Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 2920/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2920/2023 R.G., in seguito ad udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta del 2.12.2024, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PICCIONE GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso
CONTRO
(C.F. ), in persona del e/o del suo legale rappresentante P_ P.IVA_1 CP_2 pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. D'ONGHIA ROBERTO, giusta procura in calce all'atto di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Sig. conveniva in giudizio il Parte_1
assumendo: P_
- di essere stato titolare di concessione novantanovennale del lotto cimiteriale n. 312 rilasciata dal
Comune di con contratto del 20-7-1995 registrato in Taranto l'8-10-1995 al n.4316, sul quale P_ lotto, egli realizzava allo stato rustico una cappella gentilizia, giusta concessione edilizia n.59 del 15- 4-1996 (doc.13);
- di aver presentato, con nota prot. n. 30290 del 24-11-2021, formale rinuncia alla concessione del lotto cimiteriale a seguito della quale il affidava al locale Ufficio Tecnico Comunale la P_ redazione di una stima circa il valore del fabbricato, comprensivo del prezzo di concessione dell'area cimiteriale. Tale valore veniva determinato in euro 20.000,00 (doc.7) e assunto come base d'asta, con
1
Responsabile del Servizio.
Il ricorrente rappresentava che, svoltasi l'asta nella seduta pubblica del 4-3-2022, il lotto cimiteriale comprendente la cappella da lui realizzata veniva aggiudicato, con Determinazione n.182 del 19-4-
2022, al sig. per il prezzo offerto (e versato) di euro 40.200,00. Persona_1
Successivamente, con Determinazione n.482 Reg. Gen. 6-9-2022 - n.157 del 2-8-2022 Reg. Area (doc.2) si stabiliva “di rimborsare l'importo di € 20.000,00, relativo al prezzo delle opere esistenti, comprensivo del prezzo di concessione dell'area cimiteriale n.312, al Sig. Parte_1
. A tal fine veniva assunto impegno e tale somma veniva regolarmente liquidata e
[...] corrisposta al geometra Parte_1
In ordine alla quantificazione del rimborso, il ricorrente con nota via pec del 5-10-2022 inviata al
Comune di Sava-Area Lavori Pubblici e Patrimonio, contestava la liquidazione del rimborso in soli euro 20.000,00, che andava determinata in euro 40.200,00, corrispondente al prezzo di aggiudicazione, rappresentativo del reale valore del bene aggiudicato. Precisando che la stima effettuata dall' era da ritenersi incongrua in quanto essa, limitata alla valutazione della sola Pt_2 parte muraria, non teneva conto della rilevante opera professionale prestata. Chiedeva, pertanto, corrispondersi in suo favore l'ulteriore somma di euro 20.200,00, pari alla differenza fra il prezzo di aggiudicazione e la somma versatagli ma il si opponeva, considerando congruo l' “equo P_ indennizzo” corrisposto.
Il ricorrente rappresentava inoltre di aver formulato invito alla negoziazione assistita che il P_ non riscontrava nei termini assegnati né successivamente.
In ragione delle suesposte ragioni, concludeva chiedendo espressamente: “Voglia l'On.le Tribunale di Taranto, contrariis reiectis: 1) Accertare il diritto del sig. nei Parte_1 confronti del al rimborso dovutogli per la rinuncia alla concessione cimiteriale del P_ lotto n.312 e alla relativa opera ivi realizzata dal ricorrente nella somma di euro 40.200,00, ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di diritto. Per l'effetto, condannare il , in P_ persona del Sindaco e/o del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
della somma di euro 20.200,00, ovvero di quella, maggiore o minore, Parte_1 ritenuta di giustizia, a saldo del dovuto rimborso, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal 6-9-2022 (data di emanazione della Determinazione n.482/22 del Responsabile del
Servizio - Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comun di ) ovvero dalla data ritenuta di P_ giustizia. 2) In via subordinata, accertare il diritto del sig. nei confronti Parte_1 del ad equo indennizzo per la rinuncia alla concessione cimiteriale del lotto n.312 P_
e alla relativa opera ivi realizzata dal ricorrente nella somma di euro 40.200,00, ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di diritto. Per l'effetto, condannare il , in persona del P_
Sindaco e/o del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.
[...] della somma di euro 20.200,00, ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di Parte_1 giustizia, a saldo del dovuto indennizzo, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal
6-9-2022 (data di emanazione della Determinazione n.482/22 del Responsabile del Servizio - Area
Lavori Pubblici e Patrimonio del Comun di ) ovvero dalla data ritenuta di giustizia. 3) In via P_ ulteriormente gradata, accertare il diritto del sig. nei confronti del Parte_1
ad indennizzo per arricchimento senza causa ex art.2041 c.c. in dipendenza della P_ rinuncia alla concessione cimiteriale del lotto n.312 e alla relativa opera ivi realizzata dal ricorrente nella somma di euro 40.200,00, ovvero in quella, maggiore o minore, ritenuta di diritto. Per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco e/o del suo legale rappresentante pro tempore, P_ al pagamento in favore del sig. della somma di euro 20.200,00, ovvero Parte_1 di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, a saldo del dovuto indennizzo per arricchimento senza causa, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal 6-9-2022 (data di emanazione della Determinazione n.482/22 del Responsabile del Servizio - Area Lavori Pubblici e
2 Patrimonio del Comun di ) ovvero dalla data ritenuta di giustizia. 4) Condannare il P_ P_
, in persona del Sindaco e/o del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
[...]
e competenze del giudizio, da attribuirsi le competenze al sottoscritto Avv. Giuseppe Piccione quale procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.10.2023, si costituiva il P_ il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice
[...] amministrativo essendo stata contestata la validità della perizia di stima che determinava il prezzo delle opere costruite sull'area oggetto di concessione e sulla cui base veniva effettuata la liquidazione economica da parte dell'Ente cedente.
Eccepiva altresì la palese infondatezza della domanda, in quanto l'art. 68 (Doc. 8) del Regolamento di Polizia mortuaria applicato definisce i criteri di rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione e sostenendo che né il rimborso né l'equo indennizzo venivano contemplati dal contratto di concessione sottoscritto e, pertanto, nulla sarebbe stato dovuto al concessionario rinunciante.
Tuttavia, il applicando il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore al P_ momento della presa d'atto della rinuncia, riconosceva al concessionario rinunciante una somma maggiore a quella da determinarsi secondo le clausole del Regolamento.
In ordine alla quantificazione dei costi di realizzazione, il resistente rappresentava la correttezza e la vincolatività della perizia di stima nonché l'impossibilità di sindacarne la legittimità in sede odierna. Nello specifico rappresentava: -l'impossibilità di valutare la componente intellettuale come oggetto di distinta e separata stima rispetto a tutti i costi che unitamente determinavano il valore complessivo dell'opera realizzata;
- l'assenza di prove alla base del maggior valore, assunto da parte ricorrente, da attribuire alle “opere realizzate”.
Inoltre, con riferimento al quantum della pretesa avanzata dal ricorrente, l'Amministrazione resistente evidenziava che il prezzo della nuova aggiudicazione dell'area cimiteriale, pari ad €. 40.200,00 (base d'asta €. 20.000,00), corrispondeva all'importo offerto “per l'acquisto dell'immobile e relativa concessione cimiteriale” (cfr. Determina n. 482/2022), e non al valore delle opere su di essa realizzate che, come da perizia di stima, invece, ammontavano ad €. 14.613,05 (€. 6.581/45 + €. 8.031/60).
Infine, in merito alla esplicata azione di ingiustificato arricchimento, evidenziava l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione, peraltro incompatibile con le due azioni esplicate in via principale poiché non configurabile come azione residuale.
In ragione delle suesposte ragione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa istanza deduzione ed eccezione, così provvedere: a) Dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo;
b) In subordine e nel merito, per i suesposti motivi, respinta ogni avversa contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, o come meglio ritenuta, oltre che infondata in fatto ed in diritto e non provata;
c) Con vittoria di spese e competenze di causa. ”
La udienza del 20.11.2023 si svolgeva in modalità di trattazione scritta e con ordinanza depositata in data 07.01.2024, considerata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta e la richiesta di termine ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. presentata da parte ricorrente, si assegnava termine ai sensi del comma citato.
All'udienza civile del 06/05/2024, l'attore riportandosi al ricorso e ai suoi precedenti scritti impugnava le note di replica depositate per la parte convenuta. Ai sensi dell'art 281 terdecies c.p.c. chiedeva che la causa venisse rimessa in decisione a norma dell'art 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti dei termini per il deposito di note illustrative. Parte resistente si associava alla richiesta della rimessione della causa in decisione. Si rinviava allora per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 2.12.2024, concedendo alle parti termine per note conclusive richieste sino dieci giorni
3 prima dell'udienza. Esaminate le note di udienza presentate dalle parti, si pronuncia la presente decisione.
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SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Come afferma costante giurisprudenza di merito e legittimità, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo avviene sulla base del petitum sostanziale ovvero della causa petendi
(cfr. Cassazione civile sez. un., 31/07/2018, n.20350, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione).
Ebbene, nel caso di specie l'attore chiede in via principale di accertare e dichiarare il diritto vantato nei confronti del al rimborso dovutogli per la rinuncia alla concessione cimiteriale P_ del lotto n.312 e alla relativa opera ivi realizzata dal ricorrente, sul presupposto che la liquidazione ottenuta non sia soddisfacente, per essere stata la concessione venduta ad un prezzo più alto di quello a lui liquidato e per non avere il Comune tenuto conto nella individuazione del valore delle opere delle prestazioni intellettuali prodromiche alla realizzazione dell'opera.
La giurisdizione, considerata la pretesa avanzata, spetta quindi al giudice ordinario.
Ed inoltre, anche a considerare la ragione per cui l'indennizzo liquidato non sarebbe equo, si deve osservare l'art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a. prescrive che “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … b)le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche”.
Ed allora, nel caso di specie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti ove si controverte sulla congruità o meno della prestazione di rimborso, trova applicazione il sistema di riparto di giurisdizione delineato dall'art. 133, co.1, lett.b), non essendo neppure ravvisabile nell'operato della P.A., estrinsecatosi nella determinazione del Responsabile del Servizio - Area Lavori Pubblici e Patrimonio del n.482 del 6-9-2022, l'esercizio di un potere di P_ intervento finalizzato alla tutela di interessi generali tale da attrarre la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. SS.UU. 12-1-2007 n.411) secondo cui “Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del g.o. sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della p.a. a tutela di interessi generali”.
Trattandosi allora di una controversia relativa all'indennità e alla sua quantificazione, inerenti a una pretesa meramente patrimoniale, l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo è infondata.
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Nel merito, le domande sono infondate e vanno rigettate.
ACCERTAMENTO DEL RIMBORSO DI EURO 40.200,00 QUALE PREZZO DI VENDITA
DELLA CONCESSIONE E RELATIVA CONDANNA AD EURO 20.200,00
In primo luogo, parte ricorrente si duole nel presente giudizio della congruità della prestazione di rimborso liquidatagli dal con Determinazione n.482 Reg. Gen. 6-9-2022 - n.157 del P_
4 2-8-2022 Reg. Area e quantificata in Euro 20.000, assumendo che tale valore andava determinato in euro 40.200,00, corrispondente al prezzo di aggiudicazione, rappresentativo del reale valore del bene aggiudicato e contestando l'inadeguatezza della stima derivante dalla mancata quantificazione ed inclusione dei costi concernenti l'opera professionale intellettuale necessaria per la relazione dell'opera (progettazione architettonica della cappella, progettazione dell'opera in cemento armato, direzione dei lavori, adempimenti di legge per le opere in cemento armato, collaudo statico).
La domanda è infondata.
Sotto un primo profilo, non si ritiene che sussista una corrispondenza automatica tra rimborso da corrispondere al concessionario rinunciante per le opere costruite ed il prezzo di aggiudicazione, essendo quest'ultimo determinato dall'incrocio tra domanda e offerta ed influenzato da fattori esogeni di mercato. Il prezzo di un bene può, difatti, essere influenzato da fattori esterni che possono essere di natura economica, di mercato, o legati alla domanda e all'offerta. La disponibilità o indisponibilità di beni sostitutivi o complementari, le valutazioni soggettive e la disponibilità di spesa del potenziale concessionario, sono tutti fattori che possono influenzare, incrementando o riducendo, il prezzo di aggiudicazione. L'eventuale plusvalenza introitata dalla P.A. rappresenta espressione del legittimo potere concessorio esercitato dalla pubblica amministrazione il cui esercizio rappresenta il mezzo mediante cui vengono definiti i rapporti intersoggettivi fra il concedente ed il concessionario in ordine all'uso del bene demaniale.
In secondo luogo, parte ricorrente sostiene che le spetterebbe una somma maggiore, poiché la perizia di stima effettuata dal non contiene alcuna valutazione dell'opera intellettuale necessaria P_ alla realizzazione dell'opera.
Ora, occorre evidenziare che, come dedotto da parte resistente, l'Ufficio Tecnico comunale nella determinazione del valore delle “opere costruite” ha effettuato un'attenta e approfondita “analisi dei costi di realizzazione” (cfr. perizia di stima) tenuto conto dello stato dell'arte, della conformità dell'immobile oggetto di stima ai permessi amministrativi e di altri criteri eterogenei ma non è detto che abbia escluso quelli derivanti dalle prestazioni intellettuali. Di contro, nessuna prova è stata fornita dall'attore in ordine al maggior valore che quest'ultimo intenderebbe attribuire alle “opere realizzate” o a meglio dire il ricorrente non ha dimostrato che il valore individuato non corrisponde al costo di realizzazione dell'opera per aver, ad esempio, effettuato esborsi superiori a quelli riconosciuti, anche per prestazioni intellettuali.
ACCERTAMENTO RIMBORSO DIFFERENTE poiché NON è EQUO INDENNIZZO
In subordine, parte ricorrente richiede di verificare la mancanza di equità dell'indennizzo riconosciuto.
Da un punto di vista generale, è opportuno evidenziare che la pretesa patrimoniale avanzata dal ricorrente – concessionario- trae origine dalla rinuncia alla concessione amministrativa avente ad oggetto, nella specie, il lotto cimiteriale n. 312.
Le concessioni cimiteriali sono disciplinate dagli artt. 90 e ss del DPR 285/1990 che però non disciplina l'ipotesi della rinuncia alla concessione e della regolamentazione dei rapporti tra Comune e rinunciante. Neppure il testo contrattuale allegato dal ricorrente del 1995 prevede alcunchè.
Parte resistente allega però che tale ipotesi è disciplinata dall'art. 68 del Regolamento di Polizia mortuaria, che ne definisce presupposti ed effetti, applicabile al momento della rinuncia alla concessione, seppur non vigente al momento della stipula.
Ebbene, sulla scorta del predetto Regolamento, certamente applicabile poiché il rapporto è di durata, vi è richiamo nel contratto ai regolamenti comunali (art. 9 contratto prodotto dal Comune) e la rinuncia è intervenuta al momento in cui era in vigore il regolamento, il rimborso si compone: da un lato dal “rimborso di una somma, per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d' atto della rinuncia da parte del per ogni P_
5 anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata”; dall'altro da “un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale”.
Orbene, il applicando il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore al P_ momento della presa d'atto della rinuncia considerato il rapporto di durata derivante dalla concessione, ha dichiarato con successiva nota inviata in data 7.10.2022 al ricorrente di aver riconosciuto al concessionario rinunciante un importo maggiore rispetto a quello risultante dal predetto Regolamento e pertanto congruo (in sede di costituzione ha precisato che per regolamento spettavano euro 14.613,05 a titolo di equo indennizzo per le opere costruite valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale;
ed €. 3.733,22 a titolo di rimborso, determinato applicando i criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento in questione, per un totale di euro 18.346,27. L'importo non è contestato dal ricorrente).
