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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2911/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 28.11.2024 nella causa tra Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
Il Tribunale
Lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: remunerazione della scuola di specializzazione in medicina a.a. 2016/2017 giusto concorso indetto con D.M. 720 del 29.09.2017.
Conclusioni per parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: 1) In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle Amministrazioni resistenti e, per l'effetto, condannarle in via solidale a corrispondere, in favore del Dott. , il trattamento economico previsto ex art. 39 del Pt_1
D.Lvo n. 368/1999 e dal D.M. 720 del 29 settembre 2017, che si quantifica in € 128.000,00
(centoventottomila/00), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza fino al soddisfo. 2) In via subordinata, condannare le Amministrazioni resistenti in solido al risarcimento dei danni subiti dal Dott. , Pt_1 in ragione di almeno € 128.000,00 (centoventottomila/00), ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza fino al soddisfo.
pagina1 di 4 3) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento delle Amministrazioni resistenti ai sensi dell'art. 2041 c.c. per la mancata corresponsione della remunerazione normativamente prevista.
Conclusioni per parte convenuta : “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale CP_2 preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo ovvero l'inammissibilità della domanda stante il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 8281-2023; in via subordinata, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , rigettare le Controparte_1 avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto nonché per il ritardo della relativa corresponsione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale CP_2 preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo ovvero l'inammissibilità della domanda stante il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 8281-2023; in via subordinata, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , rigettare le Controparte_1 avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex art 281 decies e segg. c.p.c. l'avvocato Cristiano Pellegrini
Quarantotti, propone domanda di condanna per il suo assistito , nei Parte_1 termini di cui alle conclusioni, nel nuovo/vecchio, fortunato filone di cause rappresentato dalla pretesa degli specializzandi al pagamento della frequentazione alla scuola di specializzazione in medicina.
Il dr. impugnava dinanzi al TAR Lazio, di Roma l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di mancata ammissione alla scuola di specializzazione in medicina. Il giudice amministrativo, dopo una reiezione dell'istanza cautelare, accoglieva l'appello cautelare, anche in considerazione dell'arguta dichiarazione da parte di costui di rinuncia alla remunerazione espressa in sede di domanda di ammissione;
in via cautelare veniva legittimato ad immatricolarsi alla scuola di specializzazione di medicina in ginecologia e ostetricia presso l' Controparte_1
La buona sorte in cui era incorso, veniva messa a frutto dal ricorrente, che sosteneva il corso ed i relativi esami, sino ad essersi iscritto all'ultimo anno. L'iscrizione, in consecuzione al provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, avveniva senza l'erogazione del trattamento economico previsto, (il fondo di sostegno alle scuole di specializzazione ha una capacità limitata ) in ragione della rinuncia alla remunerazione da parte del candidato, ed in ragione della pendenza della questione relativa alla conferma, in sede di merito, del diritto alla relativa iscrizione.
Con successiva sentenza n. 8281/2023 – passata in giudicato – il Tar Roma confermava il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla scuola di specializzazione all'esito della ammissione con riserva.
pagina2 di 4 Nella tesi di parte ricorrente, il aveva allora maturato il diritto alla Pt_1 corresponsione del trattamento normativamente previsto. A nulla servivano le istanze di corresponsione delle somme previste dal D.lgs 368/1999 tanto che la domanda veniva adesso proposta in via ordinaria.
Richiamava, la difesa di parte ricorrente, una pronuncia emessa dal Consiglio di
Stato, in altra occasione/fattispecie parallela (ord. 4002/2021) che riteneva che il diritto, nonostante tutto, spettasse ai soggetti ammessi con riserva, non in ragione della acquisita permanenza al corso, consolidatasi, con l'ammissione agli anni successivi, quanto dagli articoli 37 e 41 del D.lgs 17/08/1999 n. 368.
Si sono costituiti in giudizio l' ed il Controparte_1
con l'avvocatura generale dello stato Controparte_3 che hanno formulato le conclusioni, insistendo nel difetto di giurisdizione e nel rigetto nel merito in subordine.
Essendo questi i termini del ricorso, occorre precisare che la speculativa rinuncia abdicativa operata in sede cautelare della ricorrente, una volta conseguita la stabilizzazione della sua posizione giuridica, non consente di ritenere la stessa irretrattabile, essendo stata funzionalizzata al conseguimento del bene della vita che – in sede cautelare – più le premeva.
