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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1894/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1894/2016, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c., promossa da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1
Via Aia Scarpaci, n. 124, c.f. e nata il C.F._1 Parte_2
16/08/1969 a Barcellona Pozzo di Gotto ed ivi residente, Via Cerere, n. 8, c.f.
, entrambe nella qualità di eredi di nata il [...] a C.F._2 Persona_1
Monforte San Giorgio, domiciliate in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Kennedy, n. 32, rappresentate e difese dall'Avv. Rosario Pio Lizio, giusta procura in atti
ATTRICI
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
domiciliato in Milazzo Via Giorgio Rizzo, n. 124, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Isgrò, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione davanti al giudice competente, notificato il 05/10/2016,
[...] conveniva in giudizio il esponendo che “In data Per_1 Controparte_1
16/06/2013, alle ore 9,20 circa, in Barcellona P.G., l'odierna attrice, stava transitando a piedi lungo la Via Madia allorquando, all'altezza del civico 44, cadeva rovinosamente per terra causa la
pagina 1 di 5 presenza di una buca presente sul marciapiede e non opportunamente segnalata” (pag. 2), che “In seguito alla caduta per terra l'attrice veniva accompagnata dal 118 al Pronto Soccorso di Milazzo ove veniva diagnosticato: frattura ingranata plurilineare della testa omerale destra, contusione piramide nasale;
prognosi 30 gg. Le veniva applicato un apparecchio gessato” (pag. 2) e, inoltre, che “L'attrice, causa il perdurare della sintomatologia algica e limitazione funzionale, in data
03/07/2013 veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di
Milazzo e in data 12/07/2013 si sottoponeva ad intervento chirurgico di endoprotesi spalla destra.
Veniva dimessa data 18/07/2013” (pag. 2). Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la responsabilità del nella causazione dell'evento lesivo, con la Controparte_1
condanna dello stesso al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro descritto, quantificati nella somma di € 15.000,00 o in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/12/2016 si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale in via preliminare chiedeva che venissero dichiarati: la nullità Controparte_1 dell'atto di riassunzione notificato in data 05/10/2016, in quanto la notifica non era stata effettuata presso il procuratore già costituito della parte ma presso la parte personalmente;
l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione notificato da parte attrice in data 05/10/2016 dinanzi al
Tribunale di Barcellona con modalità differente rispetto a quella richiesta CP_1 espressamente dall'art. 16 bis del d.lgs. n. 179/2012, ossia con modalità cartacea e non telematica;
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014; nel merito, il rigetto delle domande, perché infondate in fatto e diritto e, in subordine, ai sensi degli artt. 1227, co. 1, e 2056 c.c., il concorso di colpa con il danneggiato, con conseguente limitazione del risarcimento secondo il grado di colpa imputabile a da Persona_1
ultimo, chiedeva con la condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 27/04/2017 la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso dell'attrice
[...]
Il giudizio veniva riassunto con atto del 28/06/2017 da e Per_1 Parte_1 nella qualità di eredi. La causa veniva chiamata all'udienza del 10/05/2018 Parte_2
e, disposta la notifica dell'atto di riassunzione al procuratore di parte convenuta, la causa veniva rinviata all'udienza del 13/12/2018, all'esito della quale venivano assegnati i termini di cui all'art.
pagina 2 di 5 183, co. 6, c.p.c.. Alla successiva udienza del 2/7/2019, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e chiamata allo scopo, da ultimo, all'udienza del 12/11/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorché la causa veniva trattenuta per la decisione con ordinanza di pari data la causa veniva trattenuta per la decisione.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda è infondata e, pertanto, meritevole di reiezione per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, in diritto, si ricorda che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' art.
1227, comma 1, c.c. , e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., sez. VI,
30/10/2018, n. 27724). Ne consegue che, accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta ascritta al danneggiante, ossia l'omessa custodia del bene, graverà su quest'ultimo l'onere di provare il caso fortuito ex art. 2051 c.c., che “[…] può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile […] nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass. civ., sez. III, 18/02/2014, n. 3793).
Orbene, all'esito del giudizio, deve ritenersi non raggiunta la prova in ordine al verificarsi dell'evento dannoso oltre che della sua riconducibilità eziologica al cattivo stato di manutenzione del marciapiede e, più in particolare, al contegno omissivo del custode del bene demaniale.
