Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 939/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2017 pendente tra:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bonistalli (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (56022) CodiceFiscale_2
Castelfranco di Sotto, Via Calatafimi n. 72, Attore contro
con sede legale in Bologna, Piazza Costituzione n. 2, P.IVA n. Controparte_1
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 22 P.IVA_1 gennaio 2008 con atto pubblico a rogito Notaio di Bologna, rep. n. 60.011, racc. n. 8.883, Per_1 dall'Avv. Matteo Tassi (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_3 il medesimo in Bologna, via Clavature n. 18
CONVENUTO
e
codice fiscale , P.IVA e numero di iscrizione nel Registro Controparte_2 P.IVA_2
Imprese di Bologna in persona della Sua Procuratrice Speciale P.IVA_1 Parte_2
, cod. fisc. , a tanto abilitata in virtù di procura speciale a
[...] CodiceFiscale_4 rogiti Notaio di Bologna in data 11/09/2019, Rep. n. 19.123, Racc. n. 6.449, Persona_2 rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Matteo Tassi (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Bologna, CodiceFiscale_3 via Clavature n. 18
INTERVENUTO EX ART. 111 CPC
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 4.11.2024
pagina 1 di 7
Con ricorso ex art. 702 bis cpc adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
“ritenuta provata documentalmente la violazione degli art. 1283 c.c. e 1815 c.c. da parte della CP_1 nonché il danno derivante dalla violazione dell'ordine di vendita delle obbligazioni e dalla mancata
[...] esecuzione della richiesta di riscatto della polizza sopra indicati, in difformità alle istruzioni scritte come meglio esposto in narrativa, dichiarare tenuta la convenuta a restituire a favore del Sig.la Sig.ra la Parte_1 somma di € 81.234,12 per le violazioni relative al rapporto di conto corrente n. 035/718, con la condanna al pagamento della corrispondente somma oltre al rimborso delle spese di mediazione, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.11.2016. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre Iva, CPA e spese generali come per legge”. Alla prima udienza il giudice originario assegnatario dichiarava la nullità del ricorso ed assegnava termine per la sua rinnovazione fissando altra udienza e riservandosi l'assegnazione del termine per la notifica al convenuto contumace. Con memoria del 31.01.2018 la ricorrente in epigrafe integrava la domanda e rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ritenuta provata documentalmente la violazione degli art. 1283 c.c. e 1815 c.c. da parte della nonché il danno derivante dalla violazione dell'ordine di vendita delle Controparte_1 obbligazioni e la mancata esecuzione della richiesta di riscatto della polizza sopra indicati, in difformità alle istruzioni scritte come meglio esposto in narrativa: a) dichiarare tenuta la convenuta a restituire a favore del Sig.la Sig.ra la somma di € 81.234,12 per le violazioni relative al rapporto di conto corrente n. Parte_1
035/718; b) dichiarare tenuta la convenuta a restituire a favore della ricorrente la differenza delle somme corrispondenti al minor controvalore rinveniente dalla vendita delle obbligazioni e della polizza per l'importo di € 7.612,46 ovvero quella somma che sarà accertata e determinata;
c) dichiarare tenuta la convenuta a restituire a favore della ricorrente le maggiori somme maturate a titolo di interessi debitori, oneri, spese e costi addebitati per effetto della omessa vendita dei titoli (liquidati il 9/14.3.2011 anzichè il 2.9.2008) e della polizza (liquidata il 9.11.2011 anziché il 2.9.2008),con la condanna al pagamento della somma che sarà accertata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.11.2016. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.” Alla successiva udienza, verificata l'integrazione dell'atto introduttivo, il Giudice assegnava termine per la notifica al convenuto che si costituiva con comparsa del 28.02.2019 e, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, rassegnava le seguenti conclusioni “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare la nullità del ricorso;