Non si hanno elementi quindi per sostenere che un importo superiore a quello riconoscibile per regolamento non sia equo e congruo, non avendo neppure parte ricorrente, come evidenziato, provato una quantificazione dell'attività intellettuale svolta di cui si lamenta la mancata valutazione e che spettava alla parte ricorrente introdurre.
AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICHHIMENTO
Si ritiene altresì priva di fondamento l'azione di ingiustificato arricchimento proposta, in via subordinata, dal ricorrente ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Difatti, sebbene sia pacifico che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificati operi anche nei confronti della P.A., manca nel caso di specie il requisito dell'indebita locupletazione nei confronti dell'istante. A ciò si aggiunga che secondo le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 26 maggio 2015, n.10798), intervenute per dirimere la questione relativa al requisito del riconoscimento dell'utilità della prestazione ricevuta da parte dell'ente pubblico, la lettera della norma che, adopera un lessico oggettivistico nell'individuazione dei presupposti dell'azione, conferma la dimensione fattuale di evento oggettivo dell'arricchimento nonché la funzione dell'istituto che è quella di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione.
Ed allora, in primo luogo inconferente è il riferimento presente nella perizia di stima del 13.01.2022 al subentro dell'amministrazione nel rapporto concessorio da realizzarsi senza beneficio alcuno, richiamato da parte ricorrente, poichè la fattispecie del subentro, espressamente prevista dal comma 6 dell'art. 66 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria, è destinata a trovare applicazione esclusivamente in caso di decesso dell'intestatario della concessione cimiteriale, sussistendo in tal caso l'interesse dei discendenti legittimi e delle altre persone che hanno titolo sulla concessione a subentrare nel rapporto concessorio del de cuius concessionario. In tale caso, invece, non vi è stato alcun subentro ma una rinuncia alla concessione.
Tale ipotesi è disciplinata dal comma 5 dell'art. 68 del regolamento comunale, secondo il quale “i manufatti, rientrati dalla disponibilità del saranno ceduti in concessione a corpo unico a P_ mezzo di bando pubblico con prezzo a base d'asta determinato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e per una durata di anni 99 rinnovabili così come previsto all'art. 59 comma 2 del presente regolamento” secondo la procedura ivi descritta. (“Nel caso in cui la gara andasse deserta dopo due avvisi pubblicati all'albo pretorio on-line del comune e affissi sul manufatto interessato, il comune provvederà all'assegnazione dei singoli loculi e cellette che compongono il manufatto secondo le modalità e per la durata previste dagli artt. 60 e 61 del presente regolamento”).
La pubblica amministrazione, allora, non ha ottenuto un prezzo maggiore senza giustificazione ma ha esercitato una facoltà che gli è propria, quando è rientrata nella disponibilità della concessione per un atto dismissivo del ricorrente. Non vi è stato quindi alcun arricchimento privo di causa a danno del ricorrente.
6 Al fine di escludere ogni dubbio sulla sussistenza di un ingiustificato arricchimento occorre considerare altresì che il rimborso per le opere realizzate a parte ricorrente sarebbe comunque spettato, secondo il regolamento comunale richiamato di polizia mortuaria, non solo in ipotesi di vendita ad un prezzo maggiore rispetto a quello previsto dalla perizia di stima, che individuava il valore delle opere, ma anche ad un prezzo inferiore a quello di stima.
In conclusione, anche questa richiesta quindi va rigettata.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
Le stesse si liquidano in euro 2.540,00, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, applicati valori minimi per tutte le fasi (introduttiva, studio, istruttoria/trattazione, decisionale) per il rito semplificato prescelto.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in persona del giudice Federica Rotondo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 P_ in persona del Sindaco e/o del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede, ritenuta sussistente la giurisdizione,:
- RIGETTA tutte le domande presentate da parte ricorrente per i Parte_1 motivi su esposti;
- CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore del Parte_1
in persona del Sindaco, delle spese processuali, che si liquidano in euro P_
2.540,00 per onorari, oltre IVA, CA e quanto dovuto per legge.
Taranto, 26.03.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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