”.
8. – Con ordinanza del 10.9.2024 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 283 cpc, invitando i contendenti – nelle more della successiva udienza – a valutare l'opportunità di definire bonariamente la controversia.
9. – In assenza di attività istruttoria, concesso il termine per il deposito di memorie conclusive, all'udienza del 20.5.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
10. – L'appello, ai limiti dell'inammissibilità, è manifestamente infondato e, pertanto,
dev'essere rigettato.
11. – L'impugnante ha posto a base del gravame gli sterili motivi testualmente trascritti al punto 11.1. che segue, i quali sono stati attentamente delibati e motivatamente disattesi dal giudice di primo grado (che, accogliendo parzialmente la domanda di , ha tenuto specificamente Parte_1
conto delle singole somme di denaro da lui versate in esecuzione delle pur invalide ed inefficaci scritture private “inter partes”), senza che l'appellante si sia confrontato minimamente con la
“ratio decidendi” della pronunzia del Tribunale di Foggia, nella quale, ponendosi l'accento sull'incontestato carattere deteriore delle successive pattuizioni genitoriali, si è fatta applicazione del principio di diritto (estensibile al caso di specie per l'“eadem ratio”) in base al quale gli accordi coniugali che apportano modifiche alle disposizioni (nella specie di natura economica) nei confronti della prole possono ritenersi validi ed efficaci solo a condizione che “non superino i
4 limiti di derogabilità posti dall'art. 160 c.c. e purché non interferiscano con l'accordo omologato,
ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi tutelati”.
11.1. – Per avere conferma della totale elusione, da parte dell'impugnante, del perspicuo ragionamento decisorio che sorregge la sentenza gravata, appare utile riprodurre testualmente qui di seguito le generiche ed “anodine” asserzioni nelle quali si esauriscono le censure appellatorie,
aventi, fra l'altro, un chiaro carattere “iterativo” rispetto ai motivi di opposizione al precetto, con le quali non ha rivolto alcuna critica od obiezione al ravvisato contenuto Parte_1
peggiorativo degli accordi modificativi, che – anche a prescindere dall'inadempimento del genitore
– sono privi di validità ed efficacia perché, come già detto, comportanti un significativo pregiudizio al preminente interesse morale e materiale della minore: “Il Giudice di prime cure ha
erroneamente interpretato La documentazione versate in atti e in particolare le scritture private
Non ha tenuto conto del fatto che le scritture private, e i contestuali pagamenti effettuati in favore
dell'odierna parte appellata, hanno determinato una decurtazione maggiore rispetto alle somme
riportate in precetto e specificate in sentenza. Ebbene tali scritture private, intervenute
rispettivamente nel mese di maggio 2020 e marzo 2021 non possono essere ritenute invalide come
individuato dal Giudice di prime cure, atteso che le loro rispettive sottoscrizioni hanno previsto
corresponsioni, da parte dell'odierno appellante, di importanti somme di danaro, i cui documenti
contabili sono stati debitamente versati nel fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale. La
giurisprudenza afferma la validità dell'accordo privato, anche senza omologazione o controllo
giudiziario: “un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto al fine
di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità dei figli deve essere
riconosciuto valido in quanto atto espressivo dell'autonomia privata, non essendovi dunque
necessità di una omologazione o controllo giudiziale preventivo” Cass. ord.n. 663/2022. Senza
considerare il periodo post covid e le sopravvenute condizioni eccessivamente onerose, per via
delle gravi condizioni fisiche ed economiche gravanti in capo al sig. , riconosciute dalla Parte_1
stessa controparte e precisato nel corpo della scrittura privata, hanno spinto le stesse parti ad un
5 accordo diretto a modificare sia le condizioni di pagamento della debitoria pregressa sia del
mantenimento della minore , come meglio asserito e riportato nella memoria nell'atto di
opposizione al precetto. Infatti all'esito della seconda scrittura del 23.03.2021, veniva dichiarato
che il debito residuo, al momento della sottoscrizione, sia a titolo di mantenimento che di debitoria
pregressa, era pari ad €. 10.724,19 con la previsione della corresponsione della minor somma
mensile pari ad €. 250,00 oltre ad un versamento immediato di una somma pari ad €. 3.000,00.