in ogni caso, dichiarare inammissibili o, comunque, infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da
nei confronti di n vittoria di spese e compensi Parte_1 Controparte_1 di lite”. Convertito il rito e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI cpc, in data 2.4.2024 interveniva ex art. 111 cpc assumendo tutte le conclusioni e facendo Controparte_2 proprie tutte le istanze, deduzioni ed eccezioni proposte dal dante causa Controparte_1 chiedendo l'estromissione di al presente processo. Controparte_1
pagina 2 di 7 Preso atto dell'esito negativo della proposta ex art. 185 bis cpc, la causa veniva istruita mediante ctu e successivamente trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc del 4.11.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
*** Preliminarmente, occorre prendere atto che la ricorrente con la I memoria ex art. 183 co VI cpc rinunziava ad alcune delle domande proposte in ricorso. Segnatamente, riferiva di aver appreso soltanto con la costituzione in giudizio Parte_1 della dell'esistenza del decreto ingiuntivo n. 1231/2011 emesso nei suoi Controparte_1 confronti, conseguentemente rinunziando alla domanda sub a) (“dichiarare tenuta la convenuta a restituire a favore del Sig.la Sig.ra la somma di € 81.234,12 per le violazioni relative al Parte_1 rapporto di conto corrente n. 035/718”) formulata nei confronti della convenuta CP_1
Ne discende che l'oggetto del presente giudizio è da ritenersi limitato alla disamina delle domande proposte sub b) e c) della memoria integrativa del 31.01.2018 con cui rispettivamente la ricorrente chiedeva di “b) dichiarare tenuta la convenuta a restituire a favore della ricorrente la differenza delle somme corrispondenti al minor controvalore rinveniente dalla vendita delle obbligazioni e della polizza per l'importo di € 7.612,46 ovvero quella somma che sarà accertata e determinata c) dichiarare tenuta la convenuta a restituire a favore della ricorrente le maggiori somme maturate a titolo di interessi debitori, oneri, spese e costi addebitati per effetto della omessa vendita dei titoli (liquidati il 9/14.3.2011 anzichè il 2.9.2008) e della polizza (liquidata il 9.11.2011 anziché il 2.9.2008),con la condanna al pagamento della somma che sarà accertata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.11.2016.” A fondamento delle dispiegate domande la ricorrente allegava:
-che l'affidamento per apertura di credito in conto corrente con validità a revoca per l'importo di € 300.000,00 sul rapporto di c/c n. 718 era garantito da € 232.000,00 di obbligazioni Pt_3 CP_1 nonchè da polizza Uninvest Innova V. N. € 100.000,00;
[...]
- di aver richiesto-poiché il predetto corrente cointestato presentava un saldo debitore di € 308.419,15, - in data 2.9.2008 alla banca di effettuare operazioni di vendita del V. N. € 70.000,00 di obbligazioni 15.11.2012 cod. titolo 4062961 depositate a garanzia sul dossier n. CP_1
035/006/51477, di vendita del V. N. € 50.000,00 di obbligazioni 15.11.2026 cod. CP_1 titolo 4063076 depositate a garanzia sul dossier n. 035/006/51477, di vendita del V. N. € 112.000,00 di obbligazioni 15.11.2021 cod. titolo 4063126 depositate a garanzia sul CP_1 dossier n. 035/006/51477 nonchè di riscatto della polizza Univest Innova V. N. € 100.000,00 intestata alla Sig.ra custodita a garanzia sul dossier n. 35/3/34800; Controparte_3
- che l'istituto di credito, disattendendo le istruzioni ricevute, provvedeva ad effettuare le operazioni di vendita dei predetti titoli solamente due anni e mezzo dopo in data 9/14.3.2011 ad un controvalore inferiore rispetto a quello ricavabile all'epoca della richiesta (rectius 2.9.2008);
- che altrettanto faceva l'istituto relativamente alle operazioni di riscatto della polizza Univest Innova V. N. € 100.000,00 che, contrariamente alle indicazioni ricevute, venivano eseguite dall'istituto di credito solamente in data 1/9.11.2011;
-che la condotta della banca, oltre al danno consistente nella diversa ed inferiore monetizzazione derivante dalla tardiva ed infedele esecuzione delle suesposte operazioni, ha altresì certamente pagina 3 di 7 causato il diretto ed immediato danno patrimoniale conseguente al mancato risanamento dell'esposizione debitoria al momento della richiesta.
Tanto chiarito, in via preliminare va esaminata l'eccezione formulata dalla parte convenuta, concernente l'improponibilità della domanda ex adverso spiegata, per essere stata la res controversa già oggetto di altra decisione passata in cosa giudicata. Specificamente, la convenuta fin dalla sua costituzione in giudizio ha eccepito l'esistenza di CP_1 un giudicato sul credito vantato dalla Banca siccome risultante dal rapporto di conto corrente n. 035/718 e derivante dal decreto ingiuntivo n. 1231/11 D.I. dell'intestato Tribunale del 10- 12/12/2011, notificato alla e al in data Parte_1 Parte_4
17/01/2012 e 06/02/2012 e non opposto nei termini
L'eccezione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Com'è noto, la nozione di ‹‹giudicato›› -la quale si fonda sulla coesistenza di tre elementi: identità di soggetti, petitum e causa petendi- può essere intesa in molteplici accezioni: si discorre, infatti, di giudicato formale (per indicare il fenomeno della non proponibilità di mezzi di impugnazione avverso il decisum -cfr. art. 324 cod. proc. civ.) e giudicato sostanziale (quale peculiare caratteristica del provvedimento giudiziale, inteso come strumento di regolamentazione dei rapporti tra le parti, loro eredi ed aventi causa -cfr. art. 2909 cod. civ.); di giudicato interno (se riferito alla mancata riproposizione di talune questioni all'attenzione del giudice dell'impugnazione nell'ambito del medesimo processo -cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) e di giudicato esterno (se riferito alla non riproponibilità innanzi ad un nuovo Giudice delle medesime questioni già decise in altro processo conclusosi con sentenza non più soggetta ad impugnazione -c.d. divieto di bis in idem); di giudicato espresso (tantum iudicatum quantum disputatum) in contrapposizione al giudicato implicito (formatosi su questioni non espressamente portate dalle parti all'attenzione del Giudice -giudicato implicito in senso stretto e principio per cui il giudicato compre il dedotto ed anche il deducibile). Suscettibile di giudicato nei termini anzidetti è anche la decisione resa dall'autorità giudiziaria mediante emissione di decreto ingiuntivo non oggetto di opposizione ovvero opposto senza il rispetto dei termini all'uopo previsti. Infatti, in adesione alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il decreto ingiuntivo, sebbene emesso in base ad una cognizione sommaria della domanda, consente pur tuttavia all'ingiunto di proporre un'opposizione funzionale ad introdurre un giudizio a cognizione piena sul rapporto sostanziale controverso, dell'esistenza e fondatezza del quale il creditore deve dare dimostrazione nonostante la veste formale di convenuto che assume nell'opposizione. Ne consegue che, omessa tale opposizione nel termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., il giudice nel "dichiarare esecutivo il decreto", ne determina ipso facto il passaggio in re giudicata (giudicato la cui efficacia non puo' non estendersi al coacervo di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda fatta valere (cfr. Cass. n. 18791 del 28.08.2009). Il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata sia sul punto della regolarità formale del titolo sia, soprattutto, sotto lo speculare aspetto dell'esistenza del credito, e ciò tanto in ordine all'oggetto che ai soggetti del rapporto, così che l'efficacia del decreto si estende a tutte le questioni relative,
pagina 4 di 7 impedendo che in altro e successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, questo possa essere legittimamente posto (nuovamente) in discussione. L'estensione del giudicato monitorio è determinata, dunque, da tutto ciò che ha formato oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice dell'ingiunzione, purché si tratti di accertamento necessariamente ed inscindibilmente connesso alla statuizione finale;
e l'efficacia del giudicato si produce non soltanto in relazione a ciò che costituisce l'oggetto della pronuncia di ingiunzione, ma anche con riferimento agli accertamenti che ne costituiscano i necessari antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronuncia stessa (cfr. tra altre, Cass. 13.2.2002 n. 2083).
Esaminando attentamente, allora, la difesa preliminare di parte convenuta, si evince che nel caso di specie è stata eccepita l'esistenza, tra le parti, di un giudicato esterno, giudicato che, a parere di questo Giudicante, sussiste quale esterno ed implicito.
Infatti, dalla lettura del ricorso monitorio (doc. 1 parte convenuta) esitato nel decreto ingiuntivo n. 1231/11, pacificamente non opposto nei termini, si evince come la convenuta opposta agiva per ottenere il pagamento del saldo relativo al conto corrente cc n. 035/718.
Orbene, le difese della ricorrente e l'istruttoria espletata a mezzo di CTU, hanno confermato l'eccezione della convenuta secondo cui il saldo azionato in sede monitoria in realtà comprendeva l'accredito anche delle somme rinvenienti dalle operazioni per cui è causa e dunque dalla vendita dei titoli con la conseguenza che essendo detti rapporti e i relativi importi riconfluiti nel medesimo contratto di conto corrente oggetto di decreto ingiuntivo anche su dette voci si è formato il giudicato. Infatti, non solo è documentalmente dimostrato dalla convenuta (cfr. doc. 1) che all'atto di richiesta del decreto ingiuntivo venivano allegati gli estratti conto corrente fino al 23.11.2011 e, dunque, aggiornati a data successiva alla vendita dei titoli per cui è causa e al loro accredito sul conto corrente n. 718 ma sono le stesse produzioni documentali e difese della ricorrente dispiegate nella presente sede a confermarlo.
infatti, ha offerto in comunicazione con l'atto introduttivo proprio gli estratti Parte_1 conti relativi al conto corrente 718 al 31.03.2011 e l'estratto di passaggio a sofferenza in atti (doc. 2 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , dai quali si evince che gli accrediti e, Parte_1 dunque, gli importi oggetto delle domande azionate nel presente giudizio erano anteriori al passaggio a sofferenza del cc il cui saldo ha formato oggetto di richiesta di condanna in sede monitoria. La circostanza per cui il saldo negativo azionato in sede monitoria, fondato sugli estratti conto del cc 718 prodotti in quella sede dalla convenuta e riversati nella presente dalla ricorrente, tenesse conto degli importi richiesti sulla base dei rapporti già chiusi e azionati con la presente domanda, ha trovato ulteriore conferma nella lettura tecnica offerta dal CTU nominato nel presente giudizio. Infatti, sulla scorta delle produzioni documentali delle parti, il nominato CTU dopo aver accertato che “tra e la venivano ad instaurarsi diversi rapporti negoziali: - rapporto di Parte_1 CP_1 conto corrente di corrispondenza ordinario n. 035/718 – conto corrente di corrispondenza ordinario, contratto sottoscritto il 30/05/2006 e destinato ad accogliere incassi e pagamenti, nonché – ai fini che qui interessano – l'accredito delle cedole maturate sui titoli obbligazionari depositati sul dossier n. 035/006/51477. Il rapporto era pagina 5 di 7 regolato dalle condizioni riepilogate nel documento allegato alla presente relazione (Vds. allegato lettera e), Il rapporto de quo è stato passato a sofferenza il 23.11.2011 (…)dossier titoli n. 035/006/51477, su cui erano depositati i seguenti strumenti obbligazionari a garanzia dell'affidamento concesso sul rapporto succitato: - obbligazioni 15.11.2012 cod. titolo [...] del Valore Nominale complessivo di € CP_1
70.000,00 - obbligazioni 15.11.2026 cod. titolo [...] del Valore Nominale CP_1 complessivo di € 50.000,00 - obbligazioni 15.11.2021 cod. titolo [...] del Valore CP_1
Nominale complessivo di € 112.000,00 - dossier n. 35/3/34800, su cui era depositata a garanzia dell'affidamento concesso sul rapporto succitato la polizza UNIVEST Innova del Valore Nominale di € 100.000,00 intestata alla Sig.ra Come detto, il rapporto di conto corrente era affidato – mediante Parte_1 scoperto di conto corrente – per complessivi euro 300.000,00. A garanzia della predetta apertura di credito venivano depositati gli strumenti succitati, del valore nominale complessivo di euro 342.000,00” ha chiarito che “il rapporto de quo risulta essere stato passato a sofferenza in data 23.11.2011; prima del passaggio a sofferenza, sul predetto rapporto venivano accreditati gli importi relativi alla dismissione degli strumenti posti a garanzia dell'affidamento, ed in particolare: - vendita/rimborso dei titoli obbligazionari del 14.3.2011 - liquidazione della polizza UNIVEST Innova del 9.11.2011”. Dunque, nella ctu espletata ha trovato conferma ulteriore l'eccezione per cui il decreto ingiuntivo non opposto - in quanto basato sull'estratto negativo del conto corrente 718 su cui già erano stati accreditati gli importi richiesti dalla ricorrente nella presente sede- già teneva conto delle somme per il cui recupero ha agito con rito semplificato Parte_1
Dunque se- come riportato in premessa- l'estensione del giudicato monitorio è determinata, da tutto ciò che ha formato oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice dell'ingiunzione, purché si tratti di accertamento necessariamente ed inscindibilmente connesso alla statuizione finale e l'efficacia del giudicato si produce non soltanto in relazione a ciò che costituisce l'oggetto della pronuncia di ingiunzione, ma anche con riferimento agli accertamenti che ne costituiscano i necessari antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronuncia stessa, allora non si può negare che nel caso in esame la statuizione finale (ingiunzione di pagamento) ha tenuto conto anche degli accrediti degli importi relativi alla dismissione degli strumenti posti a garanzia dell'affidamento, ed in particolare: - vendita/rimborso dei titoli obbligazionari del 14.3.2011 - liquidazione della polizza UNIVEST Innova del 9.11.2011 con la conseguenza che i medesimi non possono più essere messi in discussione, non potendo il Tribunale nuovamente pronunziarsi salvo scientemente violare il principio del ne bis in idem, essendo detti importi coperti dal giudicato esterno ed implicito che si è formato a seguito del decreto ingiuntivo D.I. n. 1231/2011 non opposto. Né potrebbe considerarsi in senso contrario che parte attrice abbia agito per un fatto 'sopravvenuto', non potendo considerarsi tale una circostanza in relazione a quando la parte decida di rilevarla, ma in relazione a quando la stessa fosse già rilevabile;
e, in tal senso la domanda restituzione degli importi si traduce in una richiesta di compensazione delle somme ingiunte, evidentemente già proponile con l'opposizione a decreto ingiuntivo. Né a mutare dette conclusioni è la qualificazione della domanda- fatta invero solo nel corso del giudizio dalla ricorrente- non in termini di compensazione ma in termini risarcitori, presupponendo comunque anch'essa la dedotta non corretta esecuzione delle operazioni impartite,
pagina 6 di 7 sempre già deducibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo che pure contemplava quegli importi, dunque di per sé coperta dal giudicato. Dunque, se chiaramente la domanda monitoria relativa al pagamento del saldo negativo del cc 035/718- che inglobava anche gli importi dovuti in ragione dei rapporti fatti valere nella presente sede - è coperta dal giudicato di cui al decreto ingiuntivo non opposto, lo stesso deve dirsi anche per la richieste di condanna pari alla differenza delle somme corrispondenti al minor controvalore rinveniente dalla vendita delle obbligazioni e della polizza e le maggiori somme dovute per gli interessi ad essi connessi atteso che il saldo debitore azionato col decreto ingiuntivo era proprio la risultante dei crediti e controcrediti derivanti dai due rapporti. Le domande, dunque, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, vanno dichiarate improcedibili. Stante la successione ai sensi dell'art. 111 cpc di senza estromissione della Controparte_2 parte originaria, la sentenza viene pronunciata con efficacia nei confronti di entrambe (Cass. 18483/2006). Si ricordi, infatti, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cfr. Cass. n. 22424 del 2009; 8052 del 2003); evenienze nella specie non avveratesi. Le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu già liquidate con decreto del 26.07.2022, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA le domanda improponibili;
1. CONDANNA la ricorrente al pagamento, in favore di e Controparte_1
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5077,00, oltre Controparte_2
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
1. PONE definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 26.07.2022 in favore del dott. Persona_3
PISA, 27/03/2025
Il Giudice
dott. Iolanda Golia
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