Anzitutto si osserva che l'attività assertiva svolta risulta carente sotto il profilo dell'allegazione dell'effettiva dinamica del sinistro e, dunque, delle modalità concrete di verificazione dell'evento, posto che parte attrice si è invero limitata ad affermare di essere caduta “rovinosamente per terra
pagina 3 di 5 causa la presenza di una buca sul marciapiede e non opportunamente segnalata” (pag. 2 citazione), senza null'altro aggiungere in parte qua.
In ogni caso, alla generica attività di allegazione non ha fatto seguito una circostanziata e utile attività probatoria. Non è stata formulata alcuna richiesta istruttoria all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., tant'è che all'udienza del 2/7/2019 parte attrice non è comparsa e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Non offre, poi, alcun utile elemento allo scopo la documentazione prodotta da parte attrice, posto che la produzione fotografica non fornisce alcuna evidenza delle condizioni di non agevole visibilità della buca, rimanendo pertanto insufficiente la mancanza di segnalazione, tanto più ove si consideri che il sinistro sarebbe accaduto nel mese di giugno e intorno alle ore 9:30. La generica descrizione del sinistro e, dunque, la dubbia riconducibilità del danno alla presenza della buca e alla mancata custodia della strada da parte del fanno, poi, il paio con quanto desumibile dal verbale di CP_1
Pronto Soccorso (verbale di accesso del 16/6/2013, ove si legge unicamente che la causa della lesione è indicata come “incidente in strada”, le cui circostanze sono descritte come “accidentale in strada”, con i conseguenti riverberi in ordine alla idoneità della detta documentazione a fornire riscontro alla dinamica del sinistro posta a fondamento della pretesa azionata. Si aggiunga, infine, che non risultano versati in atti verbali di intervento di pubbliche autorità o ulteriore documentazione utile agli effetti dell'art. 2697 c.c..
Ne viene che, in conclusione, la domanda è sfornita di prova e, dunque, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, alla luce del valore della causa, della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1894/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda.
Condanna e al pagamento nei confronti del Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_1 CP_1
compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e spese generali come per legge.
pagina 4 di 5 Barcellona Pozzo di Gotto, il 15/5/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1894/2016, avente ad oggetto responsabilità ex art. 2051 c.c., promossa da:
, nata il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1
Via Aia Scarpaci, n. 124, c.f. e nata il C.F._1 Parte_2
16/08/1969 a Barcellona Pozzo di Gotto ed ivi residente, Via Cerere, n. 8, c.f.
, entrambe nella qualità di eredi di nata il [...] a C.F._2 Persona_1
Monforte San Giorgio, domiciliate in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Kennedy, n. 32, rappresentate e difese dall'Avv. Rosario Pio Lizio, giusta procura in atti
ATTRICI
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
domiciliato in Milazzo Via Giorgio Rizzo, n. 124, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Isgrò, come da procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione davanti al giudice competente, notificato il 05/10/2016,
[...] conveniva in giudizio il esponendo che “In data Per_1 Controparte_1
16/06/2013, alle ore 9,20 circa, in Barcellona P.G., l'odierna attrice, stava transitando a piedi lungo la Via Madia allorquando, all'altezza del civico 44, cadeva rovinosamente per terra causa la
pagina 1 di 5 presenza di una buca presente sul marciapiede e non opportunamente segnalata” (pag. 2), che “In seguito alla caduta per terra l'attrice veniva accompagnata dal 118 al Pronto Soccorso di Milazzo ove veniva diagnosticato: frattura ingranata plurilineare della testa omerale destra, contusione piramide nasale;
prognosi 30 gg. Le veniva applicato un apparecchio gessato” (pag. 2) e, inoltre, che “L'attrice, causa il perdurare della sintomatologia algica e limitazione funzionale, in data
03/07/2013 veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia e traumatologia dell'Ospedale di
Milazzo e in data 12/07/2013 si sottoponeva ad intervento chirurgico di endoprotesi spalla destra.
Veniva dimessa data 18/07/2013” (pag. 2). Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la responsabilità del nella causazione dell'evento lesivo, con la Controparte_1
condanna dello stesso al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro descritto, quantificati nella somma di € 15.000,00 o in quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/12/2016 si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale in via preliminare chiedeva che venissero dichiarati: la nullità Controparte_1 dell'atto di riassunzione notificato in data 05/10/2016, in quanto la notifica non era stata effettuata presso il procuratore già costituito della parte ma presso la parte personalmente;
l'inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione notificato da parte attrice in data 05/10/2016 dinanzi al
Tribunale di Barcellona con modalità differente rispetto a quella richiesta CP_1 espressamente dall'art. 16 bis del d.lgs. n. 179/2012, ossia con modalità cartacea e non telematica;
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del d.l. n. 132/2014; nel merito, il rigetto delle domande, perché infondate in fatto e diritto e, in subordine, ai sensi degli artt. 1227, co. 1, e 2056 c.c., il concorso di colpa con il danneggiato, con conseguente limitazione del risarcimento secondo il grado di colpa imputabile a da Persona_1
ultimo, chiedeva con la condanna al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 27/04/2017 la causa veniva dichiarata interrotta per il decesso dell'attrice
[...]
Il giudizio veniva riassunto con atto del 28/06/2017 da e Per_1 Parte_1 nella qualità di eredi. La causa veniva chiamata all'udienza del 10/05/2018 Parte_2
e, disposta la notifica dell'atto di riassunzione al procuratore di parte convenuta, la causa veniva rinviata all'udienza del 13/12/2018, all'esito della quale venivano assegnati i termini di cui all'art.
pagina 2 di 5 183, co. 6, c.p.c.. Alla successiva udienza del 2/7/2019, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e chiamata allo scopo, da ultimo, all'udienza del 12/11/2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorché la causa veniva trattenuta per la decisione con ordinanza di pari data la causa veniva trattenuta per la decisione.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda è infondata e, pertanto, meritevole di reiezione per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, in diritto, si ricorda che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all' art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell' art.
1227, comma 1, c.c. , e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass. civ., sez. VI,
30/10/2018, n. 27724). Ne consegue che, accertato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta ascritta al danneggiante, ossia l'omessa custodia del bene, graverà su quest'ultimo l'onere di provare il caso fortuito ex art. 2051 c.c., che “[…] può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile […] nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Cass. civ., sez. III, 18/02/2014, n. 3793).
Orbene, all'esito del giudizio, deve ritenersi non raggiunta la prova in ordine al verificarsi dell'evento dannoso oltre che della sua riconducibilità eziologica al cattivo stato di manutenzione del marciapiede e, più in particolare, al contegno omissivo del custode del bene demaniale.
Anzitutto si osserva che l'attività assertiva svolta risulta carente sotto il profilo dell'allegazione dell'effettiva dinamica del sinistro e, dunque, delle modalità concrete di verificazione dell'evento, posto che parte attrice si è invero limitata ad affermare di essere caduta “rovinosamente per terra
pagina 3 di 5 causa la presenza di una buca sul marciapiede e non opportunamente segnalata” (pag. 2 citazione), senza null'altro aggiungere in parte qua.
In ogni caso, alla generica attività di allegazione non ha fatto seguito una circostanziata e utile attività probatoria. Non è stata formulata alcuna richiesta istruttoria all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., tant'è che all'udienza del 2/7/2019 parte attrice non è comparsa e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Non offre, poi, alcun utile elemento allo scopo la documentazione prodotta da parte attrice, posto che la produzione fotografica non fornisce alcuna evidenza delle condizioni di non agevole visibilità della buca, rimanendo pertanto insufficiente la mancanza di segnalazione, tanto più ove si consideri che il sinistro sarebbe accaduto nel mese di giugno e intorno alle ore 9:30. La generica descrizione del sinistro e, dunque, la dubbia riconducibilità del danno alla presenza della buca e alla mancata custodia della strada da parte del fanno, poi, il paio con quanto desumibile dal verbale di CP_1
Pronto Soccorso (verbale di accesso del 16/6/2013, ove si legge unicamente che la causa della lesione è indicata come “incidente in strada”, le cui circostanze sono descritte come “accidentale in strada”, con i conseguenti riverberi in ordine alla idoneità della detta documentazione a fornire riscontro alla dinamica del sinistro posta a fondamento della pretesa azionata. Si aggiunga, infine, che non risultano versati in atti verbali di intervento di pubbliche autorità o ulteriore documentazione utile agli effetti dell'art. 2697 c.c..
Ne viene che, in conclusione, la domanda è sfornita di prova e, dunque, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, alla luce del valore della causa, della non complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente, al netto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1894/2016, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda.
Condanna e al pagamento nei confronti del Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per Controparte_1 CP_1
compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e spese generali come per legge.
pagina 4 di 5 Barcellona Pozzo di Gotto, il 15/5/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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