Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 958/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicolì Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 958/2023 promossa da:
, nato a [...] l'[...], con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA CP_1
BURCHI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO TUDISCO, CP_2 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. MARCO TUDISCO, CP_3 con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
INTERVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte
Con ricorso depositato il 16.04.2023 ha chiesto che il Tribunale pronunci lo CP_1 scioglimento del matrimonio contratto con . Il ricorrente ha esposto: CP_2
-di aver contratto matrimonio in Roma (RM) in data 13.07.1996 con;
CP_2
-che dall'unione sono nati i figli: e ad oggi maggiorenni ed Persona_1 CP_3 economicamente indipendenti;
-che, venuta meno l'affectio coniugalis, e divenuta intollerabile anche la convivenza, i coniugi hanno proposto ricorso per la separazione;
-che, successivamente, i coniugi, dopo aver confermato la volontà di non volersi riconciliare, hanno concordemente prestato il loro consenso alla separazione;
-che, con decreto di omologa del 25.10.2001, il Tribunale di Livorno ha dichiarato la separazione dei coniugi;
- di svolgere attività lavorativa, quale dipendente delle Forze Armate, con reddito mensile netto di circa 2.000 euro;
- che svolgerebbe attività lavorativa che le consentirebbe di provvedere a sé stessa;
CP_2
- che la separazione si è protratta ininterrottamente e, da allora, non si è ricostituita tra gli stessi né la comunione materiale né quella spirituale, pertanto, non è ipotizzabile un ricongiungimento dei coniugi;
- che sono, altresì, trascorsi i termini di legge per richiedere lo scioglimento del matrimonio.
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, dichiarando non dovuto alcun assegno divorzile, con revoca dei contributi al mantenimento ordinario e/o straordinario in favore dei figli e;
con vittoria di spese. Persona_1 CP_3
Si è costituita non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio, CP_2 sussistendone i presupposti, ma contestando quanto ex adverso argomentato e deducendo che il ricorrente non avrebbe partecipato alla crescita dei figli. Inoltre, la resistente ha aderito alla richiesta di revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio divenuto Persona_1 economicamente autonomo, mentre ha chiesto la conferma del contributo da porre a carico del ricorrente in favore della figlia convivente con la resistente, e non autonoma CP_3 economicamente. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con contributo al mantenimento a carico di in favore della stessa di CP_1 importo pari ad euro 400,00, oltre Istat annuale;
revoca con efficacia ex nunc del contributo al mantenimento in favore del figlio con conferma a carico di del Persona_1 CP_1 contributo al mantenimento in favore della figlia nella misura di euro 300,00 al mese o CP_3 nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta adeguata, oltre alla partecipazione della figlia nella misura del 20% alle indennità per i servizi di missione spettanti al ricorrente;
CP_3 con vittoria di spese.
È intervenuta , figlia delle parti, sostenendo le ragioni della resistente e al fine di CP_3 poter ottenere il riconoscimento del diritto di percepire direttamente dal padre il contributo al mantenimento, deducendo di non essere economicamente autosufficiente. Tanto premesso, la intervenuta ha chiesto disporre a carico di l'obbligo di pagare direttamente alla stessa CP_1 contributo al mantenimento pari ad euro 300,00 al mese, o nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta adeguata, fino al raggiungimento del 32° anno di età, oltre alla partecipazione nella misura del 20%, alle indennità per i servizi di missione spettanti a;
con vittoria di spese. CP_1
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, sono comparsi:
dichiarando di vivere in immobile in locazione con canone di 750,00 euro CP_1 mensili, di svolgere la professione di militare con reddito mensile netto di euro 2.100/2.200 e di non essere proprietario di alcun bene immobile;
dichiarando di vivere in immobile in locazione con rata di 350,00 euro mensili, di CP_2 essere disoccupata, di percepire Naspi di euro 950,00 mensili e di non essere proprietaria di alcun bene immobile;
dichiarando di vivere con la di lei madre in immobile in locazione con rata di CP_3
350,00 euro mensili, di svolgere la professione di commessa con contratto a tempo indeterminato con reddito mensile netto di euro 700,00 e di non avere proprietà immobiliari.
Su accordo delle parti la Presidente delegata revocava il contributo posto a carico di CP_1 per il mantenimento del figlio Per_1
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo quanto alle condizioni del divorzio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, acquisito il parere del Pm depositato in data 07.02.2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dalla separazione e della definizione del procedimento di separazione;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni del divorzio le parti hanno raggiunto un accordo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato, in data 13.07.1996 in Roma (RM), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al n. 1464 parte 1, tra il Sig. CP_1
e la Sig.ra ordinando quindi all'Ufficiale di Stato Civile dell'anzidetto Comune
[...] CP_2 di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. In considerazione della maggiore età dei figli, entrambi i genitori sono liberi di intrattenere rapporti personali ed economici con gli stessi in modo autonomo, libero e incondizionato.
3. Nulla è dovuto dal Sig. a titolo di mantenimento ordinario e/o straordinario per i CP_1 figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_1 CP_3
4. Con espressa revoca di quanto previsto nella condizione n. 3 di cui alla separazione consensuale, le indennità per i servizi di missione, percepite dal Sig. non dovranno essere versate CP_1
e/o investite in titoli e/o in altre forme, a favore dei figli.
5. Nulla è dovuto dall'un coniuge all'altro a titolo di assegno divorzile.
6. La sig.ra rinuncia all'intervento volontario nel procedimento e alle domande tutte e CP_3 pretese ivi introdotte nei confronti del sig. . CP_1
7. Le parti dichiarano di aver definito ogni questione pendente e di non aver null'altro da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
8. Con compensazione delle spese di lite “.
Il collegio ritiene congrue le condizioni del divorzio sopra riportate.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Roma CP_1 CP_2
(RM) il 13.07.1996 alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n. 1464, parte I); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 3 aprile 2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti