Art. 2.
Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni d'importazione temporanea, gia' accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:
QUALITA' DELLA MERCE Scopo per il quale e' concessa la importazione temporanea 1. Rudella secche e salate ( regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714 , convertito in legge con la legge 24 febbraio 1936, n. 343 ) Per la fabbricazione di corde armoniche, filo da sutura, corde da tennis e corde gregge per qualsiasi uso 2. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma elastica naturale e sintetica, guttaperga greggia ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie 3. Fosforiti ( legge 24 novembre 1949, n. 920 ) Per la produzione di super fosfati 4. Malto ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione della birra (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952) 5. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) ( legge 24 novembre 1948, n. 1444 ) Per essere purificati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952) 6. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di borsette, di marocchini per capelli e di articoli di pelletteria comprese le calzature (concessione valevole fino al 31 dicembre 1954) 7. Polveri da stampaggio, a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa ( legge 24 novembre 1949, n. 920 ) Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952) 8. Semi e frutti oleosi (escluse le olive) ( legge 24 novembre 1948, n. 1444 ) Per la spremitura 9. Tronchi e radiche di legni ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di impiallacciature
Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni d'importazione temporanea, gia' accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:
QUALITA' DELLA MERCE Scopo per il quale e' concessa la importazione temporanea 1. Rudella secche e salate ( regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714 , convertito in legge con la legge 24 febbraio 1936, n. 343 ) Per la fabbricazione di corde armoniche, filo da sutura, corde da tennis e corde gregge per qualsiasi uso 2. Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma elastica naturale e sintetica, guttaperga greggia ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie 3. Fosforiti ( legge 24 novembre 1949, n. 920 ) Per la produzione di super fosfati 4. Malto ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione della birra (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952) 5. Oli greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) ( legge 24 novembre 1948, n. 1444 ) Per essere purificati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952) 6. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di borsette, di marocchini per capelli e di articoli di pelletteria comprese le calzature (concessione valevole fino al 31 dicembre 1954) 7. Polveri da stampaggio, a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa ( legge 24 novembre 1949, n. 920 ) Per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952) 8. Semi e frutti oleosi (escluse le olive) ( legge 24 novembre 1948, n. 1444 ) Per la spremitura 9. Tronchi e radiche di legni ( decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374 ) Per la fabbricazione di impiallacciature