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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8524/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa DA AD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8524/2020 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrini Parte_1
opponente
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaio Vitinio Casulli
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 26.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso depositato in data 2 luglio 2020, spiegava opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1455/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 20.03.2020, depositato in data 10.04.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto
[...]
in Bari, della somma di € 19.592,64, oltre interessi e spese, dovuta a Parte_2 titolo di oneri condominiali maturati in relazione ai bilanci consuntivi e preventivi approvati dall'assemblea dei condomini di tale ente gestorio (provvedimento monitorio notificato all'ingiunto unitamente a pedissequo atto di precetto in data 18.05.2020).
A sostegno dell'opposizione, l' educeva la parziale illegittimità di tale decreto, assumendo Pt_1 che le poste contabili azionate dal fossero in parte già state richieste e soddisfatte in CP_1
1 diversa sede. In particolare, lamentava: a) l'integrale soddisfazione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 102/2012 R.G.E.I., promossa dall'opposto nei confronti suoi e di suo padre, del credito pari € 4.299,08, imputato nei bilanci degli esercizi dal 2012 al 2018 a titolo di imposte di registro, fondi cassa e costi correlati alla medesima procedura, rientrando tale posta nell'importo complessivo di € 125.371,11 percepito dal Condominio all'esito della vendita del compendio pignorato, giusta progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato, divenuto definitivo il 19.06.2020; b) la duplicazione dell'ulteriore somma di € 1.588,00, già ingiunta all'opponente con decreto n. 889/2013 del Tribunale di Bari. Indi, concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la rideterminazione del dovuto nella minor somma di € 13.705,56, con restituzione della differenza di € 5.887,08, oltre alla condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il Condominio opposto, che contestava le deduzioni avversarie ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte afferente alle poste contabili ricomprese nel consuntivo 2018, trattandosi di bilancio regolarmente approvato dall'assemblea condominiale e non impugnato nei termini di cui all'art. 1137 c.c., con conseguente vincolatività nei confronti dell'opponente. Nel merito, sosteneva poi che, alla data del deposito del ricorso monitorio, nessuna somma era stata ancora materialmente incassata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare e che, pertanto, non vi era stata alcuna soddisfazione del credito azionato. Precisava, inoltre, che le somme attribuite al nel progetto di CP_1 distribuzione avrebbero potuto comportare eventuali conguagli o rettifiche solo nell'esercizio di loro effettiva percezione, e non con riferimento ai consuntivi precedenti, che restavano pienamente validi ed esigibili. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 13 gennaio 2021, sciolta la riserva assunta sulle questioni preliminari prospettate dalle parti, il Giudice allora titolare del ruolo – preso atto dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto della prescritta condizione di procedibilità e alla riconducibilità della controversia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 – disponeva l'esperimento della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda e rinviando all'udienza del 15 settembre 2021 per la verifica dell'adempimento.
All'udienza fissata per la verifica, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opponente eccepiva l'inerzia del nell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, evidenziando CP_1 che nessuna domanda di mediazione risultava presentata dall'opposto né nel termine assegnato dal giudice, né anteriormente all'udienza di verifica. Chiedeva, pertanto, rinviarsi la causa per la
2 discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sull'eccezione preliminare di improcedibilità ovvero, in subordine, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Condominio opponente si limitava, invece, a riportarsi alle conclusioni rassegnate in ricorso, chiedendo rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
All'udienza di discussione del 6 aprile 2022 l'opponente ribadiva l'eccezione di improcedibilità mentre l'opposto depositava verbale attestante l'avvio di un procedimento di mediazione, promosso soltanto in data 23 febbraio 2022, con comunicazione alle parti in data 01.03.2022 e 14.03.2022 e primo incontro fissato per il 18 marzo 2022.
A seguito di numerosi differimenti della trattazione, determinati in parte dal carico del ruolo e in parte dalla relativa scopertura, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa, pervenuta dinanzi alla scrivente, veniva discussa oralmente dalle parti, che si riportavano alle conclusioni già articolate.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
*****
2 – In via preliminare e assorbente, fondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente, che deve essere accolta.
