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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 984 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 984/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa/ dall'Avv. D'AIUTOLO CINZIA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
parte appellante contro
(C.F. , in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CALIFANO PIERO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce della comparsa di costituzione;
parte appellata
n persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2
Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_1 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020140005223071000 pagina 1 di 5 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
L' Controparte_3
si costituiva in primo
[...] Controparte_4 grado ed eccepiva:
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la regolarità del procedimento di notificazione della cartella impugnata, con vittoria di spese;
IL pur ritualmente citato, non si costituiva. Controparte_2
Con la sentenza impugnata n. 2134/2019, depositata il 18.10.2019, il Giudice di Pace di Cava De'
Tirreni, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata, condannando al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_3 dell'opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente appello, Parte_1 nel merito, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
pagina 2 di 5 per la mancata indicazione specifica dei motivi di gravame e, nel merito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Il pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_2
All'udienza del 20.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche;
conclusionali, peraltro, depositate unicamente da parte appellata.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Tanto chiarito, va precisato, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia
pagina 3 di 5 della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace,
l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna specifica e circostanziata contestazione.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• accogliel'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro e Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_2
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 984/2020 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa/ dall'Avv. D'AIUTOLO CINZIA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
parte appellante contro
(C.F. , in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CALIFANO PIERO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce della comparsa di costituzione;
parte appellata
n persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2
Parte appellata non costituita
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_1 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020140005223071000 pagina 1 di 5 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
L' Controparte_3
si costituiva in primo
[...] Controparte_4 grado ed eccepiva:
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la regolarità del procedimento di notificazione della cartella impugnata, con vittoria di spese;
IL pur ritualmente citato, non si costituiva. Controparte_2
Con la sentenza impugnata n. 2134/2019, depositata il 18.10.2019, il Giudice di Pace di Cava De'
Tirreni, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata, condannando al rimborso delle spese di lite in favore Controparte_3 dell'opponente, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente appello, Parte_1 nel merito, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_1
pagina 2 di 5 per la mancata indicazione specifica dei motivi di gravame e, nel merito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
Il pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_2
All'udienza del 20.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche;
conclusionali, peraltro, depositate unicamente da parte appellata.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Tanto chiarito, va precisato, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia
pagina 3 di 5 della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace,
l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna specifica e circostanziata contestazione.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• accogliel'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro e Controparte_1 Controparte_3 [...]
CP_2
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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