Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 4833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4833 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24161 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: merito possessorio, vertente
TRA
con sede a Milano, Foro Buonaparte n. 31, codice Parte_1
fiscale: , con l'avv. Massimiliano Cardarelli P.IVA_1
[...]
[...
con sede a Milano, viale Monte Nero n. 7, codice Controparte_1
fiscale: , con l'avv. Gianpaolo Rizzo P.IVA_2
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente a) in via istruttoria, ove ritenuto necessario, ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
Capitolo 1. vero che sin dal momento della realizzazione delle opere, così come definite nel ricorso introduttivo, gestisce le stesse Parte_1 occupandosi, tra l'altro, della loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
Capitolo 2. vero che si occupa, tra l'altro, di: Parte_1
-ispezionare mensilmente le opere per tutta la loro estensione, verificando, tra l'altro, il funzionamento degli scaricatori di condensa collegati ai tubi vapore installati su tutto il percorso del pipe rack;
1
-la taratura semestrale della strumentazione di misura installata sul pipe rack in corrispondenza dei punti di consegna del vapore ai clienti;
-la manutenzione semestrale con pulizia ed eventuale taratura del campo delle telecamere termiche del circuito di videosorveglianza;
-lo sfalcio periodico dell'erba e la rimozione degli arbusti in corrispondenza dei singoli plinti del pipe rack e dello scarico delle acque di raffreddamento nella darsena;
-la manutenzione annuale degli scaricatori di condensa installati su tutto il percorso del pipe rack;
-la sostituzione periodica del flessibile dello scarico in acqua in darsena;
-il ripristino periodico della verniciatura delle opere;
-la gestione dell'elettrodotto presente sulle opere;
-la gestione delle tubazioni per la adduzione di vapore in media ed in bassa pressione e di acqua industriale di primo e di secondo ciclo presenti sulle opere;
Capitolo 3. vero che ha iniziato a scaricare le acque di Parte_1 raffreddamento della centrale nella prospiciente darsena partire dal mese di marzo del 2022; si indicano sin d'ora a testi, con riserva di indicarne altri nei termini di legge, i Sig.ri e , tutti CP_2 Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dom.ti presso Parte_1
b) nel merito,
- accertare e dichiarare che ha l'esclusivo possesso sulle opere Parte_1 così come definite nel ricorso introduttivo ovvero delle relative servitù di elettrodotto, di acquedotto e scarico delle acque e di passaggio;
- ordinare alla di cessare ogni turbativa del possesso e di Controparte_1 astenersi dal porre in essere qualsiasi attività materiale volta alla rimozione delle opere così come definite nel ricorso, ovvero adottare ogni ulteriore e diverso provvedimento al fine di garantire a il possesso delle Parte_1 opere e/o delle servitù di elettrodotto, di acquedotto e scarico delle acque e di passaggio;
In ogni caso, con vittoria delle spese di procedura da liquidarsi conformemente al DM nr. 147/2022, al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende.
Per la parte resistente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e così definire il presente giudizio a spese integralmente compensate.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/07/2024 ha lamentato che la Parte_1
controparte, con una serie di missive inviate al proprio indirizzo nel corso del dell'anno 2024 (docc. 17, 18, 23), ha minacciato di smantellare le opere di cui al ricorso costituite da una grossa struttura metallica con supporti in cemento
(c.d. pipe rack), che attraversa per circa un chilometro il fondo di proprietà
della resistente sito nel Comune di Torviscosa (UD) e che supporta tutta una serie di tubazioni idriche, cavi elettrici, ecc. a servizio della vicina centrale elettrica gestita dalla ricorrente;
ha evidenziato, altresì, che la rimozione di tale enorme struttura e, quindi, delle tubazioni e dei cavi elettrici da essa sostenuti,
avrebbe comportato l'interruzione dell'attività della suddetta centrale termica con conseguente cessazione della fornitura di energia a una serie di imprese insediate nel locale polo industriale;
ha chiesto pertanto la tutela di cui all'art. 1170 del codice civile, deducendo di possedere da circa venti anni in maniera continuativa e non interrotta le opere in questione, grazie anche a un accordo intervenuto nell'anno 2004 tra i rispettivi danti causa (doc. 3 di parte ricorrente).
Si è costituita la resistente chiedendo di respingere la domanda cautelare.
Indi, con ordinanza del 23/07/2024 comunicata in pari data, ritenuto certamente configurabile, nella fattispecie, almeno il possesso di una servitù e che la reiterata minaccia di procedere allo smantellamento delle opere strumentali all'esercizio della servitù integra senz'altro una molestia al relativo possesso, in applicazione dell'art. 1170 cod. civ. è stata ordinata a Controparte_1
l'immediata cessazione della minaccia di procedere alla rimozione delle suddette opere - come meglio specificate in ricorso - e di astenersi da qualsiasi
3 attività materiale di rimozione, manomissione o comunque alterazione delle medesime.
Confermata tale statuizione in sede di reclamo con ordinanza collegiale cronol. n. 7145/2024 pubblicata il 12/11/2024, R.G. n. 28606/2024, con successivo ricorso depositato il 02/01/2025 ha poi chiesto anche Parte_1
la prosecuzione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 703, comma quarto,
c.p.c.
Con decreto del 06/01/2025 è stata allora fissata l'udienza del 12/06/2025,
con facoltà di depositare memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Quindi alla detta udienza del 12/06/2025, su richiesta congiunta delle parti, si è
proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e la causa è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, alla luce di quanto emerge dalle memorie integrative risulta chiaro che la controversia non può dirsi esaurita, essendo semmai destinata a spostarsi sul piano petitorio.
Dal punto di vista meramente possessorio, che qui interessa, l'atteggiamento
“remissivo” assunto dalla resistente non è tale da determinare la cessazione della materia del contendere.
Una simile pronuncia, infatti, priverebbe di efficacia l'ordinanza cautelare emessa all'esito della fase sommaria.
Ciò in quanto il giudizio possessorio, nell'attuale configurazione a bifasicità
eventuale, resta pur sempre unitario, motivo per cui un provvedimento di cessazione della materia del contendere, emesso a chiusura della fase di merito,
comporterebbe l'accertamento - anche implicito - del venir meno di ogni interesse ad agire della ricorrente.
4 Nella fattispecie, tuttavia, non è in alcun modo emerso che la ricorrente ha perso interesse ad una statuizione a tutela del possesso esercitato sul fondo ora di proprietà della controparte.
La ricorrente, al contrario, si è avvalsa della facoltà di ottenere un accertamento con sentenza del diritto alla manutenzione del possesso, anziché limitarsi alle ordinanze – pur se per essa già favorevoli – conseguite nella fase sommaria.
L'esercizio di questo diritto, contemplato dall'art. 703 c.p.c., non è sindacabile da alcuno e comporta, di necessità, che l'accertamento compiuto nella fase sommaria debba essere ripetuto nella fase di merito, avuto riguardo alle regole del processo di cognizione.
E' sotto tale ultimo aspetto, invece, che viene in rilievo l'atteggiamento processuale “remissivo” assunto dalla resistente nella presente fase di merito,
nel senso di non opporsi alla chiesta tutela possessoria (a differenza, però, di quanto aveva fatto nella fase sommaria, in cui aveva contrastato in tutti i modi l'emissione dell'interdetto).
Tale comportamento processuale, dunque, se da un lato non consente, di per sé,
una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dall'altro impone di recepire, in questa sede, le argomentazioni delle ordinanze (monocratica e collegiale) che hanno riconosciuto il pieno diritto della ricorrente alla manutenzione del possesso della servitù esercitata sul fondo di controparte.
Ne consegue la necessaria reiterazione dell'ordine, impartito alla resistente con l'ordinanza del 23/07/2024, di cessazione della minaccia di procedere alla rimozione delle opere attraverso le quali si esercita il possesso della servitù (il c.d. pipe rack) e di astenersi da qualsiasi attività materiale di rimozione,
manomissione o comunque alterazione delle medesime.
5 Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione per i procedimenti di valore indeterminabile di complessità bassa, con riduzione al minimo dei compensi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, stante la minima attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)visti gli artt. 703 c.p.c. e 1170 cod. civ., ordina a la Controparte_1
cessazione della minaccia di procedere alla rimozione delle opere indicate in ricorso e di astenersi da qualsiasi attività materiale di rimozione, manomissione o comunque alterazione delle medesime, confermando in ogni sua parte l'ordinanza in data 23/07/2024 emessa all'esito della fase sommaria, anche in ordine alla condanna alle spese ivi liquidate;
2)condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali di questa fase di merito che liquida in Euro 5.261,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali e cassa avvocati.
Milano, 14 giugno 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6