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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6061 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL OM Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3150 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 21.10.2025 ai sensi degli artt. 350 bis e 281
sexies c.p.c. e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AL Di VI e PP AM.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Controparte_1 P.IVA_1
Moriconi.
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 P.IVA_2
avv.ti Francesca Clericò ed Emiliano Strinati
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso dall' avv. Gianmarco Gorietti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l' appellante:
(i) accertare e dichiarare la nullità della predetta sentenza emessa dal Tribunale di Roma per la violazione del contradditorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., 2 Cost., 24 Cost. e 111 Cost.;
(ii) in ogni caso, anche in riforma della medesima sentenza:
a) accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 948 c.c., il diritto di proprietà della Dott.ssa sul 99,33% del capitale sociale della Parte_1 Controparte_3 con sede in Orosei, via Aldo Moro n. 1;
[...]
2 b) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza dei diritti che a Controparte_1 mezzo dell'atto notarile 30 marzo 2020, ha dichiarato di vantare sul 99,33% del capitale sociale della
Controparte_3
Per Controparte_3
“Per il rigetto dell'appello avanzato dalla Dott.ssa in quanto inammissibile, infondato Parte_1
in fatto e diritto ed improbato. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
Per il Controparte_2
“Rigettare integralmente come inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 06.06.2024 avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale Ordinario di Roma Sedicesima Sezione Civile n.5967/2024 (rep. n.6820/2024) del
20.03.204, depositata il 05.04.2024, emessa dal Giudice Dott.ssa Cristina Pigozzo a definizione del giudizio n.46215/2020 R.G., con pari integrale rigetto di tutte le domande formulate dall'appellante, anche perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, confermando integralmente per
l'effetto la sentenza impugnata. Il tutto, anche in accoglimento delle seguenti domande proposte in primo grado dal e dallo stesso qui confermate, reiterate e riproposte ai Controparte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc:
- in via preliminare e gradata:
a. per quanto dedotto al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed al punto II), 1) del presente atto, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e delle domande svolte dalla dott.ssa con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e con l'atto Parte_1 di appello, accertando e dichiarando altresì, e comunque, l'incompetenza dell'adito Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Perugia che ha dichiarato il fallimento del sig. Controparte_3 funzionalmente competente a decidere sull'azione avversaria ex art. 24 L.F,;
b. per quanto dedotto al punto 1.3. della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed al punto II), 1) del presente atto, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 comma 4 c.p.c.;
c. per quanto dedotto al punto 2) della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed al punto III), 1) del presente atto, accertare e dichiarare l'inopponibilità e l'inefficacia rispetto al
della scrittura privata del 03.07.2012 (doc.4 di parte attrice) priva di Controparte_2 data certa e comunque non contestuale alla stipula;
- nel merito, in via riconvenzionale e subordinatamente alle domande preliminari: per le ragioni esposte ai punti 2) e 3) della comparsa di costituzione e risposta in primo grado ed al punto III) 1) e
2) del presente atto:
i) accertare e dichiarare il collegamento negoziale tra l'atto di “cessione di quote di sdf e contestuale regolarizzazione in sas mediante conferimento di azienda” del 03.07.2012 a rogito Notaio
3 di Roma, repertorio n. 109.841/raccolta n. 7.667, concluso tra i signori Persona_1 [...]
, CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 CP_2
e (doc.3 di parte attrice), e la “scrittura privata” del 03.07.2012, priva di
[...] CP_7 data certa e comunque non contestuale alla stipula, conclusa tra i signori e Parte_1
contenente il diritto di opzione in favore della sig.ra per Controparte_2 Parte_1
l'acquisto delle quote sociali della “Farmacia Mencaraglia S.a.s. del Dr. AS ZZ & C. “ con sede in Orosei, Via Aldo Moro n. 1 (doc.4 di parte attrice), acquistate nella stessa data dal sig. CP_2 con il predetto atto a rogito Notaio di Roma;
[...] Persona_1
ii) accertare e dichiarare che per effetto del complesso delle predette pattuizioni, la detta scrittura privata del 03.07.2012, priva di data certa e comunque non contestuale alla stipula, contenente il diritto di opzione in favore della sig.ra , ha assunto la funzione di garantire il Parte_1 venditore, che non aveva ricevuto il pagamento del corrispettivo della cessione delle quote, della restituzione di quanto alienato e nel medesimo valore di alienazione;
iii) accertare e dichiarare, pertanto, la nullità del patto di opzione di cui alla scrittura privata del
03.07.2012, priva di data certa e comunque non contestuale alla stipula, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1344 e 2744 c.c. e 1418 c.c., quale negozio avente causa illecita siccome in frode alla legge, costituendo il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa qual è il divieto del patto commissorio previsto all'art. 2744 c.c.; iv) accertare e dichiarare, per effetto di tutto quanto sopra, che alla data della dichiarazione di fallimento (12.03.2020) il sig. era titolare del diritto di proprietà della quota di Controparte_2 partecipazione sociale pari al 99,33% del capitale sociale di “Farmacia Mencaraglia S.a.s. del Dr.
AS ZZ & C.” con sede in Orosei, Via Aldo Moro n. 1, acquistata con l'atto di “cessione di Co quote di sdf e contestuale regolarizzazione in mediante conferimento di azienda” del 03.07.2012
a rogito Notaio di Roma, repertorio n. 109.841/raccolta n. 7.667, della quale quota Persona_1 era ed è rimasto pertanto sempre titolare;
v) rigettare integralmente, come infondate in fatto e diritto e per quanto di ragione del
[...] per quanto dallo stesso dedotto ed eccepito in primo grado e con il presente atto, le Controparte_2 domande svolte e formulate dalla dott.ssa con l'atto introduttivo del giudizio di Parte_1 primo grado e con l'atto di appello. Con ogni conseguente statuizione di integrale revoca del sequestro giudiziario della quota del 99,33% del capitale sociale della autorizzato Controparte_3 dalla Corte d'Appello di Roma pendenti i termini per la costituzione delle parti, nonché del custode giudiziario nominato, revocando la sospensione degli effetti di cui all'art. 2272 c.c. e disponendo la cancellazione del medesimo sequestro presso il competente Registro delle Imprese. Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado, oltre rimborso spese forfettario, Cassa
Avvocati ed Iva di legge.”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, per tutte le causali sopra esposte, e per quanto già oggetto di eccezione nella difesa di primo grado da intendersi qui integralmente richiamata 4 Rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello ex adverso proposto e, così, confermare la Sentenza del Tribunale di Roma n.5967/2024, pronunciata il 20.03.2024, pubblicata il 05.04.2024, resa a definizione del giudizio R.G. n.46215/2020.
Con ogni conseguente statuizione di integrale revoca del sequestro giudiziario della quota del
99,33% del capitale sociale della autorizzato dalla Corte d'Appello di Controparte_3
Roma pendenti i termini per la costituzione delle parti, nonché del custode giudiziario nominato, revocando la sospensione degli effetti di cui all'art. 2272 c.c. e disponendo la cancellazione del medesimo sequestro presso il competente Registro delle Imprese.
Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre interessi, e oltre rimborso forfettario, C.I., IVA come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. adiva il Tribunale di Roma chiedendo: Parte_1
- accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 948 c.c., il suo diritto di proprietà della quota del 99,33% del capitale sociale della Controparte_3
con sede in Orosei, via Aldo Moro n. 1;
[...]
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 949 c.c., l'inesistenza dei diritti che a mezzo dell'atto notarile 30 marzo 2020, aveva dichiarato di vantare sul Controparte_1
99,33% del capitale sociale della Controparte_3
[...]
- condannare a pagare alla dott.ssa il risarcimento dei Controparte_1 Parte_1
danni subiti, pari a € 300.000,00 o al diverso importo che verrà sarebbe stato quantificato in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto.
L'attrice riferiva che la stessa, e Controparte_6 Controparte_4 CP_5
avevano ereditato le quote della , società di fatto, e che i
[...] Controparte_3
predetti, avendo interesse a che l'attrice, al tempo studentessa liceale, continuasse a gestire l'attività una volta legittimata, si accordavano con il dottore farmacista il Controparte_3
quale avrebbe acquisito la maggioranza delle quote della , pagando Controparte_3
il prezzo a rate, mentre avrebbe avuto la facoltà di riacquistare le quote Parte_1
5 non appena acquisiti i titoli idonei, liberando il dott. dall'obbligo di pagare le rate CP_2
di prezzo ancora eventualmente dovute.
