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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4718 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14487/2015 R.G., promossa da con il patrocinio dell'avv. Elefante Andrea, Parte_1
TO / Opponente contro
, in persona del titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, con il patrocinio dell'avv. Misto Marco,
Convenuta / Opposta
Conclusioni: come verbale di udienza del 03/07/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 5-7/10/2015, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora innanzi, semplicemente per sentire Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1. In accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare, in ogni caso la nullità, l'invalidità,
l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 3231/2015, per
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tutti i motivi esposti in narrativa, rigettando in ogni caso la pretesa avanzata dal Sig. ;
2.con vittoria di spese e competenze di Controparte_1 causa del presente giudizio, oltre oneri accessori (spese forfettarie, cap ed iva)”.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha esposto che la merce indicata nella fattura in radice alla procedura monitoria non era mai stata ordinata, né da lui richiesta o ritirata, sicché l'ingiunzione di pagamento si palesava illegittima per “assenza del rapporto causale”; ha, al contempo, disconosciuto sia la fattura, sia la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della racc. A/R di sollecito che gli sarebbe stata spedita dal fornitore, impugnando e contestando le bolle di accompagnamento, anch'esse mai firmate;
ha infine preannunciato il deposito di denuncia-querela per tentata truffa (effettivamente sporta due giorni dopo e compiegata al fascicolo attoreo).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in udienza il
12/01/2016, si è costituita in giudizio la ditta individuale in CP_1 persona del suo titolare, per eccepire l'improcedibilità, in difetto di mediazione, dell'avversa domanda e per ricostruire dettagliatamente le vicende occorse;
ha poi evidenziato come la querela sporta non potesse provocare la sospensione del presente procedimento, non essendoci pregiudizialità penale a guisa del comb. disp. artt. 295 c.p.c. e 211 disp. att.
c.p.p.; ha concluso per la declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3231/2015 e la reiezione dell'opposizione, con vittoria di spese.
I.3.- Con ordinanza del 15/03/2016, il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., ratione temporis vigente.
I.4.- In sede istruttoria sono stati ammessi gli interrogatori formali vicendevolmente deferiti e le prove testimoniali.
Con ordinanza del 19/02/2019 è stata formulata la seguente proposta ex art. 185bis c.p.c.: “L'opponente corrisponde in favore dell'opposta € 38.000,00
a saldo, stralcio e transazione di qualsiasi pretesa derivante dai rapporti
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
oggetto di causa, nonché € 2.000,00 a titolo di contributo spese legali, con i restanti oneri a carico delle rispettive parti;
abbandono della lite ex art.
309 c.p.c. e rinuncia a mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo”.
I.5.- Dopo il rifiuto della proposta declinato dall'opponente e la riassegnazione della causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni, in ultimo all'udienza del 03/07/2025, nella quale sono stati concessi i termini contemplati dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- In via preliminare, va osservato che la causa appare matura per la decisione, a nulla rilevando che l'avv. Elefante abbia dato atto -nell'ultima udienza- di aver rinunciato al mandato difensivo e, perciò, non abbia depositato le memorie conclusive.
II.1.- Nel merito, va osservato, nei limiti di quanto strettamente rileva per la decisione, che l'ingiunzione è fondata sulla fattura n. 3/14 emessa il
30/01/2014 (di € 44.164,00), che richiama puntualmente quattro bolle di consegna, indicando le date delle rispettive consegne e la tipologia di merce venduta al nonché sulla racc. A/R del 10/02/2015, ricevuta dal Pt_1 destinatario, o da qualcuno in sua vece, come attestato dalla firma apposta sulla cartolina di ritorno.
Vero è che, vuoi la fattura n. 3/14 di vuoi il ridetto sollecito a CP_1 mezzo racc. A/R, sono stati contestati dall'attore, ma è altrettanto vero che le contestazioni si sono mostrate, fin dal libello introduttivo, generiche e tautologiche. Inoltre -e ciò inficia la valenza di ogni confutazione- la ricezione della missiva per raccomandata, rectius la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno, quantunque illeggibile, avrebbe dovuto essere impugnata con querela di falso, in quanto il portalettere dipendente di Poste
Italiane S.p.A. riveste la qualifica di pubblico ufficiale: cfr., a contrario,
Cass. 2035/2014, per la quale «l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino
a querela di falso».
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 9962 del 27/04/2010, ravvisano l'indispensabilità della querela di falso per negare che l'atto di notificare sia pervenuto al destinatario: «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 comma 2 della legge n. 890 del
1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.».
Ne deriva che il sollecito di pagamento del 07/04/2015 deve presumersi conosciuto dal che, prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo, Pt_1 non ha mai disconosciuto la fornitura di merce.
Altrettanto generiche e perciò infondate sono le contestazioni sollevate in riferimento alle sottoscrizioni delle bolle di accompagnamento della merce, che effettivamente risultano sottoscritte soltanto nella parte recante la
“firma del conducente”; tali contestazioni, pertanto, si appalesano pure irrilevanti, potendo la prova della fornitura e della consegna della merce trarsi da altre risultanze istruttorie.
Premesso che sono prive di pregio le doglianze dell'ingiunto vertenti sull'assenza di un contratto scritto (la compravendita di beni mobili non richiede la forma scritta né ad substaniam né ad probationem), sicché gli ordini del compratore ben possono essere formulati oralmente (ancor più alla luce della pregressa conoscenza tra le parti che affiora dalle emergenze istruttorie, con particolare riferimento alla dichiarazione resa dal Pt_1 in sede di interrogatorio formale), viene in rilievo, sul piano della valutazione delle prove orali, che:
- tutti e tre i testi del convenuto hanno confermato il montaggio presso il della cucina e dei manufatti marmorei, oggetto della fornitura Pt_1
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
impagata: (ud. 20/02/2018) ha confermato di aver Testimone_1
“visto caricare su questo camion bianco il materiale indicato nella circostanza sub 8” della comparsa di risposta dell'opposto e, più in dettaglio, “un caminetto su di un camion bianco”, nonché “di aver assistito al carico dei singoli pezzi per colonna, vuoti al centro per la colata di cemento, […] al carico dei bancali con pietre”; (ud. Persona_1
20/02/2018) ha riferito di aver visto “il Sig. caricare con il Sig. Pt_1
ed il Sig. su di camion bianco la cucina in pietra con CP_1 CP_2 fracasse, […] il Sig. sottoscrivere il documento di trasporto n. 01- Pt_1
A-14” e di ricordare di “aver assistito al carico dei pezzi delle colonne ed alla sottoscrizione del documento di trasporto n. 03-A-14 del 17/01/2014”, così avallando le circostanze sub 9, 10, 11 e 12 della comparsa di risposta;
(ud. 11/12/2018) ha riconosciuto che “il sig. Controparte_3 Pt_1 acquistava materiali dal sig. ”, che egli stesso ha compiuto dei CP_1 sopralluoghi nella casa dell'ordinante durante i quali ha “coadiuvato il titolare nel montaggio dei pezzi di marmo” e che “il sig. ritirò in Pt_1 proprio il caminetto in pietra lavorata e le due colonne in pietra natura”;
- di contro, risultano inconferenti rispetto ai fatti di causa le dichiarazioni rese all'udienza del 20/02/2018 dai testi indicati dall'opponente, Tes_2
e , i quali hanno entrambi affermato che a settembre
[...] Testimone_3
2013 -antecedentemente alla consegna della cucina in marmo, avvenuta a gennaio 2014- nell'appartamento del ci fossero una piccola cucina Pt_1
e un caminetto in pietra: il che però esclude che la vecchia cucina possa essere stata in seguito sostituita con una più moderna in marmo;
- di analogo tenore, e dunque inconferenti, sono gli elementi forniti in sede di escussione l'11/12/2018 dal teste che ha descritto “la Testimone_4 cucina di colore chiaro” che si trovava “all'interno dell'abitazione” a settembre 2013.
In conclusione, avendo il venditore dimostrato sia la conclusione della vendita, sia l'esecuzione della propria prestazione di consegna e posa in opera dei manufatti descritti nelle fatture azionate in sede monitoria, sussiste il credito dell'opposto per il prezzo insoluto della merce venduta.
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Per contro, il compratore non ha dato prova di alcun fatto estintivo o modificativo.
III.- Le spese processuali devono regolarsi secondo la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
Nel sottostante prospetto sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi secondo i valori medi, con la riduzione della fase conclusionale, in considerazione del fatto che il convenuto/opposto ha redatto la sola comparsa conclusionale.
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
Studio 1.701,00 \\ 1.701,00 Introduttiva 1.204,00 \\ 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 \\ 1.806,00 Decisoria 2.905,00 -20% 2.324,00 TOTALE 7.035,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3231/2015, emesso da questo Tribunale in data
16/07/2015, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 comma 1
c.p.c.;
B) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1 di , delle spese del presente giudizio di opposizione, che Controparte_1 liquida in €7.035,00, a titolo di compensi difensivi, da maggiorarsi con rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta), oltre ad € 15,86 per esborsi documentati.
Bari, 22/12/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari.