3. – A tal fine, è doveroso rilevare che la controversia in esame rientra tra quelle per le quali l'ordinamento prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, trattandosi di lite avente a oggetto il pagamento di oneri condominiali. È, infatti, pacifico l'orientamento secondo cui le controversie inerenti ai rapporti obbligatori tra condominio e condomini rientrano nella nozione di “materia di condominio”, necessitando il previo tentativo di composizione alternativa della lite, che integra condizione di procedibilità per l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Tale assetto normativo trova specifica declinazione nelle ipotesi in cui la domanda venga introdotta mediante procedimento monitorio e successivamente coltivata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, hanno chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le eventuali istanze relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, la quale, pur assumendo formalmente la veste di convenuta, riveste la posizione di attore in senso sostanziale, in quanto titolare della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria (cfr. ex pluribus Cass. civ. sez. III, 09/10/2024, n.26364; Cass. civ. sez.
3 II, 11/04/2022, n.11598; Cass. civ. sez. III, 13/05/2021, n.12896; Cass. civ. sez. un., 18/09/2020,
n.19596). Tale soluzione risponde infatti alla ratio dell'istituto, che individua nel soggetto portatore dell'interesse alla prosecuzione della domanda l'onerato dell'attivazione del percorso deflattivo, non potendosi addossare tale incombenza alla parte che, con l'opposizione, si limita a contrastare la pretesa altrui.
Ciò posto e venendo alle modalità di assolvimento della condizione di procedibilità, va ulteriormente precisato che, laddove il giudice rilevi — d'ufficio o su eccezione di parte — il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs.
28/2010, ad assegnare alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando contestualmente una successiva udienza per la verifica dell'adempimento.
Pur riconoscendo la natura ordinatoria del termine per avviare la procedura, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, affinché la condizione di procedibilità si consideri soddisfatta, non è sufficiente che la parte onerata abbia depositato l'istanza di mediazione prima dell'udienza di verifica, ma occorre che, entro la suddetta udienza, la procedura di mediazione risulti effettivamente avviata con lo svolgimento del primo incontro innanzi al mediatore (cfr., tra le altre,
Cass. civ. sez. III, 14/02/2024, n.4133; Cass. civ. sez. II, 14/12/2021, n.40035, la cui massima recita:
“Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis d. lgs.
28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro
l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”).
Sul punto, si è ulteriormente precisato che l'avvio tardivo della procedura o la celebrazione del primo incontro in epoca successiva all'udienza di verifica non sono idonei a sanare l'originaria carenza della condizione di procedibilità, poiché risultano incompatibili con la funzione anticipatoria e deflattiva che il legislatore ha attribuito alla mediazione delegata Ne deriva che, in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione prima dell'udienza di verifica, la condizione di procedibilità non potrà ritenersi soddisfatta e si produrranno gli effetti delineati dall'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, consistenti nella improcedibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore sostanziale e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in via monitoria, senza che residui in capo al giudice alcun potere discrezionale di sanatoria postuma dell'incombente (cfr. ex pluribus le già richiamate Cass. civ. sez. III, 09/10/2024, n.26364; Cass. civ. sez. II, 11/04/2022, n.11598; Cass. civ. sez. III, 13/05/2021, n.12896; Cass. civ. sez. un., 18/09/2020, n.19596, che hanno statuito il principio secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lg. n.
4 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”; in senso conf. si v. da ultimo nella giurisprudenza di merito Tribunale Vicenza, 01/07/2025, n.1017, secondo cui “in materia di controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, nel caso in cui il giudizio sia introdotto con ricorso monitorio e successiva opposizione, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione ricade sulla parte opposta, in quanto sostanziale attrice in senso sostanziale. La mancata attivazione del procedimento determina l'improcedibilità della domanda giudiziale e comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo emesso, essendo venuto meno il presupposto processuale di procedibilità della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria”).
Il tutto fermo restando la facoltà, per il creditore, di riproporre la domanda nelle forme di legge, previa osservanza della prescritta condizione di procedibilità”.
4. Ebbene, nel caso di specie, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2021, il Giudice disponeva l'esperimento della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda e fissando l'udienza del 15 settembre 2021 per la verifica dell'adempimento.
È documentalmente provato che il opposto – sul quale gravava l'onere esclusivo di CP_1 attivare la procedura – non presentava alcuna istanza di mediazione né entro il termine assegnato, né anteriormente alla suddetta udienza di verifica.
All'udienza del 15 settembre 2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto delle note cartolari depositate dalle parti, nelle quali l'opponente evidenziava tempestivamente il mancato esperimento della condizione di procedibilità, chiedendo fissarsi la discussione orale della causa, mentre nulla veniva dedotto sul punto dalla parte opposta, disponeva il rinvio della causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., fissando l'udienza del 6 aprile 2022.
Solo in epoca ampiamente successiva a tale udienza di verifica, quando la scansione processuale era ormai indirizzata alla decisione, il Condominio opposto provvedeva ad attivare la procedura di mediazione, presentando la relativa domanda in data 23 febbraio 2022. Di tale iniziativa l'opponente e il suo difensore ricevevano comunicazione, rispettivamente, in data 1° marzo 2022 e 14 marzo 2022, con fissazione del primo incontro innanzi al mediatore per il 18 marzo 2022 (oltre sette mesi dopo l'udienza del 15 settembre 2021 e ben oltre un anno dopo il provvedimento che aveva disposto la mediazione).
5 Tale sequenza procedimentale evidenzia in modo inequivoco che la procedura di mediazione non è stata utilmente esperita entro i termini processualmente rilevanti. L'attivazione della procedura ben oltre l'udienza fissata per la verifica dell'adempimento e solo dopo il rinvio per la discussione orale non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità, che postula non il mero avvio formale del procedimento, ma lo svolgimento del primo incontro entro la scansione temporale fissata dal giudice e, segnatamente, prima dell'udienza destinata alla verifica dell'adempimento.
Non assumono rilievo, in senso contrario, le deduzioni formulate dall'opposto nelle note di trattazione del 6 luglio 2022.
In particolare, priva di pregio è la tesi secondo cui l'effettivo svolgimento dell'incontro di mediazione in data 18 marzo 2022, ancorché con esito negativo, sarebbe idoneo a superare l'eccezione di improcedibilità. Tale impostazione svuota, infatti, di contenuto la funzione della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione, ponendosi in evidente contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati, secondo cui la condizione di procedibilità deve essere assolta entro l'udienza espressamente fissata per la verifica, non essendo sufficiente un'attivazione tardiva, ancorché precedente alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Parimenti inconferente è l'argomento relativo alla mancata partecipazione dell'opponente all'incontro del 18 marzo 2022, ritenuta dall'opposto idonea a neutralizzare gli effetti della tardività dell'istanza. Una simile deduzione non incide sul presupposto assorbente della presente decisione, atteso che, al momento dell'attivazione della procedura, la condizione di procedibilità risultava già definitivamente compromessa. Come costantemente chiarito, ciò che rileva ai fini della procedibilità della domanda è la tempestiva attivazione della mediazione da parte del soggetto onerato, non anche la partecipazione dell'altra parte a un incontro fissato quando l'adempimento è ormai tardivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi non adempiuta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria e necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbito ogni ulteriore profilo di merito.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragione per cui vanno poste a carico del Quest'ultime sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm CP_1
n. 147/2022, in base al valore della controversia (€ 5.200,01 - € 26.000,00), facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa DA AD, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
[...
[...] contro disattesa o assorbita ogni diversa Parte_3 Controparte_2 istanza ed eccezione, così provvede:
- accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione nei termini concessi in corso di giudizio, dichiara l'improcedibilità dell'azione di pagamento originariamente intentata con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1455/2020 emesso dal Tribunale di
Bari, come meglio indicato in parte motiva;
- condanna il a rifondere, in favore del procuratore Controparte_1 Controparte_2 costituito dell'opponente , le spese di giudizio, che si liquidano in € 118,50 per Parte_1 esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre 15% ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DA AD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa DA AD ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8524/2020 vertente
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrini Parte_1
opponente
e
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaio Vitinio Casulli
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 26.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso depositato in data 2 luglio 2020, spiegava opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 1455/2020, emesso dal Tribunale di Bari in data 20.03.2020, depositato in data 10.04.2020, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto
[...]
in Bari, della somma di € 19.592,64, oltre interessi e spese, dovuta a Parte_2 titolo di oneri condominiali maturati in relazione ai bilanci consuntivi e preventivi approvati dall'assemblea dei condomini di tale ente gestorio (provvedimento monitorio notificato all'ingiunto unitamente a pedissequo atto di precetto in data 18.05.2020).
A sostegno dell'opposizione, l' educeva la parziale illegittimità di tale decreto, assumendo Pt_1 che le poste contabili azionate dal fossero in parte già state richieste e soddisfatte in CP_1
1 diversa sede. In particolare, lamentava: a) l'integrale soddisfazione, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 102/2012 R.G.E.I., promossa dall'opposto nei confronti suoi e di suo padre, del credito pari € 4.299,08, imputato nei bilanci degli esercizi dal 2012 al 2018 a titolo di imposte di registro, fondi cassa e costi correlati alla medesima procedura, rientrando tale posta nell'importo complessivo di € 125.371,11 percepito dal Condominio all'esito della vendita del compendio pignorato, giusta progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato, divenuto definitivo il 19.06.2020; b) la duplicazione dell'ulteriore somma di € 1.588,00, già ingiunta all'opponente con decreto n. 889/2013 del Tribunale di Bari. Indi, concludeva chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e la rideterminazione del dovuto nella minor somma di € 13.705,56, con restituzione della differenza di € 5.887,08, oltre alla condanna dell'opposto alla rifusione delle spese di lite.
Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il Condominio opposto, che contestava le deduzioni avversarie ed eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte afferente alle poste contabili ricomprese nel consuntivo 2018, trattandosi di bilancio regolarmente approvato dall'assemblea condominiale e non impugnato nei termini di cui all'art. 1137 c.c., con conseguente vincolatività nei confronti dell'opponente. Nel merito, sosteneva poi che, alla data del deposito del ricorso monitorio, nessuna somma era stata ancora materialmente incassata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare e che, pertanto, non vi era stata alcuna soddisfazione del credito azionato. Precisava, inoltre, che le somme attribuite al nel progetto di CP_1 distribuzione avrebbero potuto comportare eventuali conguagli o rettifiche solo nell'esercizio di loro effettiva percezione, e non con riferimento ai consuntivi precedenti, che restavano pienamente validi ed esigibili. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 13 gennaio 2021, sciolta la riserva assunta sulle questioni preliminari prospettate dalle parti, il Giudice allora titolare del ruolo – preso atto dell'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto della prescritta condizione di procedibilità e alla riconducibilità della controversia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 – disponeva l'esperimento della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda e rinviando all'udienza del 15 settembre 2021 per la verifica dell'adempimento.
All'udienza fissata per la verifica, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'opponente eccepiva l'inerzia del nell'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, evidenziando CP_1 che nessuna domanda di mediazione risultava presentata dall'opposto né nel termine assegnato dal giudice, né anteriormente all'udienza di verifica. Chiedeva, pertanto, rinviarsi la causa per la
2 discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. sull'eccezione preliminare di improcedibilità ovvero, in subordine, la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Condominio opponente si limitava, invece, a riportarsi alle conclusioni rassegnate in ricorso, chiedendo rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in pari data, la causa veniva rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
All'udienza di discussione del 6 aprile 2022 l'opponente ribadiva l'eccezione di improcedibilità mentre l'opposto depositava verbale attestante l'avvio di un procedimento di mediazione, promosso soltanto in data 23 febbraio 2022, con comunicazione alle parti in data 01.03.2022 e 14.03.2022 e primo incontro fissato per il 18 marzo 2022.
A seguito di numerosi differimenti della trattazione, determinati in parte dal carico del ruolo e in parte dalla relativa scopertura, all'udienza del 26 novembre 2025 la causa, pervenuta dinanzi alla scrivente, veniva discussa oralmente dalle parti, che si riportavano alle conclusioni già articolate.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
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2 – In via preliminare e assorbente, fondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte opponente, che deve essere accolta.
