Articolo 57 della Legge 8 maggio 1971, n. 329
Articolo 56Articolo 58
Versione
26 giugno 1971
Art. 57.


I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 risultano stabiliti in . . . . . . . . . . . . . . L. 510.410.640.649 dei quali furono pagati nel 1969 . . . . . . . . . L. 198.375.963.236
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Entrata in vigore il 26 giugno 1971