Il Giudice 7 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 14487/2015 R.G., promossa da con il patrocinio dell'avv. Elefante Andrea, Parte_1
TO / Opponente contro
, in persona del titolare dell'omonima ditta Controparte_1 individuale, con il patrocinio dell'avv. Misto Marco,
Convenuta / Opposta
Conclusioni: come verbale di udienza del 03/07/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 5-7/10/2015, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora innanzi, semplicemente per sentire Controparte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni: “1. In accoglimento dell'opposizione proposta, accertare e dichiarare, in ogni caso la nullità, l'invalidità,
l'inefficacia e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 3231/2015, per
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tutti i motivi esposti in narrativa, rigettando in ogni caso la pretesa avanzata dal Sig. ;
2.con vittoria di spese e competenze di Controparte_1 causa del presente giudizio, oltre oneri accessori (spese forfettarie, cap ed iva)”.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha esposto che la merce indicata nella fattura in radice alla procedura monitoria non era mai stata ordinata, né da lui richiesta o ritirata, sicché l'ingiunzione di pagamento si palesava illegittima per “assenza del rapporto causale”; ha, al contempo, disconosciuto sia la fattura, sia la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della racc. A/R di sollecito che gli sarebbe stata spedita dal fornitore, impugnando e contestando le bolle di accompagnamento, anch'esse mai firmate;
ha infine preannunciato il deposito di denuncia-querela per tentata truffa (effettivamente sporta due giorni dopo e compiegata al fascicolo attoreo).
I.2.- Con comparsa di costituzione e risposta depositata in udienza il
12/01/2016, si è costituita in giudizio la ditta individuale in CP_1 persona del suo titolare, per eccepire l'improcedibilità, in difetto di mediazione, dell'avversa domanda e per ricostruire dettagliatamente le vicende occorse;
ha poi evidenziato come la querela sporta non potesse provocare la sospensione del presente procedimento, non essendoci pregiudizialità penale a guisa del comb. disp. artt. 295 c.p.c. e 211 disp. att.
c.p.p.; ha concluso per la declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3231/2015 e la reiezione dell'opposizione, con vittoria di spese.
I.3.- Con ordinanza del 15/03/2016, il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., ratione temporis vigente.
I.4.- In sede istruttoria sono stati ammessi gli interrogatori formali vicendevolmente deferiti e le prove testimoniali.
Con ordinanza del 19/02/2019 è stata formulata la seguente proposta ex art. 185bis c.p.c.: “L'opponente corrisponde in favore dell'opposta € 38.000,00
a saldo, stralcio e transazione di qualsiasi pretesa derivante dai rapporti
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
oggetto di causa, nonché € 2.000,00 a titolo di contributo spese legali, con i restanti oneri a carico delle rispettive parti;
abbandono della lite ex art.
309 c.p.c. e rinuncia a mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo”.
I.5.- Dopo il rifiuto della proposta declinato dall'opponente e la riassegnazione della causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni, in ultimo all'udienza del 03/07/2025, nella quale sono stati concessi i termini contemplati dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- In via preliminare, va osservato che la causa appare matura per la decisione, a nulla rilevando che l'avv. Elefante abbia dato atto -nell'ultima udienza- di aver rinunciato al mandato difensivo e, perciò, non abbia depositato le memorie conclusive.
II.1.- Nel merito, va osservato, nei limiti di quanto strettamente rileva per la decisione, che l'ingiunzione è fondata sulla fattura n. 3/14 emessa il
30/01/2014 (di € 44.164,00), che richiama puntualmente quattro bolle di consegna, indicando le date delle rispettive consegne e la tipologia di merce venduta al nonché sulla racc. A/R del 10/02/2015, ricevuta dal Pt_1 destinatario, o da qualcuno in sua vece, come attestato dalla firma apposta sulla cartolina di ritorno.
Vero è che, vuoi la fattura n. 3/14 di vuoi il ridetto sollecito a CP_1 mezzo racc. A/R, sono stati contestati dall'attore, ma è altrettanto vero che le contestazioni si sono mostrate, fin dal libello introduttivo, generiche e tautologiche. Inoltre -e ciò inficia la valenza di ogni confutazione- la ricezione della missiva per raccomandata, rectius la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno, quantunque illeggibile, avrebbe dovuto essere impugnata con querela di falso, in quanto il portalettere dipendente di Poste
Italiane S.p.A. riveste la qualifica di pubblico ufficiale: cfr., a contrario,
Cass. 2035/2014, per la quale «l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino
a querela di falso».
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 9962 del 27/04/2010, ravvisano l'indispensabilità della querela di falso per negare che l'atto di notificare sia pervenuto al destinatario: «Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 comma 2 della legge n. 890 del
1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.».
Ne deriva che il sollecito di pagamento del 07/04/2015 deve presumersi conosciuto dal che, prima dell'opposizione al decreto ingiuntivo, Pt_1 non ha mai disconosciuto la fornitura di merce.
