Articolo 2 della Legge 4 agosto 1960, n. 924
Articolo 1
Versione
18 settembre 1960
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua.
entrata in vigore in conformita' all'articolo X dell'Accordo stesso.

Entrata in vigore il 18 settembre 1960