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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2846/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240014632990000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/001156 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001157 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001158 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001316 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001322 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 titolare dell'impresa individuale Società_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - prov. di Agrigento nonché
contro
Regione Siciliana - Ass. Econ.
Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto ricorre avverso cartella di pagamento n. 291 2024 00146329 90 000 e relativi ruoli nn. 2024/001156, 2024/001157, 2024/001158, 2024/001316 e 2024/001322 emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della Riscossione -prov. di Agrigento, su incarico della Regione Sicilia, notificata al Sig. Ricorrente_1 a mezzo P.E.C. in data 29.04.2024 relativa alla Tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2021, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.579,52 ed avente ad oggetto i seguenti n. 11 veicoli, per pretesi omessi pagamenti nell'anno 2021:
1) Targa_1: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
2) Targa_2: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
3) Targa_3: Omesso pagamento febbraio 2021/settembre 2021;
4) Targa_4: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
5) Targa_5: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
6) Targa_6: Omesso pagamento agosto 2021/aprile 2022;
7) Targa_7: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
8) Targa_8: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
9) Targa_9: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
10) Targa_10: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
11) Targa_11 Omesso pagamento settembre 2021/agosto 2022. Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1) inesistenza o nullità della notifica perché effettuata da indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri;
2) illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza e/ o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, art. 3 della legge 241/1990 e artt. 3, 23, 24, 53 e 97 cost. - carenza di prova;
3) illegittimità della cartella di pagamento per infondatezza della pretesa impositiva;
4) inapplicabilità delle sanzioni irrogate, chiedendo alla Corte in via preliminare, di accertare l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e dei relativi ruoli per i motivi esposti ai nn. 1 e 2 del presente ricorso,
e per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'inesistenza; - in via principale, nel merito, dichiarare l'illegittimità e disporre l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e dei relativi ruoli per infondatezza della pretesa impositiva per il motivo esposto al n. 3 del presente ricorso;
- in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento dei motivi di illegittimità, decadenza e nullità dell'atto impugnato sopra illustrati, ridurre la pretesa impositiva in oggetto e dichiarare ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.
n. 546/1992 non dovute le sanzioni, gli interessi e le eventuali spese sostenute dalla resistente, per il motivo esposto al n. 4 del presente ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, eccependo:
- seguito la giurisprudenza di merito più recente, ha ritenuto legittima la “ notifica “ degli atti effettuata dall'Agente della riscossione tramite un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri, superando così
l'eccezione di inesistenza della notifica.
- Inesistente e/o insufficiente motivazione/violazione artt 3 L. 24/90 e 7 L. 212/00 infondatezza;
- Infondatezza pretesa impositiva chiedendo alla Corte di rigettare il presente ricorso e dichiarare legittima, valida ed efficace la cartella impugnata con vittoria delle spese.
Risulta costituita la Regione Sicilia che dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere riferita alle targhe Targa_11, Targa_3, Targa_2, Targa_10, e Targa_5 e chiede di rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la pretesa tributaria di cui alla cartella n . 29 120240014632990000 , anno 2021, per i veicoli restanti Targa_4 , Targa_1 , Targa_9 , Targa_7 , Targa_6 e Targa_8 per tassa Automobilistica Sicilia, sanzioni, interessi e spese rivolta alla Ricorrente_1 di Società_1 e conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che la cartella di pagamento qui impugnata afferisce a tassa di circolazione per l'anno 2021 ed avente ad oggetto 11 autoveicoli, di cui l'ente riscossore per 5 di essi, successivamente alla proposizione del ricorso ha provveduto allo sgravio e per essi ha richiesto la cessata materia del contendere.
Per i restanti 6 ruoli non risulta essere stato notificato alcun atto presupposto (avviso di accertamento) e pertanto và rilevato che in ordine all'anno 2021 in forza della norma, l'atto oggi impugnato doveva essere preceduto dalla notifica di un atto prodromico non prodotto in giudizio, e pertanto la cartella impugnata rappresenta il primo atto del debito portato a conoscenza del debitore. La Corte in proposito evidenzia che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso di specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza procedurale non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione che attesti l'effettiva notifica dell'avviso di accertamento prodomico alla cartella impugnata. Assorbiti tutti gli altri motivi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese liquidate in euro 500,00 a favore del difensore dichiaratosi antistatario oltre ad oneri ed accessori se dovuti da porsi rispettivamente a carico di ADER per euro 250,00 e a carico di Regione Siciliana per euro 250,00. Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2846/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120240014632990000 BOLLO 2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/001156 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001157 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001158 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001316 BOLLO 2021
- RUOLO n. 2024/001322 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 titolare dell'impresa individuale Società_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nominativo_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della Riscossione - prov. di Agrigento nonché
contro
Regione Siciliana - Ass. Econ.