Venivano quindi stipulati due contratti:
(i) un contratto notarile del 3.7.2012 di “cessione di quote di sdf e contestuale regolarizzazione
in sas mediante conferimento di azienda” della totalità delle quote della Controparte_3
da parte di e Controparte_6 Parte_1 Controparte_4 CP_5
in favore dei dottori che divenivano titolari
[...] Controparte_3 CP_7
rispettivamente del 99,33% e dello 0,67% del capitale sociale;
(ii) una scrittura privata conclusa in pari data con cui concedeva a Controparte_3
il diritto di opzione ex art. 1331 c.c. per l'acquisto della quota sociale Parte_1
della di sua proprietà, ossia la quota rappresentativa del 99,33% del Controparte_3
capitale sociale, nonché la quota sociale posseduta dal dottor dello 0,67%, CP_7
avendo promesso il fatto del terzo. Controparte_3
Veniva stabilito un prezzo per la cessione, da pagare a rate, e attribuito il diritto ai cessionari a percepire i proventi della farmacia, pagando come corrispettivo un importo trimestrale ai cedenti, mentre il prezzo dell'opzione avrebbe dovuto essere quantificato in base ai risultati della gestione.
L'attrice riferiva di avere esercitato l'opzione con missiva del 15.7.2016, con effetto a decorrere dal 1.4.2017, e di avere invitato i dottori a dare Controparte_3 CP_7
esecuzione all'intervenuto trasferimento delle quote con atto notarile, ma che gli stessi si erano rifiutati.
La dottoressa aveva quindi instaurato un giudizio ordinario, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Viterbo, nei confronti del dott. per richiedere l'accertamento della CP_2
propria titolarità della quota del 99,33% sulla quale aveva anche ottenuto un provvedimento di sequestro giudiziario.
Nelle more aveva acquistato la quota dello 0,67% della farmacia, rivendendola CP_2
poi alla società da lui partecipata. Controparte_1
6 In data 12.3.2020, il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 21/2020, dichiarava il fallimento della nonché dei soci illimitatamente responsabili tra i quali il dott. Parte_3
Il processo instaurato dinanzi al Tribunale di Viterbo veniva quindi interrotto. CP_2
Con un atto notarile datato 30.3.2020 dava atto che, per effetto del fallimento CP_1
di il sequestro della quota doveva intendersi trasferito sulla liquidazione e che CP_2
era ormai divenuta titolare delle quote precedentemente detenute dal dott. CP_1
a seguito di un asserito “accrescimento” della propria partecipazione. CP_2
pertanto, nell'ambito del presente giudizio, agiva in rivendica Parte_1
direttamente nei confronti di , rappresentando di essere divenuta titolare della CP_1
quota del 99,33% per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di acquisto a far data dal
1.4.2017, trasferimento avvenuto per effetto dell'accordo consensuale a prescindere dalla mancata successiva formalizzazione con atto notarile.
Pertanto non poteva trovare applicazione l'art. 2288 c.c. e il relativo accrescimento della quota in capo al socio rimasto, a seguito del fallimento del dott. Controparte_1 CP_2
Citava in giudizio inoltre il (d'ora in poi anche solo Controparte_2
) e la uali soggetti aventi interesse a interloquire sulle CP_2 Controparte_3
domande proposte nei confronti di . CP_1
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5967/2024, rigettava le domande attoree.
Rilevava preliminarmente che non si poneva un problema di improponibilità della domanda nei confronti del , stante la necessità di accertamento nell'ambito della CP_2
procedura fallimentare ai sensi dell'art. 52 L. F., poiché in effetti la stessa parte attrice aveva rappresentato di non avere svolto alcuna domanda direttamente nei confronti del
. CP_2
Il Tribunale riconosceva, in linea di principio, che, ai sensi dell'art. 11 dell'atto costitutivo della il socio accomandatario aveva “altresì diritto di cedere Controparte_3
liberamente la sua quota sociale e, con effetto verso la società, senza il consenso del socio
accomandante, unitamente ai poteri di amministrazione che gli derivano dal precedente art. 6 e
7 dall'art. 2318 II c.c.” e che il patto di opzione corrispondeva a tale disposizione, consentendo all'attrice di ritenere la società obbligata alla modifica statutaria e all'iscrizione del suo nominativo nel registro delle imprese.
Tuttavia la domanda di rivendica o di accertamento della titolarità della quota del
99,33% avrebbe dovuto essere azionata, oltre che nei confronti della società, anche del soggetto vincolato al patto d'opzione ossia il dott. e, a seguito del fallimento di CP_2
quest'ultimo, la controversia avrebbe dovuto essere proseguita nei confronti del CP_2
nelle forme previste dall'art. 52 L.F..
Era quindi errato l'assunto dell'attrice secondo cui, in base all'articolo 2288 c.c., il sarebbe subentrato solo nel diritto alla liquidazione della quota senza CP_2
interferenze rispetto alla sua azione di rivendica, poiché non potevano concorrere il diritto di credito del alla liquidazione della quota e il diritto reale della dottoressa CP_2
sulla quota stessa. Parte_1
Errava pure l'attrice nel ritenere che vi fosse stata un'illegittima appropriazione della quota da parte della socia di minoranza , poiché quest'ultima, a causa CP_1
dell'esclusione di diritto del socio accomandatario, vedeva il formale accrescimento delle quote, ma non per un fenomeno di successione nei diritti del socio escluso.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101,
comma 2, c.p.c., in quanto nessuno dei convenuti aveva sollevato l'eccezione, che aveva poi portato al rigetto della domanda attorea, basata sull'asserita assenza di una domanda nei confronti del Controparte_2
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato affermato che l'azione per il riconoscimento della titolarità della quota, già intrapresa nei confronti di avrebbe dovuto essere proseguita nei confronti del nelle CP_2 CP_2
forme previste. L'assunto era errato perché, anche se l'ipotetica azione proposta in sede fallimentare avesse avuto un esito favorevole per l'attrice, il non avrebbe Controparte_2
8 avuto diritto a procedere ad alcuna modifica di intestazione della quota, giacché
attualmente essa risultava intestata a nei cui soli confronti quindi avrebbe CP_1
potuto essere esperita l'azione di rivendica.
Poiché l'accertamento del diritto vantato in rivendica avrebbe comportato l'assenza del diritto alla liquidazione in capo al , quest'ultimo era stato evocato in giudizio per CP_2
consentirgli di interloquire ed eventualmente avviare le azioni a tutela del proprio asserito diritto di credito.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale, pur avendo operato un generico rinvio agli artt. 52 e 93 della Legge Fallimentare, non aveva indicato quale sarebbe stata l'aziona specifica che la dottoressa avrebbe dovuto esperire nei confronti Parte_1
del , e d'altronde mancavano i presupposti per l'esperimento di una domanda di CP_2
ammissione al passivo, dato che l'attrice non vantava alcun credito nei confronti del e che non sussistevano i presupposti per un'azione di rivendicazione o CP_2
restituzione, dato che la quota sociale non era mai entrata a far parte dell'attivo del
, né quest'ultimo l'aveva mai detenuta. CP_2
Inoltre l'attrice non aveva legittimazione attiva a contestare il diritto del Fallimento alla liquidazione ex art. 2288 c.c..
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato ritenuto che , in applicazione dell'art. 2288 c.c., avesse acquisito legittimamente CP_1
per effetto di accrescimento la quota del socio uscente, quando invece al momento del fallimento di la quota già era di titolarità dell'appellante. CP_2
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, nello stesso atto notarile dava atto di essere titolare dell'intero capitale sociale, per il valore originario CP_1
di € 286.599,54, comprensiva della quota in precedenza di proprietà di CP_2
Con il quinto motivo l'appellante ha lamentato, in via subordinata, che il Tribunale
aveva comunque errato nel ritenere che la sentenza non fosse opponibile al CP_2
ato che quest'ultimo discrezionalmente aveva scelto di intervenire e costituirsi ed
[...]
9 era quindi divenuto parte del procedimento avente a oggetto il riconoscimento della titolarità della quota.
Infine con l' ultimo motivo l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il
Tribunale ha sostenuto che “il sequestro sulle quote va conseguentemente revocato”. Non era vero che il sequestro andava revocato e d'altronde alcunché era stato disposto sul punto nel dispositivo. Ma il passaggio motivazionale della sentenza era errato perché ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. il provvedimento cautelare perdeva efficacia solo nel caso in cui la sentenza avesse dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
A seguito del provvedimento del Tribunale di Roma di correzione dell'errore materiale della sentenza appellata, con la specificazione che il sequestro veniva revocato, l'appellante ha esteso alla predetta correzione l'appello e ha chiesto l'emissione di un uno provvedimento di sequestro che è stato concesso.
4. Preliminarmente deve darsi atto che le note di trattazione scritta dell'udienza del
21.10.2025 di parte appellante non sono ammissibili se non con riferimento alla parte relativa alle conclusioni, essendo già decorso il termine concesso per note conclusionali.
Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
5. Il primo motive d'appello non è fondato, dato che durante il giudizio era già stata sollevata l'eccezione relativa alla necesità di far valere le pretese dell'attrice nei confronti del con accertamento da compiersi nella deputata sede Controparte_2
10 fallimentare ex art. 52 L.F. Il Tribunale, ha poi ritenuto in diritto che non trovasse applicazione l'art. 52 L.F., proprio perché mancava una domanda specifica nei confronti del
. CP_2
Non sussiste quindi la lamentata violazione dell'art. 101, comma 2 c.p.c., dato che
“L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito
dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle
miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì
prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto
di fatto e non già mere difese.” (Cass. n. 822/2024, Rv. 670057 - 01).
Nel caso in esame poi l'appellante non ha nemmeno dedotto, come pure sarebbe stato necessario stante l'effetto devolutivo dell'appello, quali sarebbero state le attività assertive o probatorie che le sarebbero state precluse, al fine di sanare il preteso vulnus del contraddittorio.
6. Il secondo, il terzo motivo e il quinto motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti attinenti alla questione della legittimazione passiva e più
in generale alla corretta instaurazione del contraddittorio, sono fondati.
La domanda proposta da è un'azione di rivendica della quota del Parte_1
99,33%, acquisita ai sensi dell'art. 1376 c.c. in virtù dell'esercizio del diritto di opzione pattuito con CP_2
Si tratta difatti di una richiesta di restituzione di un bene di cui si afferma la titolarità ed
è proposta contro colui che detiene o possiede il bene, proprio perché è finalizzata alla restituzione della cosa.
E' corretta quindi l'individuazione del soggetto passivo in , poiché il CP_1
non può essere attualmente qualificato come possessore o detentore della quota CP_2
la quale, per effetto dell'atto notarile del 30.3.2020 è stata, sia pure apparentemente, acquisita
11 ai sensi dell'art. 2288 c.c., dall'unico altro socio che da socio di minoranza è divenuto socio unico, come è esplicitamente dichiarato nel predetto atto con cui , rilevando di CP_1
essere unica titolare del capitale sociale, e quindi anche della quota già di dà anche CP_2
atto che il sequestro della quota deve così intendersi trasferito sulla liquidazione.
E' evidente quindi che l'intervenuto fallimento, per effetto dell'art. 2288 c.c., ha determinato l'insorgenza della legittimazione passiva in capo a . CP_1
Non è invece corretto l'assunto del Tribunale secondo cui era necessario il preliminare accertamento nei confronti del dell'effettiva titolarità della quota in capo Controparte_2
alla dottoressa per effetto e a far data dell'esercizio del diritto di opzione. Parte_1
L'azione di rivendicazione difatti non comporta un litisconsorzio necessario nei confronti dei precedenti danti causa del legittimato passivo, come affermato dalla Corte di Cassazione
secondo cui “L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (…, deve essere proposta
unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche
dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari” (Cass. n. 24260/2018,
Rv. 651231 - 01).
Ciò non toglie che l'attore in rivendica possa comunque ritenere opportuno estendere facoltativamente il contraddittorio a soggetti comunque coinvolti nella vicenda e che potrebbero vantare diritti incompatibili, anche tra loro.