Altrettanto generiche e perciò infondate sono le contestazioni sollevate in riferimento alle sottoscrizioni delle bolle di accompagnamento della merce, che effettivamente risultano sottoscritte soltanto nella parte recante la
“firma del conducente”; tali contestazioni, pertanto, si appalesano pure irrilevanti, potendo la prova della fornitura e della consegna della merce trarsi da altre risultanze istruttorie.
Premesso che sono prive di pregio le doglianze dell'ingiunto vertenti sull'assenza di un contratto scritto (la compravendita di beni mobili non richiede la forma scritta né ad substaniam né ad probationem), sicché gli ordini del compratore ben possono essere formulati oralmente (ancor più alla luce della pregressa conoscenza tra le parti che affiora dalle emergenze istruttorie, con particolare riferimento alla dichiarazione resa dal Pt_1 in sede di interrogatorio formale), viene in rilievo, sul piano della valutazione delle prove orali, che:
- tutti e tre i testi del convenuto hanno confermato il montaggio presso il della cucina e dei manufatti marmorei, oggetto della fornitura Pt_1
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
impagata: (ud. 20/02/2018) ha confermato di aver Testimone_1
“visto caricare su questo camion bianco il materiale indicato nella circostanza sub 8” della comparsa di risposta dell'opposto e, più in dettaglio, “un caminetto su di un camion bianco”, nonché “di aver assistito al carico dei singoli pezzi per colonna, vuoti al centro per la colata di cemento, […] al carico dei bancali con pietre”; (ud. Persona_1
20/02/2018) ha riferito di aver visto “il Sig. caricare con il Sig. Pt_1
ed il Sig. su di camion bianco la cucina in pietra con CP_1 CP_2 fracasse, […] il Sig. sottoscrivere il documento di trasporto n. 01- Pt_1
A-14” e di ricordare di “aver assistito al carico dei pezzi delle colonne ed alla sottoscrizione del documento di trasporto n. 03-A-14 del 17/01/2014”, così avallando le circostanze sub 9, 10, 11 e 12 della comparsa di risposta;
(ud. 11/12/2018) ha riconosciuto che “il sig. Controparte_3 Pt_1 acquistava materiali dal sig. ”, che egli stesso ha compiuto dei CP_1 sopralluoghi nella casa dell'ordinante durante i quali ha “coadiuvato il titolare nel montaggio dei pezzi di marmo” e che “il sig. ritirò in Pt_1 proprio il caminetto in pietra lavorata e le due colonne in pietra natura”;
- di contro, risultano inconferenti rispetto ai fatti di causa le dichiarazioni rese all'udienza del 20/02/2018 dai testi indicati dall'opponente, Tes_2
e , i quali hanno entrambi affermato che a settembre
[...] Testimone_3
2013 -antecedentemente alla consegna della cucina in marmo, avvenuta a gennaio 2014- nell'appartamento del ci fossero una piccola cucina Pt_1
e un caminetto in pietra: il che però esclude che la vecchia cucina possa essere stata in seguito sostituita con una più moderna in marmo;
- di analogo tenore, e dunque inconferenti, sono gli elementi forniti in sede di escussione l'11/12/2018 dal teste che ha descritto “la Testimone_4 cucina di colore chiaro” che si trovava “all'interno dell'abitazione” a settembre 2013.
In conclusione, avendo il venditore dimostrato sia la conclusione della vendita, sia l'esecuzione della propria prestazione di consegna e posa in opera dei manufatti descritti nelle fatture azionate in sede monitoria, sussiste il credito dell'opposto per il prezzo insoluto della merce venduta.
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Per contro, il compratore non ha dato prova di alcun fatto estintivo o modificativo.
III.- Le spese processuali devono regolarsi secondo la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
Nel sottostante prospetto sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi secondo i valori medi, con la riduzione della fase conclusionale, in considerazione del fatto che il convenuto/opposto ha redatto la sola comparsa conclusionale.
Scaglione: da € 26.000,01 a € 52.000,00
Parte_2
[...]
Studio 1.701,00 \\ 1.701,00 Introduttiva 1.204,00 \\ 1.204,00 Istruttoria 1.806,00 \\ 1.806,00 Decisoria 2.905,00 -20% 2.324,00 TOTALE 7.035,00
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3231/2015, emesso da questo Tribunale in data
16/07/2015, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 comma 1
c.p.c.;
B) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1 di , delle spese del presente giudizio di opposizione, che Controparte_1 liquida in €7.035,00, a titolo di compensi difensivi, da maggiorarsi con rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. (ove dovuta), oltre ad € 15,86 per esborsi documentati.
Bari, 22/12/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de Bari.
Il Giudice 7 A. Ruffino