Se è stata questa la ragione ( o una delle) che ha indotto la giustizia amministrativa ad ammettere il candidato con riserva, non è stata una scelta particolarmente avvertita.
Ritenere diversamente, e considerare tale rinuncia definitiva, oltre a non configurarsi congruente con la rappresentazione teleologica operata in quella sede,
(destinata inevitabilmente ad esser superata dal consolidamento della propria posizione) finirebbe per andare a collidere con un principio di ordine costituzionale e sovranazionale di valore soverchio rispetto alla rappresentazione volontaristica operata dalla stessa ricorrente. Ed in effetti, trascendendo dall'evidenza che il decreto legislativo n. 368/1999, poneva termine alla lunga querelle, sviluppatasi in ordine all'attuazione delle direttive di ordine comunitario nn. 362 e 363/75 CEE circa l'obbligatoria remunerazione della scuola di specializzazione in medicina, ( e delle finalità che il normatore di carattere sovranazionale si era prefissato con la previsione), dare contenuto definitivo e permanente a questa volontà abdicativa da parte del ricorrente, finirebbe, dal punto di vista effettuale, per incidere contro il noto e stabilizzato principio di disfavore verso la gratuità del lavoro: questo è un concetto giuridico che già trova le sue radici nella Costituzione italiana. In generale, è noto, il lavoro deve essere retribuito in modo proporzionato e sufficiente a garantire una vita dignitosa al lavoratore (36 Cost). La remunerazione delle scuole di specializzazione in medicina, particolarmente lunghe, è stata pensata ed ideata, oltre che al fine di garantire le ragioni di uniformità di addestramento di professioni complesse, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario, anche al fine di garantire agli ammessi alle scuole un idoneo sostegno economico, nel (lungo) periodo ineludibile di formazione, non altrimenti assicurabile in condizioni di eguaglianza e di
(diversa) libertà dal bisogno.
È vero che esistono eccezioni a questo principio, come nel caso del lavoro volontario. È noto che la legge italiana prevede specifiche normative per il volontariato, che è regolamentato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). In questo contesto, il pagina3 di 4 lavoro volontario è considerato legittimo e non retribuito, purché svolto in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e per finalità di solidarietà sociale. Ma appare altrettanto evidente non essersi, in questa controversia, nel campo di eccezione riconosciuto dal legislatore.
Come evidenziato dalla Corte Suprema di Cassazione, ( fra le tante Cass. 28.03.2017
n. 7925) ogni attività configurabile come lavoro subordinato si presume onerosa, a meno che non sia dimostrato che la prestazione sia caratterizzata da gratuità, (onere dimostrativo posto a carico dell'eccipiente) che deve essere giustificata da particolari circostanze, (circostanze di diverso ordine e grado per la cui disamina si rimanda alle rassegne giurisprudenziali) che non appaiono sussistenti nella fattispecie.
La contrattualistica dei contratti di formazione e lavoro di cui alla legislazione sia speciale, non toglie efficacia al principio.
E quindi non può dubitarsi del diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione per il periodo trascorso nel corso di specializzazione ai sensi degli articoli 37-41 del D.lgs.
17.08.1999 n. 368, come riconosciuto dal giudice amministrativo.
Trattasi di diritto che trae fonte proprio nell'ambito della previsione dell'articolo
1173 c.c. e che non viene ad essere pregiudicato dalla mancata sottoscrizione del contratto previsto dall'art 37, in ragione della peculiarità della vicenda.
Quanto evidenziato determina l'accoglimento della domanda e la condanna del al pagamento della remunerazione che dev'esser Controparte_3 accertata all'esito di consulenza tecnica per la quale si rimette la causa sul ruolo.
Le spese processuali al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, NON definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG 18864/2023 tra contro il Parte_1 Controparte_3
e l' II:
[...] Controparte_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
2) Accoglie la domanda proposta da al pagamento del Parte_1 trattamento economico previsto ex art. 39 del D.Lvo n. 368/1999 e dal D.M. 720 del 29 settembre 2017,
3) Rimette la causa sul ruolo per la determinazione ed il calcolo della misura del trattamento.
Così deciso in Roma lì 31.12.2024 .
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina4 di 4
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza del 28.11.2024 nella causa tra Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2
Il Tribunale
Lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione nei successivi trenta giorni.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: remunerazione della scuola di specializzazione in medicina a.a. 2016/2017 giusto concorso indetto con D.M. 720 del 29.09.2017.
Conclusioni per parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: 1) In via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale delle Amministrazioni resistenti e, per l'effetto, condannarle in via solidale a corrispondere, in favore del Dott. , il trattamento economico previsto ex art. 39 del Pt_1
D.Lvo n. 368/1999 e dal D.M. 720 del 29 settembre 2017, che si quantifica in € 128.000,00
(centoventottomila/00), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza fino al soddisfo. 2) In via subordinata, condannare le Amministrazioni resistenti in solido al risarcimento dei danni subiti dal Dott. , Pt_1 in ragione di almeno € 128.000,00 (centoventottomila/00), ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza fino al soddisfo.
pagina1 di 4 3) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento delle Amministrazioni resistenti ai sensi dell'art. 2041 c.c. per la mancata corresponsione della remunerazione normativamente prevista.
Conclusioni per parte convenuta : “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale CP_2 preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo ovvero l'inammissibilità della domanda stante il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 8281-2023; in via subordinata, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , rigettare le Controparte_1 avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto nonché per il ritardo della relativa corresponsione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Conclusioni per parte convenuta “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale CP_2 preliminarmente dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo ovvero l'inammissibilità della domanda stante il passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 8281-2023; in via subordinata, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , rigettare le Controparte_1 avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ex art 281 decies e segg. c.p.c. l'avvocato Cristiano Pellegrini
Quarantotti, propone domanda di condanna per il suo assistito , nei Parte_1 termini di cui alle conclusioni, nel nuovo/vecchio, fortunato filone di cause rappresentato dalla pretesa degli specializzandi al pagamento della frequentazione alla scuola di specializzazione in medicina.
Il dr. impugnava dinanzi al TAR Lazio, di Roma l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di mancata ammissione alla scuola di specializzazione in medicina. Il giudice amministrativo, dopo una reiezione dell'istanza cautelare, accoglieva l'appello cautelare, anche in considerazione dell'arguta dichiarazione da parte di costui di rinuncia alla remunerazione espressa in sede di domanda di ammissione;
in via cautelare veniva legittimato ad immatricolarsi alla scuola di specializzazione di medicina in ginecologia e ostetricia presso l' Controparte_1
La buona sorte in cui era incorso, veniva messa a frutto dal ricorrente, che sosteneva il corso ed i relativi esami, sino ad essersi iscritto all'ultimo anno. L'iscrizione, in consecuzione al provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, avveniva senza l'erogazione del trattamento economico previsto, (il fondo di sostegno alle scuole di specializzazione ha una capacità limitata ) in ragione della rinuncia alla remunerazione da parte del candidato, ed in ragione della pendenza della questione relativa alla conferma, in sede di merito, del diritto alla relativa iscrizione.
Con successiva sentenza n. 8281/2023 – passata in giudicato – il Tar Roma confermava il provvedimento di iscrizione del ricorrente alla scuola di specializzazione all'esito della ammissione con riserva.
pagina2 di 4 Nella tesi di parte ricorrente, il aveva allora maturato il diritto alla Pt_1 corresponsione del trattamento normativamente previsto. A nulla servivano le istanze di corresponsione delle somme previste dal D.lgs 368/1999 tanto che la domanda veniva adesso proposta in via ordinaria.
Richiamava, la difesa di parte ricorrente, una pronuncia emessa dal Consiglio di
Stato, in altra occasione/fattispecie parallela (ord. 4002/2021) che riteneva che il diritto, nonostante tutto, spettasse ai soggetti ammessi con riserva, non in ragione della acquisita permanenza al corso, consolidatasi, con l'ammissione agli anni successivi, quanto dagli articoli 37 e 41 del D.lgs 17/08/1999 n. 368.
Si sono costituiti in giudizio l' ed il Controparte_1
con l'avvocatura generale dello stato Controparte_3 che hanno formulato le conclusioni, insistendo nel difetto di giurisdizione e nel rigetto nel merito in subordine.
Essendo questi i termini del ricorso, occorre precisare che la speculativa rinuncia abdicativa operata in sede cautelare della ricorrente, una volta conseguita la stabilizzazione della sua posizione giuridica, non consente di ritenere la stessa irretrattabile, essendo stata funzionalizzata al conseguimento del bene della vita che – in sede cautelare – più le premeva.
Se è stata questa la ragione ( o una delle) che ha indotto la giustizia amministrativa ad ammettere il candidato con riserva, non è stata una scelta particolarmente avvertita.
Ritenere diversamente, e considerare tale rinuncia definitiva, oltre a non configurarsi congruente con la rappresentazione teleologica operata in quella sede,
(destinata inevitabilmente ad esser superata dal consolidamento della propria posizione) finirebbe per andare a collidere con un principio di ordine costituzionale e sovranazionale di valore soverchio rispetto alla rappresentazione volontaristica operata dalla stessa ricorrente. Ed in effetti, trascendendo dall'evidenza che il decreto legislativo n. 368/1999, poneva termine alla lunga querelle, sviluppatasi in ordine all'attuazione delle direttive di ordine comunitario nn. 362 e 363/75 CEE circa l'obbligatoria remunerazione della scuola di specializzazione in medicina, ( e delle finalità che il normatore di carattere sovranazionale si era prefissato con la previsione), dare contenuto definitivo e permanente a questa volontà abdicativa da parte del ricorrente, finirebbe, dal punto di vista effettuale, per incidere contro il noto e stabilizzato principio di disfavore verso la gratuità del lavoro: questo è un concetto giuridico che già trova le sue radici nella Costituzione italiana. In generale, è noto, il lavoro deve essere retribuito in modo proporzionato e sufficiente a garantire una vita dignitosa al lavoratore (36 Cost). La remunerazione delle scuole di specializzazione in medicina, particolarmente lunghe, è stata pensata ed ideata, oltre che al fine di garantire le ragioni di uniformità di addestramento di professioni complesse, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario, anche al fine di garantire agli ammessi alle scuole un idoneo sostegno economico, nel (lungo) periodo ineludibile di formazione, non altrimenti assicurabile in condizioni di eguaglianza e di
(diversa) libertà dal bisogno.
È vero che esistono eccezioni a questo principio, come nel caso del lavoro volontario. È noto che la legge italiana prevede specifiche normative per il volontariato, che è regolamentato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). In questo contesto, il pagina3 di 4 lavoro volontario è considerato legittimo e non retribuito, purché svolto in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, e per finalità di solidarietà sociale. Ma appare altrettanto evidente non essersi, in questa controversia, nel campo di eccezione riconosciuto dal legislatore.
Come evidenziato dalla Corte Suprema di Cassazione, ( fra le tante Cass. 28.03.2017
n. 7925) ogni attività configurabile come lavoro subordinato si presume onerosa, a meno che non sia dimostrato che la prestazione sia caratterizzata da gratuità, (onere dimostrativo posto a carico dell'eccipiente) che deve essere giustificata da particolari circostanze, (circostanze di diverso ordine e grado per la cui disamina si rimanda alle rassegne giurisprudenziali) che non appaiono sussistenti nella fattispecie.
La contrattualistica dei contratti di formazione e lavoro di cui alla legislazione sia speciale, non toglie efficacia al principio.
E quindi non può dubitarsi del diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione per il periodo trascorso nel corso di specializzazione ai sensi degli articoli 37-41 del D.lgs.
17.08.1999 n. 368, come riconosciuto dal giudice amministrativo.
Trattasi di diritto che trae fonte proprio nell'ambito della previsione dell'articolo
1173 c.c. e che non viene ad essere pregiudicato dalla mancata sottoscrizione del contratto previsto dall'art 37, in ragione della peculiarità della vicenda.
Quanto evidenziato determina l'accoglimento della domanda e la condanna del al pagamento della remunerazione che dev'esser Controparte_3 accertata all'esito di consulenza tecnica per la quale si rimette la causa sul ruolo.
Le spese processuali al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, NON definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG 18864/2023 tra contro il Parte_1 Controparte_3
e l' II:
[...] Controparte_1
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
2) Accoglie la domanda proposta da al pagamento del Parte_1 trattamento economico previsto ex art. 39 del D.Lvo n. 368/1999 e dal D.M. 720 del 29 settembre 2017,
3) Rimette la causa sul ruolo per la determinazione ed il calcolo della misura del trattamento.
Così deciso in Roma lì 31.12.2024 .
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno
Provvedimento firmato in via digitale.
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