Sentenza breve 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 12/12/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02356/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2211 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
del provvedimento in data 22 luglio 2025 con il quale la Questura di -OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 7 agosto 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EA De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con contestuale preavviso dell’avvio del procedimento di espulsione.
2. Il provvedimento impugnato si fonda sia sulla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- in data 4 dicembre 2024, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di atti persecutori ex art. 612- bis , commi 1 e 2, c.p., alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, sia sul fatto che lo stesso ricorrente risulta indagato per il reato di furto dal 12 maggio 2022 su segnalazione del personale della Polizia di Stato.
3. Il Questore ha evidenziato, nelle premesse del provvedimento, la particolare gravità del reato di cui all’art. 612- bis c.p., la sua diretta incidenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, nonché la riconducibilità della fattispecie tra i reati ostativi alla permanenza dello straniero ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998. In motivazione, vengono inoltre richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 5 agosto 2022, n. 6964, secondo la quale il reato di atti persecutori rientra fra quelli che «precludono la permanenza in Italia senza necessità di accertare in concreto la pericolosità sociale o il grado di integrazione dello straniero».
4. Del provvedimento impugnato il ricorrente ha chiesto l’annullamento deducendo che: A) il reato di cui all’art. 612 bis c.p. non ha natura ostativa; B) la valutazione della pericolosità sociale non ha tenuto conto né della giovane età del ricorrente né del legame familiare con la vittima del reato con la quale è tornato a convivere dopo la remissione della querela, a tacere del fatto che la sentenza penale di condanna (ad una pena condizionalmente sospesa) è stata appellata; C) la segnalazione per furto non ha alcuna rilevanza.
5. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha depositato in data 6 dicembre 2025 una memoria difensiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso in ordine alla possibile decisione della controversia in forma semplificata.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.
2. Il ricorso è infondato, potendosi richiamare, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., alcuni precedenti conformi di questo Tribunale ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 3 novembre 2025, n. 1974).
3. Viene in rilievo il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998.
Secondo l’art. 4, comma 3, “ Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ”.
Ai sensi del successivo articolo 5, comma 5, “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”.
Tali disposizioni consentono all’Autorità di pubblica sicurezza di fondare la propria valutazione sulla pericolosità sociale del cittadino extracomunitario non solo su condanne penali definitive, ma anche su comportamenti sintomatici di un’inclinazione alla devianza o alla violazione delle regole della civile convivenza.
In particolare, « il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, né presuppone l’accertamento della pericolosità desunta dall’appartenenza a particolari categorie di soggetti, quali quelli individuati nelle disposizioni indicate nella stessa norma, ma prevede una sorta di clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta – a prescindere dall’esito del procedimento penale o dall’applicazione delle misure di prevenzione – che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. La disposizione, infatti, contiene il termine “anche” prima di riferirsi alle condanne penali e alle misure di prevenzione: in pratica, la norma ha provveduto a tipizzare le fattispecie di pericolosità sociale presunta, consentendo, però, al Questore di valutare la pericolosità sociale anche tenendo conto di condotte non ricadenti nelle ipotesi espressamente tipizzate » (in questi termini, Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2022, n. 5599).
A ciò si aggiunge l’art. 18- bis , comma 4- bis , dello d.lgs. n. 286/1998, che consente la revoca o il diniego del titolo di soggiorno in caso di condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all’art. 612- bis c.p., quando commesso in ambito affettivo o familiare.
4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il provvedimento impugnato sfugge alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione.
La Questura di Padova ha evidenziato la natura ostativa del reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) per il quale il ricorrente è stato condannato, ancorché in via non definitiva, richiamando in motivazione la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. -OMISSIS- del 5 agosto 2022.
In tale sentenza è stato chiarito che « Il reato di atti persecutori (ex art. 612 bis c.p.)…per pacifica giurisprudenza (Cons. St., sez. III, 24 agosto 2020, n. 5190; id. 19 luglio 2019, n. 5083 e id. 20 maggio 2019, n. 3227) rientra tra quelli che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 precludono la permanenza in Italia per una scelta operata a monte dal legislatore, senza che sia necessario l’accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano. L’automatismo delle cause ostative e del conseguente giudizio di pericolosità, tuttavia, viene meno e dà luogo, al suo posto, ad una valutazione discrezionale quando ricorrono gli speciali presupposti indicati dalla nuova formulazione dell’art. 5, comma 5, del citato testo unico, come modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e ulteriormente modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2013, n. 202. Tale norma prevede, infatti, che “nell‘adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell‘art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell‘interessato e dell‘esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d‘origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Le norme recate dagli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998 mirano, infatti, a ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica: nell’esercizio di tale potere, però, l’Amministrazione è tenuta a valutare la condizione familiare dello straniero in quanto l’interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica deve essere bilanciato con l’interesse alla vita familiare dell’immigrato e dei suoi congiunti, trattandosi di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale (art. 8 CEDU).
