Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/04/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza del 22.4.2025 ha pronunciato ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 3508/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa per mandato in Parte_1
atti dall'avv.to Luigi Lomio;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12 giugno 2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento resa nell'ambito del giudizio di atp n. rg. 4279 del 2023 per intervenuta decadenza semestrale di cui all'art. 42 comma 3 d.l. n. 269/2003 conv. con l. n. 326/2003.
Con memoria in data 17 febbraio 2025 si costituiva l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
“L'art. 445 bis c.p.c. ("Accertamento tecnico preventivo obbligatorio") prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442
c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (comma 1);
a mente del successivo comma 2, "L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al comma 1. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso".
Pertanto, l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove tempestivamente eccepita o rilevata d'ufficio), non preclude la decisione nel merito, stante l'espressa previsione della concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza. Ne discende che al provvedimento impugnato che, nella sostanza, ha reputato precluso l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo (stante la ritenuta decadenza per la proposizione della domanda giudiziale), non può essere riconosciuta incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, posto che la parte interessata potrà promuovere il ricorso nel merito, richiedendo che il Giudice adito, ritenuta l'inapplicabilità al caso di specie della normativa che ha introdotto il termine semestrale di decadenza, assegni termine per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico.
Al contempo, qualora il Giudice del merito, condividendo la valutazione di intervenuta decadenza, non dia corso a tale incombente e dichiari l'inammissibilità della domanda, la relativa pronuncia sarà censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione”(cfr. Cass. n. 3538 del 2014).
Gli è che l'art. art. 42 comma 3 d.l. n. 269/2003 conv. con l. n.
326/2003 stabilisce che la domanda giudiziaria relativa a prestazioni pensionistiche come quelle per cui è causa “deve essere proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”
Nella specie, il verbale relativo alla domanda amministrativa di invalidità civile è stato comunicato all'istante, presso l'indirizzo della stessa in data 9.12.2022, (cfr. comunicazione nel CP_1
giudizio di atp), considerato che il ricorso giudiziario per atpo è stato proposto solo in data 6.7.2023, quando il termine decadenziale era ormai decorso la domanda va dichiarata inammissibile
Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la domanda;
Nulla per le spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc .
Torre Annunziata, 22.4.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo