Decreto cautelare 12 marzo 2025
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 29/12/2025, n. 8508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8508 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08508/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05576/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5576 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Casaluce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
a) del provvedimento del Comune di Casaluce – Provincia di Caserta – AREA III – TECNICA URBANISTICA prot. 9250 del 09/08/2022, di diniego definitivo espresso in relazione all''''istanza di Permesso di Costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 e smi presentata dal ricorrente ed acquisita al protocollo n. 3338 del 21/3/2022 – Pratica edilizia n. 7/20222;
b) per quanto possa occorrere, del preavviso di diniego del Comune di Casaluce prot. n. 7283 del 17/6/2022 espresso in relazione all''''istanza di Permesso di Costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 e smi presentata dal ricorrente ed acquisita al protocollo n. 3338 del 21/3/2022 – Pratica edilizia n. 7/2022;
c) per quanto di ragione dell''''Ordinanza n. 8 del 7/3/2022 del Comune di Casaluce di irrogazione di sanzione pecuniaria per inottemperanza all''''ordine di demolizione;
d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per l''''interesse della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casaluce;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IC De LC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 10 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso avendo eseguito l’ordine di ripristino intimato coi provvedimenti gravati;
Rilevato che all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che in considerazione della dichiarazione resa da parte ricorrente al Collegio non resta che dichiarare ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
IC De LC, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De LC | AO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.