a) volontari in ferma prefissata iniziale;
b) volontari in ferma prefissata triennale.
2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni.
3. La durata delle ferme di cui al comma 2 puo' essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704 ))