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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6448/2021, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Stefano Bertollini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Nettuno alla via Sangallo n. 56
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1
e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Andrea Barbesin, presso il cui studio elettivamente domicilia in alla via CP_1
Ugo Foscolo n. 6
E
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta, dall'avv. Claudio Russo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via dei Tre Orologi n. 12 CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6.2.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la nonché il dott. Controparte_1
affinché accertata la responsabilità nella causazione CP_2 dell'evento dannoso, venissero condannati, al risarcimento del danno nella misura di euro 191.000,00 ovvero di ritenuta giustizia.
A tal fine deduceva che in data 15.10.2013, si sottoponeva a intervento per “prolasso genitale LAVH + plastica posteriore”; che, dimessa in data
20.10.2013, in data 23.10.2013 veniva ricoverata con diagnosi “algie pelviche dei n.d.d. in paziente sottoposta a recente isterectomia” per essere quindi dimessa il 09.11.2013 con diagnosi “pelvi peritonite stercoracea da lesione di continui dell'ultima ansa ileale. Versamento pleurico sinistro”; che in data
21.11.2013, era nuovamente ricoverata presso la Controparte_1
e dimessa il 29.11.2013 con diagnosi “pelvicalgia acuta in paziente con ileostomia recente”; che l'8.12.2013 era ulteriormente ricoverata con la seguente diagnosi di uscita del 17.12.2013 “ileostomia in pregressa peritonite.
Terapia: resezione intestinale ricanalizzante”.
Si costituiva in giudizio la deducendo Controparte_1
il corretto espletamento delle prestazioni sanitarie, nonché la mancanza di nesso di causalità e di prova del danno.
Si costituiva in giudizio il dott. eccependo CP_2 preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione, dovendosi qualificare la responsabilità del sanitario, all'esito della riforma
Gelli, di natura extracontrattuale. Nel merito deduceva la correttezza dell'operato dei sanitari, in quanto le complicanze insorte dovevano ritenersi
- 2 - correlate al tipo di intervento e non dipendenti da errore medico.
Prodotta documentazione, disposta ctu medica, all'udienza del 6.2.2025 la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
La domanda attorea è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Deve osservarsi che i fatti oggetto di causa risalgono al 16.10.2013, ossia in data anteriore all'entrata in vigore della legge – Bianco Pt_2
(1.4.2017), e sotto la vigenza del decreto Balduzzi (14.9.2013).
Orbene, in ordine alla retroattività delle suddette leggi, la Cassazione ha chiarito che “le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore […]”, (Cass. civ. n. 28994/2019)
Difatti, argomentando circa il principio di irretroattività sancito dall'art. 11 preleggi, la Suprema Corte ha escluso la retroattività di tali norme tanto per l'assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva, quanto per gli effetti negativi che ne deriverebbero in termini di lesione del diritto di difesa di chi abbia intrapreso un'azione giudiziale sulla base di regole sostanziali proprie della responsabilità contrattuale, nonché in termini di incidenza diversificata della qualificazione del titolo di responsabilità ex lege ne diversi giudizi, in considerazione del loro stato o grado.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame troverà applicazione l'elaborazione giurisprudenziale che ha qualificato a titolo di responsabilità contrattuale tanto la responsabilità della struttura sanitaria quanto quella dell'esercente la professione sanitaria.
Difatti la qualificazione contrattuale della responsabilità del medico costituisce principio acquisito (ex pluribus Cass., n. 4219/2004; Cass., n.
13066/2004; Cass., n. 19133/2004), sia antecedentemente che sotto il vigore della legge Balduzzi. Cass., 27391/2014).
- 3 - Nel caso di specie il carattere contrattuale della responsabilità dei sanitari può essere affermato dalle risultanze documentali della cartella clinica in atti.
Con sentenza n. 9556 del 2002, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il rapporto intercorrente tra la struttura sanitaria pubblica o privata e il paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di
«spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass.
13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez.
III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori
- 4 - esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass.
26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. III, 17.5.01 6756; 24.1.2007 n. 1516; vds. anche Cass., S.U., n. 9556/2002, cit.).
La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio cuis commoda et eius incommoda o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato (quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. 17.5.2001 n. 6756) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
L'azienda ospedaliera “debitrice” risponde quindi direttamente di tutte le ingerenze dannose che ai dipendenti, ai terzi preposti e in generale ai soggetti
- 5 - della cui opera si è comunque avvalsa sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che i medesimi hanno potuto arrecare in ragione di quel particolare contatto cui sono risultati esposti nei loro confronti i creditori/danneggiati (cfr. Cass. 20.4.2016 n. 7768).
Inquadrata nell'ambito contrattuale sia la responsabilità della struttura sanitaria nel rapporto con il paziente che la responsabilità del sanitario, si è ritenuto che il problema del riparto dell'onere probatorio dovesse seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre
2001, n. 13533, per cui il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria avrebbe dovuto provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento del medico, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non avrebbe più rilevato quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma avrebbe dovuto essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà. La questione è stata successivamente affrontata funditus dalle
Sezioni Unite Civili (cfr. sentenza 11 gennaio 2008, n. 577), che hanno statuito che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del
- 6 - danno.
Ne consegue che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza astrattamente efficiente alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno (Cass. civ. SS.UU. 11 gennaio 2008, n.577; Cass. civ. 26 febbraio 2013, n. 4792; Cass. civ. 21 luglio 2011, n. 1593; 12 dicembre 2013
n. 27875) ed indicare quale sia stata l'altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza qualificata, che l'ha determinato (Cass. 21.4.2016 n. 8035; 6.5.2015 n. 8989; 21.7.2011 n. 15993;
7.6.2011 n. 12274).
Con riferimento, poi, al profilo concernente l'accertamento del nesso causale tra condotta del medico o della struttura sanitaria ed evento dannoso, va poi ricordato che tale valutazione, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. (secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili) presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile. Pertanto, mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", in materia civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più
- 7 - probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576; 29.2.2016 n. 3893;
22.2.2016 n. 3428).
Si tratta di uno standard di “certezza probabilistica” non ancorato
“esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente”, ma che deve essere “verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto
(c.d. probabilità logica o baconiana)” (cfr. Cassazione civile, sez. III,
08/07/2010, n. 16123).
Dagli atti processuali e, in particolare modo dalla ctu espletata, è emersa una condotta responsabile del dott. che ha operato presso la CP_2
. Controparte_1
Disposta ctu medico-legale, il Tribunale nominava il Collegio peritale nelle persone dei dott.ri , medico legale e Maurizio Bologna, Persona_1
specialista in ginecologia ed ostetricia, alle cui conclusioni ritiene di aderire l'adito Tribunale in quanto ben motivate, logicamente argomentate e rispondenti ai quesiti sottoposti ed all'oggetto di causa.
L'attrice era ricoverata presso la struttura Controparte_1
per essere sottoposta ad intervento di isterectomia vaginale video-assistita + plastica della parete vaginale posteriore.
All'esito dell'intervento la paziente era dimessa con decorso post- operatorio regolare.
In seguito alla comparsa di dolore addominale l'attrice si recava in data
23/10/2013, al P.S. della struttura ”, ove dopo consulenza Controparte_1
ginecologica era ricoverata e sottoposta ad esame TC addome urgente che evidenziava aria libera endoaddominale, quota liquida nel cavo di Douglas e falda liquida periepatica e retroperitoneale bilateralmente, in conseguenza era sottoposta ad intervento chirurgico urgente di laparotomia esplorativa, toilette
- 8 - peritoneale e confezionamento di ileostomia derivativa per reperto intraoperatorio di “Versamento ematico-corpuscolato lungo le docce parietocoliche destra e sinistra, ingente versamento enterico in pelvi (di cui vengono aspirati circa 600 cc), anse ileali impacchettate e rivestite di fibrina
a livello della pelvi, soluzione di continuo di circa 2 cm a livello del versante antimesenterico di ansa ileale preterminale a circa 30 cm dalla valvola ileocecale”. Dopo un decorso post-operatorio regolare ed esente da ulteriori complicanze veniva dimessa in data 09/11/2013.
Per la comparsa di nuove algie veniva sottoposta a chirurgia per la ricanalizzazione intestinale in data 8-17.12.2013.
In data 21/10/2015 la paziente si sottoponeva quindi a nuova visita chirurgica presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma lamentando comparsa di laparocele (confermato all'esame obiettivo) ed incontinenza urinaria successiva ed in relazione all'intervento di isterectomia. Lamentava inoltre l'insorgenza di evacuazione frammentata in più tempi e stipsi espulsiva, oltre a dispareunia.
In data 30/10/2015 si sottoponeva a visita uroginecologica presso il
Policlinico Campus Bio-Medico di Roma dove venivano diagnosticati
“uretrocele di grado 2 e cistocele di grado 1”.