La norma dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 ha, quindi, imposto all’Amministrazione – in caso di ricongiungimento familiare o di familiari ricongiunti - di valutare la natura e l’effettività dei vincoli familiari dell‘interessato e dell‘esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d‘origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche la durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
La norma prevedeva in origine la valutabilità dei vincoli familiari solo in caso di ricongiungimento familiare o di familiare ricongiunto, ma dopo la sentenza della Corte cost. n. 202 del 2013 è ormai pacifico che la norma si estenda a tutti i casi in cui sussistano legami familiari all’interno dello Stato, a prescindere se sia stato esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».
5. Nel caso di specie, il Questore ha correttamente valorizzato la condanna riportata dal ricorrente per il delitto di atti persecutori commesso ai danni della persona con la quale egli intratteneva una relazione affettiva. Si tratta di una pronuncia recente, che offre un chiaro indice della pericolosità sociale dell‘interessato, rivelando una personalità incline a forme di controllo e sopraffazione nell’ambito di una relazione sentimentale.
La circostanza che le condotte « vessatorie e persecutorie » siano state poste in essere proprio nei confronti della persona con cui il ricorrente afferma oggi di aver ripreso la convivenza conferma, semmai, la persistenza della situazione di rischio che il legislatore ha inteso prevenire, rendendo ancor più giustificata la valutazione dell’Amministrazione. In tale contesto, la sentenza di condanna, pur non definitiva, assume piena rilevanza ai fini dell’apprezzamento della personalità del ricorrente e della sua inidoneità alla permanenza sul territorio nazionale.
6. A tal riguardo, la remissione della querela – pur valorizzata dalla difesa del ricorrente – non può assumere rilievo dirimente ai fini del presente giudizio: del resto è stata qualificata dal Tribunale di -OMISSIS- come «irretrattabile» in quanto, ai sensi dell’art. 612- bis , comma 4, c.p., la remissione è priva di effetti quando il fatto è commesso ai danni del convivente.
Tale circostanza non intacca, quindi, né il disvalore oggettivo della condotta accertata in sede giudiziaria, né la legittimità del giudizio prognostico che l’Autorità di P.S. è chiamata a svolgere ai sensi di legge.
Né giova al ricorrente invocare la non definitività della condanna, che non elide il giudizio sulla pericolosità del ricorrente, non essendo l’Amministrazione tenuta ad attendere l’esito del giudizio di appello in presenza di un quadro già adeguatamente significativo della sua controindicata personalità, o la ripresa della convivenza con la vittima del reato, circostanza successiva alla prognosi negativa che ha determinato l’adozione del provvedimento impugnato e che non cancella la pregressa condotta antisociale del ricorrente.
7. È infondata anche la censura con la quale il ricorrente deduce la violazione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU).
La giurisprudenza della Corte EDU impone un bilanciamento tra l’interesse dello straniero alla vita familiare e l’interesse dello Stato alla tutela dell’ordine pubblico. Tuttavia, tale bilanciamento non comporta automaticamente la prevalenza dell’interesse del singolo, né limita il margine di apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, specie quando si tratti di reati caratterizzati da condotte violente o comunque potenzialmente pericolose per la sicurezza delle persone.
Nel caso in esame, l’interesse pubblico assume intensità particolarmente elevata, poiché il ricorrente è stato condannato per un reato che implica condotte invasive e reiterate nei confronti di un soggetto vulnerabile, con effetti sulla salute psicofisica della vittima. La stessa giurisprudenza della Corte EDU - a partire dalle sentenze LT c. Svizzera (Seconda Sezione, 2 novembre 2001) e Uner c. Paesi Bassi (Grande Camera, 18 ottobre 2006) - ha riconosciuto che, in presenza di condanne per reati gravi o violenti, gli Stati dispongono di un ampio margine di apprezzamento nell’adottare misure severe nei confronti dello straniero, ivi comprese l’espulsione o il diniego del titolo di soggiorno, quando ritenute necessarie alla tutela dell’ordine pubblico.
8. In definitiva, il ricorso è infondato perché il provvedimento impugnato è frutto del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, all’esito del quale è stata correttamente ritenuta prevalente l’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto al diritto del ricorrente alla vita familiare.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL LI, Presidente
EA De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA De Col | RL LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.