Questo è appunto il caso in esame, dato che il riconoscimento dell'acquisto della quota, a far data dal 1.4.2017, da parte della dottoressa implicherebbe l'assenza in capo Parte_1
al Fallimento del diritto di liquidazione della quota, vantato nei confronti della
[...]
, pure evocata in giudizio. CP_3
Non rileva quindi che non sia stata proposta un'azione specifica nei confronti delle parti diverse da , essendo prevista nel processo civile la figura del litisconsorzio CP_1
facoltativo (artt. 103 e ss. c.p.c.), ossia una estensione del contraddittorio, richiesta dalle
12 parti o disposta dal giudice, nei confronti di soggetti che hanno un potenziale interesse a interloquire, anche al fine di evitare possibili contrasti di giudicati e per ragioni di economia processuale.
Non sussistono pertanto i lamentati profili di nullità dell'atto di citazione del primo grado di giudizio.
Nemmeno possono ritenersi violati gli artt. 24, 52, 93 e 45 L.F., trattandosi di un'azione ordinaria proposta nei confronti di un soggetto diverso dal , evocato in giudizio CP_2
solo quale litisconsorte facoltativo.
7. Anche il quarto motivo d'appello è fondato, dato che è stata correttamente contrastata l'operatività dell'art. 2288 c.c. sulla base del condivisibile assunto secondo cui l'applicazione di tale norma presupponeva l'effettiva persistenza della titolarità della quota in capo a al momento del fallimento di quest'ultimo. CP_2
Occorre difatti considerare nel merito che l'esercizio del diritto di opzione è stato regolarmente esercitato sulla base di una scrittura privata della quale non sussistono i lamentati profili di illiceità o inefficacia.
La produzione della scrittura privata nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di
Viterbo, instaurato nei confronti di rima del suo fallimento, comporta la possibilità CP_2
di collocare temporalmente l'accordo e quindi l'operatività dell'opzione appunto in epoca precedente al fallimento stesso.
Trattandosi di contratto consensuale a effetti reali, l'esercizio dell'opzione ha comportato l'immediato acquisto della proprietà della quota del 99,33% in capo a e Parte_1
l'impossibilità per il di acquisire tale quota al proprio attivo. CP_2
Non può quindi ritenersi che il abbia un residuo diritto di liquidazione della CP_2
quota.
13 Nemmeno può ritenersi che il contratto di opzione sia nullo per violazione del patto commissorio o perché comunque in frode alla legge.
Sul punto il ha richiamato impropriamente la giurisprudenza sulla Controparte_2
illiceità del patto di riscatto (analogo all' opzione), quando piegato a fini di garanzia.
La giurisprudenza di legittimità richiamata si riferisce in realtà a fattispecie diverse in cui il trasferimento di un bene non assolve alla finalità di scambio, ma viene utilizzato dal debitore per costituire una garanzia in favore del creditore che vanta un diritto alla restituzione di somme date a mutuo.
Il caso frequente è appunto quello della vendita con patto di riscatto o di retrovendita in cui un debitore vende un proprio bene al creditore il quale versa una somma di denaro a titolo di “prezzo” e, contestualmente, si pattuisce che il venditore-debitore potrà “riscattare”
il bene entro un certo termine, restituendo il prezzo ricevuto (maggiorato di interessi). Se il riscatto non avviene, la proprietà si consolida in capo al compratore-creditore. La
giurisprudenza ha costantemente affermato che una tale operazione è nulla se il versamento del denaro non costituisce il corrispettivo di una vendita, ma l'erogazione di un mutuo, e il trasferimento del bene ha la sola funzione di garanzia provvisoria.
La Corte di Cassazione ha ricordato anche di recente che “L'orientamento oramai
consolidato reputa infatti radicalmente nullo il patto commissorio anche nelle alienazioni fiduciarie
in cui si conviene che il bene rimane definitivamente nella disponibilità del creditore a seguito di
inadempimento della obbligazione garantita. Ogni qual volta la vendita con patto di riscatto o di
retrovendita, stipulata fra il debitore ed il creditore, risponda all'intento delle parti di costituire una
garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore solo in caso di inadempienza del debitore,
il contratti è nullo anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprietà (con condizione
risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto commissorio, previsto e vietato
dall'art. 2744 c.c., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa, e, quindi, esprime una
causa illecita, che rende applicabile all'intero contratto la sanzione 5 dell'art. 1344 c.c., che rende
14 applicabile la sanzione dell'art. 1344 c.c. (Cass. n. 4514/2018; n. 8957/29014; n. 16953/2008; n.
9900/2001; n. 1567/1996; n. 2126/1991). Insomma, pure se sia previsto il trasferimento effettivo del
bene, ciò non toglie che la vendita, se stipulata per una causa di garanzia, è ugualmente nulla, perché
con riferimento al divieto del patto commissorio qualunque negozio, anche se astrattamente lecito è
colpito da nullità, perché in frode alla legge, quando le parti abbiano voluto conseguire i risultati
proibiti dall'art. 2744 c.c. (Cass. n. 7890/1994). In questo caso il trasferimento del denaro, da parte
del compratore, non costituisce pagamento del prezzo, ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento
del bene serve solo per costituire una garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia e
non adempia l'obbligo di restituire le somme ricevute (Cass. n. 2725/2007).” (Cass. n. 18680/2019).
Del tutto diversa è la fattispecie in esame in cui manca una causa concreta di mutuo sottostante e dal contratto di cessione delle quote si evince chiaramente la necessità di cedere l'esercizio di farmacia a soggetti abilitati a tale attività.
Il diritto di opzione è quindi coerente con la dichiarata finalità di potere eventualmente riacquisire la farmacia in presenza dei presupposti per potere esercitare l'attività, anche se in concreto consente di riacquisire il bene, pure nell'eventualità dell'inadempimento del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente che comunque non è un mutuatario.
8. Per quanto sopra esposto quindi, in accoglimento dell'appello e in rigetto delle domande riconvenzionali proposte dal , deve essere dichiarato il diritto di CP_2
proprietà dell'appellante sul 99,33% del capitale sociale della
[...]
Controparte_3
Quanto all'ultimo motivo d'appello, relativo al mantenimento del precedente sequestro,
l'esame è assorbito dall'avvenuta emissione di un nuovo provvedimento di sequestro gudiziario.
9. In accoglimento dell'appello deve quindi essere accertato il diritto di
[...]
sul 99,33% del capitale sociale della Parte_1 Controparte_3
con sede in Orosei, via Aldo Moro n. 1 e l'inesistenza del diritto
[...]
15 vantato da Controparte_1
10. Le spese di lite e di custodia seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche con riferimento alle fasi cautelari, come da dispositivo, a carico di tutte le parti appellate in solido, in ragione del valore indeterminato e della media complessità della controversia, del numero di parti e dell'identità di questioni affrontate.
In assenza di specifica domanda non si provvede in relazione alla restituzione delle spese di lite eventualmente corrisposte nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello dichiara che è proprietaria della quota Parte_1
del 99,33% del capitale sociale della Controparte_3
on sede in Orosei, via Aldo Moro n. 1;
[...]
2) Rigetta le domande proposte dalle parti appellate;
3) Condanna le parti appellate in solido al pagamento dei compensi del custode giudiziario per entrambi i provvedimenti di sequestro;
4) Condanna le parti appellate in solido al pagamento in favore di parte appellante delle spese di lite relative alle fasi cautelari e al merito per entrambi i gradi di giudizio che liquida:
- per il procedimento di sequestro giudiziario del primo grado di giudizio in € 12.000
per compensi (di cui € 6.000,00 per il primo grado ed € 6.000,00 per il reclamo) ed € 286,00,
oltre accessori di legge;
- per il merito del primo grado di giudizio in € 18.000,00 per compensi ed € 415,50 per spese, oltre accessori di legge;
- per il procedimento di sequestro giudiziario in appello in € 12.000,00 per compensi (di cui € 6.000,00 per il primo grado ed € 6.000,00 per il reclamo) ed € 415,50 per spese;
- per il merito del giudizio di appello in € 20.000,00 per compensi ed € 804,00 per spese.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 21.10.2025
16 Il Consigliere estensore Il Presidente
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