Inoltre, a seguito delle mutate condizioni di mantenimento in vigore tra le parti dall'aprile 2021 al
dicembre 2022, la totale della somma da versare diveniva €. 5.250,00, calcolando le 21 mensilità
da €. 250,00 ciascuna, di cui €. 1.741,00, venivano adempiute come da bonifici allegati al
fascicolo del Tribunale. E' appena il caso di precisare che le comunicazioni con la sig.ra CP_1
venivano totalmente interrotte nel 2022, periodo dal quale il ha anche smesso
[...] Parte_1
di aver qualsiasi contatto e/o notizia con la figlia minore, in quanto la si rendeva CP_1
totalmente irreperibile rendendo, di fatti, difficoltosi sennonché impossibili i versamenti non
essendovi più alcuna comunicazione circa l'IBAN su cui effettuare i bonifici. A tal fine, posto che
tale situazione di irrepetibilità risulta immutata, il sig. si riserva di sporgere denuncia Parte_1
presso la Procura della Repubblica per il mancato esercizio del diritto del dovere di visita del
figlio determinato dalla condotta della parte appellata. Stante ciò, si ribadisce anche in questa
sede, la SI.ra non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata della intera CP_1
somma precettata, in quanto il quantum debeatur è decisamente inferiore rispetto a quanto
indicato in sentenza. Difatti, controparte, nel proprio atto di precetto, non tiene conto della
diminuzione di somma a titolo di mantenimento operata dalle scritture private, le quali però hanno
valore di legge tra le parti, ed indica una somma totale pari ad €. 6.295,00 da decurtare, in quanto
già pagata. Diversamente, la somma da decurtare sarebbe maggiore anche a quella determinata
nell'impugnata sentenza, posto che la somma da calcolare a titolo di insoluto non sarebbe di €.
400,00 mensili ma di €. 250,00 comportando quindi una notevole diminuzione della debitoria…”.
6 12. – La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
co. 1 cpc, in quanto proposta tardivamente dall'appellata, soltanto nella memoria conclusiva (cfr.,
in tema, Cass.
8.6.2018 n. 14911, che ne ha ammesso la proponibilità fino all'udienza di precisazione delle conclusioni), va dichiarata inammissibile.
13. – Tuttavia, ricorrono i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso – svincolato, quindi,
da qualsivoglia istanza di parte – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, la quale ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa (nella specie d'impugnazione) che concreta un “vulnus” alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n. 152). Sotto tale profilo, la mera riproposizione dei motivi fatti valere con l'opposizione al precetto e l'assoluta mancanza di censure rivolte contro il solido impianto argomentativo della sentenza appellata, imperniato sull'avvenuta introduzione con gli accordi modificativi stipulati dai genitori di un assetto economico penalizzante per gli interessi della minore, tradiscono la manifesta inconsistenza del gravame, connotato da indici di evidente negligenza nella sua proposizione (e coltivazione), integrante un abuso dello strumento processuale, anche in considerazione della totale “pretermissione” dell'invito al bonario componimento della lite formulato con l'ordinanza ex art. 283 cpc.
13.1. – Quanto ai criteri di liquidazione, si ritiene equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc in un sottomultiplo (un quarto) delle spese processuali (cfr., fra le pronunzie di legittimità più recenti, Cass. 20.11.2020 n. 26435).
14. – La regolamentazione delle spese del giudizio soggiace al criterio della soccombenza codificato dall'art. 91 cpc, la cui applicazione può ritenersi insensibile all'esito negativo della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, stante la soccombenza
“sostanziale” dell'appellante in relazione al pregnante profilo del merito della causa, rispetto al quale assume portata indubbiamente “minusvalente” la trascurabile inammissibilità della domanda
7 accessoria ex art. 96 co. 1 cpc, il cui effetto pratico, d'altra parte, può ritenersi
“compensatoriamente” soddisfatto con l'omologa statuizione di condanna al pagamento della sanzione risarcitoria ex art. 96 co. 3 cpc.
14.1. – La determinazione delle competenze legali deve avvenire in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 della vigente disciplina parametrica forense).
Esse sono liquidate secondo gli importi minimi in ragione della modesta complessità delle questioni dibattute dalle parti.
15. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 514/2024, pubblicata il 19.2.2024, CP_1
con atto di citazione notificato il 20.3.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara inammissibile la domanda ex art. 96 co. 1 cpc proposta dall'appellata;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
4) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 726,50, così
equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
5) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
8 Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
9