In data 25/11/2015 si sottoponeva inoltre a visita psichiatrica presso la dove veniva posta diagnosi di “Disturbo d'ansia con plurime Pt_3 manifestazioni da somatizzazione, panico paucisintomatico e turbe del sonno”
La paziente si ricoverava presso l'Area di Chirurgia a Degenza Breve del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma dal 25/11/2015 al 27/11/2015 dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di impianto di elettrocatetere quadripolare per neuromodulazione sacrale.
Dall'esame della documentazione clinica i consulenti hanno accertato che “la paziente viene sottoposta ad intervento di isterectomia vaginale video- assistita senza essere stata adeguatamente informata circa il tipo di intervento
- 9 - al quale sarebbe stata sottoposta e senza una specifica spiegazione circa le eventuali complicazioni, come si evince dal consenso informato estremamente generico e lacunoso del 15/10/2013. In seguito ed in conseguenza della chirurgia eseguita il 16/10/2013, la paziente subiva un processo peritonitico
(Pelviperitonite stercoracea da soluzione di continuo dell'ultima ansa ileale) oltre ad un versamento pleurico sinistro. La lesione intestinale è da mettere in relazione con evidente nesso causale con l'intervento di isterectomia eseguito, pur essendo difficile, dalla disamina della documentazione identificare il momento in cui la lesione ha avuto origine. … Va considerato che la perforazione intestinale conseguente alla chirurgia praticata alla Signora
è una complicanza descritta in letteratura con un tasso inferiore Pt_1 all'1% dei casi, quindi da considerarsi estremamente rara. …L'incontinenza urinaria de novo dopo isterectomia vaginale è ben descritta in letteratura come possibile complicanza di tale procedura in una percentuale variabile tra il
3,2% ed il 7%. Nel caso in trattazione essa è certamente stata causata dell'intervento chirurgico di isterectomia, non essendo presente in alcun reperto anamnestico dei vari ricoveri subiti e come riportato espressamente nelle successive visite specialistiche chirurgiche. Peraltro nel caso di specie essa è da mettere in relazione con un danno neurologico che ha imposto un intervento di neuromodulazione sacrale a conferma dell'etiopatogenesi del quadro clinico anche con criterio ex adiuvantibus. Come conseguenza dell'incontinenza urinaria da urgenza de novo, la paziente è stata infatti costretta a sottoporsi a multipli ed indaginosi esami diagnostici, nonché ad interventi chirurgici ultra-specialistici con il conseguente impianto a vita di un generatore di impulsi per neuromodulazione sacrale con le relative limitazioni
(impossibilità ad eseguire esami di risonanza magnetica;
alterazione delle immagini in caso di TC bacino per la presenza del dispositivo;
necessità di subire un intervento di sostituzione del neuromodulatore a cadenza quinquennale). In seguito alla perforazione intestinale, al confezionamento
- 10 - della stomia ed al successivo intervento di ricanalizzazione intestinale, la paziente ha certamente subito un grave danno estetico cicatriziale e psichico
(dovuto in particolar modo dalla necessità di praticare la derivazione intestinale)”.
Nel ricostruire lo svolgimento dell'intervento, il Collegio evidenzia come la complicanza occorsa sia particolarmente rara (tasso inferiore all'1%), in intervento di comune esecuzione “Nel caso di specie, stando alla lettura del report operatorio, non si evincono difficoltà di esecuzione né emergono palesi errori tecnici nell'effettuazione delle manovre chirurgiche. Nondimeno, a seguito dell'intervento sono state accertate due condizioni, una soluzione di continuo della parete intestinale e una lesione del nervo pudendo, entrambe da ricondurre all'intervento stesso.”
Concludono i consulenti che la lesione intestinale risulta in nesso causale con l'intervento di isterectomia eseguito, pur nell'impossibilità di comprendere chiaramente il momento di realizzazione e la sua origine, tuttavia non può che essere ricondotto all'attività dell'operatore chirurgo.
In odine alla lesione del nervo pudendo, anche questo aspetto deve essere ricondotto all'intervento chirurgico di isterectomia del 16/10/2013, sia nel rispetto dei criteri cronologico, topografico e modale, sia per esclusione di una diversa origine causale “In termini specialistici, si deve ipotizzare la realizzazione con una lesione di un ramo iuxtavescicale del pudendo che può essersi realizzato o durante lo scollamento della vescica, o da danno termico da coagulatore o, infine, da lesione diretta da taglio o da apposizione di punto di sutura. In sostanza, in assenza di difficoltà tecniche emerse nel corso dello specifico intervento, anche nel caso in discorso la lesione risulta collegabile a manovre tecniche improprie”.