Dip. Fin. e cred. Serv. 2 Tasse Auto ricorre avverso cartella di pagamento n. 291 2024 00146329 90 000 e relativi ruoli nn. 2024/001156, 2024/001157, 2024/001158, 2024/001316 e 2024/001322 emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, Agente della Riscossione -prov. di Agrigento, su incarico della Regione Sicilia, notificata al Sig. Ricorrente_1 a mezzo P.E.C. in data 29.04.2024 relativa alla Tassa automobilistica Regione Siciliana anno 2021, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.579,52 ed avente ad oggetto i seguenti n. 11 veicoli, per pretesi omessi pagamenti nell'anno 2021:
1) Targa_1: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
2) Targa_2: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
3) Targa_3: Omesso pagamento febbraio 2021/settembre 2021;
4) Targa_4: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
5) Targa_5: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
6) Targa_6: Omesso pagamento agosto 2021/aprile 2022;
7) Targa_7: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
8) Targa_8: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
9) Targa_9: Omesso pagamento gennaio 2021/dicembre 2021;
10) Targa_10: Omesso pagamento maggio 2021/aprile 2022;
11) Targa_11 Omesso pagamento settembre 2021/agosto 2022. Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1) inesistenza o nullità della notifica perché effettuata da indirizzo p.e.c. non presente nei pubblici registri;
2) illegittimità della cartella di pagamento per inesistenza e/ o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 7 della legge 212/2000, art. 3 della legge 241/1990 e artt. 3, 23, 24, 53 e 97 cost. - carenza di prova;
3) illegittimità della cartella di pagamento per infondatezza della pretesa impositiva;
4) inapplicabilità delle sanzioni irrogate, chiedendo alla Corte in via preliminare, di accertare l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata e dei relativi ruoli per i motivi esposti ai nn. 1 e 2 del presente ricorso,
e per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'inesistenza; - in via principale, nel merito, dichiarare l'illegittimità e disporre l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e dei relativi ruoli per infondatezza della pretesa impositiva per il motivo esposto al n. 3 del presente ricorso;
- in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento dei motivi di illegittimità, decadenza e nullità dell'atto impugnato sopra illustrati, ridurre la pretesa impositiva in oggetto e dichiarare ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.
n. 546/1992 non dovute le sanzioni, gli interessi e le eventuali spese sostenute dalla resistente, per il motivo esposto al n. 4 del presente ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Agrigento, eccependo:
- seguito la giurisprudenza di merito più recente, ha ritenuto legittima la “ notifica “ degli atti effettuata dall'Agente della riscossione tramite un indirizzo Pec non risultante dai pubblici registri, superando così
l'eccezione di inesistenza della notifica.
- Inesistente e/o insufficiente motivazione/violazione artt 3 L. 24/90 e 7 L. 212/00 infondatezza;
- Infondatezza pretesa impositiva chiedendo alla Corte di rigettare il presente ricorso e dichiarare legittima, valida ed efficace la cartella impugnata con vittoria delle spese.
Risulta costituita la Regione Sicilia che dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere riferita alle targhe Targa_11, Targa_3, Targa_2, Targa_10, e Targa_5 e chiede di rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la pretesa tributaria di cui alla cartella n . 29 120240014632990000 , anno 2021, per i veicoli restanti Targa_4 , Targa_1 , Targa_9 , Targa_7 , Targa_6 e Targa_8 per tassa Automobilistica Sicilia, sanzioni, interessi e spese rivolta alla Ricorrente_1 di Società_1 e conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di I grado, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che la cartella di pagamento qui impugnata afferisce a tassa di circolazione per l'anno 2021 ed avente ad oggetto 11 autoveicoli, di cui l'ente riscossore per 5 di essi, successivamente alla proposizione del ricorso ha provveduto allo sgravio e per essi ha richiesto la cessata materia del contendere.
Per i restanti 6 ruoli non risulta essere stato notificato alcun atto presupposto (avviso di accertamento) e pertanto và rilevato che in ordine all'anno 2021 in forza della norma, l'atto oggi impugnato doveva essere preceduto dalla notifica di un atto prodromico non prodotto in giudizio, e pertanto la cartella impugnata rappresenta il primo atto del debito portato a conoscenza del debitore. La Corte in proposito evidenzia che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Nel caso di specie non vi è prova della regolarità della prescritta sequenza procedurale non essendo stata prodotta in giudizio idonea documentazione che attesti l'effettiva notifica dell'avviso di accertamento prodomico alla cartella impugnata. Assorbiti tutti gli altri motivi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I grado di Agrigento, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese liquidate in euro 500,00 a favore del difensore dichiaratosi antistatario oltre ad oneri ed accessori se dovuti da porsi rispettivamente a carico di ADER per euro 250,00 e a carico di Regione Siciliana per euro 250,00. Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico