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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'odierna udienza del 20.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6153 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(p.iva. Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Antonio Muro
- opponente -
e
(c.f. ) CP_1 C.F._1
contumace
1 - opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha richiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo di euro CP_1
20.037,60, dovuto a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione eseguiti in esecuzione di contratto stipulato con in data 29.7.22 (prodotto da parte opponente). Parte_1
In particolare, Unicoenergià RL si era obbligata a sua volta nei confronti di alla Parte_2
realizzazione di lavori di rigualificazione energetica e adeguamento sismico agevolati ai sensi del
DL 34/20 da eseguirsi su immobile sito in Lecce, via Alassio n. 8 e, in qualità di general contractor,
aveva subappaltato alla ditta tali lavori, con il contratto stipulato tra le parti in data CP_1
29.7.22.
Parte opponente ha formulato tempestiva opposizione e, in via pregiudiziale, ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, posto che l'art. 19 del contratto stipulato inter partes in data 29.7.2022 e su cui si fonda la pretesa creditoria dell'opposto prevedeva espressamente che
“per qualsiasi controversia, in diretta o indiretta connessione con il presente contratto, sarò
competente, in via esclusiva, il Tribunale di Napoli”.
Parte opposta, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di opposizione, non si è costituita in causa ed è stata perciò dichiarata contumace.
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
Come sopra evidenziato le parti avevano pattuito in modo espresso quello di Napoli quale foro
“esclusivo” in relazione ad ogni vertenza inerente al suddetto contratto.
E poiché la domanda proposta dall'opposto nel presente giudizio trova appunto titolo e giustificazione proprio nel suddetto contratto è evidente che la cognizione a conoscere della medesima spetta al Tribunale di Napoli in via esclusiva ed in deroga pattizia agli ordinari criteri di attribuzione della competenza territoriale.
Per l'effetto:
2 a) decidendo sulla presente opposizione (in relazione alla quale sussiste la competenza funzionale a decidere dell'intestato Tribunale di Verona, quale giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo), va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente;
b) stante il fatto che mediante la proposizione del ricorso monitorio parte opposta ha comunque formulato domanda di pagamento della somma ingiunta e che su detta domanda dovrà perciò
provvedersi (cfr Cass. 1121/22, Cass. 1372/16), va fissato alle parti il termine di cui all'art. 50 cpc per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli.
Le spese del presente giudizio di opposizione vanno poste a carico di parte opposta (Cass.
15988/23) e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (con applicazione dei valori minimi,
tenuto conto della definizione solo in rito), con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale a favore del Tribunale di
Napoli e, per l'effetto ed in accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1952/24 emesso dal Tribunale di Verona in data 29.8.24 ed assegna alle parti termine di mesi 3
dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli;
- condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente della somma di euro 967,50,
di cui euro 118.50 per spese ed euro 849,00 per compenso professionale, oltre spese generali
15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di integrale rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione. Dispone il pagamento del suddetto importo direttamente a favore dell'avv. Muto
Antonio, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc
- manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione.
3 Così deciso in Verona, il 20.2.25
Il giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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