L'elaborato peritale ha appurato che i postumi residuati in ordine al trattamento sanitario nel suo complesso sono quantificabili nella misura del
16%, interamente ascrivibili all'intervento e consistono in “sindrome
- 11 - aderenziale intestinale con quadro dispeptico, diastasi dei retti con ernia parombelicale e alterazioni urinarie con necessità di sostituzione periodica di batteria stimolatore. Attendibile disturbo d'ansia cronicizzato. Esiti cicatriziali configuranti danno estetico di media entità.”
L'attrice patì altresì giorni 60 di invalidità temporanea totale e giorni
120 di invalidità temporanea al 50%.
Passando alla valutazione dei danni subiti, si deve a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
La liquidazione in via equitativa del predetto danno non patrimoniale può essere eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle di Milano.
In proposito si richiama l'indirizzo della Suprema Corte, secondo cui è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua
- 12 - estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo, inoltre, percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd “personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età della danneggiato al momento del sinistro (49 anni) di non applicare alcuna percentuale di personalizzazione in considerazione della suddetta onnicomprensività del risarcimento del danno alla persona, riconducibile al pretium doloris dell'anima naturalmente correlato all'evento lesivo. Le conseguenze dannose da ritenersi indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcun incremento del risarcimento essendo ricompreso nella quantificazione elaborata dai consulenti il patimento derivante dalle conseguenze derivanti dall'accadimento, che ricomprendono la sofferenza e modifica della abitudini di vita nonché la sindrome ansioso reattiva, stante anche l'accertata ininfluenza sulla capacità lavorativa generica.
(Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n. 7513).
Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni
49), della entità e natura delle lesioni subite, e delle tabelle sopra menzionate può liquidarsi il seguente danno:
€ 40.503,00 per danno biologico permanente nella misura del 16%;
€ 6.900,00 per invalidità temporanea totale di gg. 60;
€ 6.900,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di gg. 120;
In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur
- 13 - non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata di € 44.767,52 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per totali euro 60.913,70.
Vanno altresì riconosciute le spese di perizia di parte nella misura complessiva di euro 732,00 documentate in atti. Secondo costante giurisprudenza “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Dietro espressa richiesta, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.” (Cassazione sent. n. 30289 del 20.11.2019, Cassazione, sent. n. 10173 del 18.05.2015).
Su tale somma, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, Controparte_3
[...] e vanno condannati, in solido tra loro, al
[...] CP_2 risarcimento del danno in favore dell'attrice nella misura di euro 60.913,70 ed euro 732,00 per le spese di consulenza tecnica di parte.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di compensatio lucri cum damno.
Difatti lo scomputo dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno) può operare solo se vi sia omogeneità delle poste di credito liquidate e riferibilità al medesimo titolo di danno e le somme siano state effettivamente versate o, comunque, siano provate nel loro ammontare in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. (Cass. civ. ord. Sez. III, 30 agosto 2019, n. 21837).
Nel caso di specie risulta provata in atti la percezione da parte dell'attrice di pensione di invalidità con riconoscimento dell'invalidità CP_4
nella misura del 75%.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che l'indennizzo riconosciuto dall' agli invalidi civili non può essere detratto dal risarcimento CP_4
riconosciuto per danno biologico, poiché le due poste compensano pregiudizi di natura diversa.
In particolare, la Corte ha ricordato come le prestazioni previdenziali e assistenziali dell' si fondino sul presupposto dell'esistenza di un danno CP_4
patrimoniale, legato alla perdita della capacità di lavoro e dunque di reddito. Al contrario, il danno biologico è una voce non patrimoniale, riconducibile alla compromissione dell'integrità psico-fisica della persona, tutelata in sé e per sé, indipendentemente da ricadute sul piano economico (Corte di Cassazione, sez.
III civ. ordinanza n. 6031 del 6.04.2025, Cass. ordinanza n. 11657 dell'11.4.2022).
Le spese di lite (incluse quelle di ctu), liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività
- 15 - processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori di riferimento dello scaglione (scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] CP_2 dell'attrice della somma di euro 60.913,70 per risarcimento del danno ed euro 732,00 per le spese di consulenza tecnica di parte, oltre interessi legali dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
b) condanna e , in solido tra Controparte_1 CP_2
loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi euro 7.838,00 di cui euro 786,00 per spese ed euro
7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
c) pone definitivamente a carico di e Controparte_1
in solido tra loro, le spese di CTU. CP_2
Così deciso in Latina il 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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