3. – A tal fine, è doveroso rilevare che la controversia in esame rientra tra quelle per le quali l'ordinamento prevede l'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, trattandosi di lite avente a oggetto il pagamento di oneri condominiali. È, infatti, pacifico l'orientamento secondo cui le controversie inerenti ai rapporti obbligatori tra condominio e condomini rientrano nella nozione di “materia di condominio”, necessitando il previo tentativo di composizione alternativa della lite, che integra condizione di procedibilità per l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Tale assetto normativo trova specifica declinazione nelle ipotesi in cui la domanda venga introdotta mediante procedimento monitorio e successivamente coltivata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, hanno chiarito che, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le eventuali istanze relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, la quale, pur assumendo formalmente la veste di convenuta, riveste la posizione di attore in senso sostanziale, in quanto titolare della pretesa creditoria fatta valere in via monitoria (cfr. ex pluribus Cass. civ. sez. III, 09/10/2024, n.26364; Cass. civ. sez.
3 II, 11/04/2022, n.11598; Cass. civ. sez. III, 13/05/2021, n.12896; Cass. civ. sez. un., 18/09/2020,
n.19596). Tale soluzione risponde infatti alla ratio dell'istituto, che individua nel soggetto portatore dell'interesse alla prosecuzione della domanda l'onerato dell'attivazione del percorso deflattivo, non potendosi addossare tale incombenza alla parte che, con l'opposizione, si limita a contrastare la pretesa altrui.
Ciò posto e venendo alle modalità di assolvimento della condizione di procedibilità, va ulteriormente precisato che, laddove il giudice rilevi — d'ufficio o su eccezione di parte — il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs.
28/2010, ad assegnare alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, fissando contestualmente una successiva udienza per la verifica dell'adempimento.
Pur riconoscendo la natura ordinatoria del termine per avviare la procedura, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, affinché la condizione di procedibilità si consideri soddisfatta, non è sufficiente che la parte onerata abbia depositato l'istanza di mediazione prima dell'udienza di verifica, ma occorre che, entro la suddetta udienza, la procedura di mediazione risulti effettivamente avviata con lo svolgimento del primo incontro innanzi al mediatore (cfr., tra le altre,
Cass. civ. sez. III, 14/02/2024, n.4133; Cass. civ. sez. II, 14/12/2021, n.40035, la cui massima recita:
“Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, commi 2 e 2-bis d. lgs.
28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro
l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”).
Sul punto, si è ulteriormente precisato che l'avvio tardivo della procedura o la celebrazione del primo incontro in epoca successiva all'udienza di verifica non sono idonei a sanare l'originaria carenza della condizione di procedibilità, poiché risultano incompatibili con la funzione anticipatoria e deflattiva che il legislatore ha attribuito alla mediazione delegata Ne deriva che, in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione prima dell'udienza di verifica, la condizione di procedibilità non potrà ritenersi soddisfatta e si produrranno gli effetti delineati dall'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, consistenti nella improcedibilità della domanda giudiziale proposta dall'attore sostanziale e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso in via monitoria, senza che residui in capo al giudice alcun potere discrezionale di sanatoria postuma dell'incombente (cfr. ex pluribus le già richiamate Cass. civ. sez. III, 09/10/2024, n.26364; Cass. civ. sez. II, 11/04/2022, n.11598; Cass. civ. sez. III, 13/05/2021, n.12896; Cass. civ. sez. un., 18/09/2020, n.19596, che hanno statuito il principio secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lg. n.
4 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”; in senso conf. si v. da ultimo nella giurisprudenza di merito Tribunale Vicenza, 01/07/2025, n.1017, secondo cui “in materia di controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, nel caso in cui il giudizio sia introdotto con ricorso monitorio e successiva opposizione, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione ricade sulla parte opposta, in quanto sostanziale attrice in senso sostanziale. La mancata attivazione del procedimento determina l'improcedibilità della domanda giudiziale e comporta la necessaria revoca del decreto ingiuntivo emesso, essendo venuto meno il presupposto processuale di procedibilità della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria”).
Il tutto fermo restando la facoltà, per il creditore, di riproporre la domanda nelle forme di legge, previa osservanza della prescritta condizione di procedibilità”.
4. Ebbene, nel caso di specie, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2021, il Giudice disponeva l'esperimento della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda e fissando l'udienza del 15 settembre 2021 per la verifica dell'adempimento.
È documentalmente provato che il opposto – sul quale gravava l'onere esclusivo di CP_1 attivare la procedura – non presentava alcuna istanza di mediazione né entro il termine assegnato, né anteriormente alla suddetta udienza di verifica.
All'udienza del 15 settembre 2021, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice, preso atto delle note cartolari depositate dalle parti, nelle quali l'opponente evidenziava tempestivamente il mancato esperimento della condizione di procedibilità, chiedendo fissarsi la discussione orale della causa, mentre nulla veniva dedotto sul punto dalla parte opposta, disponeva il rinvio della causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., fissando l'udienza del 6 aprile 2022.
Solo in epoca ampiamente successiva a tale udienza di verifica, quando la scansione processuale era ormai indirizzata alla decisione, il Condominio opposto provvedeva ad attivare la procedura di mediazione, presentando la relativa domanda in data 23 febbraio 2022. Di tale iniziativa l'opponente e il suo difensore ricevevano comunicazione, rispettivamente, in data 1° marzo 2022 e 14 marzo 2022, con fissazione del primo incontro innanzi al mediatore per il 18 marzo 2022 (oltre sette mesi dopo l'udienza del 15 settembre 2021 e ben oltre un anno dopo il provvedimento che aveva disposto la mediazione).
5 Tale sequenza procedimentale evidenzia in modo inequivoco che la procedura di mediazione non è stata utilmente esperita entro i termini processualmente rilevanti. L'attivazione della procedura ben oltre l'udienza fissata per la verifica dell'adempimento e solo dopo il rinvio per la discussione orale non consente di ritenere assolta la condizione di procedibilità, che postula non il mero avvio formale del procedimento, ma lo svolgimento del primo incontro entro la scansione temporale fissata dal giudice e, segnatamente, prima dell'udienza destinata alla verifica dell'adempimento.
Non assumono rilievo, in senso contrario, le deduzioni formulate dall'opposto nelle note di trattazione del 6 luglio 2022.
In particolare, priva di pregio è la tesi secondo cui l'effettivo svolgimento dell'incontro di mediazione in data 18 marzo 2022, ancorché con esito negativo, sarebbe idoneo a superare l'eccezione di improcedibilità. Tale impostazione svuota, infatti, di contenuto la funzione della mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione, ponendosi in evidente contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità richiamati, secondo cui la condizione di procedibilità deve essere assolta entro l'udienza espressamente fissata per la verifica, non essendo sufficiente un'attivazione tardiva, ancorché precedente alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
Parimenti inconferente è l'argomento relativo alla mancata partecipazione dell'opponente all'incontro del 18 marzo 2022, ritenuta dall'opposto idonea a neutralizzare gli effetti della tardività dell'istanza. Una simile deduzione non incide sul presupposto assorbente della presente decisione, atteso che, al momento dell'attivazione della procedura, la condizione di procedibilità risultava già definitivamente compromessa. Come costantemente chiarito, ciò che rileva ai fini della procedibilità della domanda è la tempestiva attivazione della mediazione da parte del soggetto onerato, non anche la partecipazione dell'altra parte a un incontro fissato quando l'adempimento è ormai tardivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi non adempiuta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda monitoria e necessaria revoca del decreto ingiuntivo opposto, restando assorbito ogni ulteriore profilo di merito.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, ragione per cui vanno poste a carico del Quest'ultime sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm CP_1
n. 147/2022, in base al valore della controversia (€ 5.200,01 - € 26.000,00), facendo applicazione degli onorari minimi in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa DA AD, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
[...
[...] contro disattesa o assorbita ogni diversa Parte_3 Controparte_2 istanza ed eccezione, così provvede:
- accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione nei termini concessi in corso di giudizio, dichiara l'improcedibilità dell'azione di pagamento originariamente intentata con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 1455/2020 emesso dal Tribunale di
Bari, come meglio indicato in parte motiva;
- condanna il a rifondere, in favore del procuratore Controparte_1 Controparte_2 costituito dell'opponente , le spese di giudizio, che si liquidano in € 118,50 per Parte_1 esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre 15% ